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Gara #2186

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “NOLEGGIO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE SANZIONI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED ALLE ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, FORMAZIONE ED ATTIVITÀ CORRELATE”. CUI 80008510754202300006
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Informazioni appalto

03/06/2026
Aperta
Servizi
€ 891.000,00
D'ARMENTO ROBERTA

Categorie merceologiche

72268 - Servizi di fornitura di software

Lotti

1
BBDE0A944B
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “NOLEGGIO DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE SANZIONI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ED ALLE ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, FORMAZIONE ED ATTIVITÀ CORRELATE”. CUI 80008510754202300006
L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio del software di gestione delle sanzioni amministrative e degli atti relativi alle violazioni del Codice della Strada ed alle altre sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Locale, nonché le attività a latere dello stesso. I servizi cui il soggetto aggiudicatario dovrà adempiere sono disciplinati nel Capitolato Tecnico.
€ 742.500,00
€ 96.070,00
€ 0,00

Scadenze

26/08/2026 23:59
31/08/2026 09:00
01/09/2026 09:00

Allegati

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15/07/2026 13:18
1.31 MB

Chiarimenti

10/06/2026 16:08
Quesito #2
Si chiede di confermare che la presentazione/allegazione del "giustificativo costi manodopera" non sia previsto come obbligatorio nè a pena di esclusione e che pertanto lo stesso dovrà essere allegato nella busta virtuale economica unicamente qualora il costo della manodopera dichiarato dall'operatore in sede di offerta sia inferiore al costo quantificato dalla stazione appaltante per la quantificazione costi manodpera all'art. 3 (pagina 8) del disciplinare di gara.




22/06/2026 10:10
Risposta
Come testualmente previsto nel bando e disciplinare di gara: Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante (€ 96.070,00) l’operatore economico può anticipare nell’offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi.
La mancata allegazione dei giustificativi non costituisce causa di esclusione.

12/06/2026 11:24
Quesito #3
Si inviano le seguenti richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura.

Quesito 1 : Si chiede di conoscere, in ottemperanza al principio sancito dal Codice in ordine all’onere motivazionale, le specifiche ragioni tecniche ed economiche per le quali il servizio di noleggio software e le attività correlate (fornitura hardware, stampa e imbustamento, gestione verbali estero, formazione) non possano essere suddivisi in lotti prestazionali distinti, e di conoscere se la stazione appaltante abbia condotto una valutazione dell'impatto della scelta del lotto unico sulla partecipazione delle PMI, tenuto conto che l'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 richiede una motivazione che tenga conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. (Si veda in tal senso la pronuncia TAR Lazio, Roma, n. 15081/2024)

Quesito 2: Si chiede a codesta S.A., a maggior dettaglio del primo quesito, di chiarire le ragioni tecniche e giuridiche che siano state ritenute fondanti la giustificazione della decisione di accorpare in unico lotto, da un lato, il servizio di noleggio software gestionale con canone mensile fisso (CPV 72268000-1) e, dall'altro, il servizio di gestione, stampa, notifica e recupero crediti di circa 18.000 verbali esteri annui, remunerato esclusivamente con una percentuale del 20% sull'effettivo incassato, con integrale assunzione del rischio di mancato recupero e di tutte le spese vive di notifica internazionale, spese legali all'estero e agenzie di recupero crediti, in capo al fornitore.
Infatti, trattandosi di prestazioni dotate di autonomia funzionale – e cioè ciascuna può esistere indipendentemente dall'altra - la loro aggregazione esclude dalla competizione gli operatori ICT sprovvisti di reti internazionali di recupero crediti, (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. III, 23 ottobre 2023, n. 9203 e Consiglio di Stato, Sez. III, 23 ottobre 2023, n. 9205).
In particolare, si chiede di conoscere sé codesta SA sia consapevole del fatto che l’omessa suddivisione in lotti, se non altro con riferimento alla concessione legata al recupero crediti, determini conclamata illegittimità del bando di gara, nel solco di quanto statuito dalla giurisprudenza (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5785/2021). Seppur evidente, infatti, come la SA tenti impropriamente di compensare l’alea e lo squilibrio economico legato al recupero crediti attraverso la strutturazione in un unico lotto di tutte le prestazioni, l’evidente aleatorietà della conclamata natura concessoria del recupero crediti determina, come statuito in via pretoria dalla giurisprudenza sopra richiamata, una strutturale incertezza circa il reale oggetto della prestazione oggetto dell’unico lotto ai fini della formulazione di un’offerta coerente e consapevole.

Quesito 3: L'art. 11.8 del Capitolato stabilisce un meccanismo a tre livelli:
a) Il fornitore anticipa tutto: «assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, comprese tutte le necessarie spese di notificazione dell'atto», «spese di affrancatura postale, spese legali all'estero, spese di agenzie per recupero crediti all'estero». Sono costi vivi, certi, immediati, che il fornitore deve sostenere per adempiere.
b) Il corrispettivo è meramente eventuale: «il corrispettivo spettante alla ditta affidataria sarà riconosciuto soltanto in caso di effettivo incasso della sanzione amministrativa». Se il trasgressore estero non paga — perché nullatenente, irreperibile, deceduto, o perché il recupero stragiudiziale fallisce — il fornitore ha speso e non riceve nulla.
c) Il compenso è comunque limitato al 20%: anche quando incassa, il fornitore riceve solo un quinto dell'importo, che deve coprire tutti i costi vivi anticipati più il margine.
La differenza rispetto alla giurisprudenza che ha ritenuto valide le clausole di pagamento subordinato ai finanziamenti pubblici è abissale. In quei casi — Cass. n. 22996/2014, Cass. n. 2185/2016, Cass. n. 6862/2026 — la clausola subordinava il pagamento all'erogazione di finanziamenti da parte di un ente pubblico: evento certo nell'an (il finanziamento è stato deliberato e sarà erogato), incerto solo nel quando. La Cassazione ha parlato espressamente di «termine indeterminato ma certo nel suo verificarsi (certus an, incertus quando)» (Cass. n. 2185/2016). Qui siamo all'opposto: l'incasso dal trasgressore estero è incerto nell'an — può non verificarsi mai.
A ciò si aggiunge un ulteriore profilo: la clausola dell'art. 11.8 non si limita a rendere aleatorio il diritto al corrispettivo, ma impone al fornitore di anticipare spese vive (notifiche internazionali, studi legali esteri, traduzioni, affrancature) che restano definitivamente a suo carico in caso di mancato incasso. Siamo oltre l'alea: è un patto che addossa a una sola parte tutte le perdite, lasciando all'altra (l'Ente) solo i benefici. Una struttura negoziale che evoca, nei tratti, la figura del patto leonino.
Per quanto sopra rappresentato, si chiede alla stazione appaltante di chiarire se la clausola di cui all'art. 11.8 del Capitolato Tecnico — nella parte in cui:
a) impone all'aggiudicatario di anticipare integralmente tutte le spese vive di notificazione internazionale, affrancatura postale, spese legali all'estero e spese di agenzie per recupero crediti, senza alcun meccanismo di ristoro in caso di mancato incasso;
b) subordina il riconoscimento di qualsiasi corrispettivo all'"effettivo incasso della sanzione amministrativa", configurando così un evento incerto nell'an e non meramente nel quando, rimesso alla solvibilità e alla volontà di un terzo trasgressore estraneo al rapporto contrattuale;
c) limita comunque il corrispettivo al 20% dell'importo incassato, percentuale che potrebbe non coprire nemmeno i costi vivi sostenuti, specie per sanzioni di importo modesto, sia compatibile con la natura commutativa del contratto di appalto pubblico e con il principio di proporzionalità di cui agli artt. 3 e 10 del D.Lgs. 36/2023, atteso che la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12115/2024) ha escluso che clausole siffatte possano essere interpretate nel senso di rendere aleatorio il diritto al corrispettivo dell'appaltatore, in applicazione del canone ermeneutico di cui all'art. 1369 c.c., secondo cui le espressioni contrattuali polisense devono essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
Si chiede altresì se la stazione appaltante abbia effettuato una valutazione dell'impatto economico-finanziario di tale clausola sui potenziali concorrenti, considerato che il meccanismo delineato trasferisce integralmente sull'appaltatore non solo il rischio di impresa ma anche il rischio di inadempimento del terzo trasgressore, rischio che per sua natura sfugge al controllo dell'appaltatore medesimo e che normalmente grava sull'amministrazione titolare del credito sanzionatorio.

Quesito 4: Si chiede di conoscere le modalità organizzative e la tempistica con cui sarà effettuata la simulazione in loco del gestionale, se la stessa sarà calendarizzata prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte o successivamente, e quali siano i criteri specifici di valutazione della demo, anche al fine di consentire ai concorrenti di preparare adeguatamente la dimostrazione nel rispetto della par condicio.

Quesito 5: Si chiede se la stazione appaltante abbia valutato la proporzionalità delle penali previste all'art. 22 del Capitolato, con particolare riferimento alla penale per annullamento/archiviazione verbali (pari all'intero importo della sanzione nel minimo edittale) che trasferisce integralmente sul fornitore il rischio di mancato incasso dal terzo trasgressore, e alla penale per perdita dati (pari al mancato introito della P.A.) in assenza di un tetto massimo predeterminato, anche alla luce del principio di proporzionalità di cui all'art. 1384 c.c.
In particolare, per quanto sopra, si evidenzia come l'art. 22 del Capitolato prevede penali di particolare impatto:
· Penale n. 1 e n. 10: per annullamento/archiviazione di verbali imputabile al fornitore, la penale corrisponde «all'importo nel minimo edittale di ogni atto annullato/archiviato a causa del Fornitore».
· Penale n. 4: per danneggiamento archivi o perdita dati, la penale corrisponde «al mancato introito della P.A. (danno emergente) calcolato tenendo conto dello stato del Verbale al momento del danneggiamento».
L'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le penali prevedendo che siano «commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto» e che le penali da ritardo siano calcolate «in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale» senza superare «complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale».
Le penali sopra descritte non sono penali da ritardo ma penali da inadempimento specifico, che esulano dal perimetro dell'art. 126.
Tenuto conto che la penale che coincide con l'intero importo della sanzione non incassata (penale n. 1) presenta profili di potenziale eccessività, perché trasferisce integralmente sul fornitore il rischio dell'inadempimento del terzo (il trasgressore), rischio che normalmente grava sull'amministrazione; preso atto che analogo discorso vale per la penale da perdita dati, parametrata al «mancato introito», che potrebbe risultare sproporzionata in assenza di un tetto massimo:
Si chiede se la Stazione Appaltante non ritenga opportuno ripristinare la legittimità delle previsioni della lex specialis e in mancanza di specificare in che modo le penali previste risultino adeguate e coerenti alle previsioni di legge in materia.

Quesito 6: Premesso che:
· Art. 7 Capitolato: «Il Fornitore deve garantire il servizio di stampa e imbustamento per ciascun anno di contratto di ca. 2.500 atti all'anno [...] e ca. 60.000 lettere di sollecito».
· Art. 11.4 Capitolato: i plichi «dovranno essere consegnati direttamente presso la sede dell'operatore postale [...] già pronti per le successive fasi di postalizzazione e notificazione». La parola «consegnati» non chiarisce se le spese di affrancatura e postalizzazione siano già state sostenute dal fornitore o se il contratto postale sia a carico dell'Ente.
· Art. 18.1 Capitolato: il canone copre «il servizio di stampa e imbustamento, in via residuale, di n. 2500 tra verbali e ordinanze [...] nonché di stampa ed imbustamento di n. 60.000 c.d. lettere pre-ruolo». Di nuovo, solo «stampa e imbustamento», mai «spedizione» o «affrancatura».
· Art. 3 Disciplinare: il canone copre «il servizio di stampa e imbustamento, in via residuale, di n. 2500 tra verbali e ordinanze [...] nonché di stampa ed imbustamento di n. 60.000 c.d. lettere pre-ruolo all'anno da inviare come posta ordinaria».
L'espressione «da inviare come posta ordinaria» indica la modalità di spedizione ma non il soggetto che ne sostiene il costo.
Per contro, l'art. 11.8 del Capitolato, relativo ai verbali esteri, è inequivocabile: «assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, comprese tutte le necessarie spese di notificazione dell'atto», e tali spese sono compensate dal 20% sull'incassato. L'asimmetria è palese: per i verbali esteri il regime è chiaro, per quelli nazionali è del tutto omesso.
L'entità economica del problema non è trascurabile:
· 60.000 lettere pre-ruolo/anno × affrancatura ordinaria: costo stimabile in diverse decine di migliaia di euro/anno;
· 2.500 atti giudiziari/anno × raccomandata AR (L. 890/1982): ulteriori decine di migliaia di euro.
Su 5 anni, l'incertezza riguarda un importo potenzialmente pari a una frazione significativa del valore dell'appalto. Ciò integra un vizio di indeterminatezza dell'oggetto contrattuale che impedisce ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole, in violazione del principio di trasparenza e dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.
Si chiede di chiarire, in modo inequivocabile, se le spese di affrancatura e postalizzazione relative a: a) i 2.500 verbali/ordinanze/provvedimenti annui da notificare a mezzo operatore postale ai sensi della L. 890/1982; b) le 60.000 lettere pre-ruolo annue da inviare come posta ordinaria siano a carico dell'aggiudicatario o dell'Amministrazione contraente.
La legge di gara (artt. 3 Disciplinare, 7 e 11.4 Capitolato, 18.1 Capitolato) menziona esclusivamente il "servizio di stampa e imbustamento" ma non specifica il soggetto su cui gravano le spese di affrancatura e postalizzazione, a differenza di quanto previsto per i verbali esteri (art. 11.8 Capitolato) per i quali è espressamente stabilito che le spese di notificazione sono a carico del fornitore e compensate con il 20% sull'incassato.
Tale incertezza, relativa a un costo potenzialmente significativo e reiterato per 5 anni, impedisce ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e di valutare la convenienza economica della partecipazione, in violazione del principio di trasparenza e determinatezza della lex specialis.



Quesito 7: L'art. 8 del Capitolato prevede che il fornitore debba fornire palmari e stampanti «in numero equivalente agli operatori addetti al servizio di polizia locale che, alla data odierna, sono pari a n. 91 unità + n. 18 stagionali e, comunque, in base alle unità effettive ed in servizio alla data dell'aggiudicazione della procedura in questione, anche se in numero superiore a quelle attuali».
Questa clausola rende impossibile per il concorrente quantificare il costo della fornitura hardware al momento della presentazione dell'offerta tenuto inoltre conto che è prevista anche la fornitura di SIM dati per tutti i dispositivi che verranno forniti. L'inciso «anche se in numero superiore» trasferisce sull'offerente un rischio di incremento dei costi non predeterminabile né calcolabile, in violazione del principio di certezza dell'offerta e dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, che impone di basare il calcolo sull'«importo totale pagabile» e sull'«importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni».
Si chiede di specificare il numero esatto di dispositivi (palmari e stampanti portatili) che l'aggiudicatario dovrà fornire ai sensi dell'art. 8 del Capitolato, non essendo conforme al principio di certezza dell'offerta una clausola che subordina la determinazione quantitativa di una componente essenziale della prestazione alla data dell'aggiudicazione, con l'ulteriore previsione che tale numero possa essere "superiore" rispetto alle unità attuali senza alcun tetto massimo predeterminato. Si chiede altresì di indicare il valore stimato di tale componente hardware, scorporato dal canone di noleggio, affinché i concorrenti possano formulare un'offerta economica consapevole.
Considerata l'incidenza dei quesiti sopra formulati sulla legittimità della procedura di gara e sulla possibilità per i concorrenti di presentare un'offerta consapevole, si chiede attende cortese riscontro con urgenza.



22/06/2026 10:38
Risposta
RISPOSTA QUESITO 1. -
Richiesta di chiarimenti in ordine alla mancata suddivisione in lotti prestazionali distinti delle attività oggetto dell'appalto, con riferimento all'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 ed alla tutela delle PMI.


Si conferma la piena legittimità della scelta di procedere mediante lotto unico, in quanto ampiamente motivata da imprescindibili ragioni di ordine tecnico, informatico e funzionale, tali da rendere la suddivisione in lotti contraria ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.


Nello specifico, si evidenziano le seguenti determinazioni:


1. Unitarietà del sistema informativo, interoperabilità con i nodi nazionali e sicurezza dei dati:
La gestione del ciclo sanzionatorio del Codice della Strada poggia su un'infrastruttura informatica integrata, complessa e rigidamente interconnessa. Il software e l'hardware richiesti devono essere nativamente ed integralmente interoperabili in tempo reale con le principali piattaforme nazionali e banche dati pubbliche, quali PagoPA (per la quadratura contabile e l'incasso), SEND - Piattaforma Notifiche Digitali (ex art. 26 D.L. 76/2020), la MCTC (Motorizzazione Civile) e l'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).
La frammentazione delle prestazioni in lotti distinti (es. un fornitore per il software, uno per l'hardware e uno per il recupero crediti) comporterebbe un gravissimo rischio di disallineamento nei flussi di comunicazione sincrona verso tali nodi istituzionali nazionali, vulnerabilità nei protocolli di sicurezza informatica e ritardi nella validazione giuridica dei titoli esecutivi. Tale scenario esporrebbe l'Amministrazione a potenziali prescrizioni o nullità degli atti, determinando un imponderabile rischio di danno erariale.


2. Unicità delle responsabilità e semplificazione organizzativa:
La concentrazione del servizio in capo a un unico interlocutore tecnologico e operativo (lotto funzionale unico) garantisce l'unicità della responsabilità contrattuale. Qualora le prestazioni fossero parcellizzate, risulterebbe estremamente complesso imputare la responsabilità di eventuali anomalie tecniche o ritardi di sincronizzazione (es. conflitto di responsabilità tra fornitore del software e fornitore dell'hardware palmare in caso di mancato transito di un pagamento PagoPA), paralizzando l'attività sanzionatoria del Comando di Polizia Locale.


3. Valutazione dell'impatto sulle PMI e rispetto della concorrenza:
L'Amministrazione ha attentamente valutato il principio del favor verso le Piccole e Medie Imprese (PMI). Lo strumento del lotto unico non preclude affatto la partecipazione di tali realtà al mercato, in quanto la lex specialis consente espressamente il ricorso agli istituti pro-concorrenziali del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) e dell'Avvalimento. Attraverso tali forme di aggregazione, le PMI specializzate in singole attività (es. traduzioni, fornitura hardware o recupero crediti transfrontaliero) possono pienamente partecipare alla procedura unendo i propri requisiti.


In conclusione, l'interesse pubblico alla fluidità del ciclo sanzionatorio, alla certezza della riscossione e alla sicurezza informatica prevale sulla suddivisione in lotti, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, la quale ribadisce che la suddivisione è legittimamente esclusa laddove la prestazione richieda un coordinamento unitario non frazionabile.


RISPOSTA QUESITO 2. e 3. -
Si conferma la piena legittimità dell'Art. 11.8 del Capitolato Speciale d'Appalto. La formulazione della clausola risponde alla specifica natura del servizio in oggetto e all'allocazione del rischio operativo, per i motivi di seguito illustrati:


1. Natura del servizio e rischio operativo:
Il servizio di gestione e recupero delle sanzioni edotte all'estero è strutturalmente caratterizzato da un'alea economico-operativa intrinseca, che l'Amministrazione intende legittimamente trasferire in capo all'affidatario. La previsione di un compenso a percentuale (20%) parametrato esclusivamente sulle somme "effettivamente incassate" costituisce un modulo contrattuale standard in questo settore di mercato. Tale meccanismo incentiva l'efficacia dell'azione di recupero e l'efficienza dei sistemi di tracciamento transfrontalieri dell'operatore economico, che agisce in qualità di professionista specializzato.


2. Onnicomprensività del corrispettivo ed economie di scala:
La quota percentuale del 20% è stata calcolata in modo da essere ampiamente remunerativa e comprensiva di tutti i costi fissi vivi (notifiche, visure, traduzioni, spese legali), assorbiti all'interno della complessiva economia della commessa. Non si configura alcun illegittimo squilibrio contrattuale: i volumi stabili e rilevanti di verbali gestiti consentono all'operatore economico di ammortizzare i costi fissi sfruttando ampie economie di scala.


3. Trasparenza e pubblicazione dei dati storici effettivi:
Al fine di eliminare qualsiasi asimmetria informativa e consentire una corretta, ponderata e scientifica formulazione dell'offerta economica, l'Amministrazione rende noti i dati storici effettivi relativi al flusso dei verbali esteri inviati e ai correlati incassi registrati nel triennio precedente:


· Anno 2023: 6.831 verbali inviati all'estero | € 134.039,53 effettivi incassati


· Anno 2024: 17.019 verbali inviati all'estero | € 434.963,14 effettivi incassati


· Anno 2025: 11.175 verbali inviati all'estero | € 211.832,20 effettivi incassati


Tali risultanze storiche (pari a complessivi 35.025 atti gestiti per un incasso totale di € 780.834,87) offrono ai concorrenti del settore un quadro statistico chiaro, solido e affidabile sulle performance del Comando, permettendo di stimare con assoluta precisione l'incidenza dei costi e il ritorno economico (pari al 20% delle somme sopra indicate, ovvero un monte compensi pari a complessivi € 156.166,97 nel triennio).


Si conferma, pertanto, l'immutabilità della formula di remunerazione prevista dall'Art. 11.8 del CSA.

RISPOSTA QUESITO 4.-
La simulazione in loco del gestionale sarà calendarizzata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. I criteri di valutazione sono ovviamente quelli richiesti per la valutazione dell’offerta tecnica poiché la demo serve per il riscontro dal vivo di quanto contenuto nell’offerta tecnica e per effettuare delle simulazioni dei vari procedimenti relativi alla gestione delle sanzioni. La demo dovrà contenere tutte le funzioni del software, come richieste da capitolato.

RISPOSTA QUESITO 5.-
Si conferma la piena legittimità, coerenza e proporzionalità delle clausole sanzionatorie inserite nel CSA, per i motivi di diritto e di fatto di seguito illustrati:


Sulla natura e legittimità delle penali (Artt. 11 e 19.6):
Le penali contestate non si configurano come "penali da mero ritardo" nell'accezione di cui all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, bensì come penali da inadempimento definitivo della specifica prestazione, la cui ammissibilità e legittimità è pienamente riconosciuta dall'ordinamento civile e amministrativo (art. 1382 c.c.). La determinazione della penale in misura pari al "minimo edittale" della sanzione non trasferisce affatto sul Fornitore il "rischio di insolvenza del terzo" (trasgressore). Al contrario, sanziona la perdita irreversibile del credito subita dall'Amministrazione a causa del comportamento negligente del Fornitore (es. tardiva notifica o mancata gestione degli scarti che conduce alla prescrizione o all'annullamento del verbale). L'inadempimento del Fornitore estingue il diritto della P.A. di pretendere la sanzione, determinando un danno patrimoniale diretto ed effettivo.


Sulla proporzionalità della penale da perdita dati (Art. 11.1):
Il parametro del "mancato introito" (danno emergente) risponde al principio civilistico dell'esatta riparazione del danno patrimoniale cagionato dalla distruzione o perdita degli archivi informatici. La quantificazione è peraltro graduata "tenendo conto dello stato del Verbale al momento del danneggiamento", introducendo un criterio di intrinseca proporzionalità ed escludendo automatismi sproporzionati. L'assenza di un "tetto massimo" è giustificata dalla natura stessa del bene protetto (banche dati pubbliche e titoli esecutivi), la cui integrità è requisito essenziale e insostituibile per l'esecuzione del contratto.


L'obbligo di diligenza professionale richiesto (art. 1176, comma 2, c.c.) impone al Fornitore il rispetto rigoroso dei termini decadenziali e prescrizionali; la sanzione del comportamento negligente che azzera il credito della P.A. è l'unico strumento volto a garantire il buon andamento e la tutela dell'erario pubblico.


Fermo restando quanto sopra, si precisa che l'applicazione di qualunque penale sarà sempre preceduta da regolare contestazione formale, garantendo al Fornitore il diritto al contraddittorio e la possibilità di dimostrare la non imputabilità dell'evento (forza maggiore, caso fortunato o fatto del terzo).

RISPOSTA QUESITO 6.-
Si precisa che tutte le spese di spedizione, notifica e affrancatura dei n. 2500 tra verbali e ordinanze [...] nonché di n. 60.000 c.d. lettere pre-ruolo» sono a carico della Stazione Appaltante.

RISPOSTA QUESITO 7.-
In riscontro al quesito formulato, si forniscono i seguenti chiarimenti volti a garantire la massima trasparenza e la piena formulazione di un'offerta economica consapevole da parte dei concorrenti:


Sulla predeterminazione del numero di dispositivi e fissazione del tetto massimo:
Al fine di eliminare qualsiasi profilo di incertezza quantitativa e nel rispetto del principio di predeterminazione dell'importo massimo stimato (art. 14, comma 4, D.Lgs. 36/2023), l'Amministrazione precisa che il numero iniziale di dispositivi (palmari, stampanti portatili e relative SIM dati) richiesto in dotazione è pari a n. 109 unità complessive (calcolate sulla base dei 91 operatori di ruolo + 18 stagionali attualmente previsti).
A parziale modifica e integrazione dell'Art. 8 del CSA, l'inciso «anche se in numero superiore a quelle attuali» deve intendersi circoscritto entro un limite massimo invalicabile fissato tassativamente in n. 135 unità totali. L'operatore economico può così predeterminare con assoluta certezza il costo massimo della fornitura hardware e della connettività dati all'interno della propria offerta.


Sulla richiesta di scorporo del valore stimato dell'hardware:
Non si ritiene di dover procedere allo scorporo economico della componente hardware dal canone di noleggio complessivo. La scelta di richiedere una soluzione integrata (hardware + software + connettività SIM dati) risponde a precise esigenze di efficienza ed unicità della manutenzione in capo a un solo interlocutore tecnologico. L'importo posto a base d'asta per l'affidamento del servizio è stato calcolato dall'Amministrazione tenendo conto dei correnti prezzi di mercato per il noleggio a lungo termine di dispositivi industriali rugged dotati di SIM dati con traffico idoneo al servizio di Polizia Locale. È onere del concorrente, in qualità di operatore professionale del settore, modulare la propria offerta economica ripartendo i costi fissi della fornitura hardware all'interno del canone offerto.





22/06/2026 09:09
Quesito #4
Sono stati sottoposti all’attenzione di codesta Stazione Appaltante plurimi profili della procedura di gara in oggetto che ne evidenziano l'illegittimità, anche in relazione all’impossibilità di formulare un’offerta consapevole.

In particolare, è stato rilevato come le prestazioni richieste dalla Stazione Appaltante non si limitino alla mera fornitura/noleggio di un software per la gestione delle procedure sanzionatorie amministrative, come potrebbe desumersi dall’oggetto del Bando e dal CPV individuato con il codice 72268000-1, relativo ai "servizi di fornitura di software", bensì comprendano una pluralità di ulteriori servizi e attività che qualificano l'affidamento quale appalto di servizi.
Dalla lex specialis emerge, infatti, che all'appaltatore è richiesto non soltanto di fornire un software gestionale ad uso e consumo del Comando di Polizia, ma di svolgere altresì:


i servizi di supporto alla gestione delle sanzioni amministrative, comprensivi delle attività propedeutiche alla notificazione dei verbali, della stampa, imbustamento e spedizione degli atti, della rendicontazione dei pagamenti, nonché della gestione delle procedure previste dagli artt. 180 e 126-bis del Codice della strada;


i servizi di stampa e notifica delle sanzioni nei confronti dei soggetti residenti all'estero, comprensivi delle attività di traduzione degli atti, notificazione internazionale, recupero dei crediti, gestione dei rapporti con i destinatari delle sanzioni e traduzione della documentazione amministrativa e giudiziaria connessa ai procedimenti, incluse le comunicazioni, i ricorsi, i relativi allegati, i provvedimenti prefettizi e giurisdizionali e ogni ulteriore scambio documentale tra il destinatario del verbale e il Comando di Polizia Locale.


Come corrispettivo contrattuale la Stazione Appaltante ha previsto due differenti forme di remunerazione.
La prima, soggetta a ribasso, consiste in un corrispettivo annuo "a corpo" pari a euro 148.500,00, formalmente qualificato come canone di noleggio del software gestionale ma destinato, in realtà, a remunerare i servizi descritti nel Capitolato e richiamate sopra sub lett. “A” e “B”.
La seconda, non soggetta a ribasso, consiste invece nel riconoscimento all'appaltatore di un corrispettivo pari al 20% delle somme effettivamente riscosse a seguito del pagamento delle sanzioni da parte dei destinatari esteri ovvero dell'attività di recupero stragiudiziale svolta nei loro confronti.

Oltre a ciò, sono state anche segnalate rilevanti criticità in merito alla determinazione delle penali (quesito n. 5), all’omessa previsione delle modalità di copertura da parte della Committente delle spese di affrancatura e postalizzazione per le notifiche cartacee ei confronti di residenti interni (quesito n. 6), nonché all’assenza di un tetto massimo alla fornitura di palmari e stampanti (quesito n. 7).

Quanto illustrato in sede di chiarimenti e sopra brevemente richiamato evidenzia l’illegittimità della procedura per le molteplici ragioni che, già esplicitate anch‘esse nella richiesta di chiarimenti, vengono di seguito riassunte in estrema sintesi.


· Oggetto del contratto non è la fornitura di un software ma un appalto di servizi – disciplinati e cadenzati all’interno del CSA – dove il software fornito in noleggio è soltanto lo strumento attraverso il quale erogare servizi che hanno valore e rilevanza preponderanti rispetto al soddisfacimento dell’interesse pubblico e al valore dell’appalto.
Tale conclusione trova conferma non solo nella natura delle attività richieste all’appaltatore dal CSA, ma anche nella previsione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare, ovvero ancora nella stessa struttura delle penali disciplinate dall’art. 22 del CSA, le quali risultano chiaramente riferite a obblighi di gestione esecutiva, continuità operativa, presidio del servizio e corretta esecuzione delle attività connesse.
Ne deriva che i servizi gestionali non possono essere considerati accessori o marginali, ma costituiscono componente sostanziale dell’equilibrio contrattuale.

· Il corrispettivo annuale posto a base di gara, pari a € 148.500,00, è stato determinato quale misura di remunerazione della fornitura del software (oggetto formale dell’appalto) e non tiene quindi in alcuna considerazione i servizi di supporto al procedimento sanzionatorio, che viceversa costituiscono la prestazione principale (e l’oggetto effettivo dell’appalto).
Tale importo, in particolare, non può oggettivamente remunerare su base annuale:
- il noleggio e i diversi livelli di manutenzione del software;
- la notifica 2.500 verbali cartacei in Italia per ogni anno;
- la notifica 18.000 verbali cartacei all’estero per ogni anno;
- il noleggio e manutenzione di oltre 100 devices mobili e relative stampanti;
- tutte le attività di gestione (definite “collaterali” al software ma come detto autonome) previste dal capitolato e che, espressamente, vengono poste a carico del fornitore, con proprio personale e presso la sede dello stesso.
Al riguardo è appena il caso di osservare che anche il ricorso alla piattaforma SEND o alla PEC comporta per l’appaltatore specifiche attività.
Che talune fasi della procedura di notifica (in alcuni casi) siano automatizzate, infatti, non significa che il fornitore non debba rendere disponibili, mantenere, presidiare e far correttamente funzionare le componenti applicative e di interoperabilità che consentono tale automazione.

Il capitolato, del resto, non struttura le attività relative al singolo verbale secondo una rigida distinzione tra verbali cartacei e verbali digitali. Al contrario, esso richiede la gestione del procedimento sanzionatorio in ogni sua fase, mediante un fascicolo elettronico riferito a ciascun verbale, destinato ad essere alimentato con atti, dati, documenti, stati procedimentali, esiti e flussi di rendicontazione, anche relativi alle notifiche digitali. Tali attività non sono logicamente riferibili ai soli verbali oggetto di postalizzazione cartacea, ma riguardano l’intero ciclo di lavorazione del verbale, indipendentemente dal canale di notifica utilizzato.

In tale prospettiva, la previsione relativa a SEND e PEC non esclude certo che il fornitore non sia tenuto a svolgere specifiche attività. Essa può, al più, significare che, una volta correttamente predisposto e alimentato il flusso digitale, il singolo recapito dell’atto avviene attraverso il canale telematico prescelto, senza necessità delle attività materiali proprie della stampa, dell’imbustamento e della consegna all’operatore postale. Resta tuttavia impregiudicata la necessità di assicurare tutte le attività applicative, tecniche e gestionali che rendono possibile e governabile tale modalità di notifica.

Anche per i verbali notificati tramite SEND o PEC, in altri termini, occorre garantire, quantomeno, la corretta lavorazione preliminare della posizione, la predisposizione dei flussi informatici, la selezione e organizzazione dei lotti di verbali da avviare a notifica, l’interoperabilità tra gestionale e piattaforme digitali, la riconciliazione degli stati restituiti dal canale di notifica, l’aggiornamento del fascicolo elettronico, la tracciabilità delle operazioni, il monitoraggio delle anomalie, nonché il raccordo con le successive fasi del procedimento, ivi comprese quelle relative ai pagamenti, agli scarti, alle posizioni non definite e alle rendicontazioni.

All’art. 18 del CSA, la stazione appaltante da evidenza dei dati relativi al triennio 2022 – 2024, dai quali si rileva che la gestione deve riferirsi a 181.505 verbali annui (=544.515 verbali sul triennio) e da ciò consegue che per tutti i servizi e forniture previsti dal CSA l’appaltatore può ricevere (senza considerare il ribasso d’asta) un corrispettivo di € 0,81 per ciascun verbale gestito, che non risulta oggettivamente remunerativo, anche considerato che l’appaltatore - ai sensi dell’art. 11.8 del CSA – deve farsi carico del costo della stampa e notifica all’estero dei verbali (stimati in 18.000 annui) e di ogni altra spesa correlata a questi procedimenti. Ne deriva che il valore effettivamente residuo per la gestione ordinaria del singolo verbale risulterebbe ulteriormente compresso, sino a livelli di fatto inconciliabili con la complessità delle prestazioni richieste dal capitolato.

La struttura degli atti di gara e le previsioni relative al seconda forma di remunerazione di cui ai paragrafi 11.7 e 11.8 del CSA (20% delle sanzioni estere se riscosse), rendono il contratto aleatorio.

Ferme le valutazioni sulla carenza di margini di remuneratività sopra evidenziata in relazione alla quantità degli atti da lavorare, emerge chiaro come la criticità dell’appalto in esame non è soltanto quantitativa, ma strutturale. È infatti necessario evidenziare come la scelta di remunerare “a corpo” un servizio che, per sua natura, è direttamente proporzionale al numero degli atti trattati determina una evidente alterazione dell’equilibrio economico del contratto. A parità di attività richieste sul singolo procedimento, l’operatore economico verrebbe remunerato in misura progressivamente decrescente all’aumentare dei verbali gestiti, con l’effetto paradossale di trasferire integralmente sul fornitore il rischio quantitativo della produzione sanzionatoria dell’Amministrazione. Non è certamente un caso se, per appalti di gestione dei procedimenti sanzionatori, la struttura economica ordinariamente adottata dalle Stazioni Appaltanti sia quella del corrispettivo “a misura”, parametrato a un prezzo unitario per ciascun atto o procedimento gestito. Solo tale modello consente, infatti, di mantenere un rapporto coerente tra prestazione richiesta, volumi effettivamente lavorati e remunerazione riconosciuta all’operatore economico.

La diversa opzione del corrispettivo fisso “a corpo”, applicata a volumi così rilevanti e a prestazioni ripetitive riferite al singolo verbale, produce invece una evidente compressione del sinallagma contrattuale e rende l’importo posto a base di gara manifestamente incongruo rispetto all’effettivo perimetro prestazionale dell’appalto.

Un disallineamento del sinallagma contrattuale ancor più evidente laddove si prendano in considerazione i servizi di notifica dei verbali indirizzati all’estero e la relativa attività di recupero crediti, per la quale viene previsto un corrispettivo pari al 20% delle sanzioni solo se effettivamente riscosse, e dunque una remunerazione del tutto eventuale ed in alcun modo dipendente dall’attività dell’appaltatore (quanto dalla volontà del trasgressore estero).

La stazione appaltante, pertanto, da un lato trasferisce sull’operatore economico il rischio integrale dell’esecuzione dell’appalto e, dall’altro, omette di prevedere un corrispettivo certo e commisurato all’attività effettivamente richiesta (e svolta) dall’appaltatore, ovvero dai relativi costi.

L’articolazione nei termini descritti del bando di gara, dalla quale risulta “occultata” la preponderante portata dei servizi oggetto dell’appalto, con riferimento alla componente estero, evidenzia anche l’elusione dell’obbligo di suddivisione in lotti previsto dall’art. 58 del d.lgs. 36/2023.

Tale componente, infatti, non consiste in una semplice funzione applicativa del gestionale, ma integra un complesso servizio autonomo di natura gestionale, linguistica, documentale, notificatoria e recuperatoria, che richiede competenze, strutture operative, reti internazionali, capacità di traduzione, conoscenza delle normative straniere e rapporti con soggetti terzi specializzati nel recupero crediti all’estero.

Tale componente avrebbe dovuto essere valutata come lotto separato, o quantomeno come distinta componente prestazionale, non potendo essere artificialmente assorbita nel generico “noleggio software”. La sua inclusione forzata nel lotto unico determina, infatti, un evidente effetto distorsivo: da un lato impedisce agli operatori specializzati nei servizi esteri, nelle traduzioni, nelle notifiche internazionali o nel recupero crediti di concorrere autonomamente per la parte di propria competenza; dall’altro obbliga gli operatori software a farsi carico di prestazioni estranee al proprio core business.

Al riguardo si è pronunciata la più recente giurisprudenza che ha rilevato come, trattandosi di prestazioni dotate di autonomia funzionale – e cioè ciascuna può esistere indipendentemente dall'altra - la sua aggregazione esclude dalla competizione gli operatori ICT sprovvisti di reti internazionali di recupero crediti, (in tal senso Consiglio di Stato, Sez. III, 23 ottobre 2023, n. 9203 e Consiglio di Stato, Sez. III, 23 ottobre 2023, n. 9205).

L’artificiosa strutturazione dell’appalto, in questi termini, restringe in modo estremo (se non esclusivo, sic!), la platea di concorrenti e di operatori economici, in palese violazione di legge e realizzando un effetto distorsivo della concorrenza.

La determinazione delle penali (quesito n. 5), l’omessa previsione delle modalità di copertura da parte della Committente delle spese di affrancatura e postalizzazione per le notifiche cartacee ei confronti di residenti interni (quesito n. 6), nonché l’assenza di un tetto massimo alla fornitura di palmari e stampanti (quesito n. 7), infine, escludono ulteriormente (ed autonomamente) la possibilità per gli operatori economici di formulare di un’offerta consapevole.

CONSIDERATO CHE:
· per quanto esposto nella richiesta di chiarimenti e richiamato sopra il bando di gara si pone in palese contrasto con le norme di legge, evidenziando sintomatologie di manifesta illogicità e contraddittorietà e viola i più elementari principi di proconcorrenzialità e parità di trattamento;
· le violazioni di legge e i profili di illegittimità sopra descritti sono idonei a determinare un pregiudizio per l’interesse pubblico e per l’Ente stesso;
SI INVITA il Comune di Lecce, nella persona del Responsabile di Progetto e del Dirigente responsabile del Corpo di Polizia Locale, a provvedere sulla richiesta di chiarimenti senza ulteriore ritardo e, ricorrendone i presupposti, a revocare e/o rinnovare gli atti di gara relativi alla procedura in oggetto emarginata.




23/06/2026 09:50
Risposta
A seguito di risposta a precedente richiesta di chiarimenti, occorre precisare, innanzitutto, che i rilievi sollevati si fondano su un'errata e travisata interpretazione del perimetro prestazionale della procedura in oggetto.

L'appalto ha come oggetto esclusivo ed unitario la fornitura in noleggio di una soluzione software integrata e nativamente interoperabile. La lex specialis non richiede all'appaltatore lo svolgimento di attività materiali sussidiarie o di gestione procedimentale "per singolo verbale". L'intero ciclo sanzionatorio è digitalizzato e gestito secondo i seguenti livelli di automazione, tassativamente previsti dal Capitolato:

1. Alimentazione automatica dei flussi: L'inserimento dei verbali digitali nel sistema gestionale avviene tramite flussi informatici diretti e ad alimentazione automatica, generati dai dispositivi in uso agli operatori di Polizia Locale, senza alcun intervento o lavorazione manuale da parte del personale del fornitore.

2. Lavorazione endo-procedimentale: Tutte le attività di gestione del software, validazione dei dati e controllo d'ufficio sono poste in essere esclusivamente dagli operatori del Comando di Polizia Locale presso la sede dell'Ente.

3. Interoperabilità nativa con piattaforme nazionali: La trasmissione degli atti verso la piattaforma SEND (e la successiva rendicontazione informatica degli esiti di notifica e dei pagamenti PagoPA) avviene mediante interfacce applicative (API) automatizzate e sincrone, implementate a monte nell'architettura del software fornito.

Alla luce di tali oggettivi elementi tecnologici, l'adozione del corrispettivo "a corpo" (canone fisso annuo) appare non solo pienamente legittima, ma l'unica coerente con la natura del contratto di Software as a Service (SaaS). In un appalto tecnologico di puro noleggio, l'onere economico del fornitore è legato esclusivamente ai costi fissi di manutenzione, assistenza evolutiva, aggiornamento normativo e disponibilità dell'infrastruttura (prestazioni strutturalmente a carico del fornitore e incluse nel canone).

L'impostazione di una tariffa "a misura" risulterebbe priva di giustificazione causale e in contrasto con i principi di economicità della spesa pubblica: l'Amministrazione si troverebbe a corrispondere una remunerazione variabile e incrementale legata all'oscillazione quantitativa dei verbali emessi, a fronte di una prestazione informatica automatizzata il cui costo industriale resta fisso per l'operatore economico.

Si conferma pertanto l'assoluta congruità, sostenibilità ed equità del sinallagma contrattuale basato sul corrispettivo annuale a corpo posto a base di gara.

22/06/2026 09:43
Quesito #5
Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1. Si chiede di confermare che qualora il concorrente partecipasse indicando un CCNL differente da quello indicato dalla SA tale dichiarazione va espressa solo nella domanda di partecipazione/busta amministrativa e che l’eventuale “giustifica di equivalenza” non vada presentata in sede di offerta ma solamente dopo in caso di aggiudicazione.

2. Si chiede di confermare il numero di verbali/preavvisi su cui effettuare il data entry da cartaceo pari a 2.500 verbali annui e che di conseguenza il numero di preavvisi indicato al paragrafo 18.1 del capitolato tecnico siano effettuati digitalmente tramite palmari e smartphone.


3. Premesso che l'Art. 5 del Capitolato Tecnico prevede che il Gestionale debba essere fornito esclusivamente in modalità SaaS, qualificato presso l'ACN e inserito nel Cloud Marketplace ACN, garantendo caratteristiche di usabilità, intuitività e design responsivo conformi alle linee guida AgID; di contro l'Art. 11.14 parla di "adeguamento dell'interfaccia grafica del Gestionale" su richiesta dell'Ente. Si chiede quindi di confermare che l'adeguamento e la modificabilità dell'interfaccia grafica (richiesti all'Art. 11.14) siano da intendersi come attività di personalizzazione e configurazione di livello utente/amministratore messe a disposizione dalle funzionalità native della piattaforma SaaS offerta (quali, a titolo esemplificativo: configurazione della dashboard, attivazione/disattivazione di widget, personalizzazione dei menu di navigazione, layout dei campi dati visibili e abilitazione dei profili di ruolo,etc.), poiché altri adeguamenti che comportino modifiche strutturali al motore grafico nativo, al codice sorgente o all'architettura di base del software approvato e qualificato ACN, andrebbero a compromettere l'integrità, la sicurezza e la conformità della normativa della soluzione Cloud SaaS richiesta.

4. In merito alla garanzia provvisoria richiesta, si chiede se oltre alla riduzione del 30% per il possesso della ISO 9001 si possa applicare anche quella del 20% per il possesso della ISO 14001.


23/06/2026 09:55
Risposta
1. La stazione appaltante richiede già nella fase di partecipazione di dichiarare se si applicherà diverso CCNL (da indicare) e, in tal caso, che tale diverso CCNL garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
La dichiarazione di equivalenza e la relativa documentazione probatoria potrà essere prodotta nell'offerta economica unitamente ai giustificativi del costo della manodopera (ove inferiori). Tale mancata produzione non comporterà l'esclusione, come previsto nel bando e disciplinare di gara.
In ogni caso, la stazione appaltante acquisirà tale documentazione dal proposto aggiudicatario. Ciò conformemente all'art. 23 del bando e disciplinare di gara.

2. Si conferma il dato dei n. 2.500 verbali calcolati sullo storico e che di conseguenza il numero di preavvisi indicato al paragrafo 18.1 del capitolato tecnico è effettuato di norma digitalmente tramite palmari e smartphone.

3. Si conferma che l'adeguamento e la modificabilità dell'interfaccia grafica (richiesti all'Art. 11.14) siano da intendersi come attività di personalizzazione e configurazione di livello utente/amministratore messe a disposizione dalle funzionalità native della piattaforma SaaS offerta (quali, a titolo esemplificativo: configurazione della dashboard, attivazione/disattivazione di widget, personalizzazione dei menu di navigazione, layout dei campi dati visibili e abilitazione dei profili di ruolo,etc.).

4. Le riduzioni, al riguardo, sono quelle consentite dalla norma, come richiamata nel bando e disciplinare di gara.

23/06/2026 09:27
Quesito #6
Si chiedono i seguenti chiarimenti:

1)In riferimento ai dati storici già forniti sulle sanzioni estere (35.025 atti gestiti nel triennio), si chiede cortesemente di conoscere il valore medio della singola sanzione.

2) In riferimento all'Art. 10 del CSA, si chiede di conoscere per i verbali indirizzati all'estero, l'elenco dei principali Paesi di provenienza dei veicoli sanzionati, registrati nei flussi storici del Comando. L'informazione è strettamente necessaria per quantificare l'incidenza dei costi vivi (affrancatura internazionale, visure, traduzioni) che variano sensibilmente a seconda dello Stato estero di destinazione.







30/06/2026 11:57
Risposta
1. valore medio delle singole sanzioni inviate all'estero nel triennio 2023/2025: € 81,00

2. si riporta di seguito l’elenco dei principali Stati di provenienza dei veicoli sanzionati:

FRANCIA

STATI UNITI D'AMERICA

GERMANIA

GRAN BRETAGNA

SVIZZERA

PAESI BASSI

SPAGNA

ARGENTINA

BELGIO

CANADA

AUSTRALIA

BRASILE

ROMANIA

POLONIA

BULGARIA




26/06/2026 20:04
Quesito #7
Si richiede il seguente chiarimento in merito alla fornitura delle dotazioni tecnologiche:

Si richiede di confermare se l’aggiudicatario della gara, sia esso l’attuale fornitore uscente (in caso di rinnovo) oppure un nuovo operatore economico subentrante, sia obbligato in ogni caso a fornire palmari completamente nuovi di fabbrica all'avvio del contratto, escludendo quindi il mantenimento o il riutilizzo di dispositivi già in uso.Si richiede, inoltre, di specificare quale sia il modello minimo o le caratteristiche tecniche minime richieste per i dispositivi informatici ( palmari ) da includere nella fornitura.

01/07/2026 13:23
Risposta
1. Si esclude il mantenimento dei palmari in uso in quanto se dovesse subentrare un nuovo operatore economico i dispositivi andrebbero restituiti all’attuale affidatario. Il dispositivo potrà essere nuovo di fabbrica o rigenerato dalla casa madre (grado A- Factory refurbished).


2. Ovviamente il modello fornito dovrà essere interoperabile e supportare il software di gestione dei verbali nonché garantire le tutte le funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico. Per una corretta valutazione si comunica che i modelli attualmente in uso sono i seguenti:

- OPPO A54s

- HONOR X6b.



30/06/2026 11:30
Quesito #8
Quesito 1

Si chiede di confermare che sia consentito inserire in offerta una premessa con presentazione dell’operatore economico, esclusa dal computo massimo delle cartelle/facciate previste per i sub criteri, come da dettagliate indicazioni contenute nel disciplinare di gara

Quesito 2

Nel Capitolato Tecnico al par. 11.1 sono riportate le indicazioni circa la migrazione dello storico. Si chiede di conoscere la dimensione della base dati attuale, compresa la gestione documentale.


01/07/2026 13:33
Risposta
Quesito 1
Il contenuto dell'Offerta è quello dettagliatamente indicato nel bando e disciplinare di gara.

Quesito 2
Il software ed i dati corrispondono attualmente a ca. 4 TERABYTE

30/06/2026 17:26
Quesito #9
Si chiede di confermare, qualora l'azienda non applica ai proprio dipendenti, il CCNL individuato dalla stazione appaltante H640, che la dichiarazione di equivalenza del CCNL non debba essere presentata in fase di partecipazione, ma solo in caso di aggiudicazione dall'aggiudicatario, coerentemente a quanto disposto dal comma 4 art. 11 del D.lgs 36/2023.


01/07/2026 13:28
Risposta
Come già risposto in altro chiarimento, la stazione appaltante richiede già nella fase di partecipazione di dichiarare se si applicherà diverso CCNL (da indicare) e, in tal caso, che tale diverso CCNL garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.
La dichiarazione di equivalenza e la relativa documentazione probatoria potrà essere prodotta nell'offerta economica unitamente ai giustificativi del costo della manodopera (ove inferiori). Tale mancata produzione non comporterà l'esclusione, come previsto nel bando e disciplinare di gara.
In ogni caso, la stazione appaltante acquisirà tale documentazione dal proposto aggiudicatario. Ciò conformemente all'art. 23 del bando e disciplinare di gara.
02/07/2026 16:43
Quesito #10
In caso di partecipazione in RTI si chiede conferma di poter redigere la Dichiarazione di assolvimento di bollo in firma congiunta, in quanto L'art. 15 del Disciplinare a pag. 25 dice che la domanda di partecipazione deve essere presentata in ordine all'assolvimento dell'imposta di Bollo,ma all'interno dell'allegato A istanza di ammissione non c'è alcun riferimento al N. seriale del Bollo.




08/07/2026 13:53
Risposta
Si è possibile
03/07/2026 09:33
Quesito #11
Al fine di poter correttamente valutare tempi e costi per le attività richieste nella procedura in oggetto, si richiede cortesemente di fornire i seguenti chiarimenti, non rilevabili dalla documentazione di gara:




- L’entità del volume dei verbali da dover migrare nel gestionale in proposta.




- Con riferimento alle informazioni non trasmesse tramite portale, si chiede di precisare a quale soggetto competerà l’attività di data entry indicata all’art.3 paragrafo 6 del Bando e Disciplinare di gara, conseguente alle verifiche relative ai veicoli locati e, l’attività di inserimento nei “moduli dati conducente” delle informazioni pervenute attraverso canali diversi da quelli telematici (ad esempio protocollo dell’Ente, documentazione cartacea, PEC, ecc.), ai fini della corretta gestione della procedura di decurtazione dei punti patente.




- Si chiede inoltre di confermare la possibilità di utilizzare SEND per la trasmissione dei solleciti di pagamento.




08/07/2026 13:59
Risposta

- L’entità del volume dei verbali da dover migrare nel gestionale in proposta dovrebbe essere pari a ca. 4 TERABYTE.



- Premesso che l’art. 3 par. 6 del bando testualmente recita



“3.OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio del software di gestione delle sanzioni amministrative e degli atti relativi alle violazioni del Codice della Strada ed alle altre sanzioni amministrative relative alle attività di Polizia Locale, nonché le attività a latere dello stesso, consistenti in:

….

6. Attività residuale di data-entry relativa ai n. 2500 tra verbali e ordinanze (atti giudiziari) per i quali è ancora richiesto il servizio di stampa e imbustamento.”



Si precisa quanto segue:

1. L’attività conseguente alle verifiche relative ai veicoli locati viene espletata da operatori della Polizia Locale che attualmente importano sul gestionale in uso il file excel fornito dalle agenzie delle società di noleggio contenente le anagrafiche dei trasgressori per la successiva attività di notifica. Pertanto, anche nel nuovo capitolato tale attività, perlopiù automatizzata, resterà in capo alla Polizia locale poiché si richiede che la procedura sia altamente digitalizzata.

2. Analogamente non è richiesta un’attività di data entry all’OE relativamente all’inserimento nei “moduli dati conducente” delle informazioni pervenute attraverso canali diversi da quelli telematici (ad esempio protocollo dell’Ente, documentazione cartacea, PEC, ecc.), ai fini della corretta gestione della procedura di decurtazione dei punti patente. Anche in considerazione dell’art. 4.1 del capitolato paragrafo 16. che prevede quanto segue:

“ Il Gestionale deve consentire la procedura automatizzata dei sottoelencati servizi; inoltre, per gli stessi servizi, meglio descritti nel seguente elenco, deve consentire la generazione di file word/pdf modificabili, contenenti i riferimenti del verbale da cui scaturiscono. N.B. i form della modulistica devono essere autorizzati dal C.P.L. e modificabili a richiesta di quest’ultima senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione:

− Procedimento per la decurtazione dei punti (con possibilità di compilazione del modulo Form-Web contenente i riferimenti del relativo verbale) interoperabile con i servizi MIT della gestione relativa alla decurtazione punti patente (previa verifica delle recidive registrate sulle banche dati del MIT o equipollenti). L’applicativo deve consentire anche la gestione e/o correzione della singola posizione effettuabile in maniera autonoma dall’utente applicativo con invio massivo dei dati con cadenza mensile o diversa in base alle esigenze del C.P.L.;

− Gestione delle sanzioni accessorie (fermi/sequestri, affidamenti in custodia, dissequestri, restituzioni, ecc.);

− Gestione dei verbali di violazioni diverse dal Codice della Strada e delle ordinanze ingiunzione/archiviazioni;

….”

- Relativamente alla possibilità di utilizzare SEND per la trasmissione dei solleciti di pagamento, si ritiene esclusa e ciò risulta evidente dal contenuto del capitolato poiché SEND è una piattaforma che riguarda le notifiche degli atti mentre i solleciti di pagamento prima dell’emissione del ruolo, c.d. “lettere pre-ruolo” vengono inviati tramite posta ordinaria con spese postali a carico della stazione appaltante.




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