Scaduto
Gara #2387
APPALTO DI SERVIZI A FAVORE DELLA REALIZZAZIONE DI “CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RESIDENZA VIRTUALE - SERVIZI DI FERMO POSTA” E “HOUSING FIRST/TEMPORANEO” DI CUI AI SEGUENTI FINANZIAMENTI: -FONDO POVERTÀ QUOTA POVERTÀ ESTREMA 2019 - 2025 –- CUP ANNUALITÀ 2019: C71H19000060001 - CUP ANNUALITÀ 2020: C71H20000070001; CUP ANNUALITÀ 2021: C21H21000280001; CUP ANNUALITÀ 2022: C71H22000180001; CUP ANNUALITÀ 2023: C71H23000150001; CUP ANNUALITÀ 2024: C71H25001010001; CUP ANNUALITÀ 2025: C71H25001260001 - CUI: S80008510754202500021Informazioni appalto
20/08/2026
Aperta
Servizi
€ 634.798,25
SEMERARO ILARIA
Categorie merceologiche
8532 - Servizi sociali
Lotti
1
BCBCF59724
C71H25001260001
Qualità prezzo
APPALTO DI SERVIZI A FAVORE DELLA REALIZZAZIONE DI “CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RESIDENZA VIRTUALE - SERVIZI DI FERMO POSTA” E “HOUSING FIRST/TEMPORANEO” DI CUI AI SEGUENTI FINANZIAMENTI:-FONDO POVERTÀ QUOTA POVERTÀ ESTREMA 2019 - 2025 – CUP ANNUALITÀ 2025: C71H25001260001 - CUI: S80008510754202500021
Gestione dei servizi di “CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA RESIDENZA VIRTUALE - SERVIZI DI FERMO POSTA” E “HOUSING FIRST/TEMPORANEO”, comprensivi delle attività di accompagnamento alla residenza virtuale e di fermo posta intesi, questi ultimi, quali Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), nonché degli interventi di “Housing First/Housing temporaneo”, in favore dei cittadini in condizione di grave marginalità e vulnerabilità sociale residenti o dimoranti nei dieci Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce.Servizi di residenza virtuale e fermo posta, individuati come strumenti essenziali per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza, l’accesso alle prestazioni sociali, sanitarie e amministrative e l’inclusione nel sistema dei servizi. Il servizio, nello specifico, attiene a:Housing First e Housing temporaneo, finalizzati a garantire soluzioni abitative stabili o temporanee accompagnate da percorsi personalizzati di inclusione sociale e autonomia, riconoscendo la casa quale presupposto fondamentale per il superamento delle condizioni di grave marginalità. Centri Servizi per il contrasto alla povertà estrema, intesi quali punti di accesso per le persone senza dimora e/o in condizione di marginalità sociale, in grado di assicurare servizi di bassa soglia, orientamento, accompagnamento e integrazione con la rete territoriale
€ 609.360,93
€ 291.961,80
€ 25.437,32
Scadenze
16/09/2026 12:00
14/09/2026 12:00
21/09/2026 09:00
21/09/2026 09:30
Allegati
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prospetto-economico-con-protoga-differenziata.pdf SHA-256: 25de35d82ead4f8a9f64562b089c275dca415cdb963ac448bf42910420784049 20/08/2026 10:19 |
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stima-incidenza-del-costo-della-manodopera.pdf SHA-256: 6047bea61b8735ee456eab9bf682a5f37bcc63cfe509ee16ffd2b5808a7ebdd1 20/08/2026 10:19 |
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Chiarimenti
03/09/2026 12:34
Quesito #1
Si richiede chiarimento per la garanzia provvisoria e piu' precisamente in riferimento al bando e disciplinare di gara - pag. 26 al punto 10 indica prima un importo di euro 6.347,98 euro (che corrisponde all'1% dell'importo a base di gara) e successivamente viene indicato l'importo di 14.638,10 euro.
Qual è l'importo corretto da considerare per la partecipazione alla gara?
Qual è l'importo corretto da considerare per la partecipazione alla gara?
07/09/2026 12:53
Risposta
L'importo di € 14.638,10 è frutto di un errore. La garanzia provvisoria è come previsto nel bando pari ad € 6.347,98.
04/09/2026 13:04
Quesito #2
Con riferimento all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto, che prevede per la figura dello Psicologo la “Qualifica funzionale E2 CCNL Cooperative Sociali”, e considerato quanto previsto dal medesimo articolo in merito alla possibilità di impiegare il personale, “laddove compatibile con la natura dell’attività e nel rispetto della normativa vigente, attraverso contratti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa”, si chiede di confermare:
1. se la figura dello Psicologo possa essere assicurata mediante professionista libero professionista titolare di partita IVA, in possesso della laurea e dell’iscrizione all’Albo professionale nonché della comprovata esperienza richiesta dal Capitolato;
2. se tale modalità di impiego sia considerata compatibile con la natura delle prestazioni richieste nell’ambito del presente appalto;
3. se, in caso di risposta affermativa, sia sufficiente, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 6.3 lett. b) del Disciplinare, una dichiarazione di impegno del professionista a prestare la propria attività in caso di aggiudicazione;
4. se, in tal caso, il professionista con partita IVA debba essere considerato comunque quale figura professionale corrispondente all’E2 indicato nel Capitolato, fermo restando il rispetto dei requisiti professionali e del trattamento economico previsto dalla normativa applicabile.
Si chiede, infine, di confermare che non sia necessario che il professionista risulti già assunto con rapporto di lavoro subordinato al momento della presentazione dell’offerta.
1. se la figura dello Psicologo possa essere assicurata mediante professionista libero professionista titolare di partita IVA, in possesso della laurea e dell’iscrizione all’Albo professionale nonché della comprovata esperienza richiesta dal Capitolato;
2. se tale modalità di impiego sia considerata compatibile con la natura delle prestazioni richieste nell’ambito del presente appalto;
3. se, in caso di risposta affermativa, sia sufficiente, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 6.3 lett. b) del Disciplinare, una dichiarazione di impegno del professionista a prestare la propria attività in caso di aggiudicazione;
4. se, in tal caso, il professionista con partita IVA debba essere considerato comunque quale figura professionale corrispondente all’E2 indicato nel Capitolato, fermo restando il rispetto dei requisiti professionali e del trattamento economico previsto dalla normativa applicabile.
Si chiede, infine, di confermare che non sia necessario che il professionista risulti già assunto con rapporto di lavoro subordinato al momento della presentazione dell’offerta.
07/09/2026 13:04
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si precisa quanto segue.
1. In relazione alla figura professionale dello Psicologo, l’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede la relativa qualificazione funzionale e, contestualmente, contempla la possibilità, laddove compatibile con la natura delle attività e nel rispetto della normativa vigente, di impiegare il personale anche “attraverso contratti di lavoro non in contrasto con i principi di corretto inquadramento contrattuale e tutela del lavoratore”.
2. Tale modalità di impiego è da ritenersi compatibile con la natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, fermo restando che l’operatore economico dovrà garantire, per tutta la durata dell’esecuzione del servizio, la presenza e l’effettivo svolgimento delle attività da parte di una figura professionale in possesso dei requisiti richiesti dal Capitolato.
3. In sede di partecipazione alla procedura non è richiesta la presentazione di documentazione ulteriore relativa al professionista, né della relativa documentazione contrattuale, fermo restando quanto espressamente previsto dalla lex specialis ai fini della dimostrazione dei requisiti. Resta inteso che, in caso di aggiudicazione, l’operatore economico dovrà garantire l’effettiva disponibilità di una figura professionale in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato e assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni richieste per tutta la durata dell’appalto.
4. Per quanto riguarda il riferimento alla “Qualifica funzionale E2 CCNL Cooperative Sociali”, si precisa che tale indicazione attiene al livello professionale ed economico assunto a riferimento per la figura nell’ambito dell’organizzazione del servizio e non preclude, l’utilizzo di un professionista autonomo, fermo restando il rispetto della normativa applicabile e degli obblighi posti a carico dell’operatore economico.
1. In relazione alla figura professionale dello Psicologo, l’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede la relativa qualificazione funzionale e, contestualmente, contempla la possibilità, laddove compatibile con la natura delle attività e nel rispetto della normativa vigente, di impiegare il personale anche “attraverso contratti di lavoro non in contrasto con i principi di corretto inquadramento contrattuale e tutela del lavoratore”.
2. Tale modalità di impiego è da ritenersi compatibile con la natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, fermo restando che l’operatore economico dovrà garantire, per tutta la durata dell’esecuzione del servizio, la presenza e l’effettivo svolgimento delle attività da parte di una figura professionale in possesso dei requisiti richiesti dal Capitolato.
3. In sede di partecipazione alla procedura non è richiesta la presentazione di documentazione ulteriore relativa al professionista, né della relativa documentazione contrattuale, fermo restando quanto espressamente previsto dalla lex specialis ai fini della dimostrazione dei requisiti. Resta inteso che, in caso di aggiudicazione, l’operatore economico dovrà garantire l’effettiva disponibilità di una figura professionale in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato e assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni richieste per tutta la durata dell’appalto.
4. Per quanto riguarda il riferimento alla “Qualifica funzionale E2 CCNL Cooperative Sociali”, si precisa che tale indicazione attiene al livello professionale ed economico assunto a riferimento per la figura nell’ambito dell’organizzazione del servizio e non preclude, l’utilizzo di un professionista autonomo, fermo restando il rispetto della normativa applicabile e degli obblighi posti a carico dell’operatore economico.
04/09/2026 13:30
Quesito #3
Quesito – Organigramma e indicazione del personale nell’offerta tecnica
Con riferimento alla procedura di gara n. 2387, preso atto di quanto previsto dal Disciplinare di gara in merito alla redazione dell’offerta tecnica e di quanto disposto dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto relativamente al personale da impiegare nei servizi, si chiede
di chiarire se, ai fini della predisposizione dell’offerta tecnica, sia necessario presentare:
un organigramma nominativo, con indicazione dei nominativi degli operatori che saranno impiegati nei servizi;i curricula vitae dei singoli operatori indicati nell’organigramma;oppure se sia sufficiente presentare un organigramma funzionale, con l’indicazione delle figure professionali previste, dei relativi ruoli, qualifiche, competenze ed esperienze professionali, senza indicazione dei nominativi e senza allegazione dei CV.
Si chiede inoltre di chiarire se l’eventuale indicazione dei nominativi e/o la presentazione dei CV costituisca adempimento obbligatorio ai fini dell’ammissibilità dell’offerta tecnica, ovvero se tali elementi siano eventualmente rilevanti ai fini della valorizzazione della proposta progettuale e dell’attribuzione del punteggio relativo alla qualità organizzativa.
Si chiede, infine, di precisare se l’eventuale individuazione nominativa del personale e la relativa documentazione comprovante titoli ed esperienza professionale debbano essere prodotte successivamente all’aggiudicazione e/o in fase di avvio del servizio, come previsto dal Capitolato.
Si chiede, pertanto, di specificare espressamente quale delle suddette modalità debba essere adottata dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta tecnica.
Con riferimento alla procedura di gara n. 2387, preso atto di quanto previsto dal Disciplinare di gara in merito alla redazione dell’offerta tecnica e di quanto disposto dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto relativamente al personale da impiegare nei servizi, si chiede
di chiarire se, ai fini della predisposizione dell’offerta tecnica, sia necessario presentare:
un organigramma nominativo, con indicazione dei nominativi degli operatori che saranno impiegati nei servizi;i curricula vitae dei singoli operatori indicati nell’organigramma;oppure se sia sufficiente presentare un organigramma funzionale, con l’indicazione delle figure professionali previste, dei relativi ruoli, qualifiche, competenze ed esperienze professionali, senza indicazione dei nominativi e senza allegazione dei CV.
Si chiede inoltre di chiarire se l’eventuale indicazione dei nominativi e/o la presentazione dei CV costituisca adempimento obbligatorio ai fini dell’ammissibilità dell’offerta tecnica, ovvero se tali elementi siano eventualmente rilevanti ai fini della valorizzazione della proposta progettuale e dell’attribuzione del punteggio relativo alla qualità organizzativa.
Si chiede, infine, di precisare se l’eventuale individuazione nominativa del personale e la relativa documentazione comprovante titoli ed esperienza professionale debbano essere prodotte successivamente all’aggiudicazione e/o in fase di avvio del servizio, come previsto dal Capitolato.
Si chiede, pertanto, di specificare espressamente quale delle suddette modalità debba essere adottata dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta tecnica.
07/09/2026 13:08
Risposta
Si precisa che, in sede di offerta tecnica, non è richiesta l’indicazione nominativa degli operatori né l’allegazione dei relativi curricula vitae.
Il concorrente dovrà presentare un organigramma funzionale, indicando le figure professionali previste, i relativi ruoli, responsabilità, qualifiche, competenze ed esperienze professionali, in coerenza con quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’indicazione dei nominativi e la relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti non costituiscono, pertanto, adempimento obbligatorio ai fini dell’ammissibilità dell’offerta tecnica.
Il concorrente dovrà presentare un organigramma funzionale, indicando le figure professionali previste, i relativi ruoli, responsabilità, qualifiche, competenze ed esperienze professionali, in coerenza con quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’indicazione dei nominativi e la relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti non costituiscono, pertanto, adempimento obbligatorio ai fini dell’ammissibilità dell’offerta tecnica.
08/09/2026 21:37
Quesito #4
Non trovo l'allegato privacy da inserire nella domanda di partecipazione
10/09/2026 13:30
Risposta
L'allegato è stato inserito
10/09/2026 21:01
Quesito #5
Si chiede di specificare, al fine della corretta redazione dell'offerta tecnica, quale sia il punto A.3 del Disciplinare di gara da seguire, se quello di pag. 39 "A.3 – Piano di gestione del personale " o quello di pag. 46 "A.3 - ESPERIENZE E ATTIVITÀ DOCUMENTABILI SVOLTE PRESSO/IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO."
15/09/2026 13:00
Risposta
In riferimento al quesito formulato, si precisa che, ai fini della corretta redazione dell’offerta tecnica, il riferimento da seguire è il punto A.3 – “Piano di gestione del personale” riportato a pag. 39 del Disciplinare di gara.
Pertanto, la voce A.3 della griglia riportata a pag. 46, recante la dicitura “Esperienze e attività documentabili svolte presso/in favore di Amministrazioni Pubbliche nei servizi oggetto dell’appalto”, deve intendersi come mero refuso e non deve essere presa a riferimento per la redazione dell’offerta tecnica.
La corretta formulazione del punto A.3 è pertanto la seguente:
A.3. Piano di gestione del personale
A titolo esemplificativo e non esaustivo: sistema di gestione delle assenze temporanee e delle sostituzioni, sistema di intervento “a chiamata” del personale preposto all’inclusione sociale dei cittadini stranieri immigrati, sistema di gestione delle sostituzioni in regime di emergenza, riunioni interne, piano di formazione del personale.
Pertanto, la voce A.3 della griglia riportata a pag. 46, recante la dicitura “Esperienze e attività documentabili svolte presso/in favore di Amministrazioni Pubbliche nei servizi oggetto dell’appalto”, deve intendersi come mero refuso e non deve essere presa a riferimento per la redazione dell’offerta tecnica.
La corretta formulazione del punto A.3 è pertanto la seguente:
A.3. Piano di gestione del personale
A titolo esemplificativo e non esaustivo: sistema di gestione delle assenze temporanee e delle sostituzioni, sistema di intervento “a chiamata” del personale preposto all’inclusione sociale dei cittadini stranieri immigrati, sistema di gestione delle sostituzioni in regime di emergenza, riunioni interne, piano di formazione del personale.
14/09/2026 12:13
Quesito #6
Si richiede se, relativamente all'offerta tecnica, le relazioni tecniche debbano essere firmate tutte singolarmente anche se accorpate oppure se, in un unico file, possa essere sufficiente una sola firma digitale finale e in quale formato (Cades o Pades).
14/09/2026 13:57
Risposta
In entrambi i casi prospettati la soluzione è corretta. Quanto al formato la PAD accetta entrambi.
14/09/2026 16:13
Quesito #7
Si richiede se, in riferimento all'offerta tecnica, le relazioni singole possano essere zippate in un'unica cartella e firmate compresa la cartella.
15/09/2026 13:07
Risposta
Sul punto occorre seguire le indicazione del bando e quelle relative alla PAD
14/09/2026 16:17
Quesito #8
Si richiede se per la redazione delle relazioni afferenti all'offerta tecnica occorra seguire un'impostazione di pagina specifica (font, interlinea, etc.) e se sì quale.
15/09/2026 13:08
Risposta
Occorre predisporre gli atti conformemente alle previsioni del bando e disciplinare di gara
15/09/2026 11:21
Quesito #9
Quesito – Chiarimento relativo al criterio A.3 dell’offerta tecnica
Con riferimento al criterio A.3, si rileva una difformità tra la relativa descrizione e la tabella contenente i criteri di valutazione.
In particolare:
nella descrizione del criterio A.3 viene richiesta l’illustrazione del piano di gestione del personale, con riferimento all’organizzazione del lavoro, alla continuità del servizio e alle modalità di sostituzione degli operatori;nella tabella di valutazione, invece, il medesimo criterio sembra riferirsi alle esperienze e attività documentabili svolte presso o in favore di Amministrazioni pubbliche nei servizi oggetto dell’appalto o in servizi analoghi.
Si chiede pertanto di chiarire quale sia il contenuto effettivamente richiesto e valutato nell’ambito del criterio A.3 e, in particolare, se l’operatore economico debba:
descrivere esclusivamente il piano di gestione del personale;auto dichiarare esclusivamente le esperienze maturate presso Amministrazioni pubbliche;trattare entrambi i profili all’interno della medesima sezione.
Con riferimento al criterio A.3, si rileva una difformità tra la relativa descrizione e la tabella contenente i criteri di valutazione.
In particolare:
nella descrizione del criterio A.3 viene richiesta l’illustrazione del piano di gestione del personale, con riferimento all’organizzazione del lavoro, alla continuità del servizio e alle modalità di sostituzione degli operatori;nella tabella di valutazione, invece, il medesimo criterio sembra riferirsi alle esperienze e attività documentabili svolte presso o in favore di Amministrazioni pubbliche nei servizi oggetto dell’appalto o in servizi analoghi.
Si chiede pertanto di chiarire quale sia il contenuto effettivamente richiesto e valutato nell’ambito del criterio A.3 e, in particolare, se l’operatore economico debba:
descrivere esclusivamente il piano di gestione del personale;auto dichiarare esclusivamente le esperienze maturate presso Amministrazioni pubbliche;trattare entrambi i profili all’interno della medesima sezione.
15/09/2026 13:05
Risposta
Si precisa che, ai fini della corretta redazione dell’offerta tecnica, il riferimento da seguire è il punto A.3 – “Piano di gestione del personale” riportato a pag. 39 del Disciplinare di gara.
Pertanto, la voce A.3 della griglia riportata a pag. 46, recante la dicitura “Esperienze e attività documentabili svolte presso/in favore di Amministrazioni Pubbliche nei servizi oggetto dell’appalto”, deve intendersi come mero refuso e non deve essere presa a riferimento per la redazione dell’offerta tecnica.
La corretta formulazione del punto A.3 è pertanto la seguente:
A.3. Piano di gestione del personale
A titolo esemplificativo e non esaustivo: sistema di gestione delle assenze temporanee e delle sostituzioni, sistema di intervento “a chiamata” del personale preposto all’inclusione sociale dei cittadini stranieri immigrati, sistema di gestione delle sostituzioni in regime di emergenza, riunioni interne, piano di formazione del personale.
Pertanto, la voce A.3 della griglia riportata a pag. 46, recante la dicitura “Esperienze e attività documentabili svolte presso/in favore di Amministrazioni Pubbliche nei servizi oggetto dell’appalto”, deve intendersi come mero refuso e non deve essere presa a riferimento per la redazione dell’offerta tecnica.
La corretta formulazione del punto A.3 è pertanto la seguente:
A.3. Piano di gestione del personale
A titolo esemplificativo e non esaustivo: sistema di gestione delle assenze temporanee e delle sostituzioni, sistema di intervento “a chiamata” del personale preposto all’inclusione sociale dei cittadini stranieri immigrati, sistema di gestione delle sostituzioni in regime di emergenza, riunioni interne, piano di formazione del personale.