Pubblicato
Gara #823
PNRR_M5C2I1.3.1_HOUSING TEMPORANEONextGenerationEU- Sub Investimento 1.3.1APPALTO DI SERVIZI A FAVORE DELLA REALIZZAZIONE DI HOUSING TEMPORANEO CUP C74H22000270006 – CUI: F80008510754202300004 - FONDO QUOTA POVERTA’ ESTREMA 2021-2023 Azione Housing FirstInformazioni appalto
08/11/2024
Aperta
Servizi
€ 255.212,00
SEMERARO ILARIA
Categorie merceologiche
85311
-
Servizi di assistenza sociale con alloggio
Lotti
1
B42C202086
C74H22000270006
Qualità prezzo
PNRR_M5C2I1.3.1_HOUSING TEMPORANEONextGenerationEU- Sub Investimento 1.3.1APPALTO DI SERVIZI A FAVORE DELLA REALIZZAZIONE DI HOUSING TEMPORANEO CUP C74H22000270006 – CUI: F80008510754202300004 - FONDO QUOTA POVERTA’ ESTREMA 2021-2023 Azione Housing First
Costituisce oggetto della presente procedura l’affidamento del Servizio a favore della realizzazione di Housing Temporaneo, con l’obiettivo di creare un sistema di accoglienza per le persone e i nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale per le quali attivare un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all’interno delle strutture di accoglienza stesse. Il progetto personalizzato, volto al superamento dell’emergenza, ha l’obiettivo di favorire percorsi di autonomia e di rafforzamento delle risorse personali.
€ 69.212,00
€ 186.000,00
€ 0,00
Scadenze
23/11/2024 12:49
29/11/2024 09:00
29/11/2024 09:30
Allegati
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3.11 MB | |
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8.50 MB | |
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1.17 MB | |
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623.40 kB | |
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379.90 kB | |
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103.35 kB | |
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92.73 kB |
Chiarimenti
14/11/2024 19:16
Quesito #1
Al punto 4 del bando e disciplinare di gara avente per OGGETTO: APPALTO DI SERVIZI A FAVORE DELLA REALIZZAZIONE DI HOUSING TEMPORANEO DI CUI AI SEGUENTI FINANZIAMENTI: - PNRR_M5C2I1.3.1_HOUSING TEMPORANEO NextGenerationEU- Sub Investimento 1.3.1 CUP C74H22000270006; - FONDO QUOTA POVERTÀ ESTREMA 2021-2023 – Azione Housing First - CUP ANNUALITÀ 2021: C21H21000280001; - CIG: B42C202086,
si dice che «sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1 di cui all’art. 65 del Codice …..)», che così recita: “«operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;”.
Al punto 6.1 del medesimo bando relativamente ai REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: si dice che «Costituiscono requisiti di idoneità: a) Iscrizione nel Registro delle Imprese alla C.C.I.A.A.». Di fatto tale requisito implica l’esclusione di tutti gli operatori economici che, operando senza scopo di lucro, non sono organizzati come “impresa” e dunque non possono essere iscritti nel relativo registro presso la competente C.C.I.A.A.
In virtù di quanto sopra evidenziato, siamo a chiedere se il requisito di “idoneità professionale” possa ritenersi soddisfatto dall’iscrizione nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) presso la C.C.I.A.A. ove possono essere iscritti anche gli operatori economici senza fini di lucro e non strutturati in forma di impresa.
si dice che «sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici di cui all’articolo 1, lettera l), dell’allegato I.1 di cui all’art. 65 del Codice …..)», che così recita: “«operatore economico», qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;”.
Al punto 6.1 del medesimo bando relativamente ai REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: si dice che «Costituiscono requisiti di idoneità: a) Iscrizione nel Registro delle Imprese alla C.C.I.A.A.». Di fatto tale requisito implica l’esclusione di tutti gli operatori economici che, operando senza scopo di lucro, non sono organizzati come “impresa” e dunque non possono essere iscritti nel relativo registro presso la competente C.C.I.A.A.
In virtù di quanto sopra evidenziato, siamo a chiedere se il requisito di “idoneità professionale” possa ritenersi soddisfatto dall’iscrizione nel R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) presso la C.C.I.A.A. ove possono essere iscritti anche gli operatori economici senza fini di lucro e non strutturati in forma di impresa.
20/11/2024 13:00
Risposta
Atteso che la partecipazione a persona o enti senza scopo di lucro è dal Codice consentita, come peraltro previsto nel bando di gara, il requisito di idoneità professionale è requisito necessario di partecipazione solo rispetto ai soggetti normativamente tenuti.
Appare bastevole la dimostrazione della natura giuridica , così come l'iscrizione al REA.
Appare bastevole la dimostrazione della natura giuridica , così come l'iscrizione al REA.
19/11/2024 13:07
Quesito #2
Il punto 6.6. del bando che afferma: "Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all’attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Il nostro Ente, avendo oltre 50 dipendenti, ha inviato, come da normativa, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Si chiede se sia sufficiente solo tale attestazione, dato che non sono presenti rappresentanze sindacali territoriali.
Il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022 afferma che una copia del rapporto sulle pari opportunità, insieme alla relativa ricevuta, deve essere consegnata alle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti. La normativa non menziona esplicitamente l’obbligo di inviare il rapporto alle rappresentanze sindacali territoriali in mancanza di quelle aziendali.
Inoltre, Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, pertanto, ai fini della partecipazione al bando in oggetto, è sufficiente avere solo l'attestazione dell'invio dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile?
Il nostro Ente, avendo oltre 50 dipendenti, ha inviato, come da normativa, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Si chiede se sia sufficiente solo tale attestazione, dato che non sono presenti rappresentanze sindacali territoriali.
Il Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022 afferma che una copia del rapporto sulle pari opportunità, insieme alla relativa ricevuta, deve essere consegnata alle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti. La normativa non menziona esplicitamente l’obbligo di inviare il rapporto alle rappresentanze sindacali territoriali in mancanza di quelle aziendali.
Inoltre, Il servizio informatico del Ministero attribuisce alla Consigliera o al Consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, pertanto, ai fini della partecipazione al bando in oggetto, è sufficiente avere solo l'attestazione dell'invio dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile?
20/11/2024 13:11
Risposta
Occorre presentare quanto prescritto dal bando di gara in conformità alle previsioni di legge.