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Gara #1825

APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA CITTA’ DI LECCE PER ANNI 8. CUI: S80008510754202500003
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Informazioni appalto

30/12/2025
Aperta
Servizi
€ 238.132.117,05
MAGNOLO FRANCESCO

Categorie merceologiche

905 - Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici

Lotti

1
B9CC9BD744
Qualità prezzo
APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA CITTA’ DI LECCE PER ANNI 8. Approvazione atti progettuali - Decisione a contrarre. Indizione procedura di gara. Impegno e prenotazione di spesa. CUI: S80008510754202500003
L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rsu e servizi di igiene urbana, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui all’Allegato al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23/06/2022 (pubblicato sulla G.U. Serie generale - n. 182 del 5-8-2022), di seguito anche semplicemente “CAM”, sull’intero territorio della Città di Lecce (di seguito anche semplicemente “Città” o “Comune”) e alla Delibera della Autorità di Regolazione ARERA (di seguito anche semplicemente “Autorità” o “ARERA”) n. 385/2023/R/rif “Schema tipo di contratto di servizio per la Regolazione dei rapporti fra gli enti affidanti e gestori.
€ 174.935.101,00
€ 109.599.937,00
€ 864.800,00

Scadenze

18/03/2026 12:00
23/03/2026 12:00
25/03/2026 09:00

Allegati

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26/01/2026 20:04
1.28 MB

Chiarimenti

07/01/2026 17:01
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del disciplinare, di seguito riportato:
“Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura anche a favore di soggetti privati, svolti con modalità di raccolta differenziata delle principali frazioni di rifiuto con modalità “porta a porta” comprendenti anche il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato e gestione di centro comunale di raccolta.

I TRE servizi analoghi devono essere riferiti ad uno o più comuni con popolazione complessivamente servita pari o superiore a 90.000 abitanti e ciascuno per un importo annuo non inferiore ad € 20.000.000, oltre IVA”

Si chiede di voler confermare:

1. In relazione al Requisito demografico: che il requisito relativo alla popolazione pari o superiore a 90.000 abitanti debba intendersi riferito alla popolazione complessivamente servita dai Comuni interessati dai tre servizi analoghi indicati dall’OE.

2. In relazione all’espressione “uno o più Comuni”: che il corretto significato della stessa debba intendersi nel senso che ciascun servizio analogo possa essere riferito alternativamente:

o a un singolo Comune,

oppure

o a più Comuni serviti nell’ambito di un unico contratto/affidamento.

In ultimo, con espresso riferimento alla previsione secondo cui “ciascun servizio analogo debba avere un importo annuo non inferiore a € 20.000.000,00”, si chiede di voler fornire un chiarimento interpretativo, atteso che tale previsione, pur formalmente chiara sotto il profilo letterale, appare difficilmente riscontrabile nella realtà economico-operativa del settore.

In particolare, si evidenzia come, dai dati storici disponibili, i pregressi servizi di raccolta e gestione dei rifiuti, riferibili all’ultimo decennio, anche se eseguiti per bacini di popolazione di circa 90.000 abitanti, non abbiano generato, secondo le ordinarie condizioni economico-operative di mercato sino ad oggi vigenti, fatturati annui dell’ordine di € 20.000.000,00.

Ne consegue che il requisito, ove interpretato come fatturato annuo e, al contempo, riferito a ciascun singolo servizio, rischierebbe di risultare sproporzionato e di difficile applicazione.

Pertanto, si chiede di voler specificare:

a) se il termine “annuo” debba essere considerata un mero refuso e se, di conseguenza, l’importo di € 20.000.000,00 possa essere raggiunto considerando il valore complessivo (anche pluriennale) di ciascuno dei 3 servizi analoghi presentati dall’OE;

oppure, qualora l’importo debba intendersi come fatturato annuo,

b) se, ai fini del raggiungimento della soglia di € 20.000.000,00, sia ammessa la sommatoria dei fatturati annui dei tre servizi analoghi indicati dall’operatore economico.



26/01/2026 13:44
Risposta
VEDASI AVVISO DI MODIFICA E DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA OFFERTE E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 156 DEL 22.01.2026 PUBBLICATI TRA GLI ALLEGATI UNITAMENTE ALL'ALLEGATO A MODIFICATO
12/01/2026 11:40
Quesito #2
1. In riferimento all’art. 11 “Sopralluogo” del Disciplinare di gara si chiede conferma che il sopralluogo debba essere svolto autonomamente e che pertanto la Stazione Appaltante non rilascerà alcun certificato di avvenuta presa visione dei luoghi, qualora così non fosse si chiede sin d’ora un appuntamento.

12/01/2026 13:59
Risposta
Come previsto nel bando e disciplinare di gara il sopralluogo va' svolto in maniera autonoma.
14/01/2026 11:05
Quesito #3
Si richiedono chiarimenti in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti all’art. 6.3 lettera a) del disciplinare di gara, secondo cui il concorrente deve aver eseguito «negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura […]. I TRE servizi analoghi devono essere riferiti ad uno o più comuni con popolazione complessivamente servita pari o superiore a 90.000 abitanti e ciascuno per un importo annuo non inferiore ad € 20.000.000, oltre IVA».

Ora, si evidenzia che la previsione relativa all’aver svolto n. tre servizi analoghi, ciascuno di importo annuo non inferiore a € 20.000.000 oltre IVA, per uno o più Comuni con popolazione complessivamente servita pari o superiore a 90.000 abitanti, risulta strutturata in modo oggettivamente sproporzionato e restrittivo della concorrenza, confliggendo con l’art. 100 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

La richiesta risulta sproporzionata perché non solo la popolazione complessivamente servita deve essere almeno pari a 90.000 abitanti ma ciascuno dei tre contratti (e solo tre) indicati deve avere un importo annuo non inferiore a € 20.000.000.

In sostanza, il requisito in parola impone, infatti, che ciascuno dei tre servizi analoghi indicati soddisfi congiuntamente due parametri dimensionali (demografico ed economico), con l’effetto di consentire la dimostrazione della capacità tecnica esclusivamente mediante un numero estremamente limitato di contratti di ingente valore economico, a prescindere dall’effettiva complessità organizzativa e tecnica dei servizi svolti.

Sono quindi due i parametri che i 3 contratti devono soddisfare per essere utilizzati al fine di comprovare il requisito: gli abitanti e il valore annuale.

Sotto il profilo sostanziale, tale impostazione equivale a richiedere un vero e proprio “fatturato specifico” minimo pari ad almeno € 60.000.000 annui, concentrato in soli tre affidamenti, introducendo così una selezione basata prevalentemente sulla dimensione economica dei contratti pregressi, piuttosto che sulla reale capacità tecnica e professionale degli operatori economici. La circostanza che tale soglia economica sia collocata formalmente nell’ambito dei requisiti tecnico-professionali, anziché in quelli economico-finanziari, non ne muta la natura sostanziale, né attenua l’effetto escludente che essa produce sul mercato. Occorre inoltre evidenziare che il valore economico di un appalto di servizi di igiene urbana non è necessariamente proporzionale al bacino di utenza servito, dipendendo in misura significativa dall’estensione e dall’intensità delle prestazioni richieste dal singolo capitolato speciale. Non è infrequente, infatti, che Comuni di dimensioni demografiche inferiori prevedano un numero maggiore di servizi, standard qualitativi più elevati o prestazioni accessorie più articolate rispetto a Comuni più popolosi, con conseguenti valori economici dei contratti sensibilmente differenti.

Ne deriva che l’assunzione del valore economico annuo del singolo affidamento quale parametro rigido e dirimente per la valutazione della capacità tecnica non rappresenta un indicatore attendibile né proporzionato della complessità organizzativa del servizio effettivamente svolto.

In definitiva, l’art. 6.3 lettera a) del disciplinare di gara si pone in contrasto con l’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di richiedere requisiti esperienziali solo nella misura in cui essi siano proporzionati e funzionali alla dimostrazione della capacità tecnica dell’operatore, non potendo essere utilizzati come strumenti surrettizi per introdurre barriere dimensionali all’accesso.

L’art. 6.3 lettera a) risulta altresì incoerente con i principi sanciti dall’art. 3 del medesimo Codice, che impongono alle stazioni appaltanti di favorire l’accesso al mercato e la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

L’effetto concreto della clausola è, infatti, quello di escludere operatori economici pienamente qualificati (siano essi anche PMI o leader del mercato di riferimento), che abbiano maturato un’esperienza tecnica completa e coerente con l’oggetto dell’appalto attraverso la gestione di più servizi analoghi su Comuni di medie dimensioni, ma che non abbiano raggiunto, per ragioni meramente dimensionali, la soglia economica annua richiesta per ciascun singolo affidamento. Sennonché, ai sensi dell’art. 3 del Codice degli appalti, le SS.AA. sono chiamate a favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli OO.EE. nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, in modo tale da permettere la maggiore partecipazione possibile tra gli operatori economici.

****

Alla luce di quanto sopra, si richiede espressamente alla Stazione appaltante di procedere alla rimodulazione del requisito di cui all’art. 6.3, lett. a), del disciplinare di gara, mediante una revisione che elimini o, quantomeno, attenui il vincolo dell’importo annuo minimo riferito a ciascun singolo servizio analogo.

In particolare, si chiede di valutare soluzioni alternative maggiormente proporzionate all’oggetto dell’appalto del Comune di Lecce, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

la limitazione del requisito alla dimostrazione di un solo servizio analogo di importo adeguato e coerente con la dimensione e la complessità dell’affidamento;

ovvero la previsione di modalità alternative di comprovazione della capacità tecnica e professionale, idonee a valorizzare la complessiva esperienza maturata dagli operatori economici e dai raggruppamenti temporanei, anche attraverso una pluralità di servizi analoghi tecnicamente omogenei, ancorché di valore economico unitario inferiore.

Tale rimodulazione risulterebbe maggiormente coerente con l’oggetto dell’appalto e con i principi di proporzionalità, concorrenza e favor partecipationis sanciti dal d.lgs. n. 36/2023, consentendo una più ampia e qualificata partecipazione degli operatori economici senza pregiudizio per le esigenze di affidabilità e capacità tecnico-organizzativa della Stazione appaltante.


26/01/2026 13:44
Risposta
VEDASI AVVISO DI MODIFICA E DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA OFFERTE E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 156 DEL 22.01.2026 PUBBLICATI TRA GLI ALLEGATI UNITAMENTE ALL'ALLEGATO A MODIFICATO
15/01/2026 12:08
Quesito #4
Argomento: PERIMETRAZIONE AREE DI RACCOLTA



Il Piano Industriale prevede il dimensionamento dei servizi di raccolta porta a porta, distinguendo le frequenze di raccolta in funzione delle diverse tipologie di utenza, ovvero centro abitato, marine e agro/case sparse.



Si rappresenta che, negli elaborati grafici allegati, non risulta essere stata prodotta una planimetria recante la zonizzazione delle aree di raccolta; pertanto, si chiede conferma che la zonizzazione da adottare sia quella riportata a pagina 18 del Piano Industriale, paragrafo 2.2, con riferimento alla fonte ISTAT 2021.



Si chiede inoltre di chiarire quali frequenze di raccolta (centro abitato, marine, agro/case sparse) debbano essere applicate alle frazioni presenti sul territorio comunale (quali, a titolo esemplificativo, Villa Convento, Villaggio del Sole, Villaggio Dario, Masseria Gelsi, ecc.), identificate nella suddetta planimetria come “altri nuclei urbani”.

Infine, qualora rientri nelle disponibilità della spettabile Stazione Appaltante, si richiede la trasmissione della planimetria recante la perimetrazione delle zone di raccolta, con l’indicazione delle frequenze di raccolta distinte per tipologia di rifiuto e per utenza domestica e non domestica.



10/02/2026 17:14
Risposta
Il Piano Industriale non prevede differenziazioni nelle frequenze di raccolta tra le diverse tipologie di utenza (centro abitato, marine e zone rurali/case sparse).


28/01/2026 09:38
Quesito #5
Con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:
il disciplinare di gara prevede, al punto 6.3 requisiti di capacità tecnica e professionale, quale requisito di ammissione alla procedura, la dimostrazione di avere eseguito, “negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura anche a favore di soggetti privati, svolti con modalità di raccolta differenziata delle principali frazioni di rifiuto con modalità “porta a porta” comprendenti anche il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato e gestione di centro comunale di raccolta.


I TRE servizi analoghi devono essere riferiti ad uno o più comuni con popolazione complessivamente servita pari o superiore a 90.000 abitanti e ciascuno per un importo annuo non inferiore ad € 20.000.000, oltre IVA”.


Secondo quanto specificato al successivo punto 6.4, recante indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, il suddetto requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto 6.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.


Si chiede pertanto di confermare che in caso di partecipazione in RTI il suddetto requisito possa essere posseduto in maniere frazionata dalle singole imprese costituenti il raggruppamento e dal RTI nel suo complesso sommando il fatturato e gli abitanti serviti da ciascuna impresa ( ad esempio, impresa mandante che documenti tre servizi ognuno dei quali riferito ad uno o più Comuni con popolazione servita complessivamente pari a 40.000 abitanti e di importo pari a € 8.000.000 oltre IVA e impresa mandataria che documenti tre servizi ognuno dei quali riferito ad uno o più Comuni con popolazione servita complessivamente pari a 50.000 abitanti e di importo pari a € 12.000.000 oltre IVA) .



05/02/2026 10:38
Risposta
Come detto in altro precedente chiarimento, VEDASI AVVISO DI MODIFICA E DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA OFFERTE E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 156 DEL 22.01.2026 PUBBLICATI TRA GLI ALLEGATI UNITAMENTE ALL'ALLEGATO A MODIFICATO.


AI FINI DI FACILITARE LA CONSULTAZIONE A VALLE DELLE MODIFICHE, NEGLI ALLEGATI E' PRESENTE BANDO CON LE MODIFICHE IN CHIARO
03/02/2026 11:42
Quesito #6
Si chiede di voler confermare che sia possibile applicare all’importo da garantire le seguenti riduzioni previste dall’art. 106, comma 8 del D. Lgs 36/2023:



1. Riduzione del 30%n in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

2. Riduzione del 10% in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche

3. Ulteriore riduzione del 20%, qualora l’operatore economico sia in possesso una o più certificazioni tra quelle previste dall’allegato II.13;



05/02/2026 10:39
Risposta
Le riduzioni al riguardo sono quelle consentite dalla norma, come richiamata nel bando di gara.
10/02/2026 12:10
Quesito #9
PREMESSO CHE
Con nota del 28.01.26 la scrivente chiedeva chiarimenti, segnalando a codesta Amministrazione la necessità di rimodulare taluni requisiti di partecipazione alla gara in oggetto previsti nel bando pubblicato in data 29.12.2025, che risultavano eccessivamente restrittivi e tali da impedire la partecipazione alla gran parte degli operatori del settore;
Con determinazione dirigenziale n. 156 del 22.1.2026, all’esito di riesame originato dalla predetta richiesta di chiarimenti, codesta Amministrazione decideva di rimodulare i requisiti di partecipazione, “al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura selettiva nel rispetto del principio di concorrenza,” e di conseguenza stabiliva il differimento del termine di presentazione delle offerte dal giorno 13.3.2026 al giorno 23.3.2026, come da rettifica pubblicata in data 26.1.2026;
CONSIDERATO CHE
In conseguenza della riformulazione del bando è stata consentita, in opportuna applicazione del principio del favor partecipationis e dei principi di concorrenza e di accesso al mercato di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 36/2023, la possibilità di partecipare alla gara a un più ampio numero di operatori, in possesso di requisiti idonei in relazione all’oggetto della gara;
Tuttavia, la decisone di differire il termine di presentazione dell’offerta di soli dieci giorni non appare in sintonia con le esigenze poste a base della rimodulazione del bando e del citato art. 3 del decreto legislativo n. 36/2023, né risulta in linea con le precedenti determinazioni di codesta Amministrazione;
invero, il bando originario prevedeva un termine di 71 giorni per la presentazione dell’offerta, temine individuato evidentemente (e ragionevolmente) in considerazione della complessità e del dimensionamento del servizio oggetto di gara, che richiede ai concorrenti di disporre di un periodo sufficiente per articolare un progetto offerta adeguato;
viceversa, il nuovo temine comprime in misura significativa il tempo concesso ai concorrenti per presentare l’offerta, portandolo da 71 a 56 giorni, rendendo oltremodo gravoso per tutti i soggetti che possano vantare i nuovi e più ragionevoli requisiti di partecipazione la predisposizione di un progetto adeguato;
al riguardo, si deve tra l’altro valutare che prima della redazione del progetto il concorrente deve individuare i fornitori e negoziare con gli stessi gli accordi per acquisire la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessari per la formulazione dell’offerta, adeguati per numero e tipologia alla dimensione del servizio oggetto di gara;
per tali ragioni, la compressione del termine originariamente individuato come congruo per la formulazione dell’offerta appare idonea ad inficiare la legittimità della procedura sia per contrasto con il pur invocato principio di concorrenza (che implica il rispetto della parità di trattamento, laddove l’abbreviazione del termine si traduce in un procurato svantaggio competitivo per quelle imprese che solo in seguito alla rettifica hanno potuto assumere la decisione di partecipare, e si trovano quindi costrette tra l’alternativa di redigere un progetto affrettato o di rinunciare alla partecipazione, vanificando in tal modo finalità ed effetti della rettifica) sia per la intrinseca contradditorietà con le valutazioni della stessa stazione appaltante che in precedenza aveva ritenuto necessario assegnare un termine più ampio;
a sua volta, questa contraddittorietà ridonda in lesione del principio del risultato, ostacolando la adeguata predisposizione delle migliore proposte progettuali da parte degli operatori ammessi solo a seguito del chiarimento e impedendo quindi alla stazione appaltante di beneficiare di un idoneo confronto competitivo per selezionare la migliore offerta;
tutti i rilevati inconvenienti idonei ad inficiare la legittimità della procedura potrebbero essere agevolmente rimossi concedendo un differimento del termine di presentazione dell’offerta per allinearlo a quello originariamente previsto;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
la Scrivente
CHIEDE
che codesta Amministrazione voglia differire il termine per la presentazione delle offerte per la gara in oggetto ad una data non anteriore a 71 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di rettifica.





13/02/2026 08:26
Risposta
In riscontro si precisa che il termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 12.00 del 23.03.2026) è stato fissato conformemente alle previsioni di cui agli artt. 71 e 92 del D.lgs. n. 36/2023, tenendo senz'altro conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario alla preparazione delle offerte.
Il precedente termine era stato fissato in maniera sovrabbondante in ragione del periodo festivo.


13/02/2026 16:38
Quesito #11
1. Si chiede gentilmente conferma che a seguito di sopralluogo svolto autonomamente, non verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo.

2. Si chiede gentilmente, al fine di poter predisporre una corretta offerta economica, di mettere a disposizione degli operatori economici la “Dichiarazione Offerta Economica” nei documenti di gara;

3. In riferimento all’art. 10 “Garanzia provvisoria” del Disciplinare di gara, si chiede gentilmente conferma che quest’ultima possa essere ridotta secondo tutte le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del D.Lgs 36/2023, dunque anche attraverso il possesso delle seguenti certificazioni:

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo (e secondo) secondo e terzo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13













20/02/2026 09:37
Risposta
1. Non verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo. L'operatore economico deve presentare nella documentazione amministrativa "Dichiarazione di coerenza degli atti di gara allo stato dei luoghi (art.11 del bando e disciplinare di gara);

2. Non è stata predisposta "Dichiarazione Offerta Economica"; l'operatore economico deve presentare la documentazione economica prevista all'articolo 17 del bando e disciplinare di gara;

3. Le riduzioni al riguardo sono quelle consentite dalla norma, come richiamata nel bando e disciplinare di gara.





20/02/2026 16:13
Quesito #12
1. Siamo a chiedere conferma che per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 lettera a) sia possibile sommare diversi appalti che singolarmente non raggiungano i 90.000 abitanti e i 14.000.000,00 €/anno.

Ad esempio: appalto a) 30.000 abitanti annui e 3.000.000,00 annui + appalto b) 15.000 abitanti annui e 2.000.000,00 annui + appalto c) 55.000 abitanti annui e 10.000.000,00 annui per un totale che superi i 90.000 abitanti annui e i 14.000.000,00 annui.

2. Se confermate tale ipotesi siamo anche a chiedere se gli anni considerati all’interno del periodo di 10 anni possano essere anni diversi per ogni appalto (a condizione che ogni servizio analogo abbia una durata di almeno tre anni).

3. Infine siamo a chiedere se è possibile sommare contratti che abbiano solo una delle attività considerate, ad esempio un contratto solo di spazzamento + un contratto solo di raccolta rifiuti con tutte le frazioni di rifiuti + un contratto di sola raccolta rifiuti ma che preveda la raccolta di una sola frazione di rifiuto ecc. soddisfacendo complessivamente il numero di abitanti annui e il valore annuo richiesti.




03/03/2026 08:16
Risposta
1. La richiesta di chiarimento trova risposta all'art. 6.3 lett. a) che prescrive, relativamente ai servizi analoghi:
I servizi analoghi devono essere stati svolti per almeno tre anni anche non consecutivi e per ciascuno di tali anni per una popolazione servita non inferiore a 90.000 abitanti complessivi e per un controvalore annuo non inferiore a 14.000.000,00 di euro, oltre IVA, su uno o più comuni.

I due parametri di tale requisito, controvalore annuo e numero di abitanti, possono essere raggiunti con uno o più comuni complessivamente.

2. Inoltre, gli anni considerati all’interno del periodo di 10 anni possano essere anni diversi per ogni appalto, nel rispetto delle previsioni di cui al bando e disciplinare di gara.

3. No, per servizi analoghi si intendono i servizi svolti con modalità di raccolta differenziata delle principali frazioni di rifiuto con modalità “porta a porta” comprendenti anche il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato e gestione di centro comunale di raccolta, ma unitariamente intesi.

26/02/2026 12:59
Quesito #13
Dalla lettura dell’art. 3 del Disciplinare di gara si apprende che il costo della manodopera, quantificato in € 109.599.937,00, è stato determinato dalla Stazione Appaltante sulla base del C.C.N.L. – Igiene Ambientale sottoscritto il 9 luglio 2024 da Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, ACGI Servizi, Confcooperative Lavoro e servizi e Assoambiente con FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, tenendo conto dei costi medi orari attinti dai provvedimenti adottati del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e – per quel che in questa sede rileva – considerando quale ultimo provvedimento, in ordine cronologico, il “decreto direttoriale n.14 del 19 marzo 2024”, “al quale si è fatto riferimento nella definizione dell’ammontare del costo del personale necessario per l’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento”.



In altri termini, dunque, “sono stati considerati i costi orari in vigore dal luglio 2024”, circostanza che, anche a prescindere da tale espressa indicazione che la Stazione Appaltante ha voluto fornire, risulta emergere anche dall’analisi della quantificazione del costo di cui trattasi.



Al riguardo, si evidenzia che in data 9 dicembre 2025, e dunque antecedentemente alla pubblicazione della presente procedura di gara, il C.C.N.L. sopra citato è stato assoggetto a rinnovo e tale rinnovo ha previsto un rilevante incremento retributivo e contributivo sviluppato per step, con scadenze che risultano a tutti gli effetti ricadere nella durata dell’appalto oggetto di gara. Si consideri, infatti, che l’aumento salariale previsto dal primo step ha già trovato applicazione a far data dal 1° febbraio 2026 e che i successivi incrementi entreranno via via in vigore nei prossimi mesi, per concludersi nel dicembre 2027, fatti salvi gli ulteriori rinnovi.



Poiché considerando gli incrementi previsti dal succitato rinnovo del contratto collettivo il costo della manodopera relativo all’appalto oggetto di gara risulterebbe significativamente superiore rispetto a quello quantificato in € 109.599.937,00, si chiede palla Stazione Appaltante di provvedere alle necessarie rettifiche degli atti di gara, posto che la circostanza segnalata non può legittimamente essere né trascurata, né altrimenti aggirata, pena l’inevitabile compromissione della regolarità del confronto competitivo.



In proposito, si evidenzia che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è recentissimamente pronunciato nell’ambito di un caso del tutto analogo, ove “il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del bando impugnato nel punto in cui, nella individuazione della base d’asta, la stazione appaltante ha applicato il costo medio orario della manodopera stabilito dalle tabelle pubblicate annualmente dal Ministero del Lavoro, senza però tener conto degli aumenti del costo della manodopera a seguito dell’intervenuto rinnovo del CCNL di settore”.



In ragione del vizio contestato, il Tribunale Amministrativo succitato, con l’ordinanza n. 474/2026 del 13 febbraio 2026, ha sospeso l’efficacia degli atti di gara, ritendo che “il motivo sembra fondato quantomeno sotto l’aspetto di un vizio di istruttoria, in quanto l’Amministrazione non risulta aver considerato che le tabelle ministeriali in vigore […] non sono aggiornate al rinnovo del CCNL di settore”, richiamando “le considerazioni svolte nel ricorso, e non persuasivamente contestate ex adverso, in ordine alle gravi disfunzioni che una base d’asta non aggiornata produrrebbe sulla regolarità e funzionalità della specifica procedura di gara” e non mancando di rimarcare “che resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione di riconsiderare la base d’asta sotto il descritto profilo del costo della manodopera, e di adottare, quindi, gli accorgimenti necessari ad assicurare che la procedura di gara venga espletata tenendo conto, per quanto di ragione, anche dei maggiori costi scaturenti dalla più recente contrattazione collettiva.






09/03/2026 07:46
Risposta
L'art. 41 del D.lgs. 36/2023, ai commi 13 e 14 stabilisce che "nei contratti di .. servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto" nelle tabelle ministeriali di riferimento. Il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali è attualmente determinato nel Decreto Direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024. Nel momento in cui le tabelle ministeriali di riferimento saranno oggetto di opportuna adozione, il PEFA redatto dall’operatore economico risultato aggiudicatario verrà adeguato al fine di garantire sempre l’equilibrio economico-finanziario dell’appalto.


26/02/2026 13:00
Quesito #14
Il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO allegato agli atti di gara è stato espressamente predisposto sulla base dei criteri stabiliti dal Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2, di cui alla Delibera Arera 363/2021/ R/RIF, sebbene, con deliberazione del 5 agosto 2025, n. 397, e dunque antecedentemente alla pubblicazione della procedura di gara, l’ARERA avesse approvato il Metodo Tariffario Rifiuti relativi al terzo periodo regolatorio, ossia il MTR-3.


L’assunzione del MTR-2 quale metodo di riferimento per la redazione del PEFA è stata giustificata come segue: “Nel documento, redatto durante il mese di luglio 2025, si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 per il periodo regolatorio 2022-2025, in quanto solo successivamente, con deliberazione del 5 agosto 2025, n. 397, l’ARERA ha approvato il successivo Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”.


Con tale motivazione la Stazione Appaltante riferisce di voler attribuire rilevanza a una circostanza che, in realtà, è e non può che restare meramente interna – poiché afferente al momento in cui i propri tecnici hanno predisposto il documento di gara – e che non può legittimamente essere opposta in alcun modo ai terzi, considerato che, rispetto a questi ultimi, tutti gli atti di gara spiegano efficacia solo a partire dalla loro pubblicazione.


Quel che unicamente può rilevare, dunque, è che il PEFA di gara risulta essere articolato secondo un metodo che risultava già superato alla data in cui è realmente venuto ad esistenza, divenendo ufficiale – ossia alla data della sua pubblicazione – e che inevitabilmente risulterà parimenti superato nel momento in cui i concorrenti dovranno formulare la propria offerta.


La questione non è affatto puramente formalistica, bensì sostanziale, date le radicali differenze sussistenti tra il MTR-2 e il MTR-3, che la stessa Stazione Appaltante dimostra di conoscere, ove si consideri che nella Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Servizi Accessori di Pulizia ha precisato quanto segue, ricadendo in una inevitabile contraddizione rispetto al proprio operato: “Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), approvato da ARERA con deliberazione n. 397/2025/R/RIF, che disciplinerà il terzo periodo regolatorio (2026-2029). Rispetto al MTR-2, la nuova regolazione introduce meccanismi che incidono in modo diretto sulla costruzione dei Piani Economico-Finanziari comunali e sulle modalità di affidamento del servizio.”


Allo stato, dunque, i concorrenti risultano vincolati ad attenersi al MT-3, posto che la Delibera n. 397 del 5 agosto 2025 di Arera è a tutti gli effetti già valida e vincolante, ma sono oggettivamente impossibilitati a formulare una propria offerta secondo tale metodo, poiché risultano mancanti negli atti di gara le informazioni all’uopo necessarie e, in particolare, i “parametri e costi incentivanti dei servizi”, in quanto introdotti, per l’appunto, dall’MTR-3. Ciò senza considerare che, in mancanza di valorizzazione dei succitati parametri, il vizio dell’offerta comporterebbe ricadute inficianti anche fase esecutiva, con riferimento agli adeguamenti che, nel corso della durata dell’appalto, dovrebbero essere sviluppati tenendo conto anche di quegli stessi parametri già originariamente mancanti.


Ne consegue che la partecipazione alla gara in osservanza delle regole tariffarie vigenti risulta oggettivamente impossibilitata.


In ragione di ciò, si chiede di rettificare gli atti di gara anche sotto questo profilo, adeguandoli al metodo tariffario vigente.



03/03/2026 15:15
Risposta
La Determinazione Arera 7 Novembre 2025, N. 1/DTAC/2025 all’art. 2.2 precisa che “Gli schemi tipo di PEFA di cui al comma 2.1 trovano applicazione, per quanto di rispettiva pertinenza, nell’ambito delle procedure di affidamento avviate a far data dal 1° gennaio 2026. Resta fermo che per le procedure di affidamento in corso, gli Enti territorialmente competenti sono tenuti alla predisposizione di PEFA comunque in coerenza con il quadro regolatorio vigente (secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 dell’allegato A della deliberazione 385/2023/R/RIF)”.

In tale contesto, il PEFA del nuovo piano industriale del Comune di Lecce, per come redatto ai sensi del MTR-2, rispetta pienamente tutto il quadro regolatorio successivamente confermato anche dal MTR-3. In tale ottica, non si rilevano elementi che possano inficiare la predisposizione di un PEFA di offerta anche alla luce delle previsioni del MTR-3.

Inoltre, con riferimento ai livelli di inflazione regolatoria, coerentemente con l’impostazione di sviluppo dei costi prevista a moneta costante, si è adottato un livello di inflazione pari a 0% ed un INCREMENTO ANNUALE DEL deflatore sugli investimenti, anch’esso pari a 0%; pertanto, anche in tal senso, non rileva l’impiego del MTR-2 o del MTR-3.

27/02/2026 13:58
Quesito #15
Quesito 1 - Al punto 3 del disciplinare di gara si riporta un importo complessivo a base d’asta pari a 175.999.901 Euro, per la durata di otto anni, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 864.800 Euro, mentre nel Quadro Economico del Piano Industriale, pagina 181, si riporta un importo complessivo a base d’asta pari a 176.105.099,10 Euro. Si chiede di chiarire ed indicare l’importo posto a base di gara e l’importo soggetto a ribasso.

Quesito 2 - Con riferimento alle isole interrate per la raccolta dei pannolini, chiarire se sono n.19 come riportato nella tabella di pagina 72 del Piano industriale o n. 20 come indicato a pagina 107 del Piano industriale. Si chiede inoltre di fornire le caratteristiche tecniche ed il modello di tali isole, compresa la tipologia dei contenitori.

Quesito 3 - Si chiede conferma che le attrezzature minime da fornire sono quelle indicate nelle tabelle di cui al capitolo 3 di pagina 177-179 del Piano Industriale “attrezzature e materiale di consumo” e che se si trovassero discordanze con altre parti della documentazione di gara, le citate tabelle devono considerarsi come il riferimento minimo obbligatorio di gara.

Quesito 4 - Nella sintesi tabellare delle frequenze di raccolta di carta/cartone e cartone selettivo riportate a pagina 100 del Piano Industriale non è riportata la raccolta di carta/cartone per le utenze non domestiche del centro storico zona commerciale, Piazza Ariosto, Via Taranto. Si chiede di chiarire.

Quesito 5 - Nella sintesi tabellare delle frequenze di raccolta del vetro riportate a pagina 102 del Piano Industriale non è chiaro se il raddoppio delle frequenze per 250 UND comprenda anche la frequenza integrativa pomeridiana oppure se deve essere previsto sia il raddoppio che la frequenza integrativa pomeridiana. Si chiede altresì se tale raddoppio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta standard (per cui una raccolta mattina ed una raccolta pomeriggio) oppure nelle altre giornate settimanali (quindi tutte raccolte la mattina), oppure a scelta della concorrente.

Quesito 6 - Si chiede di fornire le caratteristiche tecniche ed il modello delle isole ecologiche mobili indicate nel Capitolo 4.9 del Piano Industriale, compresa la tipologia di ogni contenitore.

Quesito 7 - Si evidenzia che nel documento 02.all.piano.spazzamento.meccanizzato.misto, il circuito di spazzamento misto #4 prevede una spazzatrice 6 mc, a differenza di tutti gli altri circuiti di spazzamento dell’area che prevedono una spazzatrice 4 mc. Si chiede se confermato o se trattasi di refuso. In caso di conferma si chiede se tali dimensionamenti sono prescrittivi o indicativi e se l’azienda può prevedere mezzi in base alla propria organizzazione aziendale o deve attenersi al dimensionamento del Piano Industriale.

Quesito 8 - Si evidenzia che nel documento 02.all.piano.spazzamento.meccanizzato.misto, i circuiti di spazzamento misto #11 e #23 prevedono una spazzatrice 4 mc, a differenza di tutti gli altri circuiti di spazzamento dell’area che prevedono una spazzatrice 6 mc. Si chiede se confermato o se trattasi di refuso. In caso di conferma si chiede se tali dimensionamenti sono prescrittivi o indicativi e se l’azienda può prevedere mezzi in base alla propria organizzazione aziendale o deve attenersi al dimensionamento del Piano Industriale.

Quesito 9 - Si evidenzia che nel documento 02.all.piano.spazzamento.meccanizzato.misto, i circuiti di spazzamento misto #17 e #18 e #20 e #21 e #22 e #24 e #25 prevedono una frequenza diversa tra lo schema riportato in alto a destra indicato come “Zone di Spazzamento” e la tabella in fondo indicata come “Organizzazione delle squadre operative”. Si chiede di chiarire od indicare quale elemento deve essere considerato come prescrittivo in caso di difformità.

Quesito 10 - Per una corretta e trasparente interpretazione del Criterio premiale G, visto che il numero totale di mezzi elettrici indicati nella tabella di cui al paragrafo 2 pagina 174 del Piano Industriale risulta pari a 40 mezzi elettrici, si chiede conferma che il 20% significa un aumento di 8 mezzi per un totale di 48 mezzi elettrici e che il 40% significa un aumento di 16 mezzi per un totale di 56 mezzi elettrici.

Quesito 11 - Premesso che:




il Disciplinare, nella N.B. di pagina 48, relativa alla facciata in formato A4, precisa che “Sono esclusi dal conteggio copertine, indici e frontespizi, certificazioni e schede tecniche del costruttore dei mezzi, attrezzature e materiali offerti”




il Disciplinare stabilisce, a pagina 47, che la relazione tecnica debba essere contenuta nel limite massimo di 200 facciate A4 PDF e, contestualmente, prevede espressamente che “Alla relazione dovranno essere allegate: schede tecniche (attrezzature e mezzi) da cui si evinca il rispetto dei criteri CAM”




inoltre, “qualora il concorrente produca documentazione in misura eccedente… la Commissione… non terrà conto di quanto eccede i limiti stabiliti”.




Tanto premesso, si chiede conferma che sono esclusi dal rispetto di tutti i limiti dimensionali previsti per l’offerta ogni scheda tecnica del fornitore di mezzi e attrezzature e materiali offerti (incluse le schede a comprova CAM), anche qualora tali documenti siano trasmessi come allegati alla relazione separati in formato PDF.




Quesito 12 - Premesso che il Disciplinare prevede, a pagina 47, che “… oltre alla relazione di 200 facciate A4 possono essere presentati max 25 (base gara circa 17-18 equivalenti A0) allegati pdf in formato A0 o l’equivalente in formati minori …”, essendo da una parte indicato che “possono essere presentati max 25 … allegati pdf in formato A0” e dall’altra che “(base gara circa 17-18 equivalenti A0)”, si chiede conferma che quanto riportato tra parentesi sia un refuso e che la frase sia “… oltre alla relazione di 200 facciate A4 possono essere presentati max 25 allegati pdf in formato A0 o l’equivalente in formati minori (es 1 A0 equivalente a 2 A1)”.




Quesito 13 - Premesso che il Disciplinare prevede, a pagina 47, che “… per la valutazione del criterio B occorre presentare: - B.1 Relazione tecnico descrittiva … composta da totale massimo di 10 facciate in formato A4, - B.2 Planimetrie … - B.3 Schede tecniche …”, si chiede conferma che sia le planimetrie di cui al punto B.2 che le schede tecniche di cui al punto B.3 non abbiano limiti di facciate e/o elaborati.




Quesito 14 - Premesso che il Disciplinare prevede, a pagina 47, che la relazione del Criterio A possono essere allegate “… planimetrie esecutive relative ad almeno i servizi proposti di raccolta e di spazzamento …”, si chiede conferma che il richiamo ai servizi di spazzamento sia un refuso in quanto tali planimetrie sono già previste come allegato alla relazione di cui al Criterio B e non risulta necessario presentarle in due diversi fascicoli.





13/03/2026 12:49
Risposta
Risposta a Quesiti:
Quesito 1. Il prezzo a base d'asta è quello indicato nel bando/disciplinare di gara (punto 3) ed è pari a € 175.799.901,00 che coincide perfettamente con l'importo del PEFA indicato, sempre nel medesimo disciplinare, quale valore di riferimento per le offerte.

Quesito 2 - Le postazioni interrate sono 20, dotate di cassonetto da 1.100 lt. Le postazioni sono state fornite e realizzate a cura dell’attuale gestore del servizio di igiene urbana. Sono costituite da una torretta di conferimento dotata di bocca vincolata a doppio guscio, con capacità massima di lt. 60, munito di dispositivo hardware (Chiplock) e software (Winconsyst) per il controllo e la gestione degli accessi, che saranno possibili attraverso un’apposita smart card. Una volta effettuato il conferimento, il sistema hw-sw memorizza automaticamente data, ora e numero univoco della smart card; il tutto viene trasmesso, in "pooling" alla "workstation" del Gestore, dotata, dell'applicativo software di gestione “Winconsyst”. L’alimentazione elettrica avviene mediante pannelli fotovoltaicici integrati nella struttura fuori terra. Il sollevamento del contenitore interrato avviene mediante pedana idraulica.

Quesito 3 - Si rimanda a quanto specificato al capitolo 3 “Attrezzature e materiale di consumo” del Piano Industriale.

Quesito 4 - Le frequenze di raccolta di carta e cartone delle utenze non domestiche del centro storico, della zona commerciale, Piazza Ariosto, via Taranto sono riportate nell’ultima tabella di pagina 100.

Quesito 5 - Deve essere previsto sia il passaggio pomeridiano per tutte le UND food del centro storico che lo richiedono, sia il raddoppio delle frequenze per un massimo di 250 UND. Tale raddoppio deve avvenire nelle altre giornate settimanali.

Quesito 6 - Le indicazioni relative a tali isole sono già fornite al paragrafo 4.9 del Piano Industriale. Si tratta di isole ecologiche di tipo “CAM-RR” di ID&A. Fermo restando la possibilità di prendere visione delle attrezzature in fase di sopralluogo.


Quesito 7 - Si conferma che nella zona 4 dell’Allegato Piano spazzamento meccanizzato misto è prevista una spazzatrice da 6 mc. Si ribadisce quanto riportato a pagina 174 del Piano Industriale (capitolo 2 "MEZZI"): "Il presente paragrafo riporta le informazioni relative ai mezzi necessari per espletare il servizio così come scaturiscono dal dimensionamento del presente Piano Industriale e che vanno intesi come mera stima per determinare l’importo a base d’asta. Possono quindi essere impiegati mezzi equivalenti o migliorativi in termini di volumetrie e portate. L’offerente dovrà inoltre tener conto della necessità di mezzi aggiuntivi nel periodo estivo e provvedere alle opportune integrazioni."

Quesito 8 - Si conferma che nella zona 11 e 23 dell’Allegato Piano spazzamento meccanizzato misto è prevista una spazzatrice da 4 mc. Si ribadisce quanto riportato a pagina 174 del Piano Industriale (capitolo 2 "MEZZI"): "Il presente paragrafo riporta le informazioni relative ai mezzi necessari per espletare il servizio così come scaturiscono dal dimensionamento del presente Piano Industriale e che vanno intesi come mera stima per determinare l’importo a base d’asta. Possono quindi essere impiegati mezzi equivalenti o migliorativi in termini di volumetrie e portate. L’offerente dovrà inoltre tener conto della necessità di mezzi aggiuntivi nel periodo estivo e provvedere alle opportune integrazioni."

Quesito 9 - Si chiarisce che devono essere considerate le frequenze indicate nella tabella in fondo “Organizzazione delle squadre operative”.

Quesito 10 - Si, conformemente alle previsioni di bando e disciplinare di gara. Si tenga conto che occorre però inserire a sistema la percentuale in più.

Quesito 11 - Il bando/disciplinare di gara disciplina in maniera differente i limiti dimensionali da applicarsi al Criterio A (Organizzazione del Servizio) rispetto agli altri Criteri di natura discrezionale (Criterio B - Criterio C - Criterio D - Criterio E).

Quesito 12 - Si, trattasi di un evidente refuso.

Quesito 13 - Si veda risposta al quesito 11 del medesimo chiarimento

Quesito 14 - Nel Criterio A la richiesta di planimetrie relative allo spazzamento è un evidente refuso; mentre le stesse sono richieste nel Criterio B.


02/03/2026 15:27
Quesito #17
l’Operatore economico , interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto, sottopone il seguente quesito, ai sensi del par. 2.2 del bando/disciplinare di gara.
1. Premessa sugli atti di gara
Dalla documentazione di gara e dagli atti pubblicati risultano, tra l’altro:
– la deliberazione di Giunta comunale n. 547 del 23.12.2025, con cui è stato approvato il progetto relativo ai servizi di raccolta, trasporto RU e spazzamento stradale per la Città di Lecce ed è stato dato mandato al Dirigente del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche, individuato quale Responsabile Unico di Progetto, di avviare la procedura di gara;
– la determinazione dirigenziale n. 4156 del 23.12.2025, recante “Decisione a contrarre. Indizione procedura di gara. Approvazione atti progettuali”, con cui sono stati approvati, fra l’altro, il bando/disciplinare di gara e gli elaborati progettuali ed è stata indetta la procedura ai sensi degli artt. 17 e 71 del d.lgs. 36/2023;
– il bando/disciplinare di gara, adeguato al Bando tipo ANAC n. 1/2023 (delibera ANAC n. 365 del 16.09.2025), che, nella sua versione originaria, prevedeva al punto 6.3 lett. a) un requisito di capacità tecnica e professionale consistente nell’esecuzione di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno per un importo annuo non inferiore a euro 20.000.000, con popolazione complessiva servita pari o superiore a 90.000 abitanti;
– un successivo atto dirigenziale di modifica degli atti di gara (non espressamente richiamato nel bando), che ha rimodulato il requisito di cui al punto 6.3 lett. a) del disciplinare, riducendo l’importo annuo minimo di ciascun servizio analogo e, dunque, ampliando la platea dei potenziali concorrenti;
– l’avviso di modifica e differimento termini pubblicato sulla PAD, con cui è stato disposto il nuovo termine di presentazione delle offerte;
– la clausola, contenuta sia nella determinazione n. 4156 sia nel bando/disciplinare, secondo cui “la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). Gli effetti giuridici degli atti decorrono dalla data di pubblicazione nella citata Banca dati, come sancito al comma 2 dell’art. 27 e al comma 4 dell’art. 85 del d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024”.
Tenuto conto che:
– la deliberazione di Giunta n. 547/2025 ha approvato il progetto complessivo del servizio e i relativi atti progettuali, demandando al Dirigente l’avvio della procedura di gara e l’adozione della decisione di contrarre;
si chiede alla Stazione appaltante di confermare espressamente che:
a) la rimodulazione del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 lett. a) del disciplinare sia stata adottata con determinazione dirigenziale nell’esercizio dei poteri di gestione e di autotutela, in coerenza con gli indirizzi approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale, senza necessità di nuova deliberazione giuntale;
Considerato che:
– l’art. 27 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che “la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (…) e gli effetti giuridici degli atti decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP”;
– ai sensi dell’art. 85 dello stesso decreto, la pubblicazione a livello nazionale avviene parimenti tramite la BDNCP, alla quale le piattaforme di approvvigionamento digitale sono interconnesse;
– la dottrina e la giurisprudenza distinguono tra modifiche “marginali” della lex specialis, che possono essere adeguatamente pubblicizzate con avvisi correttivi e differimenti di termini, e modifiche “sostanziali”, in particolare sui requisiti di partecipazione, che richiedono la ripubblicazione del bando o, comunque, l’adozione di forme di pubblicità equivalenti a quelle originarie, con riapertura congrua dei termini a tutela della concorrenza e della par condicio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4.9.2020, n. 5358; orientamenti su modifiche sostanziali e obbligo di pubblicità e sentenza TAR Lazio, n. 23542/2025 che si allega);
– nel caso di specie, la rimodulazione dei requisiti di cui al punto 6.3 lett. a) integra una modifica sostanziale della lex specialis, nella misura in cui incide direttamente sulla platea dei concorrenti potenzialmente ammessi, attenuando l’effetto preclusivo del requisito originario;
–dal link https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B9CC9BD744 a BDNCP pubblicato nello spazio iniziale della pagina della PAD dedicata alla gara non è possibile accedere al Portale dei dati aperti dell’Autorità Nazionale per verificare direttamente l’avvenuta pubblicità legale
si chiede alla Stazione appaltante di chiarire:
b) se l’atto dirigenziale con cui è stata disposta la modifica del requisito di cui al punto 6.3 lett. a) (e l’eventuale correlata rettifica della Relazione ex d.lgs. 201/2022) sia stato trasmesso e pubblicato in BDNCP, ai sensi degli artt. 27, 84 e 85 del d.lgs. 36/2023, così che la versione “modificata” del bando/disciplinare sia assistita dalla medesima pubblicità legale della versione originaria;
c) se sulla BDNCP, oltre che sulla PAD, risulti resa disponibile l’integrale documentazione di gara aggiornata (bando/disciplinare modificato, relazione ex d.lgs. 201/2022 rettificata, avviso di modifica e differimento termini), in modo da garantire l’effettiva conoscibilità della lex specialis nella sua versione vigente da parte di tutti gli operatori potenzialmente interessati;
d) se la Stazione appaltante ritenga che le forme di pubblicità adottate (avviso di modifica sul portale di gara, differimento dei termini, pubblicazione degli atti aggiornati sulla PAD e sulla BDNCP) siano idonee ad assicurare il pieno rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, di cui all’art. 3 del d.lgs. 36/2023, nonché del principio di favor partecipationis richiamato dall’art. 100 del medesimo decreto.
e) precisi se l’eventuale mancata pubblicazione in BDNCP della versione “modificata” del disciplinare possa incidere sul regime dei termini di presentazione delle offerte e, in caso affermativo, quali iniziative intende assumere per garantire la piena tutela della par condicio e del favor partecipationis (eventuale ulteriore differimento dei termini, ratifica/integrazione delle pubblicazioni, ecc.).


13/03/2026 12:49
Risposta
In riscontro, si precisa che l'Avviso di modifica e di differimento del termine di presentazione delle offerte è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 156 del 22.01.2026.
Tanto l'Avviso quanto la determinazione di rettifica, al pari del bando con le dovute correzioni sono stati prontamente ed integralmente pubblicati sulla PAD. Inoltre le dovute pubblicazioni della rettifica hanno seguito le medesime modalità di cui alla pubblicazione del bando originario, nel pieno rispetto della normativa, che prevede, come noto, l'interoperabilità dei sistemi.

03/03/2026 15:08
Quesito #20
Con riferimento alla procedura in oggetto e alla documentazione di gara pubblicata, si formula il presente quesito in merito alla scelta di sviluppare il PEFA secondo il Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 (Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif), nonostante l’intervenuta approvazione del MTR-3 con Deliberazione ARERA n. 397/2025.

Si osserva che la durata dell’affidamento è pari a otto anni, oltre un eventuale anno di proroga, mentre il MTR-2 disciplina esclusivamente il secondo periodo regolatorio (2022-2025). Il MTR-3, attualmente vigente, costituisce invece il riferimento regolatorio per il terzo periodo e troverà applicazione per una parte significativa della durata contrattuale.

Considerato che il corrispettivo del gestore è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e che l’equilibrio economico-finanziario dell’affidamento dipende dai parametri regolatori applicabili nei singoli esercizi, si chiede di chiarire:

· se la Stazione Appaltante abbia effettuato una verifica di coerenza del PEFA rispetto ai criteri e ai parametri introdotti dal MTR-3, con particolare riferimento alla determinazione dei costi riconosciuti, dei costi d’uso del capitale (CK) e della remunerazione del capitale investito (R);

· in che modo si intenda garantire il rispetto dei principi di certezza dell’offerta, parità di trattamento e trasparenza, considerato che gli operatori economici sono chiamati a formulare un’offerta economica sulla base di un piano economico-finanziario elaborato secondo un metodo regolatorio non più vigente per una parte rilevante della durata dell’appalto;

· se l’offerta economica debba essere formulata facendo riferimento ai parametri del MTR-2 riportati nel PEFA posto a base di gara o tenendo conto del metodo tariffario attualmente vigente (MTR-3).

Si chiede inoltre uno specifico chiarimento in merito all’applicazione della disciplina del subentro gestionale (Determinazione ARERA 2/2024) richiamata nel PEFA, con particolare riferimento alla previsione secondo cui, nei primi due anni di affidamento, non viene valorizzata la componente di Remunerazione del Capitale investito (R).
Alla luce di tale andamento, si chiede di chiarire:

· se l’assenza della componente R nei primi due esercizi sia compatibile con il quadro regolatorio vigente al momento dell’avvio effettivo del servizio;

· quale debba intendersi, ai fini contrattuali e della formulazione dell’offerta economica, il canone annuo effettivamente posto a base di gara, considerato che i valori risultano variabili nel tempo ed in considerazione a quanto riportato nel CSA dagli art.15 e 16 - Il corrispettivo annuo contrattuale per l’esecuzione dei servizi interni al Perimetro di Regolazione ARERA, di cui al presente capitolato, comprensivo di tutti i suoi allegati, definito per ogni annualità d’appalto nel PEFA di offerta dell’appaltatore.

In particolare, si chiede quale sia il canone annuo o mensile a cui fare riferimento considerando che le annualità del PEFA cambiano radicalmente di anno in anno.
QUESITO COSTO DEL PERSONALE
Si rileva che il costo del personale risulta determinato sulla base delle tabelle ministeriali aggiornate a luglio 2024, antecedenti al rinnovo del CCNL di categoria sottoscritto in data 9 dicembre 2025, già vigente alla data di pubblicazione della procedura. Considerato che l’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 impone alla Stazione Appaltante di determinare il costo della manodopera nel rispetto dei contratti collettivi nazionali vigenti e che la giurisprudenza amministrativa qualifica il costo del lavoro quale elemento inderogabile e non comprimibile, si chiede di voler procedere al ricalcolo del costo della manodopera alla luce del nuovo CCNL, al fine di garantire la congruità della base d’asta e la sostenibilità economica dell’appalto.

In alternativa, si chiede di chiarire quale meccanismo di adeguamento dei costi del personale in fase esecutiva, idoneo a recepire integralmente gli effetti economici del rinnovo contrattuale sia previsto, anche alla luce della deliberazione ANAC n. 347/2025. La deliberazione ha chiarito che il meccanismo di revisione dei prezzi previsto dall’art. 60 del Codice dei contratti pubblici non opera automaticamente in presenza di variazioni dei costi che erano già conoscibili o prevedibili al momento della presentazione dell’offerta. In particolare, gli incrementi del costo del personale derivanti da rinnovi contrattuali programmati non possono giustificare un adeguamento automatico dei corrispettivi contrattuali. Si chiede dunque di chiarire se i proponenti debbano calcolare i costi della manodopera secondo le tabelle ministeriali di luglio 2024 e quale meccanismo sia stato previsto per l’adeguamento del canone in tal senso, anche al fine di garantire una corretta formulazione dell’offerta e la par condicio tra operatori economici.


09/03/2026 07:46
Risposta
Il quesito trova riscontro nelle risposte ai chiarimenti nn. 13 e 14.

06/03/2026 11:27
Quesito #21
In riferimento al punto 10 “Garanzia Provvisoria” del disciplinare di gara al fine di evitare possibili equivoci chiede di confermare espressamente la possibilità degli operatori economici di potersi avvalere della riduzione dell’ulteriore 20% prevista dall’art. 106 comma 8, allegato II.13.




13/03/2026 12:50
Risposta
No, tale riduzione non ha natura automatica e non è prevista sia quanto a specificazione che a dettaglio nel bando/disciplinare di gara.

07/03/2026 09:52
Quesito #22
Costo della manodopera

In riferimento al costo della manodopera stimato dall’ente in complessivi € 109.599.937, si chiede di esplicitare quali siano le tabelle del costo della manodopera applicate dall’Ente per la determinazione del costo della manodopera posta a base di gara e di esplicitare le modalità di calcolo con le quali è addivenuto a tali importi.

Art.32 – Personale in servizio – clausola sociale

Con riferimento al personale impiegato nel presente appalto, l’art.32 del CSA prescrive che l’appaltatore è tenuto a garantire l’applicazione del CCNL Igiene Ambientale, nonché “ … Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'I.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare in sede di offerta, all’interno della relazione tecnica una tabella contenente il dettaglio del personale impiegato tutto l’anno e di quello stagionale con numero, qualifica, mansione, livello, posizione parametrale e n. ore/sett. lavorate ed il periodo di impiego per quello stagionale.

Nel Piano di assorbimento allegato alla offerta tecnica le imprese partecipanti alla gara illustrano le modalità di applicazione, da parte della concorrente, della clausola sociale così come esplicitata nel presente articolo, con riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, ossia inquadramento e relativo trattamento economico.”



Al tal riguardo si rappresenta, che medio tempore è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL unico dei servizi ambientali (cfr. Accordo 9 dicembre 2025 tra parte datoriale e parte sindacale) che prevede incrementi retributivi parametrali progressivi e strutturali, comportando l’aggiornamento delle tabelle recanti il costo medio del lavoro.

Le nuove tabelle, entrate in vigore già a decorrere dal corrente mese di febbraio 2026, determinano un aumento significativo e strutturale del costo della manodopera, tale da incidere in modo evidente e diretto sull’importo a base di gara in oggetto che risulterebbe quindi deficitario già nella quantificazione di partenza della base d’asta e non più conforme a quanto disposto dall’art.41, commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023.

Ragion per cui, alla luce delle su richiamate premesse e considerazioni, laddove l’Ente abbia determinato il costo della manodopera a base di gara sulla base di tabelle antecedenti alla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL, si chiede di voler aggiornare gli importi secondo il suddetto accordo di rinnovo del CCNL e per l’effetto rettificare i rispettivi documenti posti a base di gara anche alla luce del fatto che gli operatori economici saranno tenuti ad applicare i costi stabiliti dal rinnovo del CCNL per la stesura del PEFA allegato all’offerta economica in conformità anche a quanto dagli stessi dichiarato nel progetto di assorbimento del personale da allegare alla propria offerta.



Art.16 Disciplinare di gara - OFFERTA TECNICA:

Si chiede se per quanto concerne i criteri B), C), D) ed E) possano essere prodotti elaborati grafici e schede tecniche a supporto e, in caso affermativo, si chiede se ci sia un numero massimo di elaborati concessi (oltre alle 25 tavole formato A0 specificatamente indicate nel criterio A)



ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE:

In riferimento alle isole ecologiche informatizzate di cui al paragrafo 4.10 del Piano Industriale posto a base di gara si chiede quale sia l’infrastruttura hardware e software finanziata nell’ambito del finanziamento PNRR e le relative caratteristiche tecniche e se il costo della licenza software/canone mensile per l’utilizzo della piattaforma finanziata sia a carico dell’IA o se sia a carico dell’Ente spettando all’appaltatore esclusivamente la fornitura ed il mantenimento del traffico dati necessarie per la comunicazione bidirezionale dei dati e la gestione ed il trasferimento dei dati all’interno del sistema IoT in uso al Settore Ambiente del Comune.

Inoltre, si chiede quale sia l’infrastruttura software (laddove presente) utilizzata per le isole interrate destinate alla raccolta di pannolini e pannoloni. Anche in questo caso si chiede se il coso della licenza software/canone mensile per l’utilizzo della piattaforma ed il traffico dati delle sim eventualmente presenti per tali attrezzature siano a carico dell’IA.



DOTAZIONI PATRIMONIALI:

Si chiede di specificare quali saranno le dotazioni patrimoniali trasferite in comodato d’uso all’appaltatore all’avvio del servizio ed in particolare se queste comprendano anche le attrezzature (cassoni, press container, ceste, contenitori) presso i CCR comunali.

Inoltre, fermo restando che l’IA è tenuta all’approvvigionamento di mezzi nuovi di fabbrica per l’espletamento dei servizi nella fase a regime, con la presente si chiede se l’Ente disponga già di automezzi che possano essere impiegati dall’IA esclusivamente nella fase transitoria e, in caso affermativo, di disporre del numero, della tipologia e delle rispettive carte di circolazione.





16/03/2026 14:52
Risposta
Costo della manodopera: si rimanda alla risposta al quesito n. 23
Art.32 – Personale in servizio – clausola sociale: Risposta: si rimanda alla risposta al quesito n. 23
Art.16 Disciplinare di gara - OFFERTA TECNICA:

Si rimanda alla risposta al quesito n.11 del chiarimento n.15

ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE: per quanto riguarda le isole ecologiche acquisite nell'ambito del PNRR . Si rimanda alla determina dirigenziale n. 2440 del 25/08/2025, relativa all’approvazione del progetto, contenente tutti gli elaborati descrittivi.
Le postazioni interrate sono 20, dotate di cassonetto da 1.100 lt. Le postazioni sono state fornite e realizzate a cura dell’attuale gestore del servizio di igiene urbana. Sono costituite da una torretta di conferimento dotata di bocca vincolata a doppio guscio, con capacità massima di lt. 60, munito di dispositivo hardware (Chiplock) e software (Winconsyst) per il controllo e la gestione degli accessi, che saranno possibili attraverso un’apposita smart card. Una volta effettuato il conferimento, il sistema hw-sw memorizza automaticamente data, ora e numero univoco della smart card; il tutto viene trasmesso, in "pooling" alla "workstation" del Gestore, dotata, dell'applicativo software di gestione “Winconsyst”. L’alimentazione elettrica avviene mediante pannelli fotovoltaicici integrati nella struttura fuori terra. Il sollevamento del contenitore interrato avviene mediante pedana idraulica.
DOTAZIONI PATRIMONIALI: Le dotazioni patrimoniali sono quelle specificate nel Piano Industriale, compresi n. 4 cassoni scarrabili ed n. 1 CAM (par. 4.9), compresi i relativi contenitori interni, per ciascuno dei 3 CCR. Il CCR di Frigole sarà dotato di contenitori per batterie esauste, cartucce/toner, RUP T/F, RUP, farmaci, olio vegetale e olio lubrificante.
L'art. 33 del CSA non prevede di mettere a disposizione dell'IA automezzi di proprietà di questo Ente.




09/03/2026 17:31
Quesito #23
Con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto, si evidenzia che la documentazione di gara indica quale riferimento il C.C.N.L. Igiene Ambientale sottoscritto il 9 luglio 2024 da Utilitalia, altre organizzazioni e sigle sindacali (codice CNEL: K540).
Si rappresenta tuttavia che, in data 27 gennaio 2026, sono state pubblicate nuove tabelle di riferimento aggiornate relative al medesimo C.C.N.L., con aggiornamento dei parametri economici.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire quali tabelle debbano essere assunte come riferimento ai fini della formulazione dell’offerta economica e della determinazione del costo della manodopera, e in particolare se debbano essere utilizzate le tabelle originarie collegate al C.C.N.L. sottoscritto il 9 luglio 2024 oppure le tabelle aggiornate pubblicate in data 27 gennaio 2026 e con quale scatto retributivo. Nelle nuove tabelle pubblicate sono presenti cinque specifici scatti retributivi – febbraio 2026, ottobre 2026, gennaio 2027, agosto 2027 e dicembre 2027. In considerazione del fatto che tali scatti retribuitivi risultano particolarmente impattatati sul costo della manodopera riteniamo assolutamente necessario al fine di salvaguardare la parità di trattamento ai singoli concorrenti nella procedura in oggetto chiarire tale aspetto. Tale chiarimento risulta fondamentale anche perché l’avvio del presente appalto non potrà che avvenire in un periodo in cui saranno vigenti le tabelle citate, motivo per cui si richiede di aggiornare il costo della manodopera indicato a base di gara e la conseguente base d’asta.
Nel caso in cui invece, non si intendesse aggiornare il costo della manodopera e si confermasse per tutti i concorrenti l’obbligo dell’utilizzo delle tabelle retributivi Luglio 2024 si chiede di chiarire in modo inequivocabile le modalità di aggiornamento e riconoscimento dei maggiori costi della manodopera derivati dalle tabelle vigenti.
Il chiarimento si rende necessario al fine di garantire la corretta e uniforme determinazione dei costi del personale da parte di tutti i concorrenti. Vista l’importanza dell’impatto di tale argomento sul valore dell’appalto chiediamo un aggiornamento del costo della manodopera e una proroga dei termini di presentazione dell’offerta considerati i pochi giorni mancanti alla scadenza della procedura.




16/03/2026 07:56
Risposta
Come già riscontrato nel Chiarimento n. 13: L'art. 41 del D.lgs. 36/2023, ai commi 13 e 14 stabilisce che "nei contratti di .. servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto" nelle tabelle ministeriali di riferimento. Il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali è attualmente determinato nel Decreto Direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024. Nel momento in cui le tabelle ministeriali di riferimento saranno oggetto di opportuna adozione, il PEFA redatto dall’operatore economico risultato aggiudicatario verrà adeguato al fine di garantire sempre l’equilibrio economico-finanziario dell’appalto.


09/03/2026 17:34
Quesito #25
Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento al punto 4.10 della Sezione A del Piano Industriale, ove vengono descritte le isole ecologiche fisse informatizzate, si chiede di specificare il numero di utenze domestiche e non domestiche afferenti a ciascuna isola, dato non riportato nella documentazione di gara e necessario per una corretta valutazione dell'organizzazione del servizio o qualsivoglia altra informazione previsionale in grado di permettere un corretto dimensionamento dei servizi da rendere.

Cordiali saluti.


16/03/2026 07:57
Risposta
Il sistema è ideato come supporto alla raccolta porta a porta, pertanto, nonostante siano state localizzate sia in base alla distribuzione densità demografica e urbanistica che alla necessità di fornire un servizio capillare e complementare, non è previsto un numero di utenze pre ordinato in maniera rigida.

10/03/2026 12:00
Quesito #26
Chiediamo cortesemente se per il pagamento del bollo di euro 16 domanda di partecipazione possiamo procedere tramite modello F24elide che ci consente il pagamento con codice tributo 1573, in alternativa al modello F24 bollo virtuale. Si precisa che negli ultimi mesi nelle gare d’appalto presentate è stato sempre accettato anche il pagamento del modello tramite modello F24 Elide (in alcuni casi su conferma dell’Agenzia delle Entrate).

Chiediamo cortesemente, anche con riferimento alle Vostre risposte del 03/02 e del 20/02 ai quesiti n. 6 e n. 11, di chiarire se è consentita anche l’ulteriore riduzione della garanzia provvisoria art. 106 c. 8 per possesso di una o più certificazioni tra quelle previste dall’allegato II.13 (es. ISO 14001 gestione ambientale) e, in caso affermativo, se si può applicare la percentuale massima del 20% prevista dal Codice per tale riduzione.



16/03/2026 07:57
Risposta
Relativamente alle modalità di pagamento del bollo le medesime sono corrette.

Relativamente alla garanzia provvisoria e alle ulteriori riduzioni vedasi riscontro ai chiarimenti 21 e 28

10/03/2026 13:30
Quesito #28
Con riferimento alla garanzia provvisoria (punto 10 del Disciplinare), si richiede conferma circa l'applicabilità della riduzione del 20% prevista dall’art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'operatore sia in possesso di certificazioni ambientali di cui all’allegato II.13, con specifico riferimento alla UNI EN ISO 14001:2015.


16/03/2026 07:58
Risposta
Come già riscontrato nel chiarimento n. 21, trattandosi di una riduzione non avente natura automatica e considerato che il bando/disciplinare non prevede le ulteriori riduzioni collegate al possesso di certificazioni e marchi di cui all'Allegato II.13, non si applica l'ulteriore riduzione.


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