Gara #489
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CURE DOMICILIARI SAD E ADI (ARTT. 87 E 88 REG. REG. 4/2007) FNA: A.D.S. - A.S.I. CON I SERVIZI SANITARI (L 234/2021 CO 162 LETT.A) PER ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI PER NONAUTOSUFFICIENZA GRAVE/GRAVISSIMAInformazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
In attuazione di quanto disposto dalle Linee Guida Regionali per le “Cure Domiciliari” DGR Puglia n. 750/2015 dagli artt. 87 ed 88 Reg. Reg. Puglia n.4/2007 e ss.mm.ii., nonché dei contenuti del V Piano Regionale Politiche Sociali 2022/2024 e del Piano Sociale di Zona 2022/2024 dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce, è previsto l’obiettivo di consolidare il sistema dell’offerta domiciliare nei percorsi di cura e di intervento socio-assistenziale e/o socio-sanitario mirando all’appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie con priorità per le persone non autosufficienti attraverso interventi da fornire ai cittadini, al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e consentendo alle stesse una soddisfacente vita di relazione
Scadenze
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
A.1.2
A.3
A.4.2
A.5
B.1.2
B.3.1
B.6.2
Non sono previsti limiti di pagine
Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti
I riferimenti relativi all' attuale gestore del servizio sono i seguenti:
" Generazione Nuova per Servizi Sociali- Cooperativa Sociale" in forma abbreviata "GeNSS coop. sociale" P.I.: 03825510757 - Via Luigi Einaudi, 16 - 73043- Monteroni di Lecce (Le).
Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000
Riduzione del 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del codice
Riduzione del 20% per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13 (SA 8000, UNI EN ISO 14001, UNI/PdR 125)
Eccetto per la figura del coordinatore del servizio, per il quale è necessario avere una sola unità, non è stato previsto per nessuna figura professionale richiesta, il relativo numero. La scelta di proporre solo il numero delle ore e non anche il numero di unità trova la sua ratio nel voler permettere all' operatore economico di organizzare il servizio, purchè garantisca un servizio di qualità, sicuramente nella maniera più opportuna e attenta alla richiesta da parte degli utenti, ma anche in maniera più congeniale alla propria capacità organizzativa,
1. il nominativo del gestore del servizio;
2. a fronte del rispetto dell’art. 14 del CSA (CLAUSOLA SOCIALE), dell’art. 57 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (CLAUSOLE SOCIALI) e dell’art. 37 del CCNL Cooperative Sociali, si chiede gentilmente di integrare quanto pubblicato con i seguenti dati (per cortesia indicare le seguenti specifiche per ogni unità): data di assunzione, data maturazione prossimo scatto di anzianità ed eventuali indennità economiche percepite (ulteriori rispetto a quelle previste dal CCNL di riferimento);
3. quali siano i prezzi orari attualmente corrisposti al gestore;
4. se il tempo di spostamento tra un utente e l'altro è compreso nei monti ore di cui all'art. 10 del CSA; se così non fosse si richiede una stima di tali monti ore e se questi possano essere fatturati o rimangano a carico dell'aggiudicatario;
5. il numero dei km percorsi dal personale in servizio, negli anni 2021-2022-2023, per lo spostamento da un utente all’altro e per il trasporto degli utenti per eventuali visite e/o commissioni od una stima degli stessi per l’intera durata contrattuale;
6. se l’attuale gestore fornisce automezzi aziendali agli operatori ed in quale numero;
7. quali siano i costi che deve sostenere l'aggiudicatario per la stipula del contratto od una stima degli stessi;
8. quali siano i costi che deve sostenere l'aggiudicatario per il rimborso delle spese di pubblicazione di gara od una stima degli stessi;
9. (art. 22 CSA) se l’aggiudicatario può presentare una polizza di responsabilità civile generale già attiva (con massimali assicurativi maggiori di quelli richiesti), producendo apposita appendice specifica per il servizio oggetto di affidamento, o è necessario emettere una polizza ad hoc;
10. se è prevista una maggiorazione sul prezzo orario nel caso di un eventuale erogazione del servizio in giorni festivi;
11. se quanto indicato all’art. 12 del CSA (ULTERIORI ADEMPIMENTI) sia da considerarsi come requisito di partecipazione o se tale richiesta possa essere evasa dopo l’aggiudicazione della procedura di gara;
12. (punto 3 del disciplinare) se il costo della manodopera (quantificato in € 1.192.262,24) è stato calcolato con le tabelle ministeriali attualmente in vigore (inviate al Ministero del Lavoro in data 05/03/2024) relative al nuovo CCNL cooperative sociali siglato in data 26/01/2024;
13. se sia prevista, al secondo anno di contratto, una clausola di revisione del prezzo (ISTAT);
14. (punto 6 disciplinare - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE) conferma che in fase di gara sia sufficiente l’autodichiarazione dei requisiti di partecipazione e che la dimostrazione della comprova degli stessi avviene dopo la procedura di aggiudicazione;
15. (punto 6.2.b e punto 6.3.a del disciplinare) se per assolvere i requisiti il concorrente deve aver svolto tutte le tipologie di servizi indicati all'art. 3 del CSA o è sufficiente aver svolto alcune tipologie di servizi;
16. (punto 6.2.b e punto 6.3.a del disciplinare) se i servizi di assistenza domiciliare svolti per utenti minori, disabili ed anziani e i servizi educativi territoriali per minori e famiglie posso essere considerati servizi analoghi a quelli oggetto di gara;
17. (punto 6.3.a del disciplinare) conferma che la data di pubblicazione del bando/disciplinare sia il 27/03/2024;
18. (punto 10 disciplinare) se il beneficiario della garanzia provvisoria sia il Comune di Lecce;
19. se sia possibile allegare solo una copia della carta di identità del sottoscrittore a fronte di più dichiarazioni distinte.
- L 'attuale gestore del servizio è : " Generazione Nuova per Servizi Sociali- Cooperativa Sociale" in forma abbreviata "GeNSS coop. sociale" P.I.: 03825510757 - Via Luigi Einaudi, 16 - 73043- Monteroni di Lecce (Le).
- In risposta si allega l'elenco con i dati richiesti prodotti dall'attuale gestore.
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Con riferimento alla gestione in corso del servizio, al gestore attuale è corrisposta una tariffa oraria pari ad € 22,57, omnicomprensiva di oneri e di ogni costo necessario alla realizzazione delle prestazioni socio assistenziali volti a garantire un efficiente, idoneo , puntuale ed esatto servizio, ivi compreso quello per la sicurezza.
Per le tariffe orarie relative ad ogni singola figura professionale richiesta da capitolato , è stato applicato il CCNL delle cooperative sociali , ante aggiornamento di gennaio 2024.
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Il tempo di spostamento è compreso nei monte ore di cui all' art. 10 del CSA
5. Il numero di Km annui effettuati dal personale in servizio, pur non essendo quantificabile poichè varia continuamente trattandosi di un servizio a domanda individuale , trova il suo limite nell' ampiezza ed estensione del territorio su cui insiste l' area vasta dell' Ambito Territoriale Sociale di Lecce.
6. Non è prevista una dotazione di automezzi in capo all' attuale gestore messo a disposizione dal servizio. Gli operatori sono automuniti.
7. I costi che sono a carico dell' aggiudicatario: diritti di rogito ( il base al valore dell' appalto) e spese di registro, come previsto genericamente nel bando e disciplinare di gara
8. In base all'attuale normativa non pare sia da addebitarsi costi per la pubblicazione
9. Si è possibile purchè rispetti tutte le prescrizioni di cui al bando e disciplinare di gara e agli atti di progetto;
10. Non è prevista l' erogazione del servizio in giorni festivi, se non in casi eccezionali di particolare gravità, previa autorizzazione dell' ATS e nel rispetto di quanto previsto nel PAI. Non è previsto una maggiorazione del prezzo orario nella contrattualizzazione tra l' ATS e l' aggiudicatario.
11 Per quanto l'articolo faccia riferimento all' aggiudicatario, è evidente che l'eventuale aggiornamento deve essere compatibile con la stipula del contratto e/o con la consegna anticipata del servizio.
12 La Stazione appaltante ha individuato i costi della manodopera in base a quanto disposto dall' art. 41 co. 13 e 14. Così come disposto da disciplinare di gara, la stazione appaltante ha come riferimento il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali vigente, pertanto, la stessa terrà conto di ogni modifica intervenuta con l' ultimo aggiornamento.13 Al secondo anno di contratto, non è prevista una clausola di revisione del prezzo ISTAT.
14 Occorre fare una distinzione tra requisiti generali e requisiti speciali. Il bando e disciplinare di gara conformemente alle previsioni di legge prevedono l'autodichiarazione. La comprova dei requisiti generali e speciali verrà effettuata secondo quanto indicato nel bando e disciplinare di gara, in ogni prima del provvedimento di aggiudicazione.
15. E' necessario che le attività svolte abbiano come destinatari dei soggetti non autosufficienti ai sensi del Reg. Reg. 4/2007.
16. Non possono essere considerati i servizi svolti proposti, in quanto i destinatari del servizio in gara devono essere non auto sufficienti.
17. La data di pubblicazione è quella evincibile dagli atti
18 Si
19 In ragione della funzione
quesito-n.-1-punto-2-1.pdf SHA-256: b310b14e4bef9aeea86b9ead0b78722ee3d488044a5ee5ead72adf5039830de0 19/04/2024 13:49 |
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Con riferimento al requisito di capacità tecnica professionale di cui al punto 6.3.a) del bando di gara, chiediamo conferma che possano essere considerati idonei per l'assolvimento del requisito i seguenti servizi:
- Servizi socio assistenziali svolti presso strutture residenziali per anziani (Case di riposo, RSA, RP etc.) di durata almeno triennale, anche non consecutiva, espletati nell’ultimo quinquennio, dalla data di pubblicazione del presente bando e disciplinare e resi a favore di Soggetti Pubblici o Privati , che operano nell’area sociale e socio sanitaria, per un importo globale non inferiore ad € 2.520.132,86.
1) Si chiede in merito ai criteri di valutazione pag. 27 e 28 del Disciplinare di Gara se per ogni punto debba essere prodotto un documento da firmare digitalemente o se debba essere prodotta una singola offerta tecnica contenente tutti i punti da firmare digitalmente.
2)Si chiede di confermare che In caso di RTI in cui la capogruppo sia in possesso della Certificazione SA 8000 e la mandante non ne sia in possesso sia comunque da flaggare il si a sistema.
2 Come chiarito in altra richiesta pubblicata la certificazione deve essere posseduta dall'operatore nel suo complesso
1) conferma che siano idonee le reti di coalizione costituite all’interno dell’intera provincia di Lecce;
2) conferma che siano idonee le reti di coalizione costituite a supporto dei servizi assistenziali domiciliari per anziani e disabili, oltre a quanto già previsto dal suddetto punto A.4 (Servizi Educativi e Scolastici).
Distinti saluti
si conferma quanto richiesto al punto 1) e 2) inoltre, si precisa, che nel criterio A.4 ,per mero errore materiale è stato inserita la parola "SCOLASTICI", pertanto non è da considerare, mentre è assolutamente valutata la collaborazione con Servizi Educativi, dato che oggetto del bando è anche il servizio di "educativa domiciliare".
Distinti Saluti
dall’esame della lex specialis sono emerse due rilevanti criticità:
I. In primo luogo si è riscontrata l’illegittimità della previsione del requisito di partecipazione di cui a pag. 12 del bando, che richiede “Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco”.
Tale requisito è illegittimo, in quanto il servizio oggetto di gara non rientra nei settori sensibili individuati dal comma 53 dell’art. 1 della L. n. 190/2012.
Secondo la suddetta norma, l’iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa è richiesta per le imprese che svolgono attività di: “c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri; i-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”.
La norma, comportando -secondo la dominante giurisprudenza- la configurazione di una speciale causa di esclusione, applicabile anche in mancanza di una specifica menzione nella lex specialis di gara e non contrastante col principio di tassatività delle cause di esclusione, “impone comunque una interpretazione legata allo stretto significato letterale della prescrizione” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 18/1/2024, n. 606; ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 30/9/2022, n. 8432).
È di tutta evidenza che i servizi oggetto di gara (SAD e ADI) non rientrino nel tassativo elenco.
La richiesta del suddetto requisito, dunque, si pone in violazione della normativa antimafia, oltre che dell’art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nella parte in cui impone il principio di tassatività delle clausole di esclusione.
Pertanto riteniamo necessaria la modifica degli atti di gara e la ripubblicazione degli stessi con proroga del termine di presentazione delle offerte.
II. Sotto ulteriore profilo, la lex specialis di gara è illegittima nella parte in cui articola i punteggi da attribuire alle offerte tecniche.
Come noto, le stazioni appaltanti non possono stabilire in modo arbitrario i criteri di valutazione delle offerte, dovendo accertare che gli stessi rispondano alle esigenze sottese all’indizione della gara e che consentano un congruo confronto concorrenziale: “l’autorità giurisdizionale è comunque tenuta a verificare che i criteri (ed eventuali sub-criteri) individuati dalla stazione appaltante, nonché i punteggi (e sub-punteggi) assegnati a ciascuno di essi, siano effettivamente rispondenti ai bisogni della stazione appaltante, ma anche all’obiettivo, sotteso al criterio dell’o.e.p.v., di garantire un effettivo confronto concorrenziale sul merito, posto che una eventuale incongruenza (sub specie di previsione di criteri o punteggi sperequati ovvero sproporzionati) denota una manifesta illegittimità tale da giustificare la caducazione della lex specialis” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, 26/4/2022, n. 4983).
Nel caso di specie, il criterio di valutazione A.4 attribuisce fino a 5 punti per la “Capacità documentabile di raccordo e collaborazione con la rete territoriale con il coinvolgimento dei Servizi Educativi e Scolastici per la gestione coordinata e unitaria dei servizi.
N.B.: descrizione delle reti di coalizione locale già costituite, con specifica indicazione, per ciascuna di esse, dei seguenti elementi minimi: a) Soggetti pubblici e privati coinvolti; b) Natura formale o informale della collaborazione; c) Durata e periodo di attuazione; d) Servizio/intervento/iniziativa oggetto della collaborazione”.
Orbene, il criterio in parola risulta illogico e non coerente con le finalità della gara, posto che vengono notevolmente valorizzati (con l’attribuzione di ben 5 punti) i partenariati con i Servizi Educativi e Scolastici, mentre il servizio è destinato (come previsto dall’art. 7 del capitolato) a soggetti anziani e disabili.
Non vi è, dunque, alcuna attinenza fra il criterio di valutazione ed i servizi oggetto di gara.
Peraltro, il criterio risulta ulteriormente illegittimo considerando che si attribuisce rilievo al solo ambito territoriale in cui si svolgerà il servizio, così restringendo illogicamente la platea dei potenziali concorrenti.
Si chiede, pertanto, la modifica del criterio di valutazione in parola, consentendo di utilizzare partenariati sottoscritti per servizi analoghi su tutto il territorio nazionale.
Certi di un celere riscontro si porgono distinti saluti
Con riferimento al primo punto segnalato, la prescrizione deve intendersi laddove applicabile.
Con riferimento al secondo punto, si specifica che nel punto A.4 nella Sezione "Criteri" della Qualità Organizzativa del Servizio "per mero errore materiale è stato inserita la parola "SCOLASTICI", pertanto non è da considerare, mentre è assolutamente valutata la collaborazione con Servizi Educativi, dato che oggetto del bando è anche il servizio di "educativa domiciliare".
Inoltre riguardo la territorialità, si fà presente che non è un requisito di partecipazione, bensì un requisito premiale in sede di valutazione dell' offerta tecnica. (Delibera ANAC n. 1 del 10/01/2024).
Chiediamo se possiamo indicare nel DGUE il ricorso all'avvalimento premiale, nel merito rinviamo alla documentazione prodotta unitamente all'offerta tecnica, come come indicato dall'Anac?
Oppure dobbiamo inserire tutta la documentazione dell'avvalimento, sebbene sia solo di natura premiale, nella cartella della documentazione amministrativa?
- relativamente all'offerta economica pag 20 del disciplinare di gara art. 17, la stessa deve essere compilata direttamente a sistema; tuttavia, nella sezione partecipa della gara la piattaforma consente solo il caricamento di un file ma non la compilazione diretta;
- la certificazione SA8000 vada compilata direttamente a sistema sebbene non esista una casella appriopriata.
La compilazione della pagina relativamente all'offerta economica è stata previsto solo per essere in linea con quanto chiede presumibilmente la piattaforma telematica. Pertanto i relativi dubbi vanno fugati direttamente dal servizio assistenza tecnica della piattaforma.
Quanto alla certificazione SA 8000 il criterio è ON/OFF: anche in tal caso problematiche connesse all'inserimento vanno risolte attraverso il servizio di assistenza tecnica della piattaforma.
premsso che siamo già autonomamente in possesso di tutti i requisti di partecipazione e vogliamo ricorrere all'avvalimento esclusivamente per un elemento premiale (certificazione SA8000);
A pag 16 del Disciplinare, in maniera generica per gli avvalimenti è prescitto che "L’ausiliario deve ... possedere i requisiti previsti nel paragrafo REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE ” e quelli di cui al paragrafo “ REQUISITI DI ORDINE SPECIALE ”, oggetto di avvalimento ...".
Dando per scontato che nel caso di avvalimento finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6, tali requisiti debbano essere insindacabilmente posseduti dalla ditta ausiliaria;
Vorremmo sapere, invece, se nel caso di avvalimento finalizzato esclusivamente a migliorare la propria offerta è obbligatorio che la ditta ausiliaria possegga, oltre ai requisti di ordine generale e quelli di idoneità professionale del punto 6.1, anche i requisiti di capacità economica finaziaria del punto 6.2 e/o quelli di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3, quando fornisce requisiti diversi da questi?
Grazie
Trattasi di avvalimento premiale puro, ovvero un istituto con l' esclusivo fine di migliorare l' offerta dell' operatore economico che intende partecipare alla gara, pertanto la ditta ausiliaria non deve necessariamente avere i requisisti di cui ai punti 6.2 e 6.3 del disciplinare di gara.
I. In primo luogo, con riferimento alla illegittima richiesta di iscrizione alla white list, in mancanza dei presupposti di legge, nel chiarimento suddetto si afferma che “la prescrizione deve intendersi laddove applicabile”.
Occorre tuttavia ribadire l’obbligo incombente in capo a Codesta Amministrazione di:
a) modificare gli atti di gara;
b) ripubblicare gli atti di gara;
c) per l’effetto, prorogare il termine di presentazione delle offerte.
La previsione di un illegittimo requisito di partecipazione impedisce, infatti, la partecipazione dei concorrenti privi del requisito: conseguentemente la relativa modifica, ampliando la platea dei soggetti interessati all’affidamento, deve essere oggetto di ripubblicazione e proroga del termine di partecipazione.
Sul punto, si richiama la delibera ANAC n. 5/2023, che – in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale – ha ribadito che “Le modifiche «sostanziali» sono quelle in grado di incidere sui requisiti rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura di gara in modo tale da determinare (anche solo potenzialmente) un ampliamento della platea dei soggetti interessati all’affidamento dell’appalto. Sono modifiche «sostanziali» – ad esempio – quelle che prevedono l’eliminazione di alcuni dei requisiti di capacità originariamente prescritti per la partecipazione alla procedura: l’effetto della modifica, in tal caso, è difatti quello di estendere la platea dei possibili concorrenti, comprendendo anche soggetti inizialmente esclusi dalla gara per difetto dei requisiti. In presenza di modifiche sostanziali, opera il cd. principio del “contrarius actus”, in forza del quale dette modifiche devono avvenire con le stesse forme di pubblicità osservate in precedenza dalla Stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara. Peraltro, la giurisprudenza richiede, ai fini della legittimità della procedura, una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte, non essendo sufficiente una mera proroga del termine originario, al fine di evitare discriminazioni partecipative e distorsioni della concorrenza, in violazione del principio fondamentale di tutte le procedure concorsuali consistente nella tutela della par condicio. La riapertura dei termini va intesa non solo come slittamento del termine per la presentazione delle offerte ma anche come automatica riapertura degli altri termini eventualmente previsti dalla lex specialis (es. il termine per effettuare il sopralluogo) (cfr. Tar Veneto n. 940/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata)”.
II. Per quanto concerne i criteri di valutazione delle offerte tecniche, nel chiarimento del 23/4/2024 si afferma che “nel punto A.4 nella Sezione "Criteri" della Qualità Organizzativa del Servizio "per mero errore materiale è stato inserita la parola "SCOLASTICI", pertanto non è da considerare, mentre è assolutamente valutata la collaborazione con Servizi Educativi, dato che oggetto del bando è anche il servizio di "educativa domiciliare".
Inoltre riguardo la territorialità, si fà presente che non è un requisito di partecipazione, bensì un requisito premiale in sede di valutazione dell'offerta tecnica. (Delibera ANAC n. 1 del 10/01/2024)”.
Pur prendendosi atto della sussistenza di un errore materiale nel criterio di valutazione n. 4 (nella parte in cui si richiamava il concetto di “Servizi Educativi e Scolastici”), si insiste nel chiedere la modifica del criterio con riferimento alla territorialità illegittimamente imposta ai fini del conseguimento del punteggio.
È, infatti, del tutto irrilevante la circostanza per cui il criterio abbia natura di requisito premiale e non di partecipazione, posto che anche i criteri di valutazione delle offerte devono rispondere ai basilari principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Nel caso di specie, risulta del tutto illogico e restrittivo della concorrenza valorizzare le offerte dei potenziali partecipanti che abbiano già sottoscritto partenariati nel territorio, circostanza che non influisce in alcun modo sulla qualità del servizio.
Del tutto differente -e come tale inapplicabile alla fattispecie in esame- è il caso scrutinato dall’ANAC nella citata delibera n. 1/2024, atteso che la natura del servizio oggetto di gara (trattamento rifiuti) induceva a ritenere estremamente importante l’eventuale disponibilità di un impianto di destino autorizzato al ritiro e trattamento della tipologia di rifiuto. In altri termini, il criterio esaminato dall’ANAC (e ritenuto valorizzabile negli atti di gara quale criterio premiale) era strettamente connesso al servizio da svolgere e, dunque, certamente pertinente.
Al contrario, nella gara che ci occupa il criterio n. 4 comporta esclusivamente l’illogica ed arbitraria riduzione della platea dei potenziali concorrenti.
Alla luce di quanto esposto, ai sensi dell’art. 92 (Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte) del D.Lgs. n. 36/2023, si chiede la modifica degli atti di gara con ripubblicazione degli stessi e conseguente proroga del termine di presentazione delle offerte.
Con espresso avvertimento che, in caso contrario, si presenterà istanza di parere precontenzioso all’ANAC ai sensi dell’art. 220, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 contestando l’illegittimo operato di Codesta Amministrazione.
Cordiali saluti
1. Come già risposto al precedente quesito, l' iscrizione alla cosidetta "white list" da parte degli operatori economici è richiesta laddove applicabile. L’ attività del servizio oggetto di gara non è contemplata come attività maggiormente esposta a rischio di infiltrazione mafiosa, ex art. art. 1 comma 53 della L. 190/2012, pertanto i potenziali operatori economici interessati a presentare relativa istanza di partecipazione, non sono tenuti all’iscrizione nella cosiddetta “white list”, ovvero all’ iscrizione presso il registro degli operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, tenuto presso la prefettura della provincia in cui l’ operatore economico ha la propria sede.
Quanto riportato nell’ art. 5.2 del “Bando e disciplinare di gara” rubricato “ Altre cause di esclusione”, deve intendersi una clausola nulla.
2. Il criterio indicato al punto A.4. mira a valutare la qualità organizzativa d' impresa dell' operatore economico, quindi la relativa capacità di raccordo e collaborazione con le reti del territorio. Quest' ultimo deve intendersi dove l' operatore economico ha svolto la propria attività.
Del resto, nella risposta al precedente quesito, è stata menzionata la delibera ANAC n. 1 del 10/01/2024, proprio per avvalorare che la territorialità non costituisce requisito di partecipazione, bensì premiale; pertanto, si intende e si chiarisce che nell' art. A.4 ( che si ribadisce valuta la QUALITA' ORGANIZZATIVA DI IMPRESA dell' operatore economico) non si fà riferimento alla "territorialità" intesa come prossimità ambientale allo svolgimento del servizio oggetto di gara, bensì come territorio dove l' operatore economico ha svolto/svolge la propria attività.
Inoltre si anticipa che la Stazione appaltante ha predisposto gli atti amministrativi al fine di prorogare di ulteriori 10 giorni , rispetto alla data originariamente prevista, il termine di scadenza di presentazione delle offerte relative alla procedura di gara.