Scaduto
OGGETTO
Costo della manodopera a base di gara: inadeguatezza del riferimento alle sole tabelle luglio 2024 (D.D. n. 14/2024). Richiesta di aggiornamento della base d’asta agli scatti CCNL Igiene Ambientale 2026–2027 già vigenti e proroga dei termini.
Con quesiti già pubblicato nella sezione FAQ della presente procedura, più operatori economici hanno evidenziato che le tabelle ministeriali sul costo della manodopera incorporate nel PEFA e nel prospetto economico della S.A. fanno riferimento al Decreto Direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024 — corrispondente ai valori in vigore dal luglio 2024 — mentre in data 27 gennaio 2026 sono divenute operative le tabelle aggiornate del medesimo C.C.N.L. Igiene Ambientale (codice CNEL K540), recanti cinque distinti scatti retributivi: febbraio 2026, ottobre 2026, gennaio 2027, agosto 2027 e dicembre 2027.
La Stazione Appaltante ha risposto che il costo medio orario è attualmente fissato nel D.D. n. 14/2024 e che “nel momento in cui le tabelle ministeriali di riferimento saranno oggetto di opportuna adozione, il PEFA redatto dall’operatore economico risultato aggiudicatario verrà adeguato”.
La risposta contiene un errore giuridico rilevante che il presente quesito intende illustrare analiticamente, documentandone i rischi per la procedura e per gli operatori economici concorrenti.
L’art. 41, comma 13 stabilisce che il costo medio del lavoro è determinato annualmente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro. Le tabelle cui fa riferimento la SA sono state pubblicate a luglio 2024 quindi hanno un’anzianità superiore all’annualità.
L’art. 41, commi 13 e 14, D.Lgs. 36/2023 impone alla S.A. di individuare i costi della manodopera “secondo quanto previsto” nelle tabelle ministeriali di riferimento, questo obbligo è strumentale alla garanzia di un corrispettivo congruo per l’intera durata del contratto, non soltanto alla data di pubblicazione del bando.
L’art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023 impone a ogni operatore economico di indicare nella propria offerta i costi della manodopera, i quali devono essere verificati dalla S.A. in sede di giudizio di anomalia (art. 110 D.Lgs. 36/2023). Tale verifica non può prescindere dai trattamenti salariali “vigenti” al momento della valutazione.
L’art. 110, comma 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023 stabilisce che in sede di verifica di anomalia la S.A. deve accertare che il costo del personale non sia “inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 41, commi 13 e 14”. Quando queste tabelle siano state aggiornate nelle more della procedura, il riferimento non può che essere alle tabelle vigenti al momento del giudizio.
La verifica di anomalia non ha come orizzonte temporale la data di apertura delle buste, bensì l’intera fase di esecuzione del contratto. Un’offerta teoricamente congrua al momento della presentazione può rivelarsi inidonea a garantire il rispetto dei minimi salariali già nella fase di avvio del servizio, se nelle more sono entrati in vigore nuovi trattamenti retributivi obbligatori.
Nel caso di specie l’appalto ha durata di 8 anni. Il contratto non potrà essere avviato prima di diversi mesi dalla scadenza delle offerte, e certamente durante la fase di esecuzione troveranno applicazione tutti e cinque gli scatti retributivi già tabellati (febbraio 2026, ottobre 2026, gennaio 2027, agosto 2027, dicembre 2027). Ignorarli in sede di verifica equivale a fondare il giudizio di congruenza su un presupposto fattuale già superato.
La risposta della S.A. non chiarisce se i concorrenti debbano o possano considerare gli incrementi già tabellati nel proprio PEFA di offerta. Ciò genera un’asimmetria informativa strutturale: chi include gli scatti 2026–2027 presenta un costo della manodopera più elevato di quanto previsto in appalto; chi ignora tale previsione rischia di presentare un’offerta intrinsecamente in perdita, potenzialmente anomala o inidonea all’esecuzione.
La tesi esposta non è controversa: la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel richiedere che la verifica di congruenza del costo della manodopera si proietti sull’intera fase esecutiva, considerando i CCNL e le tabelle ministeriali vigenti al momento dell’aggiudicazione e applicabili durante l’esecuzione.
• TAR Campania, Napoli, sez. III, 23 giugno 2025, n. 4698: ha annullato l’aggiudicazione in un appalto di servizi perché la S.A., pur consapevole dell’intervenuto rinnovo del CCNL e delle nuove tabelle ministeriali, aveva escluso le relative variazioni dal giudizio di anomalia. Il Collegio ha affermato che “la verifica di anomalia non può essere ancorata unicamente ai parametri progettuali vigenti al momento dell’indizione della gara, ma deve proiettarsi in avanti, considerando gli elementi prevedibilmente applicabili in fase esecutiva”. Le nuove tabelle ministeriali pubblicate prima della stipula del contratto devono essere considerate nella verifica di sostenibilità dell’offerta. Il link alla sentenza commentata è reperibile su: https://2020.lavoripubblici.it/news/verifica-congruita-nuovo-ccnl-costi-manodopera-offerta-36013
• TAR Piemonte, sez. I, 24 gennaio 2025, n. 205: in termini analoghi ha ribadito che la verifica di congruenza dell’offerta “non ha un obiettivo limitato alla valutazione dell’attendibilità dell’offerta agli esclusivi fini dell’aggiudicazione, ma è rivolta anche (se non soprattutto) all’esecuzione del contratto”, imponendo di considerare i costi che “con ragionevole certezza si presenteranno nel corso dell’esecuzione”. Conformemente: https://italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=5713
• Consiglio di Stato, sez. V, 22 dicembre 2025, n. 10201: in tema di raccordo tra costo della manodopera, CCNL e verifica di anomalia, ha confermato che la S.A. deve verificare la coerenza sostanziale tra CCNL dichiarato e tabelle ministeriali utilizzate dall’offerente, richiedendo che i valori retributivi impiegati siano “allineati ai trattamenti economici vigenti”. Il testo è reperibile su: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/costi-della-manodopera-il-consiglio-di-stato-su-equivalenza-e-tabelle-ministeriali/07/01/2026/
• Consiglio di Stato, sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9566: ha chiarito che le tabelle ministeriali svolgono una funzione “indicativa” del costo medio orario e non costituiscono tetto inderogabile, ma ha contestualmente confermato che la S.A. è tenuta ad avviare il contraddittorio di anomalia ogni volta che il costo dichiarato appaia inidoneo a coprire i minimi salariali effettivamente applicabili. Il testo è reperibile su: https://www.lavoripubblici.it/news/costi-manodopera-tabelle-ministeriali-consiglio-di-stato-9566-2025-36967
Il costo della manodopera stimato dalla S.A. è pari a € 109.599.937 su 8 anni. Gli scatti retributivi del CCNL Igiene Ambientale già tabellati comprendono incrementi progressivi concentrati nel biennio 2026–2027 che, per un appalto della presente dimensione organica producono incrementi del costo orario complessivo rilevanti rispetto ai valori luglio 2024.
QUESITI
Per quanto esposto, si chiede alla Stazione Appaltante:
• Se, alla luce della pubblicazione delle tabelle aggiornate del 27 gennaio 2026 e degli scatti retributivi già vigenti, intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera indicato a base di gara e alla conseguente rideterminazione della base d’asta, con proroga dei termini di presentazione delle offerte;
• In caso negativo, sulla base di quale motivazione tecnico-giuridica ritenga che la S.A. possa fondare il giudizio di anomalia sulle tabelle luglio 2024, anziché sulle tabelle vigenti al momento dell’aggiudicazione, in aperto contrasto con la giurisprudenza citata;
• Quale scatto retributivo debba essere assunto come riferimento per la stima dei costi della manodopera nell’arco degli 8 anni contrattuali ai fini della compilazione del PEFA di offerta: in particolare se debbano essere inclusi tutti e cinque gli scatti già tabellati (febbraio 2026, ottobre 2026, gennaio 2027, agosto 2027, dicembre 2027) e in quale misura debbano essere proiettati per gli anni successivi al 2027;
• Se, in difetto di risposta o di rettifica della base d’asta, la S.A. garantisca che in sede di verifica dell’anomalia o di congruenza del PEFA dell’aggiudicatario non verranno contestati i costi della manodopera calcolati in conformità alle tabelle utilizzate dalla SA.
In conclusione
Si sollecita l'aggiornamento del costo della manodopera a base di gara alle tabelle del 27 gennaio 2026, con specifica indicazione dello scatto retributivo applicabile (es. febbraio 2026) e la proiezione negli anni a seguire dei costi del personale maggiorati per ciascuna nuova applicazione di scatti retributivi, conseguentemente si chiede la proroga dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di garantire parità di trattamento e sostenibilità economica delle offerte per l'intera durata. In assenza, si chiede di chiarire inequivocabilmente le modalità di adeguamento del PEFA post-aggiudicazione, ma si rammenta che la mera promessa di adeguamento non esime dalla verifica ex ante della congruità sui costi vigenti
In assenza di riscontro e di rettifica della base d’asta, la presente FAQ costituisce formale riserva di contestazione della legittimità della procedura per violazione degli artt. 41, co. 13–14, e 110, co. 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023 e della giurisprudenza consolidata sopra richiamata.
Gara #1825
APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA CITTA’ DI LECCE PER ANNI 8. CUI: S80008510754202500003Informazioni appalto
30/12/2025
Aperta
Servizi
€ 238.132.117,05
MAGNOLO FRANCESCO
Categorie merceologiche
905
-
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
Lotti
1
B9CC9BD744
Qualità prezzo
APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU E SERVIZI DI IGIENE URBANA PER LA CITTA’ DI LECCE PER ANNI 8. Approvazione atti progettuali - Decisione a contrarre. Indizione procedura di gara. Impegno e prenotazione di spesa. CUI: S80008510754202500003
L’oggetto dell’appalto riguarda l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rsu e servizi di igiene urbana, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui all’Allegato al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23/06/2022 (pubblicato sulla G.U. Serie generale - n. 182 del 5-8-2022), di seguito anche semplicemente “CAM”, sull’intero territorio della Città di Lecce (di seguito anche semplicemente “Città” o “Comune”) e alla Delibera della Autorità di Regolazione ARERA (di seguito anche semplicemente “Autorità” o “ARERA”) n. 385/2023/R/rif “Schema tipo di contratto di servizio per la Regolazione dei rapporti fra gli enti affidanti e gestori.
€ 174.935.101,00
€ 109.599.937,00
€ 864.800,00
Scadenze
18/03/2026 12:00
23/03/2026 12:00
25/03/2026 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
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relazione-d-lgs-201-del-2022-gara-servizio-igiene-urbana.doc.p7m SHA-256: 8370a4cc921e80fffd1f9661c6b55adedb969c88b56ed3fc7c0e960fb93f01d7 26/01/2026 13:40 |
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bando-e-disciplinare-di-gara-igiene-urbana-modificato.pdf SHA-256: f0f333e857e60137476ccf4a4f2e7f35c76cdd7534b456185d9f2d2e28bec8c0 26/01/2026 20:04 |
1.28 MB |
Chiarimenti
07/01/2026 17:01
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del disciplinare, di seguito riportato:
“Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura anche a favore di soggetti privati, svolti con modalità di raccolta differenziata delle principali frazioni di rifiuto con modalità “porta a porta” comprendenti anche il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato e gestione di centro comunale di raccolta.
I TRE servizi analoghi devono essere riferiti ad uno o più comuni con popolazione complessivamente servita pari o superiore a 90.000 abitanti e ciascuno per un importo annuo non inferiore ad € 20.000.000, oltre IVA”
Si chiede di voler confermare:
1. In relazione al Requisito demografico: che il requisito relativo alla popolazione pari o superiore a 90.000 abitanti debba intendersi riferito alla popolazione complessivamente servita dai Comuni interessati dai tre servizi analoghi indicati dall’OE.
2. In relazione all’espressione “uno o più Comuni”: che il corretto significato della stessa debba intendersi nel senso che ciascun servizio analogo possa essere riferito alternativamente:
o a un singolo Comune,
oppure
o a più Comuni serviti nell’ambito di un unico contratto/affidamento.
In ultimo, con espresso riferimento alla previsione secondo cui “ciascun servizio analogo debba avere un importo annuo non inferiore a € 20.000.000,00”, si chiede di voler fornire un chiarimento interpretativo, atteso che tale previsione, pur formalmente chiara sotto il profilo letterale, appare difficilmente riscontrabile nella realtà economico-operativa del settore.
In particolare, si evidenzia come, dai dati storici disponibili, i pregressi servizi di raccolta e gestione dei rifiuti, riferibili all’ultimo decennio, anche se eseguiti per bacini di popolazione di circa 90.000 abitanti, non abbiano generato, secondo le ordinarie condizioni economico-operative di mercato sino ad oggi vigenti, fatturati annui dell’ordine di € 20.000.000,00.
Ne consegue che il requisito, ove interpretato come fatturato annuo e, al contempo, riferito a ciascun singolo servizio, rischierebbe di risultare sproporzionato e di difficile applicazione.
Pertanto, si chiede di voler specificare:
a) se il termine “annuo” debba essere considerata un mero refuso e se, di conseguenza, l’importo di € 20.000.000,00 possa essere raggiunto considerando il valore complessivo (anche pluriennale) di ciascuno dei 3 servizi analoghi presentati dall’OE;
oppure, qualora l’importo debba intendersi come fatturato annuo,
b) se, ai fini del raggiungimento della soglia di € 20.000.000,00, sia ammessa la sommatoria dei fatturati annui dei tre servizi analoghi indicati dall’operatore economico.
con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del disciplinare, di seguito riportato:
“Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura anche a favore di soggetti privati, svolti con modalità di raccolta differenziata delle principali frazioni di rifiuto con modalità “porta a porta” comprendenti anche il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato e gestione di centro comunale di raccolta.
I TRE servizi analoghi devono essere riferiti ad uno o più comuni con popolazione complessivamente servita pari o superiore a 90.000 abitanti e ciascuno per un importo annuo non inferiore ad € 20.000.000, oltre IVA”
Si chiede di voler confermare:
1. In relazione al Requisito demografico: che il requisito relativo alla popolazione pari o superiore a 90.000 abitanti debba intendersi riferito alla popolazione complessivamente servita dai Comuni interessati dai tre servizi analoghi indicati dall’OE.
2. In relazione all’espressione “uno o più Comuni”: che il corretto significato della stessa debba intendersi nel senso che ciascun servizio analogo possa essere riferito alternativamente:
o a un singolo Comune,
oppure
o a più Comuni serviti nell’ambito di un unico contratto/affidamento.
In ultimo, con espresso riferimento alla previsione secondo cui “ciascun servizio analogo debba avere un importo annuo non inferiore a € 20.000.000,00”, si chiede di voler fornire un chiarimento interpretativo, atteso che tale previsione, pur formalmente chiara sotto il profilo letterale, appare difficilmente riscontrabile nella realtà economico-operativa del settore.
In particolare, si evidenzia come, dai dati storici disponibili, i pregressi servizi di raccolta e gestione dei rifiuti, riferibili all’ultimo decennio, anche se eseguiti per bacini di popolazione di circa 90.000 abitanti, non abbiano generato, secondo le ordinarie condizioni economico-operative di mercato sino ad oggi vigenti, fatturati annui dell’ordine di € 20.000.000,00.
Ne consegue che il requisito, ove interpretato come fatturato annuo e, al contempo, riferito a ciascun singolo servizio, rischierebbe di risultare sproporzionato e di difficile applicazione.
Pertanto, si chiede di voler specificare:
a) se il termine “annuo” debba essere considerata un mero refuso e se, di conseguenza, l’importo di € 20.000.000,00 possa essere raggiunto considerando il valore complessivo (anche pluriennale) di ciascuno dei 3 servizi analoghi presentati dall’OE;
oppure, qualora l’importo debba intendersi come fatturato annuo,
b) se, ai fini del raggiungimento della soglia di € 20.000.000,00, sia ammessa la sommatoria dei fatturati annui dei tre servizi analoghi indicati dall’operatore economico.
26/01/2026 13:44
Risposta
VEDASI AVVISO DI MODIFICA E DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA OFFERTE E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 156 DEL 22.01.2026 PUBBLICATI TRA GLI ALLEGATI UNITAMENTE ALL'ALLEGATO A MODIFICATO
12/01/2026 11:40
Quesito #2
1. In riferimento all’art. 11 “Sopralluogo” del Disciplinare di gara si chiede conferma che il sopralluogo debba essere svolto autonomamente e che pertanto la Stazione Appaltante non rilascerà alcun certificato di avvenuta presa visione dei luoghi, qualora così non fosse si chiede sin d’ora un appuntamento.
12/01/2026 13:59
Risposta
Come previsto nel bando e disciplinare di gara il sopralluogo va' svolto in maniera autonoma.
14/01/2026 11:05
Quesito #3
Si richiedono chiarimenti in merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti all’art. 6.3 lettera a) del disciplinare di gara, secondo cui il concorrente deve aver eseguito «negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura […]. I TRE servizi analoghi devono essere riferiti ad uno o più comuni con popolazione complessivamente servita pari o superiore a 90.000 abitanti e ciascuno per un importo annuo non inferiore ad € 20.000.000, oltre IVA».
Ora, si evidenzia che la previsione relativa all’aver svolto n. tre servizi analoghi, ciascuno di importo annuo non inferiore a € 20.000.000 oltre IVA, per uno o più Comuni con popolazione complessivamente servita pari o superiore a 90.000 abitanti, risulta strutturata in modo oggettivamente sproporzionato e restrittivo della concorrenza, confliggendo con l’art. 100 del Decreto Legislativo n. 36/2023.
La richiesta risulta sproporzionata perché non solo la popolazione complessivamente servita deve essere almeno pari a 90.000 abitanti ma ciascuno dei tre contratti (e solo tre) indicati deve avere un importo annuo non inferiore a € 20.000.000.
In sostanza, il requisito in parola impone, infatti, che ciascuno dei tre servizi analoghi indicati soddisfi congiuntamente due parametri dimensionali (demografico ed economico), con l’effetto di consentire la dimostrazione della capacità tecnica esclusivamente mediante un numero estremamente limitato di contratti di ingente valore economico, a prescindere dall’effettiva complessità organizzativa e tecnica dei servizi svolti.
Sono quindi due i parametri che i 3 contratti devono soddisfare per essere utilizzati al fine di comprovare il requisito: gli abitanti e il valore annuale.
Sotto il profilo sostanziale, tale impostazione equivale a richiedere un vero e proprio “fatturato specifico” minimo pari ad almeno € 60.000.000 annui, concentrato in soli tre affidamenti, introducendo così una selezione basata prevalentemente sulla dimensione economica dei contratti pregressi, piuttosto che sulla reale capacità tecnica e professionale degli operatori economici. La circostanza che tale soglia economica sia collocata formalmente nell’ambito dei requisiti tecnico-professionali, anziché in quelli economico-finanziari, non ne muta la natura sostanziale, né attenua l’effetto escludente che essa produce sul mercato. Occorre inoltre evidenziare che il valore economico di un appalto di servizi di igiene urbana non è necessariamente proporzionale al bacino di utenza servito, dipendendo in misura significativa dall’estensione e dall’intensità delle prestazioni richieste dal singolo capitolato speciale. Non è infrequente, infatti, che Comuni di dimensioni demografiche inferiori prevedano un numero maggiore di servizi, standard qualitativi più elevati o prestazioni accessorie più articolate rispetto a Comuni più popolosi, con conseguenti valori economici dei contratti sensibilmente differenti.
Ne deriva che l’assunzione del valore economico annuo del singolo affidamento quale parametro rigido e dirimente per la valutazione della capacità tecnica non rappresenta un indicatore attendibile né proporzionato della complessità organizzativa del servizio effettivamente svolto.
In definitiva, l’art. 6.3 lettera a) del disciplinare di gara si pone in contrasto con l’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di richiedere requisiti esperienziali solo nella misura in cui essi siano proporzionati e funzionali alla dimostrazione della capacità tecnica dell’operatore, non potendo essere utilizzati come strumenti surrettizi per introdurre barriere dimensionali all’accesso.
L’art. 6.3 lettera a) risulta altresì incoerente con i principi sanciti dall’art. 3 del medesimo Codice, che impongono alle stazioni appaltanti di favorire l’accesso al mercato e la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
L’effetto concreto della clausola è, infatti, quello di escludere operatori economici pienamente qualificati (siano essi anche PMI o leader del mercato di riferimento), che abbiano maturato un’esperienza tecnica completa e coerente con l’oggetto dell’appalto attraverso la gestione di più servizi analoghi su Comuni di medie dimensioni, ma che non abbiano raggiunto, per ragioni meramente dimensionali, la soglia economica annua richiesta per ciascun singolo affidamento. Sennonché, ai sensi dell’art. 3 del Codice degli appalti, le SS.AA. sono chiamate a favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli OO.EE. nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, in modo tale da permettere la maggiore partecipazione possibile tra gli operatori economici.
****
Alla luce di quanto sopra, si richiede espressamente alla Stazione appaltante di procedere alla rimodulazione del requisito di cui all’art. 6.3, lett. a), del disciplinare di gara, mediante una revisione che elimini o, quantomeno, attenui il vincolo dell’importo annuo minimo riferito a ciascun singolo servizio analogo.
In particolare, si chiede di valutare soluzioni alternative maggiormente proporzionate all’oggetto dell’appalto del Comune di Lecce, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
la limitazione del requisito alla dimostrazione di un solo servizio analogo di importo adeguato e coerente con la dimensione e la complessità dell’affidamento;
ovvero la previsione di modalità alternative di comprovazione della capacità tecnica e professionale, idonee a valorizzare la complessiva esperienza maturata dagli operatori economici e dai raggruppamenti temporanei, anche attraverso una pluralità di servizi analoghi tecnicamente omogenei, ancorché di valore economico unitario inferiore.
Tale rimodulazione risulterebbe maggiormente coerente con l’oggetto dell’appalto e con i principi di proporzionalità, concorrenza e favor partecipationis sanciti dal d.lgs. n. 36/2023, consentendo una più ampia e qualificata partecipazione degli operatori economici senza pregiudizio per le esigenze di affidabilità e capacità tecnico-organizzativa della Stazione appaltante.
Ora, si evidenzia che la previsione relativa all’aver svolto n. tre servizi analoghi, ciascuno di importo annuo non inferiore a € 20.000.000 oltre IVA, per uno o più Comuni con popolazione complessivamente servita pari o superiore a 90.000 abitanti, risulta strutturata in modo oggettivamente sproporzionato e restrittivo della concorrenza, confliggendo con l’art. 100 del Decreto Legislativo n. 36/2023.
La richiesta risulta sproporzionata perché non solo la popolazione complessivamente servita deve essere almeno pari a 90.000 abitanti ma ciascuno dei tre contratti (e solo tre) indicati deve avere un importo annuo non inferiore a € 20.000.000.
In sostanza, il requisito in parola impone, infatti, che ciascuno dei tre servizi analoghi indicati soddisfi congiuntamente due parametri dimensionali (demografico ed economico), con l’effetto di consentire la dimostrazione della capacità tecnica esclusivamente mediante un numero estremamente limitato di contratti di ingente valore economico, a prescindere dall’effettiva complessità organizzativa e tecnica dei servizi svolti.
Sono quindi due i parametri che i 3 contratti devono soddisfare per essere utilizzati al fine di comprovare il requisito: gli abitanti e il valore annuale.
Sotto il profilo sostanziale, tale impostazione equivale a richiedere un vero e proprio “fatturato specifico” minimo pari ad almeno € 60.000.000 annui, concentrato in soli tre affidamenti, introducendo così una selezione basata prevalentemente sulla dimensione economica dei contratti pregressi, piuttosto che sulla reale capacità tecnica e professionale degli operatori economici. La circostanza che tale soglia economica sia collocata formalmente nell’ambito dei requisiti tecnico-professionali, anziché in quelli economico-finanziari, non ne muta la natura sostanziale, né attenua l’effetto escludente che essa produce sul mercato. Occorre inoltre evidenziare che il valore economico di un appalto di servizi di igiene urbana non è necessariamente proporzionale al bacino di utenza servito, dipendendo in misura significativa dall’estensione e dall’intensità delle prestazioni richieste dal singolo capitolato speciale. Non è infrequente, infatti, che Comuni di dimensioni demografiche inferiori prevedano un numero maggiore di servizi, standard qualitativi più elevati o prestazioni accessorie più articolate rispetto a Comuni più popolosi, con conseguenti valori economici dei contratti sensibilmente differenti.
Ne deriva che l’assunzione del valore economico annuo del singolo affidamento quale parametro rigido e dirimente per la valutazione della capacità tecnica non rappresenta un indicatore attendibile né proporzionato della complessità organizzativa del servizio effettivamente svolto.
In definitiva, l’art. 6.3 lettera a) del disciplinare di gara si pone in contrasto con l’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di richiedere requisiti esperienziali solo nella misura in cui essi siano proporzionati e funzionali alla dimostrazione della capacità tecnica dell’operatore, non potendo essere utilizzati come strumenti surrettizi per introdurre barriere dimensionali all’accesso.
L’art. 6.3 lettera a) risulta altresì incoerente con i principi sanciti dall’art. 3 del medesimo Codice, che impongono alle stazioni appaltanti di favorire l’accesso al mercato e la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.
L’effetto concreto della clausola è, infatti, quello di escludere operatori economici pienamente qualificati (siano essi anche PMI o leader del mercato di riferimento), che abbiano maturato un’esperienza tecnica completa e coerente con l’oggetto dell’appalto attraverso la gestione di più servizi analoghi su Comuni di medie dimensioni, ma che non abbiano raggiunto, per ragioni meramente dimensionali, la soglia economica annua richiesta per ciascun singolo affidamento. Sennonché, ai sensi dell’art. 3 del Codice degli appalti, le SS.AA. sono chiamate a favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli OO.EE. nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, in modo tale da permettere la maggiore partecipazione possibile tra gli operatori economici.
****
Alla luce di quanto sopra, si richiede espressamente alla Stazione appaltante di procedere alla rimodulazione del requisito di cui all’art. 6.3, lett. a), del disciplinare di gara, mediante una revisione che elimini o, quantomeno, attenui il vincolo dell’importo annuo minimo riferito a ciascun singolo servizio analogo.
In particolare, si chiede di valutare soluzioni alternative maggiormente proporzionate all’oggetto dell’appalto del Comune di Lecce, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
la limitazione del requisito alla dimostrazione di un solo servizio analogo di importo adeguato e coerente con la dimensione e la complessità dell’affidamento;
ovvero la previsione di modalità alternative di comprovazione della capacità tecnica e professionale, idonee a valorizzare la complessiva esperienza maturata dagli operatori economici e dai raggruppamenti temporanei, anche attraverso una pluralità di servizi analoghi tecnicamente omogenei, ancorché di valore economico unitario inferiore.
Tale rimodulazione risulterebbe maggiormente coerente con l’oggetto dell’appalto e con i principi di proporzionalità, concorrenza e favor partecipationis sanciti dal d.lgs. n. 36/2023, consentendo una più ampia e qualificata partecipazione degli operatori economici senza pregiudizio per le esigenze di affidabilità e capacità tecnico-organizzativa della Stazione appaltante.
26/01/2026 13:44
Risposta
VEDASI AVVISO DI MODIFICA E DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA OFFERTE E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 156 DEL 22.01.2026 PUBBLICATI TRA GLI ALLEGATI UNITAMENTE ALL'ALLEGATO A MODIFICATO
15/01/2026 12:08
Quesito #4
Argomento: PERIMETRAZIONE AREE DI RACCOLTA
Il Piano Industriale prevede il dimensionamento dei servizi di raccolta porta a porta, distinguendo le frequenze di raccolta in funzione delle diverse tipologie di utenza, ovvero centro abitato, marine e agro/case sparse.
Si rappresenta che, negli elaborati grafici allegati, non risulta essere stata prodotta una planimetria recante la zonizzazione delle aree di raccolta; pertanto, si chiede conferma che la zonizzazione da adottare sia quella riportata a pagina 18 del Piano Industriale, paragrafo 2.2, con riferimento alla fonte ISTAT 2021.
Si chiede inoltre di chiarire quali frequenze di raccolta (centro abitato, marine, agro/case sparse) debbano essere applicate alle frazioni presenti sul territorio comunale (quali, a titolo esemplificativo, Villa Convento, Villaggio del Sole, Villaggio Dario, Masseria Gelsi, ecc.), identificate nella suddetta planimetria come “altri nuclei urbani”.
Infine, qualora rientri nelle disponibilità della spettabile Stazione Appaltante, si richiede la trasmissione della planimetria recante la perimetrazione delle zone di raccolta, con l’indicazione delle frequenze di raccolta distinte per tipologia di rifiuto e per utenza domestica e non domestica.
Il Piano Industriale prevede il dimensionamento dei servizi di raccolta porta a porta, distinguendo le frequenze di raccolta in funzione delle diverse tipologie di utenza, ovvero centro abitato, marine e agro/case sparse.
Si rappresenta che, negli elaborati grafici allegati, non risulta essere stata prodotta una planimetria recante la zonizzazione delle aree di raccolta; pertanto, si chiede conferma che la zonizzazione da adottare sia quella riportata a pagina 18 del Piano Industriale, paragrafo 2.2, con riferimento alla fonte ISTAT 2021.
Si chiede inoltre di chiarire quali frequenze di raccolta (centro abitato, marine, agro/case sparse) debbano essere applicate alle frazioni presenti sul territorio comunale (quali, a titolo esemplificativo, Villa Convento, Villaggio del Sole, Villaggio Dario, Masseria Gelsi, ecc.), identificate nella suddetta planimetria come “altri nuclei urbani”.
Infine, qualora rientri nelle disponibilità della spettabile Stazione Appaltante, si richiede la trasmissione della planimetria recante la perimetrazione delle zone di raccolta, con l’indicazione delle frequenze di raccolta distinte per tipologia di rifiuto e per utenza domestica e non domestica.
10/02/2026 17:14
Risposta
Il Piano Industriale non prevede differenziazioni nelle frequenze di raccolta tra le diverse tipologie di utenza (centro abitato, marine e zone rurali/case sparse).
28/01/2026 09:38
Quesito #5
Con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento:
il disciplinare di gara prevede, al punto 6.3 requisiti di capacità tecnica e professionale, quale requisito di ammissione alla procedura, la dimostrazione di avere eseguito, “negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura anche a favore di soggetti privati, svolti con modalità di raccolta differenziata delle principali frazioni di rifiuto con modalità “porta a porta” comprendenti anche il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato e gestione di centro comunale di raccolta.
I TRE servizi analoghi devono essere riferiti ad uno o più comuni con popolazione complessivamente servita pari o superiore a 90.000 abitanti e ciascuno per un importo annuo non inferiore ad € 20.000.000, oltre IVA”.
Secondo quanto specificato al successivo punto 6.4, recante indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, il suddetto requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto 6.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
Si chiede pertanto di confermare che in caso di partecipazione in RTI il suddetto requisito possa essere posseduto in maniere frazionata dalle singole imprese costituenti il raggruppamento e dal RTI nel suo complesso sommando il fatturato e gli abitanti serviti da ciascuna impresa ( ad esempio, impresa mandante che documenti tre servizi ognuno dei quali riferito ad uno o più Comuni con popolazione servita complessivamente pari a 40.000 abitanti e di importo pari a € 8.000.000 oltre IVA e impresa mandataria che documenti tre servizi ognuno dei quali riferito ad uno o più Comuni con popolazione servita complessivamente pari a 50.000 abitanti e di importo pari a € 12.000.000 oltre IVA) .
il disciplinare di gara prevede, al punto 6.3 requisiti di capacità tecnica e professionale, quale requisito di ammissione alla procedura, la dimostrazione di avere eseguito, “negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura anche a favore di soggetti privati, svolti con modalità di raccolta differenziata delle principali frazioni di rifiuto con modalità “porta a porta” comprendenti anche il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato e gestione di centro comunale di raccolta.
I TRE servizi analoghi devono essere riferiti ad uno o più comuni con popolazione complessivamente servita pari o superiore a 90.000 abitanti e ciascuno per un importo annuo non inferiore ad € 20.000.000, oltre IVA”.
Secondo quanto specificato al successivo punto 6.4, recante indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, il suddetto requisito relativo ai servizi analoghi di cui al punto 6.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
Si chiede pertanto di confermare che in caso di partecipazione in RTI il suddetto requisito possa essere posseduto in maniere frazionata dalle singole imprese costituenti il raggruppamento e dal RTI nel suo complesso sommando il fatturato e gli abitanti serviti da ciascuna impresa ( ad esempio, impresa mandante che documenti tre servizi ognuno dei quali riferito ad uno o più Comuni con popolazione servita complessivamente pari a 40.000 abitanti e di importo pari a € 8.000.000 oltre IVA e impresa mandataria che documenti tre servizi ognuno dei quali riferito ad uno o più Comuni con popolazione servita complessivamente pari a 50.000 abitanti e di importo pari a € 12.000.000 oltre IVA) .
05/02/2026 10:38
Risposta
Come detto in altro precedente chiarimento, VEDASI AVVISO DI MODIFICA E DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA OFFERTE E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 156 DEL 22.01.2026 PUBBLICATI TRA GLI ALLEGATI UNITAMENTE ALL'ALLEGATO A MODIFICATO.
AI FINI DI FACILITARE LA CONSULTAZIONE A VALLE DELLE MODIFICHE, NEGLI ALLEGATI E' PRESENTE BANDO CON LE MODIFICHE IN CHIARO
AI FINI DI FACILITARE LA CONSULTAZIONE A VALLE DELLE MODIFICHE, NEGLI ALLEGATI E' PRESENTE BANDO CON LE MODIFICHE IN CHIARO
03/02/2026 11:42
Quesito #6
Si chiede di voler confermare che sia possibile applicare all’importo da garantire le seguenti riduzioni previste dall’art. 106, comma 8 del D. Lgs 36/2023:
1. Riduzione del 30%n in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
2. Riduzione del 10% in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche
3. Ulteriore riduzione del 20%, qualora l’operatore economico sia in possesso una o più certificazioni tra quelle previste dall’allegato II.13;
1. Riduzione del 30%n in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
2. Riduzione del 10% in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche
3. Ulteriore riduzione del 20%, qualora l’operatore economico sia in possesso una o più certificazioni tra quelle previste dall’allegato II.13;
05/02/2026 10:39
Risposta
Le riduzioni al riguardo sono quelle consentite dalla norma, come richiamata nel bando di gara.
10/02/2026 12:10
Quesito #9
PREMESSO CHE
Con nota del 28.01.26 la scrivente chiedeva chiarimenti, segnalando a codesta Amministrazione la necessità di rimodulare taluni requisiti di partecipazione alla gara in oggetto previsti nel bando pubblicato in data 29.12.2025, che risultavano eccessivamente restrittivi e tali da impedire la partecipazione alla gran parte degli operatori del settore;
Con determinazione dirigenziale n. 156 del 22.1.2026, all’esito di riesame originato dalla predetta richiesta di chiarimenti, codesta Amministrazione decideva di rimodulare i requisiti di partecipazione, “al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura selettiva nel rispetto del principio di concorrenza,” e di conseguenza stabiliva il differimento del termine di presentazione delle offerte dal giorno 13.3.2026 al giorno 23.3.2026, come da rettifica pubblicata in data 26.1.2026;
CONSIDERATO CHE
In conseguenza della riformulazione del bando è stata consentita, in opportuna applicazione del principio del favor partecipationis e dei principi di concorrenza e di accesso al mercato di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 36/2023, la possibilità di partecipare alla gara a un più ampio numero di operatori, in possesso di requisiti idonei in relazione all’oggetto della gara;
Tuttavia, la decisone di differire il termine di presentazione dell’offerta di soli dieci giorni non appare in sintonia con le esigenze poste a base della rimodulazione del bando e del citato art. 3 del decreto legislativo n. 36/2023, né risulta in linea con le precedenti determinazioni di codesta Amministrazione;
invero, il bando originario prevedeva un termine di 71 giorni per la presentazione dell’offerta, temine individuato evidentemente (e ragionevolmente) in considerazione della complessità e del dimensionamento del servizio oggetto di gara, che richiede ai concorrenti di disporre di un periodo sufficiente per articolare un progetto offerta adeguato;
viceversa, il nuovo temine comprime in misura significativa il tempo concesso ai concorrenti per presentare l’offerta, portandolo da 71 a 56 giorni, rendendo oltremodo gravoso per tutti i soggetti che possano vantare i nuovi e più ragionevoli requisiti di partecipazione la predisposizione di un progetto adeguato;
al riguardo, si deve tra l’altro valutare che prima della redazione del progetto il concorrente deve individuare i fornitori e negoziare con gli stessi gli accordi per acquisire la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessari per la formulazione dell’offerta, adeguati per numero e tipologia alla dimensione del servizio oggetto di gara;
per tali ragioni, la compressione del termine originariamente individuato come congruo per la formulazione dell’offerta appare idonea ad inficiare la legittimità della procedura sia per contrasto con il pur invocato principio di concorrenza (che implica il rispetto della parità di trattamento, laddove l’abbreviazione del termine si traduce in un procurato svantaggio competitivo per quelle imprese che solo in seguito alla rettifica hanno potuto assumere la decisione di partecipare, e si trovano quindi costrette tra l’alternativa di redigere un progetto affrettato o di rinunciare alla partecipazione, vanificando in tal modo finalità ed effetti della rettifica) sia per la intrinseca contradditorietà con le valutazioni della stessa stazione appaltante che in precedenza aveva ritenuto necessario assegnare un termine più ampio;
a sua volta, questa contraddittorietà ridonda in lesione del principio del risultato, ostacolando la adeguata predisposizione delle migliore proposte progettuali da parte degli operatori ammessi solo a seguito del chiarimento e impedendo quindi alla stazione appaltante di beneficiare di un idoneo confronto competitivo per selezionare la migliore offerta;
tutti i rilevati inconvenienti idonei ad inficiare la legittimità della procedura potrebbero essere agevolmente rimossi concedendo un differimento del termine di presentazione dell’offerta per allinearlo a quello originariamente previsto;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
la Scrivente
CHIEDE
che codesta Amministrazione voglia differire il termine per la presentazione delle offerte per la gara in oggetto ad una data non anteriore a 71 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di rettifica.
Con nota del 28.01.26 la scrivente chiedeva chiarimenti, segnalando a codesta Amministrazione la necessità di rimodulare taluni requisiti di partecipazione alla gara in oggetto previsti nel bando pubblicato in data 29.12.2025, che risultavano eccessivamente restrittivi e tali da impedire la partecipazione alla gran parte degli operatori del settore;
Con determinazione dirigenziale n. 156 del 22.1.2026, all’esito di riesame originato dalla predetta richiesta di chiarimenti, codesta Amministrazione decideva di rimodulare i requisiti di partecipazione, “al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura selettiva nel rispetto del principio di concorrenza,” e di conseguenza stabiliva il differimento del termine di presentazione delle offerte dal giorno 13.3.2026 al giorno 23.3.2026, come da rettifica pubblicata in data 26.1.2026;
CONSIDERATO CHE
In conseguenza della riformulazione del bando è stata consentita, in opportuna applicazione del principio del favor partecipationis e dei principi di concorrenza e di accesso al mercato di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 36/2023, la possibilità di partecipare alla gara a un più ampio numero di operatori, in possesso di requisiti idonei in relazione all’oggetto della gara;
Tuttavia, la decisone di differire il termine di presentazione dell’offerta di soli dieci giorni non appare in sintonia con le esigenze poste a base della rimodulazione del bando e del citato art. 3 del decreto legislativo n. 36/2023, né risulta in linea con le precedenti determinazioni di codesta Amministrazione;
invero, il bando originario prevedeva un termine di 71 giorni per la presentazione dell’offerta, temine individuato evidentemente (e ragionevolmente) in considerazione della complessità e del dimensionamento del servizio oggetto di gara, che richiede ai concorrenti di disporre di un periodo sufficiente per articolare un progetto offerta adeguato;
viceversa, il nuovo temine comprime in misura significativa il tempo concesso ai concorrenti per presentare l’offerta, portandolo da 71 a 56 giorni, rendendo oltremodo gravoso per tutti i soggetti che possano vantare i nuovi e più ragionevoli requisiti di partecipazione la predisposizione di un progetto adeguato;
al riguardo, si deve tra l’altro valutare che prima della redazione del progetto il concorrente deve individuare i fornitori e negoziare con gli stessi gli accordi per acquisire la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessari per la formulazione dell’offerta, adeguati per numero e tipologia alla dimensione del servizio oggetto di gara;
per tali ragioni, la compressione del termine originariamente individuato come congruo per la formulazione dell’offerta appare idonea ad inficiare la legittimità della procedura sia per contrasto con il pur invocato principio di concorrenza (che implica il rispetto della parità di trattamento, laddove l’abbreviazione del termine si traduce in un procurato svantaggio competitivo per quelle imprese che solo in seguito alla rettifica hanno potuto assumere la decisione di partecipare, e si trovano quindi costrette tra l’alternativa di redigere un progetto affrettato o di rinunciare alla partecipazione, vanificando in tal modo finalità ed effetti della rettifica) sia per la intrinseca contradditorietà con le valutazioni della stessa stazione appaltante che in precedenza aveva ritenuto necessario assegnare un termine più ampio;
a sua volta, questa contraddittorietà ridonda in lesione del principio del risultato, ostacolando la adeguata predisposizione delle migliore proposte progettuali da parte degli operatori ammessi solo a seguito del chiarimento e impedendo quindi alla stazione appaltante di beneficiare di un idoneo confronto competitivo per selezionare la migliore offerta;
tutti i rilevati inconvenienti idonei ad inficiare la legittimità della procedura potrebbero essere agevolmente rimossi concedendo un differimento del termine di presentazione dell’offerta per allinearlo a quello originariamente previsto;
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO
la Scrivente
CHIEDE
che codesta Amministrazione voglia differire il termine per la presentazione delle offerte per la gara in oggetto ad una data non anteriore a 71 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di rettifica.
13/02/2026 08:26
Risposta
In riscontro si precisa che il termine di scadenza di presentazione delle offerte (ore 12.00 del 23.03.2026) è stato fissato conformemente alle previsioni di cui agli artt. 71 e 92 del D.lgs. n. 36/2023, tenendo senz'altro conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario alla preparazione delle offerte.
Il precedente termine era stato fissato in maniera sovrabbondante in ragione del periodo festivo.
Il precedente termine era stato fissato in maniera sovrabbondante in ragione del periodo festivo.
13/02/2026 16:38
Quesito #11
1. Si chiede gentilmente conferma che a seguito di sopralluogo svolto autonomamente, non verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo.
2. Si chiede gentilmente, al fine di poter predisporre una corretta offerta economica, di mettere a disposizione degli operatori economici la “Dichiarazione Offerta Economica” nei documenti di gara;
3. In riferimento all’art. 10 “Garanzia provvisoria” del Disciplinare di gara, si chiede gentilmente conferma che quest’ultima possa essere ridotta secondo tutte le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del D.Lgs 36/2023, dunque anche attraverso il possesso delle seguenti certificazioni:
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo (e secondo) secondo e terzo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13
2. Si chiede gentilmente, al fine di poter predisporre una corretta offerta economica, di mettere a disposizione degli operatori economici la “Dichiarazione Offerta Economica” nei documenti di gara;
3. In riferimento all’art. 10 “Garanzia provvisoria” del Disciplinare di gara, si chiede gentilmente conferma che quest’ultima possa essere ridotta secondo tutte le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del D.Lgs 36/2023, dunque anche attraverso il possesso delle seguenti certificazioni:
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo (e secondo) secondo e terzo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13
20/02/2026 09:37
Risposta
1. Non verrà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo. L'operatore economico deve presentare nella documentazione amministrativa "Dichiarazione di coerenza degli atti di gara allo stato dei luoghi (art.11 del bando e disciplinare di gara);
2. Non è stata predisposta "Dichiarazione Offerta Economica"; l'operatore economico deve presentare la documentazione economica prevista all'articolo 17 del bando e disciplinare di gara;
3. Le riduzioni al riguardo sono quelle consentite dalla norma, come richiamata nel bando e disciplinare di gara.
2. Non è stata predisposta "Dichiarazione Offerta Economica"; l'operatore economico deve presentare la documentazione economica prevista all'articolo 17 del bando e disciplinare di gara;
3. Le riduzioni al riguardo sono quelle consentite dalla norma, come richiamata nel bando e disciplinare di gara.
20/02/2026 16:13
Quesito #12
1. Siamo a chiedere conferma che per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 lettera a) sia possibile sommare diversi appalti che singolarmente non raggiungano i 90.000 abitanti e i 14.000.000,00 €/anno.
Ad esempio: appalto a) 30.000 abitanti annui e 3.000.000,00 annui + appalto b) 15.000 abitanti annui e 2.000.000,00 annui + appalto c) 55.000 abitanti annui e 10.000.000,00 annui per un totale che superi i 90.000 abitanti annui e i 14.000.000,00 annui.
2. Se confermate tale ipotesi siamo anche a chiedere se gli anni considerati all’interno del periodo di 10 anni possano essere anni diversi per ogni appalto (a condizione che ogni servizio analogo abbia una durata di almeno tre anni).
3. Infine siamo a chiedere se è possibile sommare contratti che abbiano solo una delle attività considerate, ad esempio un contratto solo di spazzamento + un contratto solo di raccolta rifiuti con tutte le frazioni di rifiuti + un contratto di sola raccolta rifiuti ma che preveda la raccolta di una sola frazione di rifiuto ecc. soddisfacendo complessivamente il numero di abitanti annui e il valore annuo richiesti.
Ad esempio: appalto a) 30.000 abitanti annui e 3.000.000,00 annui + appalto b) 15.000 abitanti annui e 2.000.000,00 annui + appalto c) 55.000 abitanti annui e 10.000.000,00 annui per un totale che superi i 90.000 abitanti annui e i 14.000.000,00 annui.
2. Se confermate tale ipotesi siamo anche a chiedere se gli anni considerati all’interno del periodo di 10 anni possano essere anni diversi per ogni appalto (a condizione che ogni servizio analogo abbia una durata di almeno tre anni).
3. Infine siamo a chiedere se è possibile sommare contratti che abbiano solo una delle attività considerate, ad esempio un contratto solo di spazzamento + un contratto solo di raccolta rifiuti con tutte le frazioni di rifiuti + un contratto di sola raccolta rifiuti ma che preveda la raccolta di una sola frazione di rifiuto ecc. soddisfacendo complessivamente il numero di abitanti annui e il valore annuo richiesti.
03/03/2026 08:16
Risposta
1. La richiesta di chiarimento trova risposta all'art. 6.3 lett. a) che prescrive, relativamente ai servizi analoghi:
I servizi analoghi devono essere stati svolti per almeno tre anni anche non consecutivi e per ciascuno di tali anni per una popolazione servita non inferiore a 90.000 abitanti complessivi e per un controvalore annuo non inferiore a 14.000.000,00 di euro, oltre IVA, su uno o più comuni.
I due parametri di tale requisito, controvalore annuo e numero di abitanti, possono essere raggiunti con uno o più comuni complessivamente.
2. Inoltre, gli anni considerati all’interno del periodo di 10 anni possano essere anni diversi per ogni appalto, nel rispetto delle previsioni di cui al bando e disciplinare di gara.
3. No, per servizi analoghi si intendono i servizi svolti con modalità di raccolta differenziata delle principali frazioni di rifiuto con modalità “porta a porta” comprendenti anche il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato e gestione di centro comunale di raccolta, ma unitariamente intesi.
I servizi analoghi devono essere stati svolti per almeno tre anni anche non consecutivi e per ciascuno di tali anni per una popolazione servita non inferiore a 90.000 abitanti complessivi e per un controvalore annuo non inferiore a 14.000.000,00 di euro, oltre IVA, su uno o più comuni.
I due parametri di tale requisito, controvalore annuo e numero di abitanti, possono essere raggiunti con uno o più comuni complessivamente.
2. Inoltre, gli anni considerati all’interno del periodo di 10 anni possano essere anni diversi per ogni appalto, nel rispetto delle previsioni di cui al bando e disciplinare di gara.
3. No, per servizi analoghi si intendono i servizi svolti con modalità di raccolta differenziata delle principali frazioni di rifiuto con modalità “porta a porta” comprendenti anche il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato e gestione di centro comunale di raccolta, ma unitariamente intesi.
26/02/2026 12:59
Quesito #13
Dalla lettura dell’art. 3 del Disciplinare di gara si apprende che il costo della manodopera, quantificato in € 109.599.937,00, è stato determinato dalla Stazione Appaltante sulla base del C.C.N.L. – Igiene Ambientale sottoscritto il 9 luglio 2024 da Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, ACGI Servizi, Confcooperative Lavoro e servizi e Assoambiente con FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, tenendo conto dei costi medi orari attinti dai provvedimenti adottati del ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e – per quel che in questa sede rileva – considerando quale ultimo provvedimento, in ordine cronologico, il “decreto direttoriale n.14 del 19 marzo 2024”, “al quale si è fatto riferimento nella definizione dell’ammontare del costo del personale necessario per l’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento”.
In altri termini, dunque, “sono stati considerati i costi orari in vigore dal luglio 2024”, circostanza che, anche a prescindere da tale espressa indicazione che la Stazione Appaltante ha voluto fornire, risulta emergere anche dall’analisi della quantificazione del costo di cui trattasi.
Al riguardo, si evidenzia che in data 9 dicembre 2025, e dunque antecedentemente alla pubblicazione della presente procedura di gara, il C.C.N.L. sopra citato è stato assoggetto a rinnovo e tale rinnovo ha previsto un rilevante incremento retributivo e contributivo sviluppato per step, con scadenze che risultano a tutti gli effetti ricadere nella durata dell’appalto oggetto di gara. Si consideri, infatti, che l’aumento salariale previsto dal primo step ha già trovato applicazione a far data dal 1° febbraio 2026 e che i successivi incrementi entreranno via via in vigore nei prossimi mesi, per concludersi nel dicembre 2027, fatti salvi gli ulteriori rinnovi.
Poiché considerando gli incrementi previsti dal succitato rinnovo del contratto collettivo il costo della manodopera relativo all’appalto oggetto di gara risulterebbe significativamente superiore rispetto a quello quantificato in € 109.599.937,00, si chiede palla Stazione Appaltante di provvedere alle necessarie rettifiche degli atti di gara, posto che la circostanza segnalata non può legittimamente essere né trascurata, né altrimenti aggirata, pena l’inevitabile compromissione della regolarità del confronto competitivo.
In proposito, si evidenzia che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è recentissimamente pronunciato nell’ambito di un caso del tutto analogo, ove “il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del bando impugnato nel punto in cui, nella individuazione della base d’asta, la stazione appaltante ha applicato il costo medio orario della manodopera stabilito dalle tabelle pubblicate annualmente dal Ministero del Lavoro, senza però tener conto degli aumenti del costo della manodopera a seguito dell’intervenuto rinnovo del CCNL di settore”.
In ragione del vizio contestato, il Tribunale Amministrativo succitato, con l’ordinanza n. 474/2026 del 13 febbraio 2026, ha sospeso l’efficacia degli atti di gara, ritendo che “il motivo sembra fondato quantomeno sotto l’aspetto di un vizio di istruttoria, in quanto l’Amministrazione non risulta aver considerato che le tabelle ministeriali in vigore […] non sono aggiornate al rinnovo del CCNL di settore”, richiamando “le considerazioni svolte nel ricorso, e non persuasivamente contestate ex adverso, in ordine alle gravi disfunzioni che una base d’asta non aggiornata produrrebbe sulla regolarità e funzionalità della specifica procedura di gara” e non mancando di rimarcare “che resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione di riconsiderare la base d’asta sotto il descritto profilo del costo della manodopera, e di adottare, quindi, gli accorgimenti necessari ad assicurare che la procedura di gara venga espletata tenendo conto, per quanto di ragione, anche dei maggiori costi scaturenti dalla più recente contrattazione collettiva.
In altri termini, dunque, “sono stati considerati i costi orari in vigore dal luglio 2024”, circostanza che, anche a prescindere da tale espressa indicazione che la Stazione Appaltante ha voluto fornire, risulta emergere anche dall’analisi della quantificazione del costo di cui trattasi.
Al riguardo, si evidenzia che in data 9 dicembre 2025, e dunque antecedentemente alla pubblicazione della presente procedura di gara, il C.C.N.L. sopra citato è stato assoggetto a rinnovo e tale rinnovo ha previsto un rilevante incremento retributivo e contributivo sviluppato per step, con scadenze che risultano a tutti gli effetti ricadere nella durata dell’appalto oggetto di gara. Si consideri, infatti, che l’aumento salariale previsto dal primo step ha già trovato applicazione a far data dal 1° febbraio 2026 e che i successivi incrementi entreranno via via in vigore nei prossimi mesi, per concludersi nel dicembre 2027, fatti salvi gli ulteriori rinnovi.
Poiché considerando gli incrementi previsti dal succitato rinnovo del contratto collettivo il costo della manodopera relativo all’appalto oggetto di gara risulterebbe significativamente superiore rispetto a quello quantificato in € 109.599.937,00, si chiede palla Stazione Appaltante di provvedere alle necessarie rettifiche degli atti di gara, posto che la circostanza segnalata non può legittimamente essere né trascurata, né altrimenti aggirata, pena l’inevitabile compromissione della regolarità del confronto competitivo.
In proposito, si evidenzia che il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è recentissimamente pronunciato nell’ambito di un caso del tutto analogo, ove “il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del bando impugnato nel punto in cui, nella individuazione della base d’asta, la stazione appaltante ha applicato il costo medio orario della manodopera stabilito dalle tabelle pubblicate annualmente dal Ministero del Lavoro, senza però tener conto degli aumenti del costo della manodopera a seguito dell’intervenuto rinnovo del CCNL di settore”.
In ragione del vizio contestato, il Tribunale Amministrativo succitato, con l’ordinanza n. 474/2026 del 13 febbraio 2026, ha sospeso l’efficacia degli atti di gara, ritendo che “il motivo sembra fondato quantomeno sotto l’aspetto di un vizio di istruttoria, in quanto l’Amministrazione non risulta aver considerato che le tabelle ministeriali in vigore […] non sono aggiornate al rinnovo del CCNL di settore”, richiamando “le considerazioni svolte nel ricorso, e non persuasivamente contestate ex adverso, in ordine alle gravi disfunzioni che una base d’asta non aggiornata produrrebbe sulla regolarità e funzionalità della specifica procedura di gara” e non mancando di rimarcare “che resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione di riconsiderare la base d’asta sotto il descritto profilo del costo della manodopera, e di adottare, quindi, gli accorgimenti necessari ad assicurare che la procedura di gara venga espletata tenendo conto, per quanto di ragione, anche dei maggiori costi scaturenti dalla più recente contrattazione collettiva.
09/03/2026 07:46
Risposta
L'art. 41 del D.lgs. 36/2023, ai commi 13 e 14 stabilisce che "nei contratti di .. servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto" nelle tabelle ministeriali di riferimento. Il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali è attualmente determinato nel Decreto Direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024. Nel momento in cui le tabelle ministeriali di riferimento saranno oggetto di opportuna adozione, il PEFA redatto dall’operatore economico risultato aggiudicatario verrà adeguato al fine di garantire sempre l’equilibrio economico-finanziario dell’appalto.
26/02/2026 13:00
Quesito #14
Il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO allegato agli atti di gara è stato espressamente predisposto sulla base dei criteri stabiliti dal Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2, di cui alla Delibera Arera 363/2021/ R/RIF, sebbene, con deliberazione del 5 agosto 2025, n. 397, e dunque antecedentemente alla pubblicazione della procedura di gara, l’ARERA avesse approvato il Metodo Tariffario Rifiuti relativi al terzo periodo regolatorio, ossia il MTR-3.
L’assunzione del MTR-2 quale metodo di riferimento per la redazione del PEFA è stata giustificata come segue: “Nel documento, redatto durante il mese di luglio 2025, si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 per il periodo regolatorio 2022-2025, in quanto solo successivamente, con deliberazione del 5 agosto 2025, n. 397, l’ARERA ha approvato il successivo Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”.
Con tale motivazione la Stazione Appaltante riferisce di voler attribuire rilevanza a una circostanza che, in realtà, è e non può che restare meramente interna – poiché afferente al momento in cui i propri tecnici hanno predisposto il documento di gara – e che non può legittimamente essere opposta in alcun modo ai terzi, considerato che, rispetto a questi ultimi, tutti gli atti di gara spiegano efficacia solo a partire dalla loro pubblicazione.
Quel che unicamente può rilevare, dunque, è che il PEFA di gara risulta essere articolato secondo un metodo che risultava già superato alla data in cui è realmente venuto ad esistenza, divenendo ufficiale – ossia alla data della sua pubblicazione – e che inevitabilmente risulterà parimenti superato nel momento in cui i concorrenti dovranno formulare la propria offerta.
La questione non è affatto puramente formalistica, bensì sostanziale, date le radicali differenze sussistenti tra il MTR-2 e il MTR-3, che la stessa Stazione Appaltante dimostra di conoscere, ove si consideri che nella Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Servizi Accessori di Pulizia ha precisato quanto segue, ricadendo in una inevitabile contraddizione rispetto al proprio operato: “Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), approvato da ARERA con deliberazione n. 397/2025/R/RIF, che disciplinerà il terzo periodo regolatorio (2026-2029). Rispetto al MTR-2, la nuova regolazione introduce meccanismi che incidono in modo diretto sulla costruzione dei Piani Economico-Finanziari comunali e sulle modalità di affidamento del servizio.”
Allo stato, dunque, i concorrenti risultano vincolati ad attenersi al MT-3, posto che la Delibera n. 397 del 5 agosto 2025 di Arera è a tutti gli effetti già valida e vincolante, ma sono oggettivamente impossibilitati a formulare una propria offerta secondo tale metodo, poiché risultano mancanti negli atti di gara le informazioni all’uopo necessarie e, in particolare, i “parametri e costi incentivanti dei servizi”, in quanto introdotti, per l’appunto, dall’MTR-3. Ciò senza considerare che, in mancanza di valorizzazione dei succitati parametri, il vizio dell’offerta comporterebbe ricadute inficianti anche fase esecutiva, con riferimento agli adeguamenti che, nel corso della durata dell’appalto, dovrebbero essere sviluppati tenendo conto anche di quegli stessi parametri già originariamente mancanti.
Ne consegue che la partecipazione alla gara in osservanza delle regole tariffarie vigenti risulta oggettivamente impossibilitata.
In ragione di ciò, si chiede di rettificare gli atti di gara anche sotto questo profilo, adeguandoli al metodo tariffario vigente.
L’assunzione del MTR-2 quale metodo di riferimento per la redazione del PEFA è stata giustificata come segue: “Nel documento, redatto durante il mese di luglio 2025, si fa riferimento al Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 per il periodo regolatorio 2022-2025, in quanto solo successivamente, con deliberazione del 5 agosto 2025, n. 397, l’ARERA ha approvato il successivo Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”.
Con tale motivazione la Stazione Appaltante riferisce di voler attribuire rilevanza a una circostanza che, in realtà, è e non può che restare meramente interna – poiché afferente al momento in cui i propri tecnici hanno predisposto il documento di gara – e che non può legittimamente essere opposta in alcun modo ai terzi, considerato che, rispetto a questi ultimi, tutti gli atti di gara spiegano efficacia solo a partire dalla loro pubblicazione.
Quel che unicamente può rilevare, dunque, è che il PEFA di gara risulta essere articolato secondo un metodo che risultava già superato alla data in cui è realmente venuto ad esistenza, divenendo ufficiale – ossia alla data della sua pubblicazione – e che inevitabilmente risulterà parimenti superato nel momento in cui i concorrenti dovranno formulare la propria offerta.
La questione non è affatto puramente formalistica, bensì sostanziale, date le radicali differenze sussistenti tra il MTR-2 e il MTR-3, che la stessa Stazione Appaltante dimostra di conoscere, ove si consideri che nella Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Servizi Accessori di Pulizia ha precisato quanto segue, ricadendo in una inevitabile contraddizione rispetto al proprio operato: “Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), approvato da ARERA con deliberazione n. 397/2025/R/RIF, che disciplinerà il terzo periodo regolatorio (2026-2029). Rispetto al MTR-2, la nuova regolazione introduce meccanismi che incidono in modo diretto sulla costruzione dei Piani Economico-Finanziari comunali e sulle modalità di affidamento del servizio.”
Allo stato, dunque, i concorrenti risultano vincolati ad attenersi al MT-3, posto che la Delibera n. 397 del 5 agosto 2025 di Arera è a tutti gli effetti già valida e vincolante, ma sono oggettivamente impossibilitati a formulare una propria offerta secondo tale metodo, poiché risultano mancanti negli atti di gara le informazioni all’uopo necessarie e, in particolare, i “parametri e costi incentivanti dei servizi”, in quanto introdotti, per l’appunto, dall’MTR-3. Ciò senza considerare che, in mancanza di valorizzazione dei succitati parametri, il vizio dell’offerta comporterebbe ricadute inficianti anche fase esecutiva, con riferimento agli adeguamenti che, nel corso della durata dell’appalto, dovrebbero essere sviluppati tenendo conto anche di quegli stessi parametri già originariamente mancanti.
Ne consegue che la partecipazione alla gara in osservanza delle regole tariffarie vigenti risulta oggettivamente impossibilitata.
In ragione di ciò, si chiede di rettificare gli atti di gara anche sotto questo profilo, adeguandoli al metodo tariffario vigente.
03/03/2026 15:15
Risposta
La Determinazione Arera 7 Novembre 2025, N. 1/DTAC/2025 all’art. 2.2 precisa che “Gli schemi tipo di PEFA di cui al comma 2.1 trovano applicazione, per quanto di rispettiva pertinenza, nell’ambito delle procedure di affidamento avviate a far data dal 1° gennaio 2026. Resta fermo che per le procedure di affidamento in corso, gli Enti territorialmente competenti sono tenuti alla predisposizione di PEFA comunque in coerenza con il quadro regolatorio vigente (secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 dell’allegato A della deliberazione 385/2023/R/RIF)”.
In tale contesto, il PEFA del nuovo piano industriale del Comune di Lecce, per come redatto ai sensi del MTR-2, rispetta pienamente tutto il quadro regolatorio successivamente confermato anche dal MTR-3. In tale ottica, non si rilevano elementi che possano inficiare la predisposizione di un PEFA di offerta anche alla luce delle previsioni del MTR-3.
Inoltre, con riferimento ai livelli di inflazione regolatoria, coerentemente con l’impostazione di sviluppo dei costi prevista a moneta costante, si è adottato un livello di inflazione pari a 0% ed un INCREMENTO ANNUALE DEL deflatore sugli investimenti, anch’esso pari a 0%; pertanto, anche in tal senso, non rileva l’impiego del MTR-2 o del MTR-3.
In tale contesto, il PEFA del nuovo piano industriale del Comune di Lecce, per come redatto ai sensi del MTR-2, rispetta pienamente tutto il quadro regolatorio successivamente confermato anche dal MTR-3. In tale ottica, non si rilevano elementi che possano inficiare la predisposizione di un PEFA di offerta anche alla luce delle previsioni del MTR-3.
Inoltre, con riferimento ai livelli di inflazione regolatoria, coerentemente con l’impostazione di sviluppo dei costi prevista a moneta costante, si è adottato un livello di inflazione pari a 0% ed un INCREMENTO ANNUALE DEL deflatore sugli investimenti, anch’esso pari a 0%; pertanto, anche in tal senso, non rileva l’impiego del MTR-2 o del MTR-3.
27/02/2026 13:58
Quesito #15
Quesito 1 - Al punto 3 del disciplinare di gara si riporta un importo complessivo a base d’asta pari a 175.999.901 Euro, per la durata di otto anni, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 864.800 Euro, mentre nel Quadro Economico del Piano Industriale, pagina 181, si riporta un importo complessivo a base d’asta pari a 176.105.099,10 Euro. Si chiede di chiarire ed indicare l’importo posto a base di gara e l’importo soggetto a ribasso.
Quesito 2 - Con riferimento alle isole interrate per la raccolta dei pannolini, chiarire se sono n.19 come riportato nella tabella di pagina 72 del Piano industriale o n. 20 come indicato a pagina 107 del Piano industriale. Si chiede inoltre di fornire le caratteristiche tecniche ed il modello di tali isole, compresa la tipologia dei contenitori.
Quesito 3 - Si chiede conferma che le attrezzature minime da fornire sono quelle indicate nelle tabelle di cui al capitolo 3 di pagina 177-179 del Piano Industriale “attrezzature e materiale di consumo” e che se si trovassero discordanze con altre parti della documentazione di gara, le citate tabelle devono considerarsi come il riferimento minimo obbligatorio di gara.
Quesito 4 - Nella sintesi tabellare delle frequenze di raccolta di carta/cartone e cartone selettivo riportate a pagina 100 del Piano Industriale non è riportata la raccolta di carta/cartone per le utenze non domestiche del centro storico zona commerciale, Piazza Ariosto, Via Taranto. Si chiede di chiarire.
Quesito 5 - Nella sintesi tabellare delle frequenze di raccolta del vetro riportate a pagina 102 del Piano Industriale non è chiaro se il raddoppio delle frequenze per 250 UND comprenda anche la frequenza integrativa pomeridiana oppure se deve essere previsto sia il raddoppio che la frequenza integrativa pomeridiana. Si chiede altresì se tale raddoppio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta standard (per cui una raccolta mattina ed una raccolta pomeriggio) oppure nelle altre giornate settimanali (quindi tutte raccolte la mattina), oppure a scelta della concorrente.
Quesito 6 - Si chiede di fornire le caratteristiche tecniche ed il modello delle isole ecologiche mobili indicate nel Capitolo 4.9 del Piano Industriale, compresa la tipologia di ogni contenitore.
Quesito 7 - Si evidenzia che nel documento 02.all.piano.spazzamento.meccanizzato.misto, il circuito di spazzamento misto #4 prevede una spazzatrice 6 mc, a differenza di tutti gli altri circuiti di spazzamento dell’area che prevedono una spazzatrice 4 mc. Si chiede se confermato o se trattasi di refuso. In caso di conferma si chiede se tali dimensionamenti sono prescrittivi o indicativi e se l’azienda può prevedere mezzi in base alla propria organizzazione aziendale o deve attenersi al dimensionamento del Piano Industriale.
Quesito 8 - Si evidenzia che nel documento 02.all.piano.spazzamento.meccanizzato.misto, i circuiti di spazzamento misto #11 e #23 prevedono una spazzatrice 4 mc, a differenza di tutti gli altri circuiti di spazzamento dell’area che prevedono una spazzatrice 6 mc. Si chiede se confermato o se trattasi di refuso. In caso di conferma si chiede se tali dimensionamenti sono prescrittivi o indicativi e se l’azienda può prevedere mezzi in base alla propria organizzazione aziendale o deve attenersi al dimensionamento del Piano Industriale.
Quesito 9 - Si evidenzia che nel documento 02.all.piano.spazzamento.meccanizzato.misto, i circuiti di spazzamento misto #17 e #18 e #20 e #21 e #22 e #24 e #25 prevedono una frequenza diversa tra lo schema riportato in alto a destra indicato come “Zone di Spazzamento” e la tabella in fondo indicata come “Organizzazione delle squadre operative”. Si chiede di chiarire od indicare quale elemento deve essere considerato come prescrittivo in caso di difformità.
Quesito 10 - Per una corretta e trasparente interpretazione del Criterio premiale G, visto che il numero totale di mezzi elettrici indicati nella tabella di cui al paragrafo 2 pagina 174 del Piano Industriale risulta pari a 40 mezzi elettrici, si chiede conferma che il 20% significa un aumento di 8 mezzi per un totale di 48 mezzi elettrici e che il 40% significa un aumento di 16 mezzi per un totale di 56 mezzi elettrici.
Quesito 11 - Premesso che:
il Disciplinare, nella N.B. di pagina 48, relativa alla facciata in formato A4, precisa che “Sono esclusi dal conteggio copertine, indici e frontespizi, certificazioni e schede tecniche del costruttore dei mezzi, attrezzature e materiali offerti”
il Disciplinare stabilisce, a pagina 47, che la relazione tecnica debba essere contenuta nel limite massimo di 200 facciate A4 PDF e, contestualmente, prevede espressamente che “Alla relazione dovranno essere allegate: schede tecniche (attrezzature e mezzi) da cui si evinca il rispetto dei criteri CAM”
inoltre, “qualora il concorrente produca documentazione in misura eccedente… la Commissione… non terrà conto di quanto eccede i limiti stabiliti”.
Tanto premesso, si chiede conferma che sono esclusi dal rispetto di tutti i limiti dimensionali previsti per l’offerta ogni scheda tecnica del fornitore di mezzi e attrezzature e materiali offerti (incluse le schede a comprova CAM), anche qualora tali documenti siano trasmessi come allegati alla relazione separati in formato PDF.
Quesito 12 - Premesso che il Disciplinare prevede, a pagina 47, che “… oltre alla relazione di 200 facciate A4 possono essere presentati max 25 (base gara circa 17-18 equivalenti A0) allegati pdf in formato A0 o l’equivalente in formati minori …”, essendo da una parte indicato che “possono essere presentati max 25 … allegati pdf in formato A0” e dall’altra che “(base gara circa 17-18 equivalenti A0)”, si chiede conferma che quanto riportato tra parentesi sia un refuso e che la frase sia “… oltre alla relazione di 200 facciate A4 possono essere presentati max 25 allegati pdf in formato A0 o l’equivalente in formati minori (es 1 A0 equivalente a 2 A1)”.
Quesito 13 - Premesso che il Disciplinare prevede, a pagina 47, che “… per la valutazione del criterio B occorre presentare: - B.1 Relazione tecnico descrittiva … composta da totale massimo di 10 facciate in formato A4, - B.2 Planimetrie … - B.3 Schede tecniche …”, si chiede conferma che sia le planimetrie di cui al punto B.2 che le schede tecniche di cui al punto B.3 non abbiano limiti di facciate e/o elaborati.
Quesito 14 - Premesso che il Disciplinare prevede, a pagina 47, che la relazione del Criterio A possono essere allegate “… planimetrie esecutive relative ad almeno i servizi proposti di raccolta e di spazzamento …”, si chiede conferma che il richiamo ai servizi di spazzamento sia un refuso in quanto tali planimetrie sono già previste come allegato alla relazione di cui al Criterio B e non risulta necessario presentarle in due diversi fascicoli.
Quesito 2 - Con riferimento alle isole interrate per la raccolta dei pannolini, chiarire se sono n.19 come riportato nella tabella di pagina 72 del Piano industriale o n. 20 come indicato a pagina 107 del Piano industriale. Si chiede inoltre di fornire le caratteristiche tecniche ed il modello di tali isole, compresa la tipologia dei contenitori.
Quesito 3 - Si chiede conferma che le attrezzature minime da fornire sono quelle indicate nelle tabelle di cui al capitolo 3 di pagina 177-179 del Piano Industriale “attrezzature e materiale di consumo” e che se si trovassero discordanze con altre parti della documentazione di gara, le citate tabelle devono considerarsi come il riferimento minimo obbligatorio di gara.
Quesito 4 - Nella sintesi tabellare delle frequenze di raccolta di carta/cartone e cartone selettivo riportate a pagina 100 del Piano Industriale non è riportata la raccolta di carta/cartone per le utenze non domestiche del centro storico zona commerciale, Piazza Ariosto, Via Taranto. Si chiede di chiarire.
Quesito 5 - Nella sintesi tabellare delle frequenze di raccolta del vetro riportate a pagina 102 del Piano Industriale non è chiaro se il raddoppio delle frequenze per 250 UND comprenda anche la frequenza integrativa pomeridiana oppure se deve essere previsto sia il raddoppio che la frequenza integrativa pomeridiana. Si chiede altresì se tale raddoppio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta standard (per cui una raccolta mattina ed una raccolta pomeriggio) oppure nelle altre giornate settimanali (quindi tutte raccolte la mattina), oppure a scelta della concorrente.
Quesito 6 - Si chiede di fornire le caratteristiche tecniche ed il modello delle isole ecologiche mobili indicate nel Capitolo 4.9 del Piano Industriale, compresa la tipologia di ogni contenitore.
Quesito 7 - Si evidenzia che nel documento 02.all.piano.spazzamento.meccanizzato.misto, il circuito di spazzamento misto #4 prevede una spazzatrice 6 mc, a differenza di tutti gli altri circuiti di spazzamento dell’area che prevedono una spazzatrice 4 mc. Si chiede se confermato o se trattasi di refuso. In caso di conferma si chiede se tali dimensionamenti sono prescrittivi o indicativi e se l’azienda può prevedere mezzi in base alla propria organizzazione aziendale o deve attenersi al dimensionamento del Piano Industriale.
Quesito 8 - Si evidenzia che nel documento 02.all.piano.spazzamento.meccanizzato.misto, i circuiti di spazzamento misto #11 e #23 prevedono una spazzatrice 4 mc, a differenza di tutti gli altri circuiti di spazzamento dell’area che prevedono una spazzatrice 6 mc. Si chiede se confermato o se trattasi di refuso. In caso di conferma si chiede se tali dimensionamenti sono prescrittivi o indicativi e se l’azienda può prevedere mezzi in base alla propria organizzazione aziendale o deve attenersi al dimensionamento del Piano Industriale.
Quesito 9 - Si evidenzia che nel documento 02.all.piano.spazzamento.meccanizzato.misto, i circuiti di spazzamento misto #17 e #18 e #20 e #21 e #22 e #24 e #25 prevedono una frequenza diversa tra lo schema riportato in alto a destra indicato come “Zone di Spazzamento” e la tabella in fondo indicata come “Organizzazione delle squadre operative”. Si chiede di chiarire od indicare quale elemento deve essere considerato come prescrittivo in caso di difformità.
Quesito 10 - Per una corretta e trasparente interpretazione del Criterio premiale G, visto che il numero totale di mezzi elettrici indicati nella tabella di cui al paragrafo 2 pagina 174 del Piano Industriale risulta pari a 40 mezzi elettrici, si chiede conferma che il 20% significa un aumento di 8 mezzi per un totale di 48 mezzi elettrici e che il 40% significa un aumento di 16 mezzi per un totale di 56 mezzi elettrici.
Quesito 11 - Premesso che:
il Disciplinare, nella N.B. di pagina 48, relativa alla facciata in formato A4, precisa che “Sono esclusi dal conteggio copertine, indici e frontespizi, certificazioni e schede tecniche del costruttore dei mezzi, attrezzature e materiali offerti”
il Disciplinare stabilisce, a pagina 47, che la relazione tecnica debba essere contenuta nel limite massimo di 200 facciate A4 PDF e, contestualmente, prevede espressamente che “Alla relazione dovranno essere allegate: schede tecniche (attrezzature e mezzi) da cui si evinca il rispetto dei criteri CAM”
inoltre, “qualora il concorrente produca documentazione in misura eccedente… la Commissione… non terrà conto di quanto eccede i limiti stabiliti”.
Tanto premesso, si chiede conferma che sono esclusi dal rispetto di tutti i limiti dimensionali previsti per l’offerta ogni scheda tecnica del fornitore di mezzi e attrezzature e materiali offerti (incluse le schede a comprova CAM), anche qualora tali documenti siano trasmessi come allegati alla relazione separati in formato PDF.
Quesito 12 - Premesso che il Disciplinare prevede, a pagina 47, che “… oltre alla relazione di 200 facciate A4 possono essere presentati max 25 (base gara circa 17-18 equivalenti A0) allegati pdf in formato A0 o l’equivalente in formati minori …”, essendo da una parte indicato che “possono essere presentati max 25 … allegati pdf in formato A0” e dall’altra che “(base gara circa 17-18 equivalenti A0)”, si chiede conferma che quanto riportato tra parentesi sia un refuso e che la frase sia “… oltre alla relazione di 200 facciate A4 possono essere presentati max 25 allegati pdf in formato A0 o l’equivalente in formati minori (es 1 A0 equivalente a 2 A1)”.
Quesito 13 - Premesso che il Disciplinare prevede, a pagina 47, che “… per la valutazione del criterio B occorre presentare: - B.1 Relazione tecnico descrittiva … composta da totale massimo di 10 facciate in formato A4, - B.2 Planimetrie … - B.3 Schede tecniche …”, si chiede conferma che sia le planimetrie di cui al punto B.2 che le schede tecniche di cui al punto B.3 non abbiano limiti di facciate e/o elaborati.
Quesito 14 - Premesso che il Disciplinare prevede, a pagina 47, che la relazione del Criterio A possono essere allegate “… planimetrie esecutive relative ad almeno i servizi proposti di raccolta e di spazzamento …”, si chiede conferma che il richiamo ai servizi di spazzamento sia un refuso in quanto tali planimetrie sono già previste come allegato alla relazione di cui al Criterio B e non risulta necessario presentarle in due diversi fascicoli.
13/03/2026 12:49
Risposta
Risposta a Quesiti:
Quesito 1. Il prezzo a base d'asta è quello indicato nel bando/disciplinare di gara (punto 3) ed è pari a € 175.799.901,00 che coincide perfettamente con l'importo del PEFA indicato, sempre nel medesimo disciplinare, quale valore di riferimento per le offerte.
Quesito 2 - Le postazioni interrate sono 20, dotate di cassonetto da 1.100 lt. Le postazioni sono state fornite e realizzate a cura dell’attuale gestore del servizio di igiene urbana. Sono costituite da una torretta di conferimento dotata di bocca vincolata a doppio guscio, con capacità massima di lt. 60, munito di dispositivo hardware (Chiplock) e software (Winconsyst) per il controllo e la gestione degli accessi, che saranno possibili attraverso un’apposita smart card. Una volta effettuato il conferimento, il sistema hw-sw memorizza automaticamente data, ora e numero univoco della smart card; il tutto viene trasmesso, in "pooling" alla "workstation" del Gestore, dotata, dell'applicativo software di gestione “Winconsyst”. L’alimentazione elettrica avviene mediante pannelli fotovoltaicici integrati nella struttura fuori terra. Il sollevamento del contenitore interrato avviene mediante pedana idraulica.
Quesito 3 - Si rimanda a quanto specificato al capitolo 3 “Attrezzature e materiale di consumo” del Piano Industriale.
Quesito 4 - Le frequenze di raccolta di carta e cartone delle utenze non domestiche del centro storico, della zona commerciale, Piazza Ariosto, via Taranto sono riportate nell’ultima tabella di pagina 100.
Quesito 5 - Deve essere previsto sia il passaggio pomeridiano per tutte le UND food del centro storico che lo richiedono, sia il raddoppio delle frequenze per un massimo di 250 UND. Tale raddoppio deve avvenire nelle altre giornate settimanali.
Quesito 6 - Le indicazioni relative a tali isole sono già fornite al paragrafo 4.9 del Piano Industriale. Si tratta di isole ecologiche di tipo “CAM-RR” di ID&A. Fermo restando la possibilità di prendere visione delle attrezzature in fase di sopralluogo.
Quesito 7 - Si conferma che nella zona 4 dell’Allegato Piano spazzamento meccanizzato misto è prevista una spazzatrice da 6 mc. Si ribadisce quanto riportato a pagina 174 del Piano Industriale (capitolo 2 "MEZZI"): "Il presente paragrafo riporta le informazioni relative ai mezzi necessari per espletare il servizio così come scaturiscono dal dimensionamento del presente Piano Industriale e che vanno intesi come mera stima per determinare l’importo a base d’asta. Possono quindi essere impiegati mezzi equivalenti o migliorativi in termini di volumetrie e portate. L’offerente dovrà inoltre tener conto della necessità di mezzi aggiuntivi nel periodo estivo e provvedere alle opportune integrazioni."
Quesito 8 - Si conferma che nella zona 11 e 23 dell’Allegato Piano spazzamento meccanizzato misto è prevista una spazzatrice da 4 mc. Si ribadisce quanto riportato a pagina 174 del Piano Industriale (capitolo 2 "MEZZI"): "Il presente paragrafo riporta le informazioni relative ai mezzi necessari per espletare il servizio così come scaturiscono dal dimensionamento del presente Piano Industriale e che vanno intesi come mera stima per determinare l’importo a base d’asta. Possono quindi essere impiegati mezzi equivalenti o migliorativi in termini di volumetrie e portate. L’offerente dovrà inoltre tener conto della necessità di mezzi aggiuntivi nel periodo estivo e provvedere alle opportune integrazioni."
Quesito 9 - Si chiarisce che devono essere considerate le frequenze indicate nella tabella in fondo “Organizzazione delle squadre operative”.
Quesito 10 - Si, conformemente alle previsioni di bando e disciplinare di gara. Si tenga conto che occorre però inserire a sistema la percentuale in più.
Quesito 11 - Il bando/disciplinare di gara disciplina in maniera differente i limiti dimensionali da applicarsi al Criterio A (Organizzazione del Servizio) rispetto agli altri Criteri di natura discrezionale (Criterio B - Criterio C - Criterio D - Criterio E).
Quesito 12 - Si, trattasi di un evidente refuso.
Quesito 13 - Si veda risposta al quesito 11 del medesimo chiarimento
Quesito 14 - Nel Criterio A la richiesta di planimetrie relative allo spazzamento è un evidente refuso; mentre le stesse sono richieste nel Criterio B.
Quesito 1. Il prezzo a base d'asta è quello indicato nel bando/disciplinare di gara (punto 3) ed è pari a € 175.799.901,00 che coincide perfettamente con l'importo del PEFA indicato, sempre nel medesimo disciplinare, quale valore di riferimento per le offerte.
Quesito 2 - Le postazioni interrate sono 20, dotate di cassonetto da 1.100 lt. Le postazioni sono state fornite e realizzate a cura dell’attuale gestore del servizio di igiene urbana. Sono costituite da una torretta di conferimento dotata di bocca vincolata a doppio guscio, con capacità massima di lt. 60, munito di dispositivo hardware (Chiplock) e software (Winconsyst) per il controllo e la gestione degli accessi, che saranno possibili attraverso un’apposita smart card. Una volta effettuato il conferimento, il sistema hw-sw memorizza automaticamente data, ora e numero univoco della smart card; il tutto viene trasmesso, in "pooling" alla "workstation" del Gestore, dotata, dell'applicativo software di gestione “Winconsyst”. L’alimentazione elettrica avviene mediante pannelli fotovoltaicici integrati nella struttura fuori terra. Il sollevamento del contenitore interrato avviene mediante pedana idraulica.
Quesito 3 - Si rimanda a quanto specificato al capitolo 3 “Attrezzature e materiale di consumo” del Piano Industriale.
Quesito 4 - Le frequenze di raccolta di carta e cartone delle utenze non domestiche del centro storico, della zona commerciale, Piazza Ariosto, via Taranto sono riportate nell’ultima tabella di pagina 100.
Quesito 5 - Deve essere previsto sia il passaggio pomeridiano per tutte le UND food del centro storico che lo richiedono, sia il raddoppio delle frequenze per un massimo di 250 UND. Tale raddoppio deve avvenire nelle altre giornate settimanali.
Quesito 6 - Le indicazioni relative a tali isole sono già fornite al paragrafo 4.9 del Piano Industriale. Si tratta di isole ecologiche di tipo “CAM-RR” di ID&A. Fermo restando la possibilità di prendere visione delle attrezzature in fase di sopralluogo.
Quesito 7 - Si conferma che nella zona 4 dell’Allegato Piano spazzamento meccanizzato misto è prevista una spazzatrice da 6 mc. Si ribadisce quanto riportato a pagina 174 del Piano Industriale (capitolo 2 "MEZZI"): "Il presente paragrafo riporta le informazioni relative ai mezzi necessari per espletare il servizio così come scaturiscono dal dimensionamento del presente Piano Industriale e che vanno intesi come mera stima per determinare l’importo a base d’asta. Possono quindi essere impiegati mezzi equivalenti o migliorativi in termini di volumetrie e portate. L’offerente dovrà inoltre tener conto della necessità di mezzi aggiuntivi nel periodo estivo e provvedere alle opportune integrazioni."
Quesito 8 - Si conferma che nella zona 11 e 23 dell’Allegato Piano spazzamento meccanizzato misto è prevista una spazzatrice da 4 mc. Si ribadisce quanto riportato a pagina 174 del Piano Industriale (capitolo 2 "MEZZI"): "Il presente paragrafo riporta le informazioni relative ai mezzi necessari per espletare il servizio così come scaturiscono dal dimensionamento del presente Piano Industriale e che vanno intesi come mera stima per determinare l’importo a base d’asta. Possono quindi essere impiegati mezzi equivalenti o migliorativi in termini di volumetrie e portate. L’offerente dovrà inoltre tener conto della necessità di mezzi aggiuntivi nel periodo estivo e provvedere alle opportune integrazioni."
Quesito 9 - Si chiarisce che devono essere considerate le frequenze indicate nella tabella in fondo “Organizzazione delle squadre operative”.
Quesito 10 - Si, conformemente alle previsioni di bando e disciplinare di gara. Si tenga conto che occorre però inserire a sistema la percentuale in più.
Quesito 11 - Il bando/disciplinare di gara disciplina in maniera differente i limiti dimensionali da applicarsi al Criterio A (Organizzazione del Servizio) rispetto agli altri Criteri di natura discrezionale (Criterio B - Criterio C - Criterio D - Criterio E).
Quesito 12 - Si, trattasi di un evidente refuso.
Quesito 13 - Si veda risposta al quesito 11 del medesimo chiarimento
Quesito 14 - Nel Criterio A la richiesta di planimetrie relative allo spazzamento è un evidente refuso; mentre le stesse sono richieste nel Criterio B.
02/03/2026 15:27
Quesito #17
l’Operatore economico , interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto, sottopone il seguente quesito, ai sensi del par. 2.2 del bando/disciplinare di gara.
1. Premessa sugli atti di gara
Dalla documentazione di gara e dagli atti pubblicati risultano, tra l’altro:
– la deliberazione di Giunta comunale n. 547 del 23.12.2025, con cui è stato approvato il progetto relativo ai servizi di raccolta, trasporto RU e spazzamento stradale per la Città di Lecce ed è stato dato mandato al Dirigente del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche, individuato quale Responsabile Unico di Progetto, di avviare la procedura di gara;
– la determinazione dirigenziale n. 4156 del 23.12.2025, recante “Decisione a contrarre. Indizione procedura di gara. Approvazione atti progettuali”, con cui sono stati approvati, fra l’altro, il bando/disciplinare di gara e gli elaborati progettuali ed è stata indetta la procedura ai sensi degli artt. 17 e 71 del d.lgs. 36/2023;
– il bando/disciplinare di gara, adeguato al Bando tipo ANAC n. 1/2023 (delibera ANAC n. 365 del 16.09.2025), che, nella sua versione originaria, prevedeva al punto 6.3 lett. a) un requisito di capacità tecnica e professionale consistente nell’esecuzione di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno per un importo annuo non inferiore a euro 20.000.000, con popolazione complessiva servita pari o superiore a 90.000 abitanti;
– un successivo atto dirigenziale di modifica degli atti di gara (non espressamente richiamato nel bando), che ha rimodulato il requisito di cui al punto 6.3 lett. a) del disciplinare, riducendo l’importo annuo minimo di ciascun servizio analogo e, dunque, ampliando la platea dei potenziali concorrenti;
– l’avviso di modifica e differimento termini pubblicato sulla PAD, con cui è stato disposto il nuovo termine di presentazione delle offerte;
– la clausola, contenuta sia nella determinazione n. 4156 sia nel bando/disciplinare, secondo cui “la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). Gli effetti giuridici degli atti decorrono dalla data di pubblicazione nella citata Banca dati, come sancito al comma 2 dell’art. 27 e al comma 4 dell’art. 85 del d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024”.
Tenuto conto che:
– la deliberazione di Giunta n. 547/2025 ha approvato il progetto complessivo del servizio e i relativi atti progettuali, demandando al Dirigente l’avvio della procedura di gara e l’adozione della decisione di contrarre;
si chiede alla Stazione appaltante di confermare espressamente che:
a) la rimodulazione del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 lett. a) del disciplinare sia stata adottata con determinazione dirigenziale nell’esercizio dei poteri di gestione e di autotutela, in coerenza con gli indirizzi approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale, senza necessità di nuova deliberazione giuntale;
Considerato che:
– l’art. 27 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che “la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (…) e gli effetti giuridici degli atti decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP”;
– ai sensi dell’art. 85 dello stesso decreto, la pubblicazione a livello nazionale avviene parimenti tramite la BDNCP, alla quale le piattaforme di approvvigionamento digitale sono interconnesse;
– la dottrina e la giurisprudenza distinguono tra modifiche “marginali” della lex specialis, che possono essere adeguatamente pubblicizzate con avvisi correttivi e differimenti di termini, e modifiche “sostanziali”, in particolare sui requisiti di partecipazione, che richiedono la ripubblicazione del bando o, comunque, l’adozione di forme di pubblicità equivalenti a quelle originarie, con riapertura congrua dei termini a tutela della concorrenza e della par condicio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4.9.2020, n. 5358; orientamenti su modifiche sostanziali e obbligo di pubblicità e sentenza TAR Lazio, n. 23542/2025 che si allega);
– nel caso di specie, la rimodulazione dei requisiti di cui al punto 6.3 lett. a) integra una modifica sostanziale della lex specialis, nella misura in cui incide direttamente sulla platea dei concorrenti potenzialmente ammessi, attenuando l’effetto preclusivo del requisito originario;
–dal link https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B9CC9BD744 a BDNCP pubblicato nello spazio iniziale della pagina della PAD dedicata alla gara non è possibile accedere al Portale dei dati aperti dell’Autorità Nazionale per verificare direttamente l’avvenuta pubblicità legale
si chiede alla Stazione appaltante di chiarire:
b) se l’atto dirigenziale con cui è stata disposta la modifica del requisito di cui al punto 6.3 lett. a) (e l’eventuale correlata rettifica della Relazione ex d.lgs. 201/2022) sia stato trasmesso e pubblicato in BDNCP, ai sensi degli artt. 27, 84 e 85 del d.lgs. 36/2023, così che la versione “modificata” del bando/disciplinare sia assistita dalla medesima pubblicità legale della versione originaria;
c) se sulla BDNCP, oltre che sulla PAD, risulti resa disponibile l’integrale documentazione di gara aggiornata (bando/disciplinare modificato, relazione ex d.lgs. 201/2022 rettificata, avviso di modifica e differimento termini), in modo da garantire l’effettiva conoscibilità della lex specialis nella sua versione vigente da parte di tutti gli operatori potenzialmente interessati;
d) se la Stazione appaltante ritenga che le forme di pubblicità adottate (avviso di modifica sul portale di gara, differimento dei termini, pubblicazione degli atti aggiornati sulla PAD e sulla BDNCP) siano idonee ad assicurare il pieno rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, di cui all’art. 3 del d.lgs. 36/2023, nonché del principio di favor partecipationis richiamato dall’art. 100 del medesimo decreto.
e) precisi se l’eventuale mancata pubblicazione in BDNCP della versione “modificata” del disciplinare possa incidere sul regime dei termini di presentazione delle offerte e, in caso affermativo, quali iniziative intende assumere per garantire la piena tutela della par condicio e del favor partecipationis (eventuale ulteriore differimento dei termini, ratifica/integrazione delle pubblicazioni, ecc.).
1. Premessa sugli atti di gara
Dalla documentazione di gara e dagli atti pubblicati risultano, tra l’altro:
– la deliberazione di Giunta comunale n. 547 del 23.12.2025, con cui è stato approvato il progetto relativo ai servizi di raccolta, trasporto RU e spazzamento stradale per la Città di Lecce ed è stato dato mandato al Dirigente del Settore Ambiente, Igiene e Sanità, Gestione Parchi e Verde Pubblico, Contenzioso, Politiche Energetiche, individuato quale Responsabile Unico di Progetto, di avviare la procedura di gara;
– la determinazione dirigenziale n. 4156 del 23.12.2025, recante “Decisione a contrarre. Indizione procedura di gara. Approvazione atti progettuali”, con cui sono stati approvati, fra l’altro, il bando/disciplinare di gara e gli elaborati progettuali ed è stata indetta la procedura ai sensi degli artt. 17 e 71 del d.lgs. 36/2023;
– il bando/disciplinare di gara, adeguato al Bando tipo ANAC n. 1/2023 (delibera ANAC n. 365 del 16.09.2025), che, nella sua versione originaria, prevedeva al punto 6.3 lett. a) un requisito di capacità tecnica e professionale consistente nell’esecuzione di almeno n. 3 servizi analoghi, ciascuno per un importo annuo non inferiore a euro 20.000.000, con popolazione complessiva servita pari o superiore a 90.000 abitanti;
– un successivo atto dirigenziale di modifica degli atti di gara (non espressamente richiamato nel bando), che ha rimodulato il requisito di cui al punto 6.3 lett. a) del disciplinare, riducendo l’importo annuo minimo di ciascun servizio analogo e, dunque, ampliando la platea dei potenziali concorrenti;
– l’avviso di modifica e differimento termini pubblicato sulla PAD, con cui è stato disposto il nuovo termine di presentazione delle offerte;
– la clausola, contenuta sia nella determinazione n. 4156 sia nel bando/disciplinare, secondo cui “la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP). Gli effetti giuridici degli atti decorrono dalla data di pubblicazione nella citata Banca dati, come sancito al comma 2 dell’art. 27 e al comma 4 dell’art. 85 del d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024”.
Tenuto conto che:
– la deliberazione di Giunta n. 547/2025 ha approvato il progetto complessivo del servizio e i relativi atti progettuali, demandando al Dirigente l’avvio della procedura di gara e l’adozione della decisione di contrarre;
si chiede alla Stazione appaltante di confermare espressamente che:
a) la rimodulazione del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 lett. a) del disciplinare sia stata adottata con determinazione dirigenziale nell’esercizio dei poteri di gestione e di autotutela, in coerenza con gli indirizzi approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale, senza necessità di nuova deliberazione giuntale;
Considerato che:
– l’art. 27 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che “la pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (…) e gli effetti giuridici degli atti decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP”;
– ai sensi dell’art. 85 dello stesso decreto, la pubblicazione a livello nazionale avviene parimenti tramite la BDNCP, alla quale le piattaforme di approvvigionamento digitale sono interconnesse;
– la dottrina e la giurisprudenza distinguono tra modifiche “marginali” della lex specialis, che possono essere adeguatamente pubblicizzate con avvisi correttivi e differimenti di termini, e modifiche “sostanziali”, in particolare sui requisiti di partecipazione, che richiedono la ripubblicazione del bando o, comunque, l’adozione di forme di pubblicità equivalenti a quelle originarie, con riapertura congrua dei termini a tutela della concorrenza e della par condicio (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4.9.2020, n. 5358; orientamenti su modifiche sostanziali e obbligo di pubblicità e sentenza TAR Lazio, n. 23542/2025 che si allega);
– nel caso di specie, la rimodulazione dei requisiti di cui al punto 6.3 lett. a) integra una modifica sostanziale della lex specialis, nella misura in cui incide direttamente sulla platea dei concorrenti potenzialmente ammessi, attenuando l’effetto preclusivo del requisito originario;
–dal link https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B9CC9BD744 a BDNCP pubblicato nello spazio iniziale della pagina della PAD dedicata alla gara non è possibile accedere al Portale dei dati aperti dell’Autorità Nazionale per verificare direttamente l’avvenuta pubblicità legale
si chiede alla Stazione appaltante di chiarire:
b) se l’atto dirigenziale con cui è stata disposta la modifica del requisito di cui al punto 6.3 lett. a) (e l’eventuale correlata rettifica della Relazione ex d.lgs. 201/2022) sia stato trasmesso e pubblicato in BDNCP, ai sensi degli artt. 27, 84 e 85 del d.lgs. 36/2023, così che la versione “modificata” del bando/disciplinare sia assistita dalla medesima pubblicità legale della versione originaria;
c) se sulla BDNCP, oltre che sulla PAD, risulti resa disponibile l’integrale documentazione di gara aggiornata (bando/disciplinare modificato, relazione ex d.lgs. 201/2022 rettificata, avviso di modifica e differimento termini), in modo da garantire l’effettiva conoscibilità della lex specialis nella sua versione vigente da parte di tutti gli operatori potenzialmente interessati;
d) se la Stazione appaltante ritenga che le forme di pubblicità adottate (avviso di modifica sul portale di gara, differimento dei termini, pubblicazione degli atti aggiornati sulla PAD e sulla BDNCP) siano idonee ad assicurare il pieno rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, di cui all’art. 3 del d.lgs. 36/2023, nonché del principio di favor partecipationis richiamato dall’art. 100 del medesimo decreto.
e) precisi se l’eventuale mancata pubblicazione in BDNCP della versione “modificata” del disciplinare possa incidere sul regime dei termini di presentazione delle offerte e, in caso affermativo, quali iniziative intende assumere per garantire la piena tutela della par condicio e del favor partecipationis (eventuale ulteriore differimento dei termini, ratifica/integrazione delle pubblicazioni, ecc.).
13/03/2026 12:49
Risposta
In riscontro, si precisa che l'Avviso di modifica e di differimento del termine di presentazione delle offerte è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 156 del 22.01.2026.
Tanto l'Avviso quanto la determinazione di rettifica, al pari del bando con le dovute correzioni sono stati prontamente ed integralmente pubblicati sulla PAD. Inoltre le dovute pubblicazioni della rettifica hanno seguito le medesime modalità di cui alla pubblicazione del bando originario, nel pieno rispetto della normativa, che prevede, come noto, l'interoperabilità dei sistemi.
Tanto l'Avviso quanto la determinazione di rettifica, al pari del bando con le dovute correzioni sono stati prontamente ed integralmente pubblicati sulla PAD. Inoltre le dovute pubblicazioni della rettifica hanno seguito le medesime modalità di cui alla pubblicazione del bando originario, nel pieno rispetto della normativa, che prevede, come noto, l'interoperabilità dei sistemi.
02/03/2026 16:58
Quesito #19
Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti in relazione alla procedura di gara:
1. QUESITO
Si chiede se possibile derogare la prescrizione degli orari indicati nel Piano industriale a pagina 82 che obbliga allo svolgimento del servizio di raccolta nella fascia 06-12 (o fascia 05-12 in alta stagione), tenendo presente le criticità evidenziate nel Piano industriale a pagina 75 per scuole ed enti pubblici e gli orari di chiusura delle utenze non domestiche. Infatti tali utenze producono rifiuti durante la propria attività per cui è consuetudine che prediligano esporre il rifiuto prodotto alla chiusura dell’esercizio. Si chiede pertanto se possibile svolgere alcuni servizi in orari pomeridiani per risolvere le criticità sopra esposte.
2. QUESITO
Premesso che il Disciplinare richiede di descrivere le modalità con cui si garantisce la lettura/registrazione dei conferimenti durante il periodo transitorio, “per cui era già attiva al momento del subentro”, in conformità all’art. 33 del Capitolato, e che il Capitolato richiama la necessità di definire le modalità di trasmissione al Comune dei dati relativi ai conferimenti, si chiede cortesemente di chiarire, anche in forma sintetica e per quanto di competenza/già disponibile (senza necessità di entrare in dettagli proprietari), i seguenti aspetti utili a formulare una proposta tecnica coerente:
Modalità e tecnologie attualmente in uso per identificazione e lettura dei conferimenti nel sistema già attivo al subentro (es. tipologia di tag/transponder utilizzati e tipologia di lettori/sistemi di lettura impiegati, anche solo a livello descrittivo).
Dati e basi informative che saranno rese disponibili all’aggiudicatario al momento del subentro per assicurare la continuità nel periodo transitorio (es. anagrafiche utenze, associazioni utenza–dotazioni/attrezzature, elenco contenitori/postazioni con relativi codici/tag, ed eventuali ulteriori informazioni utili), indicando ove possibile modalità e tempi di messa a disposizione.
Modalità operative di trasmissione al Comune dei dati registrati (conferimenti/utenze/servizi), indicando – se già definite – le modalità previste (es. file di interscambio con tracciato, servizi informatici di cooperazione, o altre modalità), nonché eventuali indicazioni su formati/frequenze/canali.
Sistema gestionale attualmente in uso presso l’Ufficio Tributi (almeno denominazione del software/fornitore), al fine di predisporre in offerta tecnica ipotesi di interscambio dati quanto più possibile allineate alle esigenze dell’Ente.
3. QUESITO
Premesso che il Disciplinare richiede che alla relazione tecnica siano allegate le schede tecniche del costruttore di mezzi/attrezzature/materiali “da cui si evinca il rispetto dei criteri CAM” e che tali schede/certificazioni sono escluse dal conteggio delle 200 facciate A4, nonché che per alcuni criteri (es. G.2) è espressamente richiesto di allegare le schede tecniche dei mezzi, si chiede conferma che:
ai fini della comprova della conformità ai CAM non sia sufficiente una mera dichiarazione del concorrente e occorra produrre in offerta le schede tecniche del costruttore o altra documentazione tecnica equivalente (proveniente dal produttore) idonea a far evincere il rispetto dei requisiti CAM;
in caso di mancata allegazione (totale o parziale) della documentazione tecnica CAM, la conseguenza procedimentale sia la mancata valutazione del/i criterio/i interessato/i (coefficiente 0) e/o, se ritenuto, l’irregolarità dell’offerta con le conseguenze previste dalla lex specialis, precisando quale ipotesi si applichi nella presente procedura.
4. QUESITO
Si chiede conferma che ogni attrezzatura prevista in appalto sia proprietà dell’Ente e che non è previsto alcun onere di subentro nei confronti del soggetto cessante.
5. QUESITO
Il Disciplinare prevede:
- a pagina 45, che la relazione tecnica di cui al Criterio A contenga anche le modalità di svolgimento della fase di Start Up, che tuttavia viene in gran parte descritta anche nel Criterio D,
- a pagina 46, nel rispetto del punto 2.1.15 dei CAM, la presentazione di un piano di sensibilizzazione e comunicazione, che tuttavia viene in gran parte descritta anche nel Criterio E
Visto il limite del numero di pagine, si chiede di confermare che tali elementi descrittivi possono essere riportati esclusivamente nei criteri di competenza e quindi non nel corpo della relazione riferita al Criterio A.
Si resta in attesa di riscontro.
1. QUESITO
Si chiede se possibile derogare la prescrizione degli orari indicati nel Piano industriale a pagina 82 che obbliga allo svolgimento del servizio di raccolta nella fascia 06-12 (o fascia 05-12 in alta stagione), tenendo presente le criticità evidenziate nel Piano industriale a pagina 75 per scuole ed enti pubblici e gli orari di chiusura delle utenze non domestiche. Infatti tali utenze producono rifiuti durante la propria attività per cui è consuetudine che prediligano esporre il rifiuto prodotto alla chiusura dell’esercizio. Si chiede pertanto se possibile svolgere alcuni servizi in orari pomeridiani per risolvere le criticità sopra esposte.
2. QUESITO
Premesso che il Disciplinare richiede di descrivere le modalità con cui si garantisce la lettura/registrazione dei conferimenti durante il periodo transitorio, “per cui era già attiva al momento del subentro”, in conformità all’art. 33 del Capitolato, e che il Capitolato richiama la necessità di definire le modalità di trasmissione al Comune dei dati relativi ai conferimenti, si chiede cortesemente di chiarire, anche in forma sintetica e per quanto di competenza/già disponibile (senza necessità di entrare in dettagli proprietari), i seguenti aspetti utili a formulare una proposta tecnica coerente:
Modalità e tecnologie attualmente in uso per identificazione e lettura dei conferimenti nel sistema già attivo al subentro (es. tipologia di tag/transponder utilizzati e tipologia di lettori/sistemi di lettura impiegati, anche solo a livello descrittivo).
Dati e basi informative che saranno rese disponibili all’aggiudicatario al momento del subentro per assicurare la continuità nel periodo transitorio (es. anagrafiche utenze, associazioni utenza–dotazioni/attrezzature, elenco contenitori/postazioni con relativi codici/tag, ed eventuali ulteriori informazioni utili), indicando ove possibile modalità e tempi di messa a disposizione.
Modalità operative di trasmissione al Comune dei dati registrati (conferimenti/utenze/servizi), indicando – se già definite – le modalità previste (es. file di interscambio con tracciato, servizi informatici di cooperazione, o altre modalità), nonché eventuali indicazioni su formati/frequenze/canali.
Sistema gestionale attualmente in uso presso l’Ufficio Tributi (almeno denominazione del software/fornitore), al fine di predisporre in offerta tecnica ipotesi di interscambio dati quanto più possibile allineate alle esigenze dell’Ente.
3. QUESITO
Premesso che il Disciplinare richiede che alla relazione tecnica siano allegate le schede tecniche del costruttore di mezzi/attrezzature/materiali “da cui si evinca il rispetto dei criteri CAM” e che tali schede/certificazioni sono escluse dal conteggio delle 200 facciate A4, nonché che per alcuni criteri (es. G.2) è espressamente richiesto di allegare le schede tecniche dei mezzi, si chiede conferma che:
ai fini della comprova della conformità ai CAM non sia sufficiente una mera dichiarazione del concorrente e occorra produrre in offerta le schede tecniche del costruttore o altra documentazione tecnica equivalente (proveniente dal produttore) idonea a far evincere il rispetto dei requisiti CAM;
in caso di mancata allegazione (totale o parziale) della documentazione tecnica CAM, la conseguenza procedimentale sia la mancata valutazione del/i criterio/i interessato/i (coefficiente 0) e/o, se ritenuto, l’irregolarità dell’offerta con le conseguenze previste dalla lex specialis, precisando quale ipotesi si applichi nella presente procedura.
4. QUESITO
Si chiede conferma che ogni attrezzatura prevista in appalto sia proprietà dell’Ente e che non è previsto alcun onere di subentro nei confronti del soggetto cessante.
5. QUESITO
Il Disciplinare prevede:
- a pagina 45, che la relazione tecnica di cui al Criterio A contenga anche le modalità di svolgimento della fase di Start Up, che tuttavia viene in gran parte descritta anche nel Criterio D,
- a pagina 46, nel rispetto del punto 2.1.15 dei CAM, la presentazione di un piano di sensibilizzazione e comunicazione, che tuttavia viene in gran parte descritta anche nel Criterio E
Visto il limite del numero di pagine, si chiede di confermare che tali elementi descrittivi possono essere riportati esclusivamente nei criteri di competenza e quindi non nel corpo della relazione riferita al Criterio A.
Si resta in attesa di riscontro.
18/03/2026 17:14
Risposta
QUESITO 1.
Qualora l’operatore economico intenda apportare una modifica agli orari di raccolta previsti nel Piano Industriale, la proposta dovrà essere opportunamente motivata e non dovrà determinare nessun maggiore onere a carico del Comune per l’intera durata dell’Appalto. Dovrà, inoltre, essere prevista ogni ulteriore attività collaterale legata agli orari di conferimento presso gli impianti finali e ogni iniziativa utile alla informazione alla cittadinanza.
QUESITO 2.
Si premette che l’allegato “SISTEMA INFORMATICO DUALE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI SERVIZI DEI DATI” del Piano Industriale contiene le specifiche del “Sistema informatico duale” allestito dall’appaltatore al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo delle attività gestionali. Ad ogni buon conto si precisa quanto segue:
1. Gli RFID attualmente utilizzati sono del tipo “NXP UCode 7” e standard “UHF EPC Class 1 Gen 2 – ISO 18000-6C”. La tipologia di lettori/sistemi di lettura attualmente impiegati sono dei “rugged Cilico C6 Android 11 con tecnologia rfid UHF”. Ad ogni buon conto spetta all’operatore economico individuare la tipologia di lettore purchè in grado di garantire il rilevamento dei contenitori in possesso degli utenti.
2. All’aggiudicatario saranno messi a disposizione durante la fase di avvio tutti i dati necessari alla corretta erogazione del servizio (anagrafiche, dotazioni, stradario, etc.) nei formati più adatti alla corretta gestione degli stessi.
3. La trasmissione dei dati registrati dal gestore della raccolta aggiudicatario verrà effettuata utilizzando endpoint che saranno messi a disposizione della stazione appaltante. Gli endpoint saranno accessibili utilizzando credenziali di accesso private e nominative. In alcuni casi i dati potranno essere inviati tramite protocollo ftp/sftp. Il formati utilizzati per lo scambio dei dati sono principalmente csv e json, eventualmente compressi. I tracciati record saranno messi a disposizione durante la fase di avvio del servizio. La frequenza di aggiornamento è legata alla dinamica dei processi. Ad esempio, i dati sulla raccolta, sulle squadre, sugli ordini di servizio etc. dovranno essere gestiti con modalità near real-time. I dettagli sull’integrazione con il sistema esistente saranno definiti durante la fase di avvio del servizio.
4. Il gestionale utilizzato attualmente dall’Ufficio Tributi è “TARI++” di Advanced System Spa.
QUESITO 3.
Il bando e disciplinare di gara specificatamente e chiaramente prevede relativamente al Criterio A che:
...
Alla relazione dovranno essere allegate:
- schede tecniche del costruttore delle attrezzature e dei materiali offerti da cui si evinca il rispetto dei criteri CAM;
- schede tecniche del costruttore dei mezzi offerti da cui si evinca il rispetto dei criteri CAM;
...
Si tenga conto che, come già riscontrato in altri chiarimenti: Il bando/disciplinare di gara disciplina in maniera differente i limiti dimensionali da applicarsi al Criterio A (Organizzazione del Servizio) rispetto agli altri Criteri .
QUESITO 4.
All’articolo 7 del CSA è indicato che non è previsto il riconoscimento da parte della aggiudicataria di un valore di subentro in favore del gestore uscente, in conformità a quanto comunicato dal Comune di Lecce. Eventuali ulteriori valutazioni sono di pertinenza del Comune.
QUESITO 5
I criteri D ed E richiedono informazioni dettagliate e precise con doveroso approfondimento sulle modalità di svolgimento di specifiche attività. Nella relazione tecnica di cui al Criterio A dovrà essere descritta l’articolazione complessiva di tutta la fase di Start Up. L’operatore potrà valutare di inserire dei rimandi alle informazioni riportate per i criteri D ed E.
Qualora l’operatore economico intenda apportare una modifica agli orari di raccolta previsti nel Piano Industriale, la proposta dovrà essere opportunamente motivata e non dovrà determinare nessun maggiore onere a carico del Comune per l’intera durata dell’Appalto. Dovrà, inoltre, essere prevista ogni ulteriore attività collaterale legata agli orari di conferimento presso gli impianti finali e ogni iniziativa utile alla informazione alla cittadinanza.
QUESITO 2.
Si premette che l’allegato “SISTEMA INFORMATICO DUALE PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI SERVIZI DEI DATI” del Piano Industriale contiene le specifiche del “Sistema informatico duale” allestito dall’appaltatore al fine di consentire le attività di monitoraggio e controllo delle attività gestionali. Ad ogni buon conto si precisa quanto segue:
1. Gli RFID attualmente utilizzati sono del tipo “NXP UCode 7” e standard “UHF EPC Class 1 Gen 2 – ISO 18000-6C”. La tipologia di lettori/sistemi di lettura attualmente impiegati sono dei “rugged Cilico C6 Android 11 con tecnologia rfid UHF”. Ad ogni buon conto spetta all’operatore economico individuare la tipologia di lettore purchè in grado di garantire il rilevamento dei contenitori in possesso degli utenti.
2. All’aggiudicatario saranno messi a disposizione durante la fase di avvio tutti i dati necessari alla corretta erogazione del servizio (anagrafiche, dotazioni, stradario, etc.) nei formati più adatti alla corretta gestione degli stessi.
3. La trasmissione dei dati registrati dal gestore della raccolta aggiudicatario verrà effettuata utilizzando endpoint che saranno messi a disposizione della stazione appaltante. Gli endpoint saranno accessibili utilizzando credenziali di accesso private e nominative. In alcuni casi i dati potranno essere inviati tramite protocollo ftp/sftp. Il formati utilizzati per lo scambio dei dati sono principalmente csv e json, eventualmente compressi. I tracciati record saranno messi a disposizione durante la fase di avvio del servizio. La frequenza di aggiornamento è legata alla dinamica dei processi. Ad esempio, i dati sulla raccolta, sulle squadre, sugli ordini di servizio etc. dovranno essere gestiti con modalità near real-time. I dettagli sull’integrazione con il sistema esistente saranno definiti durante la fase di avvio del servizio.
4. Il gestionale utilizzato attualmente dall’Ufficio Tributi è “TARI++” di Advanced System Spa.
QUESITO 3.
Il bando e disciplinare di gara specificatamente e chiaramente prevede relativamente al Criterio A che:
...
Alla relazione dovranno essere allegate:
- schede tecniche del costruttore delle attrezzature e dei materiali offerti da cui si evinca il rispetto dei criteri CAM;
- schede tecniche del costruttore dei mezzi offerti da cui si evinca il rispetto dei criteri CAM;
...
Si tenga conto che, come già riscontrato in altri chiarimenti: Il bando/disciplinare di gara disciplina in maniera differente i limiti dimensionali da applicarsi al Criterio A (Organizzazione del Servizio) rispetto agli altri Criteri .
QUESITO 4.
All’articolo 7 del CSA è indicato che non è previsto il riconoscimento da parte della aggiudicataria di un valore di subentro in favore del gestore uscente, in conformità a quanto comunicato dal Comune di Lecce. Eventuali ulteriori valutazioni sono di pertinenza del Comune.
QUESITO 5
I criteri D ed E richiedono informazioni dettagliate e precise con doveroso approfondimento sulle modalità di svolgimento di specifiche attività. Nella relazione tecnica di cui al Criterio A dovrà essere descritta l’articolazione complessiva di tutta la fase di Start Up. L’operatore potrà valutare di inserire dei rimandi alle informazioni riportate per i criteri D ed E.
03/03/2026 15:08
Quesito #20
Con riferimento alla procedura in oggetto e alla documentazione di gara pubblicata, si formula il presente quesito in merito alla scelta di sviluppare il PEFA secondo il Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 (Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif), nonostante l’intervenuta approvazione del MTR-3 con Deliberazione ARERA n. 397/2025.
Si osserva che la durata dell’affidamento è pari a otto anni, oltre un eventuale anno di proroga, mentre il MTR-2 disciplina esclusivamente il secondo periodo regolatorio (2022-2025). Il MTR-3, attualmente vigente, costituisce invece il riferimento regolatorio per il terzo periodo e troverà applicazione per una parte significativa della durata contrattuale.
Considerato che il corrispettivo del gestore è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e che l’equilibrio economico-finanziario dell’affidamento dipende dai parametri regolatori applicabili nei singoli esercizi, si chiede di chiarire:
· se la Stazione Appaltante abbia effettuato una verifica di coerenza del PEFA rispetto ai criteri e ai parametri introdotti dal MTR-3, con particolare riferimento alla determinazione dei costi riconosciuti, dei costi d’uso del capitale (CK) e della remunerazione del capitale investito (R);
· in che modo si intenda garantire il rispetto dei principi di certezza dell’offerta, parità di trattamento e trasparenza, considerato che gli operatori economici sono chiamati a formulare un’offerta economica sulla base di un piano economico-finanziario elaborato secondo un metodo regolatorio non più vigente per una parte rilevante della durata dell’appalto;
· se l’offerta economica debba essere formulata facendo riferimento ai parametri del MTR-2 riportati nel PEFA posto a base di gara o tenendo conto del metodo tariffario attualmente vigente (MTR-3).
Si chiede inoltre uno specifico chiarimento in merito all’applicazione della disciplina del subentro gestionale (Determinazione ARERA 2/2024) richiamata nel PEFA, con particolare riferimento alla previsione secondo cui, nei primi due anni di affidamento, non viene valorizzata la componente di Remunerazione del Capitale investito (R).
Alla luce di tale andamento, si chiede di chiarire:
· se l’assenza della componente R nei primi due esercizi sia compatibile con il quadro regolatorio vigente al momento dell’avvio effettivo del servizio;
· quale debba intendersi, ai fini contrattuali e della formulazione dell’offerta economica, il canone annuo effettivamente posto a base di gara, considerato che i valori risultano variabili nel tempo ed in considerazione a quanto riportato nel CSA dagli art.15 e 16 - Il corrispettivo annuo contrattuale per l’esecuzione dei servizi interni al Perimetro di Regolazione ARERA, di cui al presente capitolato, comprensivo di tutti i suoi allegati, definito per ogni annualità d’appalto nel PEFA di offerta dell’appaltatore.
In particolare, si chiede quale sia il canone annuo o mensile a cui fare riferimento considerando che le annualità del PEFA cambiano radicalmente di anno in anno.
QUESITO COSTO DEL PERSONALE
Si rileva che il costo del personale risulta determinato sulla base delle tabelle ministeriali aggiornate a luglio 2024, antecedenti al rinnovo del CCNL di categoria sottoscritto in data 9 dicembre 2025, già vigente alla data di pubblicazione della procedura. Considerato che l’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 impone alla Stazione Appaltante di determinare il costo della manodopera nel rispetto dei contratti collettivi nazionali vigenti e che la giurisprudenza amministrativa qualifica il costo del lavoro quale elemento inderogabile e non comprimibile, si chiede di voler procedere al ricalcolo del costo della manodopera alla luce del nuovo CCNL, al fine di garantire la congruità della base d’asta e la sostenibilità economica dell’appalto.
In alternativa, si chiede di chiarire quale meccanismo di adeguamento dei costi del personale in fase esecutiva, idoneo a recepire integralmente gli effetti economici del rinnovo contrattuale sia previsto, anche alla luce della deliberazione ANAC n. 347/2025. La deliberazione ha chiarito che il meccanismo di revisione dei prezzi previsto dall’art. 60 del Codice dei contratti pubblici non opera automaticamente in presenza di variazioni dei costi che erano già conoscibili o prevedibili al momento della presentazione dell’offerta. In particolare, gli incrementi del costo del personale derivanti da rinnovi contrattuali programmati non possono giustificare un adeguamento automatico dei corrispettivi contrattuali. Si chiede dunque di chiarire se i proponenti debbano calcolare i costi della manodopera secondo le tabelle ministeriali di luglio 2024 e quale meccanismo sia stato previsto per l’adeguamento del canone in tal senso, anche al fine di garantire una corretta formulazione dell’offerta e la par condicio tra operatori economici.
Si osserva che la durata dell’affidamento è pari a otto anni, oltre un eventuale anno di proroga, mentre il MTR-2 disciplina esclusivamente il secondo periodo regolatorio (2022-2025). Il MTR-3, attualmente vigente, costituisce invece il riferimento regolatorio per il terzo periodo e troverà applicazione per una parte significativa della durata contrattuale.
Considerato che il corrispettivo del gestore è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e che l’equilibrio economico-finanziario dell’affidamento dipende dai parametri regolatori applicabili nei singoli esercizi, si chiede di chiarire:
· se la Stazione Appaltante abbia effettuato una verifica di coerenza del PEFA rispetto ai criteri e ai parametri introdotti dal MTR-3, con particolare riferimento alla determinazione dei costi riconosciuti, dei costi d’uso del capitale (CK) e della remunerazione del capitale investito (R);
· in che modo si intenda garantire il rispetto dei principi di certezza dell’offerta, parità di trattamento e trasparenza, considerato che gli operatori economici sono chiamati a formulare un’offerta economica sulla base di un piano economico-finanziario elaborato secondo un metodo regolatorio non più vigente per una parte rilevante della durata dell’appalto;
· se l’offerta economica debba essere formulata facendo riferimento ai parametri del MTR-2 riportati nel PEFA posto a base di gara o tenendo conto del metodo tariffario attualmente vigente (MTR-3).
Si chiede inoltre uno specifico chiarimento in merito all’applicazione della disciplina del subentro gestionale (Determinazione ARERA 2/2024) richiamata nel PEFA, con particolare riferimento alla previsione secondo cui, nei primi due anni di affidamento, non viene valorizzata la componente di Remunerazione del Capitale investito (R).
Alla luce di tale andamento, si chiede di chiarire:
· se l’assenza della componente R nei primi due esercizi sia compatibile con il quadro regolatorio vigente al momento dell’avvio effettivo del servizio;
· quale debba intendersi, ai fini contrattuali e della formulazione dell’offerta economica, il canone annuo effettivamente posto a base di gara, considerato che i valori risultano variabili nel tempo ed in considerazione a quanto riportato nel CSA dagli art.15 e 16 - Il corrispettivo annuo contrattuale per l’esecuzione dei servizi interni al Perimetro di Regolazione ARERA, di cui al presente capitolato, comprensivo di tutti i suoi allegati, definito per ogni annualità d’appalto nel PEFA di offerta dell’appaltatore.
In particolare, si chiede quale sia il canone annuo o mensile a cui fare riferimento considerando che le annualità del PEFA cambiano radicalmente di anno in anno.
QUESITO COSTO DEL PERSONALE
Si rileva che il costo del personale risulta determinato sulla base delle tabelle ministeriali aggiornate a luglio 2024, antecedenti al rinnovo del CCNL di categoria sottoscritto in data 9 dicembre 2025, già vigente alla data di pubblicazione della procedura. Considerato che l’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 impone alla Stazione Appaltante di determinare il costo della manodopera nel rispetto dei contratti collettivi nazionali vigenti e che la giurisprudenza amministrativa qualifica il costo del lavoro quale elemento inderogabile e non comprimibile, si chiede di voler procedere al ricalcolo del costo della manodopera alla luce del nuovo CCNL, al fine di garantire la congruità della base d’asta e la sostenibilità economica dell’appalto.
In alternativa, si chiede di chiarire quale meccanismo di adeguamento dei costi del personale in fase esecutiva, idoneo a recepire integralmente gli effetti economici del rinnovo contrattuale sia previsto, anche alla luce della deliberazione ANAC n. 347/2025. La deliberazione ha chiarito che il meccanismo di revisione dei prezzi previsto dall’art. 60 del Codice dei contratti pubblici non opera automaticamente in presenza di variazioni dei costi che erano già conoscibili o prevedibili al momento della presentazione dell’offerta. In particolare, gli incrementi del costo del personale derivanti da rinnovi contrattuali programmati non possono giustificare un adeguamento automatico dei corrispettivi contrattuali. Si chiede dunque di chiarire se i proponenti debbano calcolare i costi della manodopera secondo le tabelle ministeriali di luglio 2024 e quale meccanismo sia stato previsto per l’adeguamento del canone in tal senso, anche al fine di garantire una corretta formulazione dell’offerta e la par condicio tra operatori economici.
09/03/2026 07:46
Risposta
Il quesito trova riscontro nelle risposte ai chiarimenti nn. 13 e 14.
06/03/2026 11:27
Quesito #21
In riferimento al punto 10 “Garanzia Provvisoria” del disciplinare di gara al fine di evitare possibili equivoci chiede di confermare espressamente la possibilità degli operatori economici di potersi avvalere della riduzione dell’ulteriore 20% prevista dall’art. 106 comma 8, allegato II.13.
13/03/2026 12:50
Risposta
No, tale riduzione non ha natura automatica e non è prevista sia quanto a specificazione che a dettaglio nel bando/disciplinare di gara.
07/03/2026 09:52
Quesito #22
Costo della manodopera
In riferimento al costo della manodopera stimato dall’ente in complessivi € 109.599.937, si chiede di esplicitare quali siano le tabelle del costo della manodopera applicate dall’Ente per la determinazione del costo della manodopera posta a base di gara e di esplicitare le modalità di calcolo con le quali è addivenuto a tali importi.
Art.32 – Personale in servizio – clausola sociale
Con riferimento al personale impiegato nel presente appalto, l’art.32 del CSA prescrive che l’appaltatore è tenuto a garantire l’applicazione del CCNL Igiene Ambientale, nonché “ … Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'I.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare in sede di offerta, all’interno della relazione tecnica una tabella contenente il dettaglio del personale impiegato tutto l’anno e di quello stagionale con numero, qualifica, mansione, livello, posizione parametrale e n. ore/sett. lavorate ed il periodo di impiego per quello stagionale.
Nel Piano di assorbimento allegato alla offerta tecnica le imprese partecipanti alla gara illustrano le modalità di applicazione, da parte della concorrente, della clausola sociale così come esplicitata nel presente articolo, con riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, ossia inquadramento e relativo trattamento economico.”
Al tal riguardo si rappresenta, che medio tempore è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL unico dei servizi ambientali (cfr. Accordo 9 dicembre 2025 tra parte datoriale e parte sindacale) che prevede incrementi retributivi parametrali progressivi e strutturali, comportando l’aggiornamento delle tabelle recanti il costo medio del lavoro.
Le nuove tabelle, entrate in vigore già a decorrere dal corrente mese di febbraio 2026, determinano un aumento significativo e strutturale del costo della manodopera, tale da incidere in modo evidente e diretto sull’importo a base di gara in oggetto che risulterebbe quindi deficitario già nella quantificazione di partenza della base d’asta e non più conforme a quanto disposto dall’art.41, commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023.
Ragion per cui, alla luce delle su richiamate premesse e considerazioni, laddove l’Ente abbia determinato il costo della manodopera a base di gara sulla base di tabelle antecedenti alla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL, si chiede di voler aggiornare gli importi secondo il suddetto accordo di rinnovo del CCNL e per l’effetto rettificare i rispettivi documenti posti a base di gara anche alla luce del fatto che gli operatori economici saranno tenuti ad applicare i costi stabiliti dal rinnovo del CCNL per la stesura del PEFA allegato all’offerta economica in conformità anche a quanto dagli stessi dichiarato nel progetto di assorbimento del personale da allegare alla propria offerta.
Art.16 Disciplinare di gara - OFFERTA TECNICA:
Si chiede se per quanto concerne i criteri B), C), D) ed E) possano essere prodotti elaborati grafici e schede tecniche a supporto e, in caso affermativo, si chiede se ci sia un numero massimo di elaborati concessi (oltre alle 25 tavole formato A0 specificatamente indicate nel criterio A)
ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE:
In riferimento alle isole ecologiche informatizzate di cui al paragrafo 4.10 del Piano Industriale posto a base di gara si chiede quale sia l’infrastruttura hardware e software finanziata nell’ambito del finanziamento PNRR e le relative caratteristiche tecniche e se il costo della licenza software/canone mensile per l’utilizzo della piattaforma finanziata sia a carico dell’IA o se sia a carico dell’Ente spettando all’appaltatore esclusivamente la fornitura ed il mantenimento del traffico dati necessarie per la comunicazione bidirezionale dei dati e la gestione ed il trasferimento dei dati all’interno del sistema IoT in uso al Settore Ambiente del Comune.
Inoltre, si chiede quale sia l’infrastruttura software (laddove presente) utilizzata per le isole interrate destinate alla raccolta di pannolini e pannoloni. Anche in questo caso si chiede se il coso della licenza software/canone mensile per l’utilizzo della piattaforma ed il traffico dati delle sim eventualmente presenti per tali attrezzature siano a carico dell’IA.
DOTAZIONI PATRIMONIALI:
Si chiede di specificare quali saranno le dotazioni patrimoniali trasferite in comodato d’uso all’appaltatore all’avvio del servizio ed in particolare se queste comprendano anche le attrezzature (cassoni, press container, ceste, contenitori) presso i CCR comunali.
Inoltre, fermo restando che l’IA è tenuta all’approvvigionamento di mezzi nuovi di fabbrica per l’espletamento dei servizi nella fase a regime, con la presente si chiede se l’Ente disponga già di automezzi che possano essere impiegati dall’IA esclusivamente nella fase transitoria e, in caso affermativo, di disporre del numero, della tipologia e delle rispettive carte di circolazione.
In riferimento al costo della manodopera stimato dall’ente in complessivi € 109.599.937, si chiede di esplicitare quali siano le tabelle del costo della manodopera applicate dall’Ente per la determinazione del costo della manodopera posta a base di gara e di esplicitare le modalità di calcolo con le quali è addivenuto a tali importi.
Art.32 – Personale in servizio – clausola sociale
Con riferimento al personale impiegato nel presente appalto, l’art.32 del CSA prescrive che l’appaltatore è tenuto a garantire l’applicazione del CCNL Igiene Ambientale, nonché “ … Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'I.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, e relativi allegati, le imprese partecipanti alla gara dovranno indicare in sede di offerta, all’interno della relazione tecnica una tabella contenente il dettaglio del personale impiegato tutto l’anno e di quello stagionale con numero, qualifica, mansione, livello, posizione parametrale e n. ore/sett. lavorate ed il periodo di impiego per quello stagionale.
Nel Piano di assorbimento allegato alla offerta tecnica le imprese partecipanti alla gara illustrano le modalità di applicazione, da parte della concorrente, della clausola sociale così come esplicitata nel presente articolo, con riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, ossia inquadramento e relativo trattamento economico.”
Al tal riguardo si rappresenta, che medio tempore è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL unico dei servizi ambientali (cfr. Accordo 9 dicembre 2025 tra parte datoriale e parte sindacale) che prevede incrementi retributivi parametrali progressivi e strutturali, comportando l’aggiornamento delle tabelle recanti il costo medio del lavoro.
Le nuove tabelle, entrate in vigore già a decorrere dal corrente mese di febbraio 2026, determinano un aumento significativo e strutturale del costo della manodopera, tale da incidere in modo evidente e diretto sull’importo a base di gara in oggetto che risulterebbe quindi deficitario già nella quantificazione di partenza della base d’asta e non più conforme a quanto disposto dall’art.41, commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023.
Ragion per cui, alla luce delle su richiamate premesse e considerazioni, laddove l’Ente abbia determinato il costo della manodopera a base di gara sulla base di tabelle antecedenti alla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL, si chiede di voler aggiornare gli importi secondo il suddetto accordo di rinnovo del CCNL e per l’effetto rettificare i rispettivi documenti posti a base di gara anche alla luce del fatto che gli operatori economici saranno tenuti ad applicare i costi stabiliti dal rinnovo del CCNL per la stesura del PEFA allegato all’offerta economica in conformità anche a quanto dagli stessi dichiarato nel progetto di assorbimento del personale da allegare alla propria offerta.
Art.16 Disciplinare di gara - OFFERTA TECNICA:
Si chiede se per quanto concerne i criteri B), C), D) ed E) possano essere prodotti elaborati grafici e schede tecniche a supporto e, in caso affermativo, si chiede se ci sia un numero massimo di elaborati concessi (oltre alle 25 tavole formato A0 specificatamente indicate nel criterio A)
ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE:
In riferimento alle isole ecologiche informatizzate di cui al paragrafo 4.10 del Piano Industriale posto a base di gara si chiede quale sia l’infrastruttura hardware e software finanziata nell’ambito del finanziamento PNRR e le relative caratteristiche tecniche e se il costo della licenza software/canone mensile per l’utilizzo della piattaforma finanziata sia a carico dell’IA o se sia a carico dell’Ente spettando all’appaltatore esclusivamente la fornitura ed il mantenimento del traffico dati necessarie per la comunicazione bidirezionale dei dati e la gestione ed il trasferimento dei dati all’interno del sistema IoT in uso al Settore Ambiente del Comune.
Inoltre, si chiede quale sia l’infrastruttura software (laddove presente) utilizzata per le isole interrate destinate alla raccolta di pannolini e pannoloni. Anche in questo caso si chiede se il coso della licenza software/canone mensile per l’utilizzo della piattaforma ed il traffico dati delle sim eventualmente presenti per tali attrezzature siano a carico dell’IA.
DOTAZIONI PATRIMONIALI:
Si chiede di specificare quali saranno le dotazioni patrimoniali trasferite in comodato d’uso all’appaltatore all’avvio del servizio ed in particolare se queste comprendano anche le attrezzature (cassoni, press container, ceste, contenitori) presso i CCR comunali.
Inoltre, fermo restando che l’IA è tenuta all’approvvigionamento di mezzi nuovi di fabbrica per l’espletamento dei servizi nella fase a regime, con la presente si chiede se l’Ente disponga già di automezzi che possano essere impiegati dall’IA esclusivamente nella fase transitoria e, in caso affermativo, di disporre del numero, della tipologia e delle rispettive carte di circolazione.
16/03/2026 14:52
Risposta
Costo della manodopera: si rimanda alla risposta al quesito n. 23
Art.32 – Personale in servizio – clausola sociale: Risposta: si rimanda alla risposta al quesito n. 23
Art.16 Disciplinare di gara - OFFERTA TECNICA:
Si rimanda alla risposta al quesito n.11 del chiarimento n.15
ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE: per quanto riguarda le isole ecologiche acquisite nell'ambito del PNRR . Si rimanda alla determina dirigenziale n. 2440 del 25/08/2025, relativa all’approvazione del progetto, contenente tutti gli elaborati descrittivi.
Le postazioni interrate sono 20, dotate di cassonetto da 1.100 lt. Le postazioni sono state fornite e realizzate a cura dell’attuale gestore del servizio di igiene urbana. Sono costituite da una torretta di conferimento dotata di bocca vincolata a doppio guscio, con capacità massima di lt. 60, munito di dispositivo hardware (Chiplock) e software (Winconsyst) per il controllo e la gestione degli accessi, che saranno possibili attraverso un’apposita smart card. Una volta effettuato il conferimento, il sistema hw-sw memorizza automaticamente data, ora e numero univoco della smart card; il tutto viene trasmesso, in "pooling" alla "workstation" del Gestore, dotata, dell'applicativo software di gestione “Winconsyst”. L’alimentazione elettrica avviene mediante pannelli fotovoltaicici integrati nella struttura fuori terra. Il sollevamento del contenitore interrato avviene mediante pedana idraulica.
DOTAZIONI PATRIMONIALI: Le dotazioni patrimoniali sono quelle specificate nel Piano Industriale, compresi n. 4 cassoni scarrabili ed n. 1 CAM (par. 4.9), compresi i relativi contenitori interni, per ciascuno dei 3 CCR. Il CCR di Frigole sarà dotato di contenitori per batterie esauste, cartucce/toner, RUP T/F, RUP, farmaci, olio vegetale e olio lubrificante.
L'art. 33 del CSA non prevede di mettere a disposizione dell'IA automezzi di proprietà di questo Ente.
Art.32 – Personale in servizio – clausola sociale: Risposta: si rimanda alla risposta al quesito n. 23
Art.16 Disciplinare di gara - OFFERTA TECNICA:
Si rimanda alla risposta al quesito n.11 del chiarimento n.15
ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE: per quanto riguarda le isole ecologiche acquisite nell'ambito del PNRR . Si rimanda alla determina dirigenziale n. 2440 del 25/08/2025, relativa all’approvazione del progetto, contenente tutti gli elaborati descrittivi.
Le postazioni interrate sono 20, dotate di cassonetto da 1.100 lt. Le postazioni sono state fornite e realizzate a cura dell’attuale gestore del servizio di igiene urbana. Sono costituite da una torretta di conferimento dotata di bocca vincolata a doppio guscio, con capacità massima di lt. 60, munito di dispositivo hardware (Chiplock) e software (Winconsyst) per il controllo e la gestione degli accessi, che saranno possibili attraverso un’apposita smart card. Una volta effettuato il conferimento, il sistema hw-sw memorizza automaticamente data, ora e numero univoco della smart card; il tutto viene trasmesso, in "pooling" alla "workstation" del Gestore, dotata, dell'applicativo software di gestione “Winconsyst”. L’alimentazione elettrica avviene mediante pannelli fotovoltaicici integrati nella struttura fuori terra. Il sollevamento del contenitore interrato avviene mediante pedana idraulica.
DOTAZIONI PATRIMONIALI: Le dotazioni patrimoniali sono quelle specificate nel Piano Industriale, compresi n. 4 cassoni scarrabili ed n. 1 CAM (par. 4.9), compresi i relativi contenitori interni, per ciascuno dei 3 CCR. Il CCR di Frigole sarà dotato di contenitori per batterie esauste, cartucce/toner, RUP T/F, RUP, farmaci, olio vegetale e olio lubrificante.
L'art. 33 del CSA non prevede di mettere a disposizione dell'IA automezzi di proprietà di questo Ente.
09/03/2026 17:31
Quesito #23
Con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto, si evidenzia che la documentazione di gara indica quale riferimento il C.C.N.L. Igiene Ambientale sottoscritto il 9 luglio 2024 da Utilitalia, altre organizzazioni e sigle sindacali (codice CNEL: K540).
Si rappresenta tuttavia che, in data 27 gennaio 2026, sono state pubblicate nuove tabelle di riferimento aggiornate relative al medesimo C.C.N.L., con aggiornamento dei parametri economici.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire quali tabelle debbano essere assunte come riferimento ai fini della formulazione dell’offerta economica e della determinazione del costo della manodopera, e in particolare se debbano essere utilizzate le tabelle originarie collegate al C.C.N.L. sottoscritto il 9 luglio 2024 oppure le tabelle aggiornate pubblicate in data 27 gennaio 2026 e con quale scatto retributivo. Nelle nuove tabelle pubblicate sono presenti cinque specifici scatti retributivi – febbraio 2026, ottobre 2026, gennaio 2027, agosto 2027 e dicembre 2027. In considerazione del fatto che tali scatti retribuitivi risultano particolarmente impattatati sul costo della manodopera riteniamo assolutamente necessario al fine di salvaguardare la parità di trattamento ai singoli concorrenti nella procedura in oggetto chiarire tale aspetto. Tale chiarimento risulta fondamentale anche perché l’avvio del presente appalto non potrà che avvenire in un periodo in cui saranno vigenti le tabelle citate, motivo per cui si richiede di aggiornare il costo della manodopera indicato a base di gara e la conseguente base d’asta.
Nel caso in cui invece, non si intendesse aggiornare il costo della manodopera e si confermasse per tutti i concorrenti l’obbligo dell’utilizzo delle tabelle retributivi Luglio 2024 si chiede di chiarire in modo inequivocabile le modalità di aggiornamento e riconoscimento dei maggiori costi della manodopera derivati dalle tabelle vigenti.
Il chiarimento si rende necessario al fine di garantire la corretta e uniforme determinazione dei costi del personale da parte di tutti i concorrenti. Vista l’importanza dell’impatto di tale argomento sul valore dell’appalto chiediamo un aggiornamento del costo della manodopera e una proroga dei termini di presentazione dell’offerta considerati i pochi giorni mancanti alla scadenza della procedura.
Si rappresenta tuttavia che, in data 27 gennaio 2026, sono state pubblicate nuove tabelle di riferimento aggiornate relative al medesimo C.C.N.L., con aggiornamento dei parametri economici.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di chiarire quali tabelle debbano essere assunte come riferimento ai fini della formulazione dell’offerta economica e della determinazione del costo della manodopera, e in particolare se debbano essere utilizzate le tabelle originarie collegate al C.C.N.L. sottoscritto il 9 luglio 2024 oppure le tabelle aggiornate pubblicate in data 27 gennaio 2026 e con quale scatto retributivo. Nelle nuove tabelle pubblicate sono presenti cinque specifici scatti retributivi – febbraio 2026, ottobre 2026, gennaio 2027, agosto 2027 e dicembre 2027. In considerazione del fatto che tali scatti retribuitivi risultano particolarmente impattatati sul costo della manodopera riteniamo assolutamente necessario al fine di salvaguardare la parità di trattamento ai singoli concorrenti nella procedura in oggetto chiarire tale aspetto. Tale chiarimento risulta fondamentale anche perché l’avvio del presente appalto non potrà che avvenire in un periodo in cui saranno vigenti le tabelle citate, motivo per cui si richiede di aggiornare il costo della manodopera indicato a base di gara e la conseguente base d’asta.
Nel caso in cui invece, non si intendesse aggiornare il costo della manodopera e si confermasse per tutti i concorrenti l’obbligo dell’utilizzo delle tabelle retributivi Luglio 2024 si chiede di chiarire in modo inequivocabile le modalità di aggiornamento e riconoscimento dei maggiori costi della manodopera derivati dalle tabelle vigenti.
Il chiarimento si rende necessario al fine di garantire la corretta e uniforme determinazione dei costi del personale da parte di tutti i concorrenti. Vista l’importanza dell’impatto di tale argomento sul valore dell’appalto chiediamo un aggiornamento del costo della manodopera e una proroga dei termini di presentazione dell’offerta considerati i pochi giorni mancanti alla scadenza della procedura.
16/03/2026 07:56
Risposta
Come già riscontrato nel Chiarimento n. 13: L'art. 41 del D.lgs. 36/2023, ai commi 13 e 14 stabilisce che "nei contratti di .. servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto" nelle tabelle ministeriali di riferimento. Il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali è attualmente determinato nel Decreto Direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024. Nel momento in cui le tabelle ministeriali di riferimento saranno oggetto di opportuna adozione, il PEFA redatto dall’operatore economico risultato aggiudicatario verrà adeguato al fine di garantire sempre l’equilibrio economico-finanziario dell’appalto.
09/03/2026 17:33
Quesito #24
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente, nell'ambito dell'analisi della documentazione di gara, formula i seguenti quesiti in merito alle attrezzature riportate alla Tabella 3 della Parte B – Dimensionamento Tecnico-Economico dei Servizi del Piano Industriale:
a) La Tabella 3 prevede, per i mastelli destinati alle utenze domestiche, una scorta parziale del 50% in aggiunta alla scorta ordinaria del 10%. Le motivazioni della scorta del 50% in aggiunta alla scorta ordinaria del 10%, considerato l’impatto economico, non è supportata da alcuna analisi o motivazione esplicitata nel Piano Industriale. Si chiede alla Stazione Appaltante di fornire le ragioni che hanno determinato tale scelta e i criteri adottati per la sua quantificazione, anche ai fini della gestione logistica di tale magazzino.
b) La Tabella 3 riporta 2.249 rastrelliere per mastelli, dato che risulta coerente con il numero di condomini con unità immobiliari inferiori a 6, come indicato al punto 2.5.2 della Sezione A del Piano Industriale. Tuttavia, tali attrezzature non risultano citate né descritte in alcuna parte del Piano. Si chiede pertanto:
§ di specificare le modalità di utilizzo e installazione delle rastrelliere;
§ di chiarire per i condomini con un numero di unità immobiliari compreso tra 6 e 14 (in numero pari a 1.522) quale sia la metodologia prevista per la gestione dei mastelli.
§ Di chiarire come siano stati calcolati i contenitori destinati ai condomini sopra le 14 unità in quanto dai numeri riportati nelle stesse tabelle risulterebbe che ogni condominio ha a disposizione un solo contenitore da 660 litri (valore d’investimento confluito nella base d’asta). Tale configurazione, benché preveda lo svuotamento a riempimento, appare estremamente critica e sottodimensionata per condomini da 14 famiglie in su.
c) La Tabella 3 riporta un'”isola ecologica di tipo PNRR” destinata al condominio "Magno", senza che tale soluzione venga menzionata o descritta in alcun punto del Piano Industriale. Si chiede di fornire dettagli in merito a: tipologia dell'attrezzatura, modalità di gestione e caratteristiche di accessibilità del sito.
d) Le quantità da acquistare per i contenitori RUP (pile esauste, farmaci scaduti e contenitori T/F) riportate nella Tabella 3 non risultano coerenti con le quantità da installare indicate nelle tavole dell'Allegato 07. Si chiede di chiarire quale dei due elaborati riporti il dato corretto e, ove necessario, di procedere alla rettifica della documentazione di gara con apposito avviso di modifica.
Cordiali saluti.
con riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente, nell'ambito dell'analisi della documentazione di gara, formula i seguenti quesiti in merito alle attrezzature riportate alla Tabella 3 della Parte B – Dimensionamento Tecnico-Economico dei Servizi del Piano Industriale:
a) La Tabella 3 prevede, per i mastelli destinati alle utenze domestiche, una scorta parziale del 50% in aggiunta alla scorta ordinaria del 10%. Le motivazioni della scorta del 50% in aggiunta alla scorta ordinaria del 10%, considerato l’impatto economico, non è supportata da alcuna analisi o motivazione esplicitata nel Piano Industriale. Si chiede alla Stazione Appaltante di fornire le ragioni che hanno determinato tale scelta e i criteri adottati per la sua quantificazione, anche ai fini della gestione logistica di tale magazzino.
b) La Tabella 3 riporta 2.249 rastrelliere per mastelli, dato che risulta coerente con il numero di condomini con unità immobiliari inferiori a 6, come indicato al punto 2.5.2 della Sezione A del Piano Industriale. Tuttavia, tali attrezzature non risultano citate né descritte in alcuna parte del Piano. Si chiede pertanto:
§ di specificare le modalità di utilizzo e installazione delle rastrelliere;
§ di chiarire per i condomini con un numero di unità immobiliari compreso tra 6 e 14 (in numero pari a 1.522) quale sia la metodologia prevista per la gestione dei mastelli.
§ Di chiarire come siano stati calcolati i contenitori destinati ai condomini sopra le 14 unità in quanto dai numeri riportati nelle stesse tabelle risulterebbe che ogni condominio ha a disposizione un solo contenitore da 660 litri (valore d’investimento confluito nella base d’asta). Tale configurazione, benché preveda lo svuotamento a riempimento, appare estremamente critica e sottodimensionata per condomini da 14 famiglie in su.
c) La Tabella 3 riporta un'”isola ecologica di tipo PNRR” destinata al condominio "Magno", senza che tale soluzione venga menzionata o descritta in alcun punto del Piano Industriale. Si chiede di fornire dettagli in merito a: tipologia dell'attrezzatura, modalità di gestione e caratteristiche di accessibilità del sito.
d) Le quantità da acquistare per i contenitori RUP (pile esauste, farmaci scaduti e contenitori T/F) riportate nella Tabella 3 non risultano coerenti con le quantità da installare indicate nelle tavole dell'Allegato 07. Si chiede di chiarire quale dei due elaborati riporti il dato corretto e, ove necessario, di procedere alla rettifica della documentazione di gara con apposito avviso di modifica.
Cordiali saluti.
17/03/2026 18:22
Risposta
a) Tale scelta è determinata dalla durata dell’appalto così come specificato al paragrafo 4.1 del Piano Industriale.
b) Nella tabella delle attrezzature riportata al capitolo 3 del Piano Industriale è indicato il numero stimato di rastrelliere da fornire ai condomini con unità abitative comprese tra 6 e 14 e ai condomini con unità abitative inferiori a 6 che ne facciano richiesta in base alle esigenze.
c) La tipologia di isola ecologica da destinare al condominio Magno è descritta al paragrafo 4.10 del Piano Industriale, si rimanda al progetto approvato con determina dirigenziale n. 2440 del 25/08/2025, contenente tutti gli elaborati descrittivi.
d) Nella tabella delle attrezzature riportata al capitolo 3 del Piano Industriale è indicato il numero dei contenitori RUP di nuova fornitura. Le “Planimetrie RUP” riportate nell’Allegato 7 riguardano i contenitori già posizionati sul territorio così come indicato a pagina 72 del Piano Industriale.
b) Nella tabella delle attrezzature riportata al capitolo 3 del Piano Industriale è indicato il numero stimato di rastrelliere da fornire ai condomini con unità abitative comprese tra 6 e 14 e ai condomini con unità abitative inferiori a 6 che ne facciano richiesta in base alle esigenze.
c) La tipologia di isola ecologica da destinare al condominio Magno è descritta al paragrafo 4.10 del Piano Industriale, si rimanda al progetto approvato con determina dirigenziale n. 2440 del 25/08/2025, contenente tutti gli elaborati descrittivi.
d) Nella tabella delle attrezzature riportata al capitolo 3 del Piano Industriale è indicato il numero dei contenitori RUP di nuova fornitura. Le “Planimetrie RUP” riportate nell’Allegato 7 riguardano i contenitori già posizionati sul territorio così come indicato a pagina 72 del Piano Industriale.
09/03/2026 17:34
Quesito #25
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al punto 4.10 della Sezione A del Piano Industriale, ove vengono descritte le isole ecologiche fisse informatizzate, si chiede di specificare il numero di utenze domestiche e non domestiche afferenti a ciascuna isola, dato non riportato nella documentazione di gara e necessario per una corretta valutazione dell'organizzazione del servizio o qualsivoglia altra informazione previsionale in grado di permettere un corretto dimensionamento dei servizi da rendere.
Cordiali saluti.
con riferimento al punto 4.10 della Sezione A del Piano Industriale, ove vengono descritte le isole ecologiche fisse informatizzate, si chiede di specificare il numero di utenze domestiche e non domestiche afferenti a ciascuna isola, dato non riportato nella documentazione di gara e necessario per una corretta valutazione dell'organizzazione del servizio o qualsivoglia altra informazione previsionale in grado di permettere un corretto dimensionamento dei servizi da rendere.
Cordiali saluti.
16/03/2026 07:57
Risposta
Il sistema è ideato come supporto alla raccolta porta a porta, pertanto, nonostante siano state localizzate sia in base alla distribuzione densità demografica e urbanistica che alla necessità di fornire un servizio capillare e complementare, non è previsto un numero di utenze pre ordinato in maniera rigida.
10/03/2026 12:00
Quesito #26
Chiediamo cortesemente se per il pagamento del bollo di euro 16 domanda di partecipazione possiamo procedere tramite modello F24elide che ci consente il pagamento con codice tributo 1573, in alternativa al modello F24 bollo virtuale. Si precisa che negli ultimi mesi nelle gare d’appalto presentate è stato sempre accettato anche il pagamento del modello tramite modello F24 Elide (in alcuni casi su conferma dell’Agenzia delle Entrate).
Chiediamo cortesemente, anche con riferimento alle Vostre risposte del 03/02 e del 20/02 ai quesiti n. 6 e n. 11, di chiarire se è consentita anche l’ulteriore riduzione della garanzia provvisoria art. 106 c. 8 per possesso di una o più certificazioni tra quelle previste dall’allegato II.13 (es. ISO 14001 gestione ambientale) e, in caso affermativo, se si può applicare la percentuale massima del 20% prevista dal Codice per tale riduzione.
Chiediamo cortesemente, anche con riferimento alle Vostre risposte del 03/02 e del 20/02 ai quesiti n. 6 e n. 11, di chiarire se è consentita anche l’ulteriore riduzione della garanzia provvisoria art. 106 c. 8 per possesso di una o più certificazioni tra quelle previste dall’allegato II.13 (es. ISO 14001 gestione ambientale) e, in caso affermativo, se si può applicare la percentuale massima del 20% prevista dal Codice per tale riduzione.
16/03/2026 07:57
Risposta
Relativamente alle modalità di pagamento del bollo le medesime sono corrette.
Relativamente alla garanzia provvisoria e alle ulteriori riduzioni vedasi riscontro ai chiarimenti 21 e 28
Relativamente alla garanzia provvisoria e alle ulteriori riduzioni vedasi riscontro ai chiarimenti 21 e 28
10/03/2026 13:30
Quesito #28
Con riferimento alla garanzia provvisoria (punto 10 del Disciplinare), si richiede conferma circa l'applicabilità della riduzione del 20% prevista dall’art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'operatore sia in possesso di certificazioni ambientali di cui all’allegato II.13, con specifico riferimento alla UNI EN ISO 14001:2015.
16/03/2026 07:58
Risposta
Come già riscontrato nel chiarimento n. 21, trattandosi di una riduzione non avente natura automatica e considerato che il bando/disciplinare non prevede le ulteriori riduzioni collegate al possesso di certificazioni e marchi di cui all'Allegato II.13, non si applica l'ulteriore riduzione.
11/03/2026 14:46
Quesito #29
La Scrivente nutre sommo interesse alla Procedura, ed è determinata a far sì che essa si svolga legittimamente, senza indebiti ostacoli alla libera competizione, e che l’affidamento che ne sia disposto assicuri soluzioni praticabili e sostenibili sotto i profili tecnici ed economici.
A questo fine, necessita sia fatta massima chiarezza sulle regole della competizione e sugli elementi assunti da Codesta Appaltante a base dell’istruttoria svoltane per la determinazione della base d’asta, oltre che per la determinazione di condizioni atte a garantire la sostenibilità dell’affidamento nell’arco dell’intera sua durata.
Pertanto, in pieno spirito dialogico e di leale collaborazione ex artt. 7 ss. l. 241/1990, 2, 3, 5, 12 e 92 dlgs 36/2023, la Scrivente deve formulare questi quesiti.
Quesito 1
Per la procedura in oggetto, il “Disciplinare di gara” (il “Disciplinare”) segnala che “L’importo a base di gara comprende, come detto, i costi della manodopera che la S.A. ha individuato per gli otto anni in € 109.599.937, sulla base di quanto previsto all'art. 41 c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023” (Disciplinare, art. 3).
Sempre all’art. 3 del Disciplinare emerge che la quantificazione del costo del personale è stata determinata mediante la moltiplicazione tra il fabbisogno orario stimato e i costi unitari considerati, che come riportato risultano essere i costi orari in vigore dal luglio 2024 “In particolare, sono stati considerati i costi orari in vigore dal luglio 2024. Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto è il C.C.N.L – Igiene Ambientale sottoscritto il 9 luglio 2024 da Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, ACGI Servizi, Confcooperative Lavoro e servizi e Assoambiente con FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL (codice CNEL: K540).”
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, pare che l’importo posto a base di gara rispecchi le tabelle ministeriali aggiornate al luglio 2024.
Si rappresenta tuttavia che in data 9 dicembre 2025 (id est prima di approvazione degli elaborati di lex specialis e indizione della Procedura) è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali, e che a ciò hanno fatto seguito - il 30.1.2026 - le nuove bozze di tabelle ministeriali del costo del lavoro correlate al nuovo CCNL, recanti, come senz’altro sapete, costi medi orari significativamente superiori rispetto alla versione del luglio 2024.
Considerato che:
per compatto insegnamento giurisprudenziale, nel bandire la gara e mettere l’inerente documentazione, la p.a. non può mai disinteressarsi delle correlate ricadute sulla contendibilità della gara, essendo ciò suo stesso primo interesse;
sapete altresì del ben delineato orientamento che impone che il vaglio di anomalia sia effettuato alla luce delle tabelle costo del lavoro sopraggiunte a quelle disponibili all’atto dell’indizione della gara; il che, in disparte quanto si soggiunge in appresso, rende tanto più fortemente sconsigliabile per l’appaltante (cui ovviamente preme ridurre i rischi di contenzioso) fare sì che le tabelle di costo del lavoro a base di gara siano difforme da quelle corrispondenti (quanto meno) al CCNL vigente;
ex art. 3 del Disciplinare i costi della manodopera non sono ribassabili se non nei limiti di cui all’art. 11 del dlgs 36/2023;
la corretta individuazione dei riferimenti tabellari utilizzati dalla Stazione Appaltante per la definizione della base d’asta incide in modo sostanziale sulla formulazione dell’offerta economica, ossia incide direttamente sulla contendibilità della gara, ossia sul primario obiettivo che l’appaltante ha il dovere di curare;
scostamenti tra il costo stimato dalla Stazione Appaltante per la determinazione della base d’asta e quello indicato dalle tabelle vigenti all’atto della formulazione dell’offerta potrebbero riflettersi sulle future verifiche della sostenibilità economica dell’offerta formulata e, in fase esecutiva, sull’equilibrio economico dell’affidamento (v. supra);
In considerazione del fatto che:
i costi della manodopera non sono ribassabili;
l’applicazione di quegli incrementi e nuove tabelle ministeriali, a parità di base d’asta, minerebbero la possibilità di offrire ribassi sostenibili;
si chiede formalmente
che Codesta Appaltante rettifichi al rialzo la base d’asta della Procedura, con applicazione dei più recenti parametri di CCNL dei Servizi Ambientali e tabelle ministeriali del costo del lavoro, come voluto dall’art. 11 dlgs 36/2023 e onde consentire la formulazione di un’offerta mediante ribasso percentuale sulla base d’asta che consenta sostenibilità dell’offerta stessa ed equilibrio contrattuale in fase esecutiva, secondo quelli che per giurisprudenza costante sono specifici doveri dell’appaltante stesso.
*
Questo quesito è formulato al solo fine di garantire la formulazione di un’offerta pienamente conforme alla normativa vigente, sostenibile sui piani tecnico ed economico e coerente con gli effettivi costi della manodopera di settore.
Vista la centralità del quesito formulato e dei chiarimenti che ne seguiranno per la formulazione dell’offerta nella Procedura, si resta in attesa di tempestivo riscontro.
A questo proposito, l’art. 2.2 del Disciplinare indica che “Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD”.
È evidente che si tratti di termine massimo. Ed è pure chiaro che ragioni di trasparenza ed efficienza radicate in apicibus negli artt. 97 c. 2 Cost. e 1 c. 1 l. 241/1990 (e perciò anche negli artt. 12 e 159 dlgs 36/2023) impongano alla p.a. di rendere i chiarimenti quanto prima possibile in rapporto al momento nel quale ne giunga richiesta. Questa è d’altronde l’unica legittima accezione che risponda sia alle esigenze dell’appaltante (a ottenere un’offerta che sia a un tempo migliore, poiché frutto dei maggiori sforzi competitivi dei concorrenti, sia sostenibile, a pro dell’effettiva eseguibilità del servizio affidando per l’intero arco della sua durata), sia dei concorrenti stessi.
Con osservanza.
A questo fine, necessita sia fatta massima chiarezza sulle regole della competizione e sugli elementi assunti da Codesta Appaltante a base dell’istruttoria svoltane per la determinazione della base d’asta, oltre che per la determinazione di condizioni atte a garantire la sostenibilità dell’affidamento nell’arco dell’intera sua durata.
Pertanto, in pieno spirito dialogico e di leale collaborazione ex artt. 7 ss. l. 241/1990, 2, 3, 5, 12 e 92 dlgs 36/2023, la Scrivente deve formulare questi quesiti.
Quesito 1
Per la procedura in oggetto, il “Disciplinare di gara” (il “Disciplinare”) segnala che “L’importo a base di gara comprende, come detto, i costi della manodopera che la S.A. ha individuato per gli otto anni in € 109.599.937, sulla base di quanto previsto all'art. 41 c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023” (Disciplinare, art. 3).
Sempre all’art. 3 del Disciplinare emerge che la quantificazione del costo del personale è stata determinata mediante la moltiplicazione tra il fabbisogno orario stimato e i costi unitari considerati, che come riportato risultano essere i costi orari in vigore dal luglio 2024 “In particolare, sono stati considerati i costi orari in vigore dal luglio 2024. Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto è il C.C.N.L – Igiene Ambientale sottoscritto il 9 luglio 2024 da Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, ACGI Servizi, Confcooperative Lavoro e servizi e Assoambiente con FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL (codice CNEL: K540).”
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, pare che l’importo posto a base di gara rispecchi le tabelle ministeriali aggiornate al luglio 2024.
Si rappresenta tuttavia che in data 9 dicembre 2025 (id est prima di approvazione degli elaborati di lex specialis e indizione della Procedura) è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali, e che a ciò hanno fatto seguito - il 30.1.2026 - le nuove bozze di tabelle ministeriali del costo del lavoro correlate al nuovo CCNL, recanti, come senz’altro sapete, costi medi orari significativamente superiori rispetto alla versione del luglio 2024.
Considerato che:
per compatto insegnamento giurisprudenziale, nel bandire la gara e mettere l’inerente documentazione, la p.a. non può mai disinteressarsi delle correlate ricadute sulla contendibilità della gara, essendo ciò suo stesso primo interesse;
sapete altresì del ben delineato orientamento che impone che il vaglio di anomalia sia effettuato alla luce delle tabelle costo del lavoro sopraggiunte a quelle disponibili all’atto dell’indizione della gara; il che, in disparte quanto si soggiunge in appresso, rende tanto più fortemente sconsigliabile per l’appaltante (cui ovviamente preme ridurre i rischi di contenzioso) fare sì che le tabelle di costo del lavoro a base di gara siano difforme da quelle corrispondenti (quanto meno) al CCNL vigente;
ex art. 3 del Disciplinare i costi della manodopera non sono ribassabili se non nei limiti di cui all’art. 11 del dlgs 36/2023;
la corretta individuazione dei riferimenti tabellari utilizzati dalla Stazione Appaltante per la definizione della base d’asta incide in modo sostanziale sulla formulazione dell’offerta economica, ossia incide direttamente sulla contendibilità della gara, ossia sul primario obiettivo che l’appaltante ha il dovere di curare;
scostamenti tra il costo stimato dalla Stazione Appaltante per la determinazione della base d’asta e quello indicato dalle tabelle vigenti all’atto della formulazione dell’offerta potrebbero riflettersi sulle future verifiche della sostenibilità economica dell’offerta formulata e, in fase esecutiva, sull’equilibrio economico dell’affidamento (v. supra);
In considerazione del fatto che:
i costi della manodopera non sono ribassabili;
l’applicazione di quegli incrementi e nuove tabelle ministeriali, a parità di base d’asta, minerebbero la possibilità di offrire ribassi sostenibili;
si chiede formalmente
che Codesta Appaltante rettifichi al rialzo la base d’asta della Procedura, con applicazione dei più recenti parametri di CCNL dei Servizi Ambientali e tabelle ministeriali del costo del lavoro, come voluto dall’art. 11 dlgs 36/2023 e onde consentire la formulazione di un’offerta mediante ribasso percentuale sulla base d’asta che consenta sostenibilità dell’offerta stessa ed equilibrio contrattuale in fase esecutiva, secondo quelli che per giurisprudenza costante sono specifici doveri dell’appaltante stesso.
*
Questo quesito è formulato al solo fine di garantire la formulazione di un’offerta pienamente conforme alla normativa vigente, sostenibile sui piani tecnico ed economico e coerente con gli effettivi costi della manodopera di settore.
Vista la centralità del quesito formulato e dei chiarimenti che ne seguiranno per la formulazione dell’offerta nella Procedura, si resta in attesa di tempestivo riscontro.
A questo proposito, l’art. 2.2 del Disciplinare indica che “Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD”.
È evidente che si tratti di termine massimo. Ed è pure chiaro che ragioni di trasparenza ed efficienza radicate in apicibus negli artt. 97 c. 2 Cost. e 1 c. 1 l. 241/1990 (e perciò anche negli artt. 12 e 159 dlgs 36/2023) impongano alla p.a. di rendere i chiarimenti quanto prima possibile in rapporto al momento nel quale ne giunga richiesta. Questa è d’altronde l’unica legittima accezione che risponda sia alle esigenze dell’appaltante (a ottenere un’offerta che sia a un tempo migliore, poiché frutto dei maggiori sforzi competitivi dei concorrenti, sia sostenibile, a pro dell’effettiva eseguibilità del servizio affidando per l’intero arco della sua durata), sia dei concorrenti stessi.
Con osservanza.
17/03/2026 18:23
Risposta
Si rimanda alla risposta al Chiarimento n. 23
11/03/2026 16:54
Quesito #31
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e a seguito dell'analisi della documentazione tecnica, la scrivente Società formula la presente richiesta di chiarimento: nel piano industriale viene indicato, per l'esecuzione del servizio di spazzamento, l'utilizzo di automezzi Porter attrezzato di categoria N1-autoveicolo/autocarro.
Si richiede cortesemente di confermare se tale indicazione debba intendersi come inderogabile oppure se sia possibile proporre in sede di offerta tecnica veicoli di categoria L7-quadricicli.
Distinti saluti
Si richiede cortesemente di confermare se tale indicazione debba intendersi come inderogabile oppure se sia possibile proporre in sede di offerta tecnica veicoli di categoria L7-quadricicli.
Distinti saluti
17/03/2026 18:23
Risposta
Il Piano Industriale a pagina 174 individua gli obblighi per i mezzi offerti.
12/03/2026 15:55
Quesito #32
RICHIESTA DI CHIARIMENTI – QUESITO Oggetto: Richiesta Rettifica del periodo di riferimento per la dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.3, lett. a), del Disciplinare di gara — Inclusione dell’anno 2025
Con la presente, in qualità di operatore economico interessato a partecipare alla procedura in oggetto (CIG B9CC9BD744), si sottopone alla Stazione Appaltante il seguente quesito, per il quale è richiesta risposta ufficiale al fine di consentire una corretta e completa formulazione dell'offerta.
Il punto 6.3, lett. a), del Disciplinare di gara, nella versione modificata dall'Avviso del 26.01.2026, richiede:
«Esecuzione negli ultimi dieci anni (2015-2024) dalla data di indizione della procedura di gara di servizi analoghi […] svolti con modalità di raccolta differenziata delle principali frazioni di rifiuto con modalità "porta a porta" comprendenti anche il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato e gestione di centro comunale di raccolta. I servizi analoghi devono essere stati svolti per almeno tre anni anche non consecutivi e per ciascuno di tali anni per una popolazione servita non inferiore a 90.000 abitanti complessivi e per un controvalore annuo non inferiore a 14.000.000,00 di euro, oltre IVA, su uno o più comuni.»
Il disciplinare individua il decennio di riferimento tramite la forchetta parentetica "(2015-2024)".
L'art. 100, comma 1, D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti verificano la capacità tecnica e professionale degli operatori economici «con riferimento ai requisiti e ai criteri obiettivi, proporzionati e pertinenti all'oggetto del contratto».
Il disciplinare ha individuato il periodo dei dieci anni compresi tra il 2015 ed il 2024, sebbene il disciplinare stesso, a pag. 4, afferma: «Gli effetti giuridici degli atti decorrono dalla data di pubblicazione nella citata Banca dati [BDNCP], come sancito al comma 2 dell'art. 27 e al comma 4, ultimo periodo, dell'art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023». La Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 4156 e la DGC n. 547 recano entrambe la data del 23.12.2025; il bando è stato pubblicato nella BDNCP e reso accessibile sulla piattaforma PAD in data 30.12.2025.
Ne consegue che il decennio di riferimento, calcolato a ritroso dalla data di pubblicazione del bando, è 30.12.2015 – 29.12.2025, e non 2015–2024 come indicato nel testo del disciplinare.
Il riferimento "(2015-2024)" costituisce un errore di calcolo compiuto rispetto alla pubblicazione effettiva, si tratta di un errore non di una scelta discrezionale della SA poiché il disciplinare enuncia correttamente il criterio normativo ("ultimi dieci anni dalla data di indizione"), ma ne indica poi un'applicazione numerica incompatibile con la data di pubblicazione effettiva.
Una diversa lettura — che cristallizzasse il periodo al 2024 pur essendo il bando pubblicato nel 2025 — determinerebbe una illegittima applicazione del periodo di riferimento in contrasto con quanto stabilito dalla stazione appaltante stessa nel medesimo disciplinare e con il principio di proporzionalità e non discriminazione sancito dall'art. 10 D.Lgs. 36/2023.
Inoltre considerato che la dimostrazione del requisito 6.3a avviene esclusivamente mediante i documenti elencati dal disciplinare (pag. 21):
certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, della popolazione servita e del periodo di esecuzione;contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, completi di fatture quietanzate o documenti bancari attestanti il pagamento;attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;contratti stipulati con privati, completi di fatture quietanzate o documenti bancari.
E nessun richiamo è fatto ai bilanci depositati relativi all’anno 2025, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare, con risposta ufficiale, che:
(a) il periodo di riferimento per la dimostrazione del requisito di cui al punto 6.3, lett. a), del Disciplinare, calcolato correttamente come "ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando" (avvenuta il 30.12.2025), è 2015 (30.12) – 2025 (29.12) e non 2015–2024;
(b) i servizi analoghi eseguiti nell'anno 2025, fino alla data di pubblicazione della gara (30.12.2025) sono valutabili ai fini della dimostrazione del requisito, con comprova mediante i documenti di cui all'elenco tassativo del disciplinare (certificati dell'ente contraente, contratti e fatture quietanzate);
(c) in caso contrario — qualora la SA ritenga di mantenere la forchetta "(2015-2024)" — si chiede di illustrare la norma o la ragione discrezionale che giustifica la cristallizzazione del periodo al 2024 a fronte di un bando pubblicato il 30.12.2025, nonché di valutare l'emissione di un avviso di rettifica ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 36/2023.
Con la presente, in qualità di operatore economico interessato a partecipare alla procedura in oggetto (CIG B9CC9BD744), si sottopone alla Stazione Appaltante il seguente quesito, per il quale è richiesta risposta ufficiale al fine di consentire una corretta e completa formulazione dell'offerta.
Il punto 6.3, lett. a), del Disciplinare di gara, nella versione modificata dall'Avviso del 26.01.2026, richiede:
«Esecuzione negli ultimi dieci anni (2015-2024) dalla data di indizione della procedura di gara di servizi analoghi […] svolti con modalità di raccolta differenziata delle principali frazioni di rifiuto con modalità "porta a porta" comprendenti anche il servizio di spazzamento manuale e meccanizzato e gestione di centro comunale di raccolta. I servizi analoghi devono essere stati svolti per almeno tre anni anche non consecutivi e per ciascuno di tali anni per una popolazione servita non inferiore a 90.000 abitanti complessivi e per un controvalore annuo non inferiore a 14.000.000,00 di euro, oltre IVA, su uno o più comuni.»
Il disciplinare individua il decennio di riferimento tramite la forchetta parentetica "(2015-2024)".
L'art. 100, comma 1, D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti verificano la capacità tecnica e professionale degli operatori economici «con riferimento ai requisiti e ai criteri obiettivi, proporzionati e pertinenti all'oggetto del contratto».
Il disciplinare ha individuato il periodo dei dieci anni compresi tra il 2015 ed il 2024, sebbene il disciplinare stesso, a pag. 4, afferma: «Gli effetti giuridici degli atti decorrono dalla data di pubblicazione nella citata Banca dati [BDNCP], come sancito al comma 2 dell'art. 27 e al comma 4, ultimo periodo, dell'art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023». La Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 4156 e la DGC n. 547 recano entrambe la data del 23.12.2025; il bando è stato pubblicato nella BDNCP e reso accessibile sulla piattaforma PAD in data 30.12.2025.
Ne consegue che il decennio di riferimento, calcolato a ritroso dalla data di pubblicazione del bando, è 30.12.2015 – 29.12.2025, e non 2015–2024 come indicato nel testo del disciplinare.
Il riferimento "(2015-2024)" costituisce un errore di calcolo compiuto rispetto alla pubblicazione effettiva, si tratta di un errore non di una scelta discrezionale della SA poiché il disciplinare enuncia correttamente il criterio normativo ("ultimi dieci anni dalla data di indizione"), ma ne indica poi un'applicazione numerica incompatibile con la data di pubblicazione effettiva.
Una diversa lettura — che cristallizzasse il periodo al 2024 pur essendo il bando pubblicato nel 2025 — determinerebbe una illegittima applicazione del periodo di riferimento in contrasto con quanto stabilito dalla stazione appaltante stessa nel medesimo disciplinare e con il principio di proporzionalità e non discriminazione sancito dall'art. 10 D.Lgs. 36/2023.
Inoltre considerato che la dimostrazione del requisito 6.3a avviene esclusivamente mediante i documenti elencati dal disciplinare (pag. 21):
certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, della popolazione servita e del periodo di esecuzione;contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, completi di fatture quietanzate o documenti bancari attestanti il pagamento;attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;contratti stipulati con privati, completi di fatture quietanzate o documenti bancari.
E nessun richiamo è fatto ai bilanci depositati relativi all’anno 2025, si chiede alla Stazione Appaltante di confermare, con risposta ufficiale, che:
(a) il periodo di riferimento per la dimostrazione del requisito di cui al punto 6.3, lett. a), del Disciplinare, calcolato correttamente come "ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando" (avvenuta il 30.12.2025), è 2015 (30.12) – 2025 (29.12) e non 2015–2024;
(b) i servizi analoghi eseguiti nell'anno 2025, fino alla data di pubblicazione della gara (30.12.2025) sono valutabili ai fini della dimostrazione del requisito, con comprova mediante i documenti di cui all'elenco tassativo del disciplinare (certificati dell'ente contraente, contratti e fatture quietanzate);
(c) in caso contrario — qualora la SA ritenga di mantenere la forchetta "(2015-2024)" — si chiede di illustrare la norma o la ragione discrezionale che giustifica la cristallizzazione del periodo al 2024 a fronte di un bando pubblicato il 30.12.2025, nonché di valutare l'emissione di un avviso di rettifica ai sensi dell'art. 27 D.Lgs. 36/2023.
18/03/2026 08:36
Risposta
Il riferimento numerico al 2024 è frutto di un mero errore. Valga invece la prescrizione normativa come correttamente riportata nel bando/disciplinare di gara.
12/03/2026 16:16
Quesito #33
RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Con la presente si sottopongono alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti, per i quali è richiesta risposta ufficiale al fine di consentire una corretta e completa formulazione dell'offerta.
SEZIONE 1 – BUSTA AMMINISTRATIVA
FAQ n. 1 [RTI – Avvalimento]
QUESITO: Ai fini del requisito di cui all'art. 6.2 (fatturato globale ≥ € 140.000.000), il concorrente deve dimostrare la capienza sovrabbondante mediante documentazione allegata al contratto di avvalimento oppure è sufficiente la dichiarazione contenuta nel contratto stesso, con riserva di verifica in sede di comprova ex art. 17 Disciplinare?
RISPOSTA ATTESA: Si chiede se la documentazione probatoria della capienza sovrabbondante (bilanci, prospetto analitico) deve essere allegata già in sede di offerta oppure possa essere prodotta solo in caso di aggiudicazione o su richiesta della SA in sede di verifica dei requisiti.
FAQ n. 2 [RTI – DGUE Mandante/Ausiliaria]
QUESITO: La Mandante che svolge anche il ruolo di impresa ausiliaria deve presentare un unico DGUE che copre entrambi i ruoli, oppure due DGUE distinti (uno come Mandante del RTI e uno come impresa ausiliaria)? In caso di unico DGUE, come deve essere intestato?
RISPOSTA ATTESA: Si chiede di chiarire il numero e la struttura dei DGUE da produrre per l'impresa che riveste il duplice ruolo, al fine di non incorrere in esclusione per mancanza di documentazione obbligatoria o per presentazione di documentazione non conforme.
SEZIONE 2 – OFFERTA TECNICA
2A – Criteri offerta migliorativa
FAQ n. 3 [Criterio N – Percentuale raccolta differenziata]
QUESITO: Il parametro di riferimento per il Criterio N (incremento % raccolta differenziata) è il dato storico comunale riportato nel Piano Industriale a base di gara. Si chiede:
(a) conferma del valore % di partenza non essendo lo stesso esplicitato all’art. 6 del CSA che si occupa di “Obbligo di continuità dei servizi”;
(b) se l'incremento offerto si consolida progressivamente anno per anno o deve essere raggiunto sin dal primo anno di regime, fatto salvo il periodo di start up.
(c) se l’incremento offerto deve avere come parametro di partenza il dato definito all’art. 20 del CSA “Obiettivi di RD e relative premialità e penalità” superando l’obbligo capitolare fissato al 70% al primo anno e 72% al secondo anno di 1 o 2 o 3 o 4 o 5 punti e quindi superando per ciascun anno l'indice di raccolta differenziata di tanti punti quanti sono i punti di incremento offerto in sede di gara.
RISPOSTA ATTESA: il quesito è posto perché l'impegno offerto in sede di gara costituisce obbligo contrattuale per il quale si rende necessario conoscere il parametro di partenza e la lettura autentica dell'amministrazione sulle percentuali reali di RD da raggiungere in ragione dell'offerta tecnica formulata.
FAQ n. 4 [Criterio Q – Autoveicoli per il Comune]
QUESITO: Il Criterio Q prevede l'offerta di 2 autoveicoli elettrici (autonomia ≥ 500 km) da consegnare all'Ufficio Ambiente del Comune di Lecce. Si chiede:
(a) i veicoli sono ceduti in proprietà o in comodato gratuito per la durata dell'appalto;
(b) se i veicoli devono intendersi nuovi di fabbrica con data di immatricolazione successiva all’indizione della gara oppure si intendono validi anche se in possesso del gestore in data antecedente;
RISPOSTA ATTESA: Si chiede chiarimento perché il costo dei veicoli (stimabile in € 80.000÷100.000 per 2 unità di gamma medio-alta con autonomia ≥ 500 km) impatta direttamente sull'analisi economico-finanziaria del PEFA.
FAQ n. 5 [Criterio B – Piano di Spazzamento]
QUESITO: All’interno del Piano Industriale a pag. 132, è riportata la seguente dicitura:
“Il servizio di spazzamento manuale dovrà avere inizio in orario mattutino (dalle ore 06:00 nella bassa e media stagione e dalle ore 05:00 nell’alta stagione) nelle zone del centro storico (dove deve concludersi entro le ore 10:00) e semiperiferiche, per poi completare il turno nelle zone periferiche, garantendo maggior efficienza e minor intralcio da traffico veicolare.”
Si chiede di specificare se le unità addette al centro storico impiegate concludono il turno alle ore 10:00 oppure se nelle restanti ore di servizio debbano essere utilizzate in ulteriori zone di spazzamento all’interno del territorio comunale
Il chiarimento si rende necessario per la comprensione dei criteri organizzativi adottati e da adottare nell’articolazione del piano di spazzamento la cui valutazione è fondamentale per la predisposizione dell’offerta tecnica.
FAQ n. 6 [Criterio B - ]
QUESITO: All'interno del Piano Industriale a pag 133, è riportata la seguente dicitura: "Le frequenze variano da quotidiane feriali compresi i giorni festivi nelle zone principali (es. centro storico), a settimanali nelle zone semiperiferiche e periferiche del territorio che si intensificano durante il periodo estivo (es marine)."
Con riferimento agli allegati al Piano Industriale, in particolare “Piano di Spazzamento Manuale”, “Piano di Spazzamento Meccanizzato e Misto” si chiede di chiarire:
a) in relazione alla dicitura "frequenza di spazzamento 7 giorni su 7” se tale indicazione sia da intendersi come frequenza di passaggio quotidiana su ogni singola via del territorio oppure come frequenza di completamento del ciclo, intendendo che l'intero turno di spazzamento della zona viene completato nell'arco della settimana (7 giorni).
RISPOSTA ATTESA: Il chiarimento si rende necessario per la corretta comprensione degli obblighi minimi prestazionali ai fini della giusta predisposizione del piano di spazzamento in offerta tecnica.
SEZIONE 3 – OFFERTA ECONOMICA E PEFA
3A – Metodologia PEFA: MTR-2 vs MTR-3
FAQ n. 7 [PEFA – Metodologia MTR-3]
QUESITO: Il PEFA di gara pubblicato è stato elaborato su metodologia MTR-2 (delibera ARERA 363/2021). Considerato che:
(a) il periodo regolatorio MTR-3 è decorso dal 1° gennaio 2026 (delibera ARERA 397/2025);
(b) il contratto coprirà le annualità 2026-2034, interamente ricadenti nel MTR-3 ;
(c) i parametri MTR-2 sono già non validi al 1° gennaio 2026
Si chiede: (1) La SA/ETC prevede di aggiornare il PEFA di gara alla metodologia MTR-3 prima della scadenza delle offerte? (2) In caso contrario, si chiede di confermare che il PEFA di offerta dei concorrenti debba essere elaborato applicando le formule e i parametri MTR-3 (delibera 397/2025 e delibera 480/2025).
RISPOSTA ATTESA: Si chiede chiarimento urgente perché la scelta della metodologia determina il TIR di offerta, il WACC di riferimento e l'equilibrio economico-finanziario del PEFA. Un PEFA di offerta costruito su MTR-2 potrebbe essere contestato in sede di verifica dell'anomalia.
3B – Validazione AGER e ruolo dell'ETC
FAQ n. 8 [PEFA – Ruolo AGER come ETC]
QUESITO: Il PEFA di gara risulta elaborato su carta intestata del Comune di Lecce, senza alcuna indicazione di validazione/asseverazione da parte di AGER che è l'ETC competente per la Puglia ai sensi della L.R. 24/2012 (mod. L.R. 20/2016). Il documento è a firma digitale di 'Samir Traini' senza che sia indicato il ruolo istituzionale del firmatario né vi è indicazione del titolo professionale, del ruolo nell'amministrazione, del mandato ricevuto. Il documento non riporta altra firma di soggetti responsabili quale quella del RUP o del dirigente di settore e non riporta alcuna attestazione di veridicità
Si chiede:
(a) Il PEFA di gara è stato trasmesso ad AGER per validazione/asseverazione come ETC prima della pubblicazione del bando?
(b) In caso negativo, si chiede di indicare le modalità con cui AGER, nella sua qualità di ETC, garantirà la coerenza del corrispettivo da riconoscere al gestore con il MTR pro tempore vigente, come previsto dalla clausola del PEFA di gara.
RISPOSTA ATTESA: La risposta è essenziale per comprendere se il corrispettivo indicato nel PEFA di gara ha natura vincolante (in quanto approvato dall'ETC) o meramente estimativa. In assenza di validazione/asseverazione AGER, il concorrente non può avere certezza che le entrate tariffarie proiettate nel PEFA di gara saranno effettivamente riconosciute da AGER in sede di aggiornamento annuale del PEF tariffario.
SEZIONE 4 – COSTI DEL PERSONALE
4A – Tabelle CCNL e aggiornamento tariffario
FAQ n. 9 [Personale – Tabelle FISE applicabili]
QUESITO: Il Piano Industriale e il PEFA di gara indicano un costo annuo della manodopera di € 13.699.992, elaborato su Fonte dichiarata — Disciplinare, pag. 11
"Il costo medio del lavoro considerato in progetto è stato definito tenuto conto del fabbisogno del personale stimato nel paragrafo 2 del "Dimensionamento tecnico-economico dei servizi – I costi medi orari [sono stati] attinti dai provvedimenti adottati del Ministero del Lavoro. L'ultimo, in ordine cronologico, è costituito dal Decreto Direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024 al quale si è fatto riferimento. In particolare, sono stati considerati i costi orari in vigore dal luglio 2024."
Quindi la base dichiarata è: tabelle MIT (Ministero del Lavoro) – DD n. 14/2024 – luglio 2024 –
Tuttavia il CCNL che la SA richiede di applicare prevede tranche di incremento salariale già contrattualmente definite:
• Luglio 2024 • Gennaio 2025 • Luglio 2025 • Gennaio 2026
Le tabelle FISE definitive (febbraio 2026) incorporano complessivamente un incremento del +4,5% sulle tabelle luglio 2024, già in vigore alla data di avvio del servizio. Il CCNL previsto dalla stazione appaltante prevede inoltre l’incremento dei costi a carico dell’azienda per permessi retribuiti aggiuntivi, strumenti welfare individuali contributi FASDA e contributi Previambiente.
Si chiede: (a) Il costo della manodopera di € 13.699.992/anno è stato confrontato con le tabelle FISE più recenti disponibili? (b) In sede di verifica dell'anomalia, la SA utilizzerà le tabelle FISE vigenti alla data di presentazione dell'offerta o quelle di luglio 2024? (c) Il concorrente dovrà presentare un PEFA di offerta con costi della manodopera calcolati con le tabelle FISE febbraio 2026 o con tabelle pubblicate sul MIT alla data di luglio 2024?
RISPOSTA ATTESA La risposta è essenziale per la corretta costruzione del PEFA di offerta. L'applicazione delle tabelle FISE febbraio 2026 (incremento +4,5% vs luglio 2024) determina un aumento del costo orario per tutti i livelli contrattuali. L'asseveratore del PEFA sarà tenuto a verificare la congruità con i minimi contrattuali vigenti alla data di presentazione dell'offerta.
4B – Passaggi parametrali B→A obbligatori
FAQ n. 10 [Personale – Passaggi B→A]
QUESITO: Il CCNL Igiene Ambientale prevede il passaggio automatico e inderogabile dal livello B al livello A dello stesso grado dopo 5 anni di permanenza nel livello. L'analisi dell'elenco del personale oggetto di clausola sociale (pag. 168-172 del Piano Industriale) evidenzia:
• n. 51 lavoratori con passaggio B→A già maturato prima dell'avvio dell'appalto (luglio 2026), con anzianità > 5 anni;
• n. 18 lavoratori con passaggio B→A che maturerà durante il primo biennio dell'appalto (novembre 2026 – settembre 2028).
Si chiede: (a) La stima della SA ha tenuto conto dei passaggi parametrali B→A già maturati e di quelli che matureranno durante l'appalto? (b) In sede di verifica dell'anomalia, la SA valuterà un PEFA di offerta che recepisce i passaggi B→A con i parametri effettivi maturati?
RISPOSTA ATTESA: Il chiarimento è posto perché i passaggi automatici B→A sono diritti acquisiti dei lavoratori, inderogabili ai sensi dell'art. 110 c.4 D.Lgs. 36/2023. Un concorrente che applicasse il livello B a lavoratori con anzianità > 5 anni presenterebbe un'offerta basata su costi della manodopera non sostenibili e non giustificabili. Contestualmente, la SA che ignora i passaggi già maturati sottostima il costo della manodopera con effetto distorsivo sulla valutazione dell'anomalia.
4C – Struttura stagionale e personale aggiuntivo
FAQ n. 11 [Personale – Struttura stagionale]
QUESITO Il documento che contiene il Prospetto economico e stima costo della manodopera non è stato caricato tra gli atti di gara disponibili. Il retroconto matematico da €13.699.992 permette di ricostruire alcuni valori, infatti il PI (pag. 172-173) fornisce le ore e le FTE per stagione:
Stagione FTE totali Periodo
Bassa (ott-mar) 252,81 6 mesi
Media (apr, mag, set) 272,29 3 mesi
Alta (giu-lug-ago) 292,03 3 mesi
Impiegati 9,83 12 mesi
In applicazione della clausola sociale, il concorrente aggiudicatario sarà tenuto ad assorbire il personale del gestore uscente mantenendo le condizioni economiche e normative acquisite, che includono gli scatti di anzianità individuali maturati. Si chiede: (a) La SA è in grado di fornire, anche in forma aggregata, il costo effettivo del personale del gestore uscente (livelli retributivi reali con scatti maturati) come rilevato nell'ultimo anno di esercizio?
RISPOSTA ATTESA Gli scatti di anzianità individuali già maturati sui singoli lavoratori determinano un costo reale sistematicamente superiore ai minimi tabellari nudi. In assenza del dato storico di cantiere, qualsiasi stima del costo della manodopera è soggetta a un'incertezza non quantificabile che espone il concorrente al rischio di anomalia o di insostenibilità economica in esecuzione
4D – Maggiorazioni per lavoro festivo, notturno e straordinario
FAQ n. 12 [Personale – Festivi e notturni]
QUESITO: Il servizio di igiene urbana del Comune di Lecce richiede, per la propria natura, l'esecuzione di prestazioni lavorative anche nelle giornate festive, nelle fasce orarie notturne e in regime di reperibilità, in particolare per i servizi di:
• raccolta rifiuti nei giorni festivi infrasettimanali e domenicali in alcune zone del territorio;
• spazzamento manuale e meccanizzato in fasce orarie notturne nel centro storico e nelle aree ad alta frequentazione;
• servizi di pronto intervento e reperibilità h24.
Il CCNL Igiene Ambientale prevede maggiorazioni retributive obbligatorie per lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro festivo notturno, lavoro straordinario festivo. Il Piano Industriale e il PEFA di gara non riportano alcuna quantificazione esplicita di queste maggiorazioni nel costo del personale di € 13.699.992/anno.
Si chiede: (a) di precisare se la stima di € 13.699.992/anno include le maggiorazioni retributive obbligatorie per lavoro festivo, notturno e straordinario festivo o festivo notturno, previste dal CCNL Igiene Ambientale, o se tali voci siano state escluse e allocate ad altra voce del PEFA di gara e se siano stati inclusi anche gli altri elementi del costo del personale a carico dell’impresa.
(b) Di chiarire quali sono le percentuali di ore festive e notturne stimate dalla SA sul totale delle ore annue di servizio.
RISPOSTA ATTESA: La richiesta di chiarimento è posta perché le maggiorazioni per lavoro festivo e notturno possono incidere sul costo effettivo del personale in misura stimabile tra il 4% e il 12% del costo base/anno sull'organico complessivo. L'omissione di queste voci nel PEFA di offerta esporrebbe il concorrente all'anomalia in sede di verifica e a costi di esecuzione non coperti dal corrispettivo.
4E – Scatti di anzianità individuali pregressi
FAQ n. 13 Manodopera – Prospetto economico e stima costo
QUESITO: Il Disciplinare di gara (pag. 11) afferma espressamente che il costo medio del lavoro è stato «calcolato sulla base dei seguenti elementi»:
● fabbisogno del personale stimato nel «paragrafo 2 del Dimensionamento tecnico-economico dei servizi»;
● costi medi orari «attinti dai provvedimenti adottati del Ministero del Lavoro», con specifico riferimento al Decreto Direttoriale MIT n. 14 del 19 marzo 2024;
● costi orari «in vigore dal luglio 2024» (prima tranche del CCNL Igiene Ambientale sottoscritto il 9 luglio 2024).
NON risulta tuttavia pubblicato sulla piattaforma PAD, tra gli atti di gara scaricabili, alcun elaborato per la stima analitica del costo della manodopera
Si formulano i seguenti quesiti:
(a) Si chiede la pubblicazione dell’elaborato sulla base del quale la SA ha definito i costi della manodopera con i seguenti contenuti minimi:
● distribuzione del personale per livello CCNL (1, 2, 3, 4, 5) e per categoria (operai / impiegati), con ore annue per FTE e distinzione tra personale fisso tutto l'anno e personale stagionale;
● tabella dei costi orari per livello contrattuale desunti dal Decreto Direttoriale MIT n. 14/2024, con indicazione dell'edizione utilizzata (luglio 2024 o successiva);
● prospetto di calcolo analitico: ore × costo orario per livello = costo totale annuo (€ 13.699.992), con indicazione esplicita del moltiplicatore applicato per oneri riflessi (contributi previdenziali/assicurativi, ratei 13ª/14ª, TFR);
● criterio di gestione della stagionalità: se il costo annuo è calcolato sulla bassa stagione (252,81 FTE operai) proiettata per 12 mesi, ovvero sulla media ponderata delle tre stagioni (bassa × 6 mesi + media × 3 mesi + alta × 3 mesi);
● motivazione dell'applicazione di un costo costante per tutti gli 8 anni, senza progressione per aggiornamenti tabellari successivi a luglio 2024 né per passaggi parametrali B→A.
RISPOSTA ATTESA La pubblicazione è necessaria per le seguenti ragioni:
● Il Disciplinare (pag. 67) impone al concorrente che dichiari un costo della manodopera inferiore a quello SA di giustificarlo indicando «i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo». Senza conoscere la metodologia esatta della SA, il confronto è impossibile.
● L'art. 41 comma 13 D.Lgs. 36/2023 impone alla SA di quantificare il costo della manodopera in modo trasparente e verificabile. Il richiamo a un documento non pubblicato non soddisfa tale requisito.
● Senza le tabelle analitiche, il concorrente non può valutare se la stima SA incorpori correttamente: (i) i passaggi parametrali B→A già maturati o in maturazione nel personale in clausola sociale; (ii) gli aggiornamenti tabellari post-luglio 2024; (iii) le maggiorazioni per lavoro festivo e notturno.
● La verifica è tanto più rilevante in quanto il costo orario medio implicito ricavabile dalla stima SA (circa 31-34 €/h) supera i valori delle tabelle FISE febbraio 2026 calcolati con il moltiplicatore standard, suggerendo l'utilizzo di un diverso metodo di calcolo degli oneri riflessi non documentato agli atti.
SEZIONE 5 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) E COSTI DI ESECUZIONE
5A – Campagna di comunicazione e sensibilizzazione
FAQ n. 14 [CAM – Comunicazione: budget €1/ab×anno] ● URGENZA ALTA
QUESITO: Il Piano Industriale a base di gara (pag. 143) richiama il criterio 2.1.15 del D.M. MASE 7 aprile 2025 (CAM), stabilendo che:
«L'appaltatore deve riservare alle attività di comunicazione e sensibilizzazione per l'intera durata dell'appalto una somma pari ad almeno 1,00 €/ab×anno.»
Con riferimento alla popolazione del Comune di Lecce (circa 95.000 abitanti – ISTAT 2024), l'importo minimo obbligatorio è pari a circa € 95.000/anno, corrispondente a circa € 760.000 per l'intera durata dell'appalto (8 anni).
Tuttavia, il PEFA di gara e il Quadro Economico del Piano Industriale (Sezione 5, pag. 181) non espongono questa voce come riga autonoma e tracciabile nel Conto Economico: essa risulta verosimilmente inglobata nell'aggregato 'Altre spese generali' (€ 1.396.894/anno) senza separata evidenza.
Si chiede: (a) In quale riga del PEFA di gara / Piano Industriale è stata contabilizzata la spesa minima di € 1,00/ab×anno ex CAM 2.1.15? (b) L'importo di € 95.000/anno (o valore corrispondente) è già incluso nella base d'asta o costituisce un onere aggiuntivo a carico dell'aggiudicatario? (c) Il concorrente deve esporre questa voce come riga autonoma nel proprio PEFA di offerta?
RISPOSTA ATTESA Si chiede chiarimento perché il CAM D.M. MASE 7 aprile 2025 è obbligatorio ai sensi degli artt. 34 e 57 D.Lgs. 36/2023, e l'inosservanza dell'obbligo di budget minimo per la comunicazione è sanzionata con penale contrattuale. Se la voce non è separatamente identificata nella base d'asta, il concorrente non può verificare che sia adeguatamente coperta nel corrispettivo proposto. Un'esposizione analitica nel PEFA di offerta è necessaria anche ai fini dell'asseverazione.
6 – PAD
FAQ n. 15 [PAD]
QUESITO: Sulla PAD utilizzata per la richiesta di chiarimenti e le risposte della SA i chiarimenti vengono ordinati per nr. Progressivo e per data di arrivo. Abbiamo verificato essere presenti i chiarimenti da 1 a 6 e mancanti il nr. 7 e 8. Presente il nr. 9 e mancante il nr. 10. Presenti i chiarimenti da 11 a 14 e mancanti i chiarimenti 15 -16-17-18-19. Presente il 20. Si chiede di chiarire se l’interruzione della numerazione progressiva è determinata dal fatto che la SA non ha ancora provveduto a riscontrare tutti i quesiti presentati dagli operatori economici ovvero ci sia un salto numerale casuale.
RISPOSTA ATTESA La domanda è posta perché in esito ai chiarimenti che verranno resi le imprese dovranno riorganizzare la propria documentazione probabilmente alterando documentazione di gara già redatta e per la cui riedizione 4 giorni lavorativi potrebbero risultare un tempo esiguo.
Con la presente si sottopongono alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti, per i quali è richiesta risposta ufficiale al fine di consentire una corretta e completa formulazione dell'offerta.
SEZIONE 1 – BUSTA AMMINISTRATIVA
FAQ n. 1 [RTI – Avvalimento]
QUESITO: Ai fini del requisito di cui all'art. 6.2 (fatturato globale ≥ € 140.000.000), il concorrente deve dimostrare la capienza sovrabbondante mediante documentazione allegata al contratto di avvalimento oppure è sufficiente la dichiarazione contenuta nel contratto stesso, con riserva di verifica in sede di comprova ex art. 17 Disciplinare?
RISPOSTA ATTESA: Si chiede se la documentazione probatoria della capienza sovrabbondante (bilanci, prospetto analitico) deve essere allegata già in sede di offerta oppure possa essere prodotta solo in caso di aggiudicazione o su richiesta della SA in sede di verifica dei requisiti.
FAQ n. 2 [RTI – DGUE Mandante/Ausiliaria]
QUESITO: La Mandante che svolge anche il ruolo di impresa ausiliaria deve presentare un unico DGUE che copre entrambi i ruoli, oppure due DGUE distinti (uno come Mandante del RTI e uno come impresa ausiliaria)? In caso di unico DGUE, come deve essere intestato?
RISPOSTA ATTESA: Si chiede di chiarire il numero e la struttura dei DGUE da produrre per l'impresa che riveste il duplice ruolo, al fine di non incorrere in esclusione per mancanza di documentazione obbligatoria o per presentazione di documentazione non conforme.
SEZIONE 2 – OFFERTA TECNICA
2A – Criteri offerta migliorativa
FAQ n. 3 [Criterio N – Percentuale raccolta differenziata]
QUESITO: Il parametro di riferimento per il Criterio N (incremento % raccolta differenziata) è il dato storico comunale riportato nel Piano Industriale a base di gara. Si chiede:
(a) conferma del valore % di partenza non essendo lo stesso esplicitato all’art. 6 del CSA che si occupa di “Obbligo di continuità dei servizi”;
(b) se l'incremento offerto si consolida progressivamente anno per anno o deve essere raggiunto sin dal primo anno di regime, fatto salvo il periodo di start up.
(c) se l’incremento offerto deve avere come parametro di partenza il dato definito all’art. 20 del CSA “Obiettivi di RD e relative premialità e penalità” superando l’obbligo capitolare fissato al 70% al primo anno e 72% al secondo anno di 1 o 2 o 3 o 4 o 5 punti e quindi superando per ciascun anno l'indice di raccolta differenziata di tanti punti quanti sono i punti di incremento offerto in sede di gara.
RISPOSTA ATTESA: il quesito è posto perché l'impegno offerto in sede di gara costituisce obbligo contrattuale per il quale si rende necessario conoscere il parametro di partenza e la lettura autentica dell'amministrazione sulle percentuali reali di RD da raggiungere in ragione dell'offerta tecnica formulata.
FAQ n. 4 [Criterio Q – Autoveicoli per il Comune]
QUESITO: Il Criterio Q prevede l'offerta di 2 autoveicoli elettrici (autonomia ≥ 500 km) da consegnare all'Ufficio Ambiente del Comune di Lecce. Si chiede:
(a) i veicoli sono ceduti in proprietà o in comodato gratuito per la durata dell'appalto;
(b) se i veicoli devono intendersi nuovi di fabbrica con data di immatricolazione successiva all’indizione della gara oppure si intendono validi anche se in possesso del gestore in data antecedente;
RISPOSTA ATTESA: Si chiede chiarimento perché il costo dei veicoli (stimabile in € 80.000÷100.000 per 2 unità di gamma medio-alta con autonomia ≥ 500 km) impatta direttamente sull'analisi economico-finanziaria del PEFA.
FAQ n. 5 [Criterio B – Piano di Spazzamento]
QUESITO: All’interno del Piano Industriale a pag. 132, è riportata la seguente dicitura:
“Il servizio di spazzamento manuale dovrà avere inizio in orario mattutino (dalle ore 06:00 nella bassa e media stagione e dalle ore 05:00 nell’alta stagione) nelle zone del centro storico (dove deve concludersi entro le ore 10:00) e semiperiferiche, per poi completare il turno nelle zone periferiche, garantendo maggior efficienza e minor intralcio da traffico veicolare.”
Si chiede di specificare se le unità addette al centro storico impiegate concludono il turno alle ore 10:00 oppure se nelle restanti ore di servizio debbano essere utilizzate in ulteriori zone di spazzamento all’interno del territorio comunale
Il chiarimento si rende necessario per la comprensione dei criteri organizzativi adottati e da adottare nell’articolazione del piano di spazzamento la cui valutazione è fondamentale per la predisposizione dell’offerta tecnica.
FAQ n. 6 [Criterio B - ]
QUESITO: All'interno del Piano Industriale a pag 133, è riportata la seguente dicitura: "Le frequenze variano da quotidiane feriali compresi i giorni festivi nelle zone principali (es. centro storico), a settimanali nelle zone semiperiferiche e periferiche del territorio che si intensificano durante il periodo estivo (es marine)."
Con riferimento agli allegati al Piano Industriale, in particolare “Piano di Spazzamento Manuale”, “Piano di Spazzamento Meccanizzato e Misto” si chiede di chiarire:
a) in relazione alla dicitura "frequenza di spazzamento 7 giorni su 7” se tale indicazione sia da intendersi come frequenza di passaggio quotidiana su ogni singola via del territorio oppure come frequenza di completamento del ciclo, intendendo che l'intero turno di spazzamento della zona viene completato nell'arco della settimana (7 giorni).
RISPOSTA ATTESA: Il chiarimento si rende necessario per la corretta comprensione degli obblighi minimi prestazionali ai fini della giusta predisposizione del piano di spazzamento in offerta tecnica.
SEZIONE 3 – OFFERTA ECONOMICA E PEFA
3A – Metodologia PEFA: MTR-2 vs MTR-3
FAQ n. 7 [PEFA – Metodologia MTR-3]
QUESITO: Il PEFA di gara pubblicato è stato elaborato su metodologia MTR-2 (delibera ARERA 363/2021). Considerato che:
(a) il periodo regolatorio MTR-3 è decorso dal 1° gennaio 2026 (delibera ARERA 397/2025);
(b) il contratto coprirà le annualità 2026-2034, interamente ricadenti nel MTR-3 ;
(c) i parametri MTR-2 sono già non validi al 1° gennaio 2026
Si chiede: (1) La SA/ETC prevede di aggiornare il PEFA di gara alla metodologia MTR-3 prima della scadenza delle offerte? (2) In caso contrario, si chiede di confermare che il PEFA di offerta dei concorrenti debba essere elaborato applicando le formule e i parametri MTR-3 (delibera 397/2025 e delibera 480/2025).
RISPOSTA ATTESA: Si chiede chiarimento urgente perché la scelta della metodologia determina il TIR di offerta, il WACC di riferimento e l'equilibrio economico-finanziario del PEFA. Un PEFA di offerta costruito su MTR-2 potrebbe essere contestato in sede di verifica dell'anomalia.
3B – Validazione AGER e ruolo dell'ETC
FAQ n. 8 [PEFA – Ruolo AGER come ETC]
QUESITO: Il PEFA di gara risulta elaborato su carta intestata del Comune di Lecce, senza alcuna indicazione di validazione/asseverazione da parte di AGER che è l'ETC competente per la Puglia ai sensi della L.R. 24/2012 (mod. L.R. 20/2016). Il documento è a firma digitale di 'Samir Traini' senza che sia indicato il ruolo istituzionale del firmatario né vi è indicazione del titolo professionale, del ruolo nell'amministrazione, del mandato ricevuto. Il documento non riporta altra firma di soggetti responsabili quale quella del RUP o del dirigente di settore e non riporta alcuna attestazione di veridicità
Si chiede:
(a) Il PEFA di gara è stato trasmesso ad AGER per validazione/asseverazione come ETC prima della pubblicazione del bando?
(b) In caso negativo, si chiede di indicare le modalità con cui AGER, nella sua qualità di ETC, garantirà la coerenza del corrispettivo da riconoscere al gestore con il MTR pro tempore vigente, come previsto dalla clausola del PEFA di gara.
RISPOSTA ATTESA: La risposta è essenziale per comprendere se il corrispettivo indicato nel PEFA di gara ha natura vincolante (in quanto approvato dall'ETC) o meramente estimativa. In assenza di validazione/asseverazione AGER, il concorrente non può avere certezza che le entrate tariffarie proiettate nel PEFA di gara saranno effettivamente riconosciute da AGER in sede di aggiornamento annuale del PEF tariffario.
SEZIONE 4 – COSTI DEL PERSONALE
4A – Tabelle CCNL e aggiornamento tariffario
FAQ n. 9 [Personale – Tabelle FISE applicabili]
QUESITO: Il Piano Industriale e il PEFA di gara indicano un costo annuo della manodopera di € 13.699.992, elaborato su Fonte dichiarata — Disciplinare, pag. 11
"Il costo medio del lavoro considerato in progetto è stato definito tenuto conto del fabbisogno del personale stimato nel paragrafo 2 del "Dimensionamento tecnico-economico dei servizi – I costi medi orari [sono stati] attinti dai provvedimenti adottati del Ministero del Lavoro. L'ultimo, in ordine cronologico, è costituito dal Decreto Direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024 al quale si è fatto riferimento. In particolare, sono stati considerati i costi orari in vigore dal luglio 2024."
Quindi la base dichiarata è: tabelle MIT (Ministero del Lavoro) – DD n. 14/2024 – luglio 2024 –
Tuttavia il CCNL che la SA richiede di applicare prevede tranche di incremento salariale già contrattualmente definite:
• Luglio 2024 • Gennaio 2025 • Luglio 2025 • Gennaio 2026
Le tabelle FISE definitive (febbraio 2026) incorporano complessivamente un incremento del +4,5% sulle tabelle luglio 2024, già in vigore alla data di avvio del servizio. Il CCNL previsto dalla stazione appaltante prevede inoltre l’incremento dei costi a carico dell’azienda per permessi retribuiti aggiuntivi, strumenti welfare individuali contributi FASDA e contributi Previambiente.
Si chiede: (a) Il costo della manodopera di € 13.699.992/anno è stato confrontato con le tabelle FISE più recenti disponibili? (b) In sede di verifica dell'anomalia, la SA utilizzerà le tabelle FISE vigenti alla data di presentazione dell'offerta o quelle di luglio 2024? (c) Il concorrente dovrà presentare un PEFA di offerta con costi della manodopera calcolati con le tabelle FISE febbraio 2026 o con tabelle pubblicate sul MIT alla data di luglio 2024?
RISPOSTA ATTESA La risposta è essenziale per la corretta costruzione del PEFA di offerta. L'applicazione delle tabelle FISE febbraio 2026 (incremento +4,5% vs luglio 2024) determina un aumento del costo orario per tutti i livelli contrattuali. L'asseveratore del PEFA sarà tenuto a verificare la congruità con i minimi contrattuali vigenti alla data di presentazione dell'offerta.
4B – Passaggi parametrali B→A obbligatori
FAQ n. 10 [Personale – Passaggi B→A]
QUESITO: Il CCNL Igiene Ambientale prevede il passaggio automatico e inderogabile dal livello B al livello A dello stesso grado dopo 5 anni di permanenza nel livello. L'analisi dell'elenco del personale oggetto di clausola sociale (pag. 168-172 del Piano Industriale) evidenzia:
• n. 51 lavoratori con passaggio B→A già maturato prima dell'avvio dell'appalto (luglio 2026), con anzianità > 5 anni;
• n. 18 lavoratori con passaggio B→A che maturerà durante il primo biennio dell'appalto (novembre 2026 – settembre 2028).
Si chiede: (a) La stima della SA ha tenuto conto dei passaggi parametrali B→A già maturati e di quelli che matureranno durante l'appalto? (b) In sede di verifica dell'anomalia, la SA valuterà un PEFA di offerta che recepisce i passaggi B→A con i parametri effettivi maturati?
RISPOSTA ATTESA: Il chiarimento è posto perché i passaggi automatici B→A sono diritti acquisiti dei lavoratori, inderogabili ai sensi dell'art. 110 c.4 D.Lgs. 36/2023. Un concorrente che applicasse il livello B a lavoratori con anzianità > 5 anni presenterebbe un'offerta basata su costi della manodopera non sostenibili e non giustificabili. Contestualmente, la SA che ignora i passaggi già maturati sottostima il costo della manodopera con effetto distorsivo sulla valutazione dell'anomalia.
4C – Struttura stagionale e personale aggiuntivo
FAQ n. 11 [Personale – Struttura stagionale]
QUESITO Il documento che contiene il Prospetto economico e stima costo della manodopera non è stato caricato tra gli atti di gara disponibili. Il retroconto matematico da €13.699.992 permette di ricostruire alcuni valori, infatti il PI (pag. 172-173) fornisce le ore e le FTE per stagione:
Stagione FTE totali Periodo
Bassa (ott-mar) 252,81 6 mesi
Media (apr, mag, set) 272,29 3 mesi
Alta (giu-lug-ago) 292,03 3 mesi
Impiegati 9,83 12 mesi
In applicazione della clausola sociale, il concorrente aggiudicatario sarà tenuto ad assorbire il personale del gestore uscente mantenendo le condizioni economiche e normative acquisite, che includono gli scatti di anzianità individuali maturati. Si chiede: (a) La SA è in grado di fornire, anche in forma aggregata, il costo effettivo del personale del gestore uscente (livelli retributivi reali con scatti maturati) come rilevato nell'ultimo anno di esercizio?
RISPOSTA ATTESA Gli scatti di anzianità individuali già maturati sui singoli lavoratori determinano un costo reale sistematicamente superiore ai minimi tabellari nudi. In assenza del dato storico di cantiere, qualsiasi stima del costo della manodopera è soggetta a un'incertezza non quantificabile che espone il concorrente al rischio di anomalia o di insostenibilità economica in esecuzione
4D – Maggiorazioni per lavoro festivo, notturno e straordinario
FAQ n. 12 [Personale – Festivi e notturni]
QUESITO: Il servizio di igiene urbana del Comune di Lecce richiede, per la propria natura, l'esecuzione di prestazioni lavorative anche nelle giornate festive, nelle fasce orarie notturne e in regime di reperibilità, in particolare per i servizi di:
• raccolta rifiuti nei giorni festivi infrasettimanali e domenicali in alcune zone del territorio;
• spazzamento manuale e meccanizzato in fasce orarie notturne nel centro storico e nelle aree ad alta frequentazione;
• servizi di pronto intervento e reperibilità h24.
Il CCNL Igiene Ambientale prevede maggiorazioni retributive obbligatorie per lavoro festivo, lavoro notturno, lavoro festivo notturno, lavoro straordinario festivo. Il Piano Industriale e il PEFA di gara non riportano alcuna quantificazione esplicita di queste maggiorazioni nel costo del personale di € 13.699.992/anno.
Si chiede: (a) di precisare se la stima di € 13.699.992/anno include le maggiorazioni retributive obbligatorie per lavoro festivo, notturno e straordinario festivo o festivo notturno, previste dal CCNL Igiene Ambientale, o se tali voci siano state escluse e allocate ad altra voce del PEFA di gara e se siano stati inclusi anche gli altri elementi del costo del personale a carico dell’impresa.
(b) Di chiarire quali sono le percentuali di ore festive e notturne stimate dalla SA sul totale delle ore annue di servizio.
RISPOSTA ATTESA: La richiesta di chiarimento è posta perché le maggiorazioni per lavoro festivo e notturno possono incidere sul costo effettivo del personale in misura stimabile tra il 4% e il 12% del costo base/anno sull'organico complessivo. L'omissione di queste voci nel PEFA di offerta esporrebbe il concorrente all'anomalia in sede di verifica e a costi di esecuzione non coperti dal corrispettivo.
4E – Scatti di anzianità individuali pregressi
FAQ n. 13 Manodopera – Prospetto economico e stima costo
QUESITO: Il Disciplinare di gara (pag. 11) afferma espressamente che il costo medio del lavoro è stato «calcolato sulla base dei seguenti elementi»:
● fabbisogno del personale stimato nel «paragrafo 2 del Dimensionamento tecnico-economico dei servizi»;
● costi medi orari «attinti dai provvedimenti adottati del Ministero del Lavoro», con specifico riferimento al Decreto Direttoriale MIT n. 14 del 19 marzo 2024;
● costi orari «in vigore dal luglio 2024» (prima tranche del CCNL Igiene Ambientale sottoscritto il 9 luglio 2024).
NON risulta tuttavia pubblicato sulla piattaforma PAD, tra gli atti di gara scaricabili, alcun elaborato per la stima analitica del costo della manodopera
Si formulano i seguenti quesiti:
(a) Si chiede la pubblicazione dell’elaborato sulla base del quale la SA ha definito i costi della manodopera con i seguenti contenuti minimi:
● distribuzione del personale per livello CCNL (1, 2, 3, 4, 5) e per categoria (operai / impiegati), con ore annue per FTE e distinzione tra personale fisso tutto l'anno e personale stagionale;
● tabella dei costi orari per livello contrattuale desunti dal Decreto Direttoriale MIT n. 14/2024, con indicazione dell'edizione utilizzata (luglio 2024 o successiva);
● prospetto di calcolo analitico: ore × costo orario per livello = costo totale annuo (€ 13.699.992), con indicazione esplicita del moltiplicatore applicato per oneri riflessi (contributi previdenziali/assicurativi, ratei 13ª/14ª, TFR);
● criterio di gestione della stagionalità: se il costo annuo è calcolato sulla bassa stagione (252,81 FTE operai) proiettata per 12 mesi, ovvero sulla media ponderata delle tre stagioni (bassa × 6 mesi + media × 3 mesi + alta × 3 mesi);
● motivazione dell'applicazione di un costo costante per tutti gli 8 anni, senza progressione per aggiornamenti tabellari successivi a luglio 2024 né per passaggi parametrali B→A.
RISPOSTA ATTESA La pubblicazione è necessaria per le seguenti ragioni:
● Il Disciplinare (pag. 67) impone al concorrente che dichiari un costo della manodopera inferiore a quello SA di giustificarlo indicando «i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto ed i relativi tempi di utilizzo». Senza conoscere la metodologia esatta della SA, il confronto è impossibile.
● L'art. 41 comma 13 D.Lgs. 36/2023 impone alla SA di quantificare il costo della manodopera in modo trasparente e verificabile. Il richiamo a un documento non pubblicato non soddisfa tale requisito.
● Senza le tabelle analitiche, il concorrente non può valutare se la stima SA incorpori correttamente: (i) i passaggi parametrali B→A già maturati o in maturazione nel personale in clausola sociale; (ii) gli aggiornamenti tabellari post-luglio 2024; (iii) le maggiorazioni per lavoro festivo e notturno.
● La verifica è tanto più rilevante in quanto il costo orario medio implicito ricavabile dalla stima SA (circa 31-34 €/h) supera i valori delle tabelle FISE febbraio 2026 calcolati con il moltiplicatore standard, suggerendo l'utilizzo di un diverso metodo di calcolo degli oneri riflessi non documentato agli atti.
SEZIONE 5 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) E COSTI DI ESECUZIONE
5A – Campagna di comunicazione e sensibilizzazione
FAQ n. 14 [CAM – Comunicazione: budget €1/ab×anno] ● URGENZA ALTA
QUESITO: Il Piano Industriale a base di gara (pag. 143) richiama il criterio 2.1.15 del D.M. MASE 7 aprile 2025 (CAM), stabilendo che:
«L'appaltatore deve riservare alle attività di comunicazione e sensibilizzazione per l'intera durata dell'appalto una somma pari ad almeno 1,00 €/ab×anno.»
Con riferimento alla popolazione del Comune di Lecce (circa 95.000 abitanti – ISTAT 2024), l'importo minimo obbligatorio è pari a circa € 95.000/anno, corrispondente a circa € 760.000 per l'intera durata dell'appalto (8 anni).
Tuttavia, il PEFA di gara e il Quadro Economico del Piano Industriale (Sezione 5, pag. 181) non espongono questa voce come riga autonoma e tracciabile nel Conto Economico: essa risulta verosimilmente inglobata nell'aggregato 'Altre spese generali' (€ 1.396.894/anno) senza separata evidenza.
Si chiede: (a) In quale riga del PEFA di gara / Piano Industriale è stata contabilizzata la spesa minima di € 1,00/ab×anno ex CAM 2.1.15? (b) L'importo di € 95.000/anno (o valore corrispondente) è già incluso nella base d'asta o costituisce un onere aggiuntivo a carico dell'aggiudicatario? (c) Il concorrente deve esporre questa voce come riga autonoma nel proprio PEFA di offerta?
RISPOSTA ATTESA Si chiede chiarimento perché il CAM D.M. MASE 7 aprile 2025 è obbligatorio ai sensi degli artt. 34 e 57 D.Lgs. 36/2023, e l'inosservanza dell'obbligo di budget minimo per la comunicazione è sanzionata con penale contrattuale. Se la voce non è separatamente identificata nella base d'asta, il concorrente non può verificare che sia adeguatamente coperta nel corrispettivo proposto. Un'esposizione analitica nel PEFA di offerta è necessaria anche ai fini dell'asseverazione.
6 – PAD
FAQ n. 15 [PAD]
QUESITO: Sulla PAD utilizzata per la richiesta di chiarimenti e le risposte della SA i chiarimenti vengono ordinati per nr. Progressivo e per data di arrivo. Abbiamo verificato essere presenti i chiarimenti da 1 a 6 e mancanti il nr. 7 e 8. Presente il nr. 9 e mancante il nr. 10. Presenti i chiarimenti da 11 a 14 e mancanti i chiarimenti 15 -16-17-18-19. Presente il 20. Si chiede di chiarire se l’interruzione della numerazione progressiva è determinata dal fatto che la SA non ha ancora provveduto a riscontrare tutti i quesiti presentati dagli operatori economici ovvero ci sia un salto numerale casuale.
RISPOSTA ATTESA La domanda è posta perché in esito ai chiarimenti che verranno resi le imprese dovranno riorganizzare la propria documentazione probabilmente alterando documentazione di gara già redatta e per la cui riedizione 4 giorni lavorativi potrebbero risultare un tempo esiguo.
18/03/2026 17:20
Risposta
FAQ n. 1 [RTI – Avvalimento] Non è necessario allegare la documentazione probatoria, che verrà, se del caso, richiesta direttamente dalla stazione appaltante.
FAQ n. 2 [RTI – DGUE Mandante/Ausiliaria] La presentazione di un doppio DGUE per il medesimo soggetto, in tal caso con funzioni differenti, sarebbe auspicabile solo per maggior chiarezza.
FAQ n. 3 [Criterio N – Percentuale raccolta differenziata]Si segnala che gli obiettivi minimi di RD sono fissati all’art. 20 del CSA.
FAQ n. 4 [Criterio Q – Autoveicoli per il Comune] : I veicoli dovranno essere ceduti in proprietà al Comune. I veicoli devono intendersi nuovi di fabbrica con data di immatricolazione successiva all’indizione della gara.
FAQ n. 5 [Criterio B – Piano di Spazzamento]Nel rispetto dei vincoli di orario fissati nel Piano Industriale l’organizzazione del personale è rimandata alla libera organizzazione di ciascun concorrente, sulla base del know how aziendale del concorrente qualificato ai sensi dei requisiti di partecipazione richiesti base gara. Tali requisiti sono stati calibrati proprio sui servizi da rendere per il Comune di Lecce, in modo che il concorrente possieda il know how per procedere a formulare la propria proposta di organizzazione dei servizi con relativo dimensionamento.
FAQ n. 6 [Criterio B - ] La frequenza di spazzamento 7 giorni su 7 deve essere intesa come frequenza di passaggio quotidiana e non come frequenza di completamento del ciclo.
FAQ n. 7 [PEFA – Metodologia MTR-3] : La Determinazione Arera 7 Novembre 2025, N. 1/DTAC/2025 all’art. 2.2 precisa che “Gli schemi tipo di PEFA di cui al comma 2.1 trovano applicazione, per quanto di rispettiva pertinenza, nell’ambito delle procedure di affidamento avviate a far data dal 1° gennaio 2026. Resta fermo che per le procedure di affidamento in corso, gli Enti territorialmente competenti sono tenuti alla predisposizione di PEFA comunque in coerenza con il quadro regolatorio vigente (secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 dell’allegato A della deliberazione 385/2023/R/RIF)”.
In tale contesto, il PEFA del nuovo piano industriale del Comune di Lecce, per come redatto ai sensi del MTR-2, rispetta pienamente tutto il quadro regolatorio successivamente confermato anche dal MTR-3. In tale ottica, non si rilevano elementi che possano inficiare la predisposizione di un pefa di offerta anche alla luce delle previsioni del MTR-3.
Inoltre, con riferimento ai livelli di inflazione regolatoria, coerentemente con l’impostazione di sviluppo dei costi prevista a moneta costante, si è adottato un livello di inflazione pari a 0% ed un INCREMENTO ANNUALE DEL deflatore sugli investimenti, anch’esso pari a 0%; pertanto, anche in tal senso, non rileva l’impiego del MTR-2 o del MTR-3.
FAQ n. 8 [PEFA – Ruolo AGER come ETC]: Non esiste alcuna norma regolatoria che prevede la validazione del PEFA di gara e l'unico obbligo in capo all'ETC è che il PEFA di offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario sia coordinato con il PEF durante l’intero appalto secondo i meccanismi del metodo MTR pro-tempore vigente salvaguardando gli esiti della gara. Peraltro, tale costruzione normativa è coerente con la normativa regionale.
FAQ n. 9 [Personale – Tabelle FISE applicabili] : L'art. 41 del D.lgs. 36/2023, ai commi 13 e 14 stabilisce che "nei contratti di .. servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto" nelle tabelle ministeriali di riferimento. Il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali è attualmente determinato nel Decreto Direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024. Nel momento in cui le tabelle ministeriali di riferimento saranno oggetto di opportuna adozione, il PEFA redatto dall’operatore economico risultato aggiudicatario verrà adeguato al fine di garantire sempre l’equilibrio economico-finanziario dell’appalto.
FAQ n. 10 [Personale – Passaggi B→A]Il calcolo del costo della manodopera posto a base gara è stato determinato in maniera conforme all’art. 41, commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.
FAQ n. 11 [Personale – Struttura stagionale]Gli elaborati progettuali pubblicati soddisfano e anzi migliorano, per dettaglio di informazioni fornite, quanto richiesto per la progettazione di servizi dal codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii, all’allegato I.7. Spetta alla concorrente determinare il proprio costo della manodopera derivante dal proprio dimensionamento dei servizi nel rispetto dei vincoli imposti dal piano industriale. Tale dimensionamento attiene alla libera organizzazione di ciascun concorrente, sulla base del know how aziendale del concorrente qualificato ai sensi dei requisiti di partecipazione richiesti base gara. Tali requisiti sono stati calibrati proprio sui servizi da rendere per il Comune di Lecce, in modo che il concorrente possieda il know how per procedere a formulare la propria proposta di organizzazione dei servizi con relativo dimensionamento.
FAQ n. 12 [Personale – Festivi e notturni]. a) e b) La stima del costo della manodopera posta base gara è stata condotta in conformità all’art. 41, commi 13 e 14 del codice degli appalti nel rispetto dei vincoli di servizio previsti dal medesimo Piano industriale. Spetta alla concorrente determinare il proprio costo della manodopera derivante dal proprio dimensionamento dei servizi nel rispetto dei vincoli imposti dal piano industriale. Tale dimensionamento attiene alla libera organizzazione di ciascun concorrente, sulla base del know how aziendale del concorrente qualificato ai sensi dei requisiti di partecipazione richiesti base gara. Tali requisiti sono stati calibrati proprio sui servizi da rendere per il Comune di Lecce, in modo che il concorrente possieda il know how per procedere a formulare la propria proposta di organizzazione dei servizi con relativo dimensionamento.
FAQ n. 13 Manodopera – Prospetto economico e stima costo. Il “Dimensionamento tecnico- economico dei servizi” è contenuto nel Piano Industriale. Gli elaborati progettuali pubblicati soddisfano e anzi migliorano, per dettaglio di informazioni fornite, quanto richiesto per la progettazione di servizi dal codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii, all’allegato I.7. Spetta alla concorrente determinare il proprio costo della manodopera derivante dal proprio dimensionamento dei servizi nel rispetto dei vincoli imposti dal piano industriale. Tale dimensionamento attiene alla libera organizzazione di ciascun concorrente, sulla base del know how aziendale del concorrente qualificato ai sensi dei requisiti di partecipazione richiesti base gara. Tali requisiti sono stati calibrati proprio sui servizi da rendere per il Comune di Lecce, in modo che il concorrente possieda il know how per procedere a formulare la propria proposta di organizzazione dei servizi con relativo dimensionamento. Il costo della manodopera è stato quantificato in maniera conforme all’art. 41, comma 13 e 14 del D.Lgs.36/2023 ss.mm.ii. nel rispetto degli standard obbligatori previsti base gara, con riferimento al Decreto Direttoriale MIT n. 14/2024 (luglio 2024).
Ulteriori informazioni sulla tematica del costo del personale è riportata al Chiarimento 33, faq 9
FAQ n. 14 [CAM – Comunicazione: budget €1/ab×anno] ● URGENZA ALTA: Nel PEFA i costi per le attività di comunicazione e sensibilizzazione sono stati valorizzati nella componente CGG. L’operatore economico, se lo ritiene opportuno, nel proprio PEFA di offerta può esplicitare la quota della voci di costo di CGG destinata alla copertura delle suddette attività.
FAQ n. 15 [PAD] I riscontri saranno forniti tutti entro i termini di cui al bando/disciplinare di gara. La numerazione rimane quella originaria attribuita dal sistema.
FAQ n. 2 [RTI – DGUE Mandante/Ausiliaria] La presentazione di un doppio DGUE per il medesimo soggetto, in tal caso con funzioni differenti, sarebbe auspicabile solo per maggior chiarezza.
FAQ n. 3 [Criterio N – Percentuale raccolta differenziata]Si segnala che gli obiettivi minimi di RD sono fissati all’art. 20 del CSA.
FAQ n. 4 [Criterio Q – Autoveicoli per il Comune] : I veicoli dovranno essere ceduti in proprietà al Comune. I veicoli devono intendersi nuovi di fabbrica con data di immatricolazione successiva all’indizione della gara.
FAQ n. 5 [Criterio B – Piano di Spazzamento]Nel rispetto dei vincoli di orario fissati nel Piano Industriale l’organizzazione del personale è rimandata alla libera organizzazione di ciascun concorrente, sulla base del know how aziendale del concorrente qualificato ai sensi dei requisiti di partecipazione richiesti base gara. Tali requisiti sono stati calibrati proprio sui servizi da rendere per il Comune di Lecce, in modo che il concorrente possieda il know how per procedere a formulare la propria proposta di organizzazione dei servizi con relativo dimensionamento.
FAQ n. 6 [Criterio B - ] La frequenza di spazzamento 7 giorni su 7 deve essere intesa come frequenza di passaggio quotidiana e non come frequenza di completamento del ciclo.
FAQ n. 7 [PEFA – Metodologia MTR-3] : La Determinazione Arera 7 Novembre 2025, N. 1/DTAC/2025 all’art. 2.2 precisa che “Gli schemi tipo di PEFA di cui al comma 2.1 trovano applicazione, per quanto di rispettiva pertinenza, nell’ambito delle procedure di affidamento avviate a far data dal 1° gennaio 2026. Resta fermo che per le procedure di affidamento in corso, gli Enti territorialmente competenti sono tenuti alla predisposizione di PEFA comunque in coerenza con il quadro regolatorio vigente (secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 dell’allegato A della deliberazione 385/2023/R/RIF)”.
In tale contesto, il PEFA del nuovo piano industriale del Comune di Lecce, per come redatto ai sensi del MTR-2, rispetta pienamente tutto il quadro regolatorio successivamente confermato anche dal MTR-3. In tale ottica, non si rilevano elementi che possano inficiare la predisposizione di un pefa di offerta anche alla luce delle previsioni del MTR-3.
Inoltre, con riferimento ai livelli di inflazione regolatoria, coerentemente con l’impostazione di sviluppo dei costi prevista a moneta costante, si è adottato un livello di inflazione pari a 0% ed un INCREMENTO ANNUALE DEL deflatore sugli investimenti, anch’esso pari a 0%; pertanto, anche in tal senso, non rileva l’impiego del MTR-2 o del MTR-3.
FAQ n. 8 [PEFA – Ruolo AGER come ETC]: Non esiste alcuna norma regolatoria che prevede la validazione del PEFA di gara e l'unico obbligo in capo all'ETC è che il PEFA di offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario sia coordinato con il PEF durante l’intero appalto secondo i meccanismi del metodo MTR pro-tempore vigente salvaguardando gli esiti della gara. Peraltro, tale costruzione normativa è coerente con la normativa regionale.
FAQ n. 9 [Personale – Tabelle FISE applicabili] : L'art. 41 del D.lgs. 36/2023, ai commi 13 e 14 stabilisce che "nei contratti di .. servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto" nelle tabelle ministeriali di riferimento. Il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali è attualmente determinato nel Decreto Direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024. Nel momento in cui le tabelle ministeriali di riferimento saranno oggetto di opportuna adozione, il PEFA redatto dall’operatore economico risultato aggiudicatario verrà adeguato al fine di garantire sempre l’equilibrio economico-finanziario dell’appalto.
FAQ n. 10 [Personale – Passaggi B→A]Il calcolo del costo della manodopera posto a base gara è stato determinato in maniera conforme all’art. 41, commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.
FAQ n. 11 [Personale – Struttura stagionale]Gli elaborati progettuali pubblicati soddisfano e anzi migliorano, per dettaglio di informazioni fornite, quanto richiesto per la progettazione di servizi dal codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii, all’allegato I.7. Spetta alla concorrente determinare il proprio costo della manodopera derivante dal proprio dimensionamento dei servizi nel rispetto dei vincoli imposti dal piano industriale. Tale dimensionamento attiene alla libera organizzazione di ciascun concorrente, sulla base del know how aziendale del concorrente qualificato ai sensi dei requisiti di partecipazione richiesti base gara. Tali requisiti sono stati calibrati proprio sui servizi da rendere per il Comune di Lecce, in modo che il concorrente possieda il know how per procedere a formulare la propria proposta di organizzazione dei servizi con relativo dimensionamento.
FAQ n. 12 [Personale – Festivi e notturni]. a) e b) La stima del costo della manodopera posta base gara è stata condotta in conformità all’art. 41, commi 13 e 14 del codice degli appalti nel rispetto dei vincoli di servizio previsti dal medesimo Piano industriale. Spetta alla concorrente determinare il proprio costo della manodopera derivante dal proprio dimensionamento dei servizi nel rispetto dei vincoli imposti dal piano industriale. Tale dimensionamento attiene alla libera organizzazione di ciascun concorrente, sulla base del know how aziendale del concorrente qualificato ai sensi dei requisiti di partecipazione richiesti base gara. Tali requisiti sono stati calibrati proprio sui servizi da rendere per il Comune di Lecce, in modo che il concorrente possieda il know how per procedere a formulare la propria proposta di organizzazione dei servizi con relativo dimensionamento.
FAQ n. 13 Manodopera – Prospetto economico e stima costo. Il “Dimensionamento tecnico- economico dei servizi” è contenuto nel Piano Industriale. Gli elaborati progettuali pubblicati soddisfano e anzi migliorano, per dettaglio di informazioni fornite, quanto richiesto per la progettazione di servizi dal codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii, all’allegato I.7. Spetta alla concorrente determinare il proprio costo della manodopera derivante dal proprio dimensionamento dei servizi nel rispetto dei vincoli imposti dal piano industriale. Tale dimensionamento attiene alla libera organizzazione di ciascun concorrente, sulla base del know how aziendale del concorrente qualificato ai sensi dei requisiti di partecipazione richiesti base gara. Tali requisiti sono stati calibrati proprio sui servizi da rendere per il Comune di Lecce, in modo che il concorrente possieda il know how per procedere a formulare la propria proposta di organizzazione dei servizi con relativo dimensionamento. Il costo della manodopera è stato quantificato in maniera conforme all’art. 41, comma 13 e 14 del D.Lgs.36/2023 ss.mm.ii. nel rispetto degli standard obbligatori previsti base gara, con riferimento al Decreto Direttoriale MIT n. 14/2024 (luglio 2024).
Ulteriori informazioni sulla tematica del costo del personale è riportata al Chiarimento 33, faq 9
FAQ n. 14 [CAM – Comunicazione: budget €1/ab×anno] ● URGENZA ALTA: Nel PEFA i costi per le attività di comunicazione e sensibilizzazione sono stati valorizzati nella componente CGG. L’operatore economico, se lo ritiene opportuno, nel proprio PEFA di offerta può esplicitare la quota della voci di costo di CGG destinata alla copertura delle suddette attività.
FAQ n. 15 [PAD] I riscontri saranno forniti tutti entro i termini di cui al bando/disciplinare di gara. La numerazione rimane quella originaria attribuita dal sistema.
13/03/2026 12:46
Quesito #34
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla documentazione di gara ed in particolare alle modalità di raccolta previste per i condomini con più di 14 unità abitative, nel Piano Industriale è previsto che: “la raccolta sarà effettuata con cassonetti da 660 l con calotta volumetrica (...) o carrellati/cassonetti di volumetria inferiore/superiore purché dotati di analoga tecnologia, qualora ne sia accertata la necessità durante un sopralluogo congiunto tra DEC/S.A. e I.A.”
Nel Piano Industriale viene inoltre indicato un numero complessivo pari a 1.975 cassonetti con calotta volumetrica.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire se:
1) il numero di 1.975 cassonetti con calotta debba intendersi come vincolante e non modificabile, oppure
2) tale numero debba essere considerato puramente indicativo ai fini della stima economica, consentendo agli operatori economici di proporre, nella propria offerta tecnica e organizzativa, una differente configurazione del parco contenitori (numero e volumetria dei contenitori), purché:
■ sia garantita la tecnologia di identificazione utenza-conferimento (calotta volumetrica con accesso tramite ecocard);
■ sia assicurata la piena funzionalità del sistema di tracciabilità dei conferimenti;
■ sia rispettato il principio di raccolta dedicata per condomini con >14 unità abitative.
Il chiarimento è richiesto al fine di consentire ai concorrenti di ottimizzare l’organizzazione del servizio e la dotazione contenitori, nel rispetto delle prestazioni richieste dal Capitolato e del Piano Industriale.
Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono Distinti Saluti.
con riferimento alla documentazione di gara ed in particolare alle modalità di raccolta previste per i condomini con più di 14 unità abitative, nel Piano Industriale è previsto che: “la raccolta sarà effettuata con cassonetti da 660 l con calotta volumetrica (...) o carrellati/cassonetti di volumetria inferiore/superiore purché dotati di analoga tecnologia, qualora ne sia accertata la necessità durante un sopralluogo congiunto tra DEC/S.A. e I.A.”
Nel Piano Industriale viene inoltre indicato un numero complessivo pari a 1.975 cassonetti con calotta volumetrica.
Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire se:
1) il numero di 1.975 cassonetti con calotta debba intendersi come vincolante e non modificabile, oppure
2) tale numero debba essere considerato puramente indicativo ai fini della stima economica, consentendo agli operatori economici di proporre, nella propria offerta tecnica e organizzativa, una differente configurazione del parco contenitori (numero e volumetria dei contenitori), purché:
■ sia garantita la tecnologia di identificazione utenza-conferimento (calotta volumetrica con accesso tramite ecocard);
■ sia assicurata la piena funzionalità del sistema di tracciabilità dei conferimenti;
■ sia rispettato il principio di raccolta dedicata per condomini con >14 unità abitative.
Il chiarimento è richiesto al fine di consentire ai concorrenti di ottimizzare l’organizzazione del servizio e la dotazione contenitori, nel rispetto delle prestazioni richieste dal Capitolato e del Piano Industriale.
Restando in attesa di cortese riscontro, si porgono Distinti Saluti.
17/03/2026 18:24
Risposta
Quanto indicato nel quesito non sembra essere in opposizione rispetto a quanto previsto a pagina 103 del Piano Industriale
17/03/2026 11:56
Quesito #35
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del disciplinare, si richiede cortesemente di confermare se possano essere considerati validi, ai fini del soddisfacimento del requisito, anche i servizi analoghi svolti a favore di un’Unione di Comuni, qualora erogati nell’ambito di un unico contratto.
18/03/2026 08:37
Risposta
Si, conformemente alle previsioni del bando/disciplinare di gara.
17/03/2026 14:54
Quesito #36
QUESITO 1
Si chiede di sapere se le attrezzature acquisite e/o finanziate che il Comune di Lecce metterà a disposizione della I.A. (pag. 82 e 83 del Piano Industriale) siano o meno dotate di TAG Rfid.
QUESITO 2
Si rileva come nella documentazione prodotta dalla Stazione Appaltante non sia presente il dimensionamento del servizio posto a base di gara, ma siano rappresentati unicamente i dati di sintesi senza alcun dettaglio sulla strutturazione effettiva del servizio (numero di squadre per turno, tempi, monte ore assegnato a ciascuna attività...).
La circostanza, oltre ad avvantaggiare oltre misura il gestore uscente, non permette di verificare come la Stazione Appaltante abbia calcolato i valori economici posti a base di gara dal momento che ad una semplice verifica si rilevano evidenti discrasie.
A titolo di esempio.
Il quadro economico a pag. 181 del Piano Industriale individua in 512.361,74 euro i costi annui per "Materiale di consumo" tra i quali sono certamente ricompresi i costi per i sacchi da distribuire alle utenze.
A pag. 182 del Piano Industriale viene presentato l'elenco prezzi che individua i seguenti valori di costo unitari (allineati con i valori di mercato):
- sacchetti biodegradabili da 15 litri: 0,05 euro / pezzo;
- Fodera biodegradabile per bidone da 120 litri: 0,48 euro / pezzo
A pag. 179 del Piano Industriale viene fornito l'elenco dei materiali di consumo necessari tra i quali:
- sacchetti compostabili 15 litri: 9.311.213 pezzi
- sacchi compostabili 120 litri: 1.604.223 pezzi
Ora è del tutto evidente che:
- sacchetti compostabili 15 litri: 9.311.213 pezzi x 0,05 euro/pezzo = 465.560,65 euro
- sacchi compostabili 120 litri: 1.604.223 pezzi x 0.048 euro/pezzo = 700.027,04 euro
Come si conciliano questi valori la cui somma dà 1.235.587,69 euro, per tacer degli altri materiali di consumo, con l'importo indicato dalla Stazione Appaltante nel quadro economico (512.361,74 euro)?
O ancora, a pag. 178 del Piano Industriale viene riportata la tabella delle "Attrezzature con ammortamento a 8 anni" con l'indicazione che si rende necessario distribuire n. 1.975 "cassonetti da 660 lt con calotta per condomini con unità abitative > 14”. Nell'elenco a pag. 182 non è (stranamente) riportato nell'elenco prezzi il valore unitario di queste attrezzature. Volendo utilizzare le ricerche di mercato da noi effettuate, il valore di questa attrezzatura si attesta su 1.500 euro/unità (valore medio / basso).
L'investimento per acquistare queste attrezzature è quindi pari a 2.962.500 euro prevedendo il suo ammortamento in 8 anni.
Si osservi che a pag. 4 del PEFA di gara la Stazione Appaltante ha previsto un investimento di 3.269.120 euro per l'acquisto di “cassonetti, campane e cassoni”, investimento che verrebbe quindi saturato dal solo acquisto dei cassonetti per i grandi condomini che rappresentano una parte residuale del totale delle attrezzature richieste.
Come si conciliano i valori degli investimenti per le attrezzature e i mezzi individuati nel Piano Industriale con il calcolo dell'ammortamento effettuato dalla Stazione Appaltante considerato che gli investimenti previsti - sulla base dei listini delle principali aziende - sviluppano un importo superiore del 20% rispetto a quello dichiarato dalla Stazione Appaltante?
In sintesi, il Piano Industriale presenta elementi di illogicità e non contiene le informazioni essenziali tali da consentire all'impresa offerente di effettuare il proprio dimensionamento avendo a fronte il dimensionamento della Stazione Appaltante chiaramente esplicitato in termini di valori unitari e criteri di calcolo.
Si chiede pertanto di integrare gli atti di gara di tutte le informazioni necessarie ed eventualmente ripubblicare il bando.
QUESITO 3
Si chiede come i valori Quadro Economico a pag. 181 del Piano Industriale si allineino con quelli del conto economico del PEFA di gara elaborato dalla Stazione Appaltante, considerato che i valori presentati (totali dei costi) sono molto diversi sia in termini di costo annuo che in termini di progressione dei costi per l'intera durata dell'appalto.
A solo titolo d'esempio:
- CONTO ECONOMICO del PEFA di gara: costi della produzione del I anno: 21.460.628 euro
- QUADRO ECONOMICO (pag. 181 del Piano Industriale): totale costi dei servizi in appalto del I anno (escluso DUVRI): 23.119.230,23 euro
A fronte delle forti differenze tra QUADRO ECONOMICO e CONTO ECONOMICO - entrambi elaborati dalla Stazione Appaltante - appare evidente come l'impresa offerente venga privata di un riferimento certo rispetto al quale ancorare le sue valutazioni.
Si chiede pertanto di chiarire le ragioni di queste così evidenti differenze, di integrare gli atti di gara ed eventualmente di ripubblicare il bando.
In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.
Si chiede di sapere se le attrezzature acquisite e/o finanziate che il Comune di Lecce metterà a disposizione della I.A. (pag. 82 e 83 del Piano Industriale) siano o meno dotate di TAG Rfid.
QUESITO 2
Si rileva come nella documentazione prodotta dalla Stazione Appaltante non sia presente il dimensionamento del servizio posto a base di gara, ma siano rappresentati unicamente i dati di sintesi senza alcun dettaglio sulla strutturazione effettiva del servizio (numero di squadre per turno, tempi, monte ore assegnato a ciascuna attività...).
La circostanza, oltre ad avvantaggiare oltre misura il gestore uscente, non permette di verificare come la Stazione Appaltante abbia calcolato i valori economici posti a base di gara dal momento che ad una semplice verifica si rilevano evidenti discrasie.
A titolo di esempio.
Il quadro economico a pag. 181 del Piano Industriale individua in 512.361,74 euro i costi annui per "Materiale di consumo" tra i quali sono certamente ricompresi i costi per i sacchi da distribuire alle utenze.
A pag. 182 del Piano Industriale viene presentato l'elenco prezzi che individua i seguenti valori di costo unitari (allineati con i valori di mercato):
- sacchetti biodegradabili da 15 litri: 0,05 euro / pezzo;
- Fodera biodegradabile per bidone da 120 litri: 0,48 euro / pezzo
A pag. 179 del Piano Industriale viene fornito l'elenco dei materiali di consumo necessari tra i quali:
- sacchetti compostabili 15 litri: 9.311.213 pezzi
- sacchi compostabili 120 litri: 1.604.223 pezzi
Ora è del tutto evidente che:
- sacchetti compostabili 15 litri: 9.311.213 pezzi x 0,05 euro/pezzo = 465.560,65 euro
- sacchi compostabili 120 litri: 1.604.223 pezzi x 0.048 euro/pezzo = 700.027,04 euro
Come si conciliano questi valori la cui somma dà 1.235.587,69 euro, per tacer degli altri materiali di consumo, con l'importo indicato dalla Stazione Appaltante nel quadro economico (512.361,74 euro)?
O ancora, a pag. 178 del Piano Industriale viene riportata la tabella delle "Attrezzature con ammortamento a 8 anni" con l'indicazione che si rende necessario distribuire n. 1.975 "cassonetti da 660 lt con calotta per condomini con unità abitative > 14”. Nell'elenco a pag. 182 non è (stranamente) riportato nell'elenco prezzi il valore unitario di queste attrezzature. Volendo utilizzare le ricerche di mercato da noi effettuate, il valore di questa attrezzatura si attesta su 1.500 euro/unità (valore medio / basso).
L'investimento per acquistare queste attrezzature è quindi pari a 2.962.500 euro prevedendo il suo ammortamento in 8 anni.
Si osservi che a pag. 4 del PEFA di gara la Stazione Appaltante ha previsto un investimento di 3.269.120 euro per l'acquisto di “cassonetti, campane e cassoni”, investimento che verrebbe quindi saturato dal solo acquisto dei cassonetti per i grandi condomini che rappresentano una parte residuale del totale delle attrezzature richieste.
Come si conciliano i valori degli investimenti per le attrezzature e i mezzi individuati nel Piano Industriale con il calcolo dell'ammortamento effettuato dalla Stazione Appaltante considerato che gli investimenti previsti - sulla base dei listini delle principali aziende - sviluppano un importo superiore del 20% rispetto a quello dichiarato dalla Stazione Appaltante?
In sintesi, il Piano Industriale presenta elementi di illogicità e non contiene le informazioni essenziali tali da consentire all'impresa offerente di effettuare il proprio dimensionamento avendo a fronte il dimensionamento della Stazione Appaltante chiaramente esplicitato in termini di valori unitari e criteri di calcolo.
Si chiede pertanto di integrare gli atti di gara di tutte le informazioni necessarie ed eventualmente ripubblicare il bando.
QUESITO 3
Si chiede come i valori Quadro Economico a pag. 181 del Piano Industriale si allineino con quelli del conto economico del PEFA di gara elaborato dalla Stazione Appaltante, considerato che i valori presentati (totali dei costi) sono molto diversi sia in termini di costo annuo che in termini di progressione dei costi per l'intera durata dell'appalto.
A solo titolo d'esempio:
- CONTO ECONOMICO del PEFA di gara: costi della produzione del I anno: 21.460.628 euro
- QUADRO ECONOMICO (pag. 181 del Piano Industriale): totale costi dei servizi in appalto del I anno (escluso DUVRI): 23.119.230,23 euro
A fronte delle forti differenze tra QUADRO ECONOMICO e CONTO ECONOMICO - entrambi elaborati dalla Stazione Appaltante - appare evidente come l'impresa offerente venga privata di un riferimento certo rispetto al quale ancorare le sue valutazioni.
Si chiede pertanto di chiarire le ragioni di queste così evidenti differenze, di integrare gli atti di gara ed eventualmente di ripubblicare il bando.
In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.
18/03/2026 18:07
Risposta
QUESITO 1. Le attrezzature in questione sono dotate di TAG Rfid.
QUESITO 2. Gli elaborati progettuali pubblicati soddisfano e anzi migliorano, per dettaglio di informazioni fornite, quanto richiesto per la progettazione di servizi dal codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii, all’allegato I.7. Gli elaborati pubblicati definiscono in maniera compiuta il servizio precedente, le caratteristiche del territorio, criticità, utenze, personale, attrezzature, etc. e gli standard di servizio da garantire.* *Il dimensionamento dei servizi, nel rispetto dei suddetti standard, attiene alla libera organizzazione di ciascun concorrente in base al know how aziendale del concorrente qualificato ai sensi dei requisiti di partecipazione richiesti base gara dal Comune di Lecce. Tali requisiti sono stati calibrati dal Comune di Lecce proprio sui servizi da rendere per il Comune di Lecce, in modo che il concorrente possieda il know how per procedere a formulare la propria proposta di organizzazione dei servizi con relativo dimensionamento, senza alcuna asimmetria concorrenziale.* *L’elenco prezzi unitari riportato al capitolo 6 del “Dimensionamento Tecnico economico” del Piano industriale è stato inserito nel Piano Industriale su richiesta dal Comune, per disciplinare solo le richieste in corso di esecuzione del servizio, in conformità al Capitolato redatto dal Comune, di forniture aggiuntive delle principali attrezzature previste dal Piano industriale, che sono quindi caratterizzate da diseconomia di scala legata proprio alla singola fornitura.* *Gli investimenti previsti dal Piano industriale invece chiaramente sono da valutare con riferimento alle economie di scala.* *Non si intende entrare nel merito delle condizioni commerciali assicurate alle singole concorrenti.*
QUESITO 3. l'ART. 17, paragrafo 4, del bando/disciplinare di gara, esplicita senza possibilità di equivoco, che i valori economici di riferimento sono quelli esplicitati nel PEFA
QUESITO 2. Gli elaborati progettuali pubblicati soddisfano e anzi migliorano, per dettaglio di informazioni fornite, quanto richiesto per la progettazione di servizi dal codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 ss.mm.ii, all’allegato I.7. Gli elaborati pubblicati definiscono in maniera compiuta il servizio precedente, le caratteristiche del territorio, criticità, utenze, personale, attrezzature, etc. e gli standard di servizio da garantire.* *Il dimensionamento dei servizi, nel rispetto dei suddetti standard, attiene alla libera organizzazione di ciascun concorrente in base al know how aziendale del concorrente qualificato ai sensi dei requisiti di partecipazione richiesti base gara dal Comune di Lecce. Tali requisiti sono stati calibrati dal Comune di Lecce proprio sui servizi da rendere per il Comune di Lecce, in modo che il concorrente possieda il know how per procedere a formulare la propria proposta di organizzazione dei servizi con relativo dimensionamento, senza alcuna asimmetria concorrenziale.* *L’elenco prezzi unitari riportato al capitolo 6 del “Dimensionamento Tecnico economico” del Piano industriale è stato inserito nel Piano Industriale su richiesta dal Comune, per disciplinare solo le richieste in corso di esecuzione del servizio, in conformità al Capitolato redatto dal Comune, di forniture aggiuntive delle principali attrezzature previste dal Piano industriale, che sono quindi caratterizzate da diseconomia di scala legata proprio alla singola fornitura.* *Gli investimenti previsti dal Piano industriale invece chiaramente sono da valutare con riferimento alle economie di scala.* *Non si intende entrare nel merito delle condizioni commerciali assicurate alle singole concorrenti.*
QUESITO 3. l'ART. 17, paragrafo 4, del bando/disciplinare di gara, esplicita senza possibilità di equivoco, che i valori economici di riferimento sono quelli esplicitati nel PEFA
17/03/2026 16:40
Quesito #37
Si chiede se è previsto il rimborso delle spese di pubblicazione del bando e se tali spese siano da ribaltare all'aggiudicatario. In quel caso di chiede di conoscere tale importo
18/03/2026 17:21
Risposta
La normativa applicabile è quella di cui al D.lgs. n.36/2023: un sistema manifestamente variato rispetto al passato.
17/03/2026 17:00
Quesito #38
OGGETTO
Costo della manodopera a base di gara: inadeguatezza del riferimento alle sole tabelle luglio 2024 (D.D. n. 14/2024). Richiesta di aggiornamento della base d’asta agli scatti CCNL Igiene Ambientale 2026–2027 già vigenti e proroga dei termini.
Con quesiti già pubblicato nella sezione FAQ della presente procedura, più operatori economici hanno evidenziato che le tabelle ministeriali sul costo della manodopera incorporate nel PEFA e nel prospetto economico della S.A. fanno riferimento al Decreto Direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024 — corrispondente ai valori in vigore dal luglio 2024 — mentre in data 27 gennaio 2026 sono divenute operative le tabelle aggiornate del medesimo C.C.N.L. Igiene Ambientale (codice CNEL K540), recanti cinque distinti scatti retributivi: febbraio 2026, ottobre 2026, gennaio 2027, agosto 2027 e dicembre 2027.
La Stazione Appaltante ha risposto che il costo medio orario è attualmente fissato nel D.D. n. 14/2024 e che “nel momento in cui le tabelle ministeriali di riferimento saranno oggetto di opportuna adozione, il PEFA redatto dall’operatore economico risultato aggiudicatario verrà adeguato”.
La risposta contiene un errore giuridico rilevante che il presente quesito intende illustrare analiticamente, documentandone i rischi per la procedura e per gli operatori economici concorrenti.
L’art. 41, comma 13 stabilisce che il costo medio del lavoro è determinato annualmente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro. Le tabelle cui fa riferimento la SA sono state pubblicate a luglio 2024 quindi hanno un’anzianità superiore all’annualità.
L’art. 41, commi 13 e 14, D.Lgs. 36/2023 impone alla S.A. di individuare i costi della manodopera “secondo quanto previsto” nelle tabelle ministeriali di riferimento, questo obbligo è strumentale alla garanzia di un corrispettivo congruo per l’intera durata del contratto, non soltanto alla data di pubblicazione del bando.
L’art. 108, comma 9, D.Lgs. 36/2023 impone a ogni operatore economico di indicare nella propria offerta i costi della manodopera, i quali devono essere verificati dalla S.A. in sede di giudizio di anomalia (art. 110 D.Lgs. 36/2023). Tale verifica non può prescindere dai trattamenti salariali “vigenti” al momento della valutazione.
L’art. 110, comma 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023 stabilisce che in sede di verifica di anomalia la S.A. deve accertare che il costo del personale non sia “inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 41, commi 13 e 14”. Quando queste tabelle siano state aggiornate nelle more della procedura, il riferimento non può che essere alle tabelle vigenti al momento del giudizio.
La verifica di anomalia non ha come orizzonte temporale la data di apertura delle buste, bensì l’intera fase di esecuzione del contratto. Un’offerta teoricamente congrua al momento della presentazione può rivelarsi inidonea a garantire il rispetto dei minimi salariali già nella fase di avvio del servizio, se nelle more sono entrati in vigore nuovi trattamenti retributivi obbligatori.
Nel caso di specie l’appalto ha durata di 8 anni. Il contratto non potrà essere avviato prima di diversi mesi dalla scadenza delle offerte, e certamente durante la fase di esecuzione troveranno applicazione tutti e cinque gli scatti retributivi già tabellati (febbraio 2026, ottobre 2026, gennaio 2027, agosto 2027, dicembre 2027). Ignorarli in sede di verifica equivale a fondare il giudizio di congruenza su un presupposto fattuale già superato.
La risposta della S.A. non chiarisce se i concorrenti debbano o possano considerare gli incrementi già tabellati nel proprio PEFA di offerta. Ciò genera un’asimmetria informativa strutturale: chi include gli scatti 2026–2027 presenta un costo della manodopera più elevato di quanto previsto in appalto; chi ignora tale previsione rischia di presentare un’offerta intrinsecamente in perdita, potenzialmente anomala o inidonea all’esecuzione.
La tesi esposta non è controversa: la giurisprudenza amministrativa è consolidata nel richiedere che la verifica di congruenza del costo della manodopera si proietti sull’intera fase esecutiva, considerando i CCNL e le tabelle ministeriali vigenti al momento dell’aggiudicazione e applicabili durante l’esecuzione.
• TAR Campania, Napoli, sez. III, 23 giugno 2025, n. 4698: ha annullato l’aggiudicazione in un appalto di servizi perché la S.A., pur consapevole dell’intervenuto rinnovo del CCNL e delle nuove tabelle ministeriali, aveva escluso le relative variazioni dal giudizio di anomalia. Il Collegio ha affermato che “la verifica di anomalia non può essere ancorata unicamente ai parametri progettuali vigenti al momento dell’indizione della gara, ma deve proiettarsi in avanti, considerando gli elementi prevedibilmente applicabili in fase esecutiva”. Le nuove tabelle ministeriali pubblicate prima della stipula del contratto devono essere considerate nella verifica di sostenibilità dell’offerta. Il link alla sentenza commentata è reperibile su: https://2020.lavoripubblici.it/news/verifica-congruita-nuovo-ccnl-costi-manodopera-offerta-36013
• TAR Piemonte, sez. I, 24 gennaio 2025, n. 205: in termini analoghi ha ribadito che la verifica di congruenza dell’offerta “non ha un obiettivo limitato alla valutazione dell’attendibilità dell’offerta agli esclusivi fini dell’aggiudicazione, ma è rivolta anche (se non soprattutto) all’esecuzione del contratto”, imponendo di considerare i costi che “con ragionevole certezza si presenteranno nel corso dell’esecuzione”. Conformemente: https://italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=5713
• Consiglio di Stato, sez. V, 22 dicembre 2025, n. 10201: in tema di raccordo tra costo della manodopera, CCNL e verifica di anomalia, ha confermato che la S.A. deve verificare la coerenza sostanziale tra CCNL dichiarato e tabelle ministeriali utilizzate dall’offerente, richiedendo che i valori retributivi impiegati siano “allineati ai trattamenti economici vigenti”. Il testo è reperibile su: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/costi-della-manodopera-il-consiglio-di-stato-su-equivalenza-e-tabelle-ministeriali/07/01/2026/
• Consiglio di Stato, sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9566: ha chiarito che le tabelle ministeriali svolgono una funzione “indicativa” del costo medio orario e non costituiscono tetto inderogabile, ma ha contestualmente confermato che la S.A. è tenuta ad avviare il contraddittorio di anomalia ogni volta che il costo dichiarato appaia inidoneo a coprire i minimi salariali effettivamente applicabili. Il testo è reperibile su: https://www.lavoripubblici.it/news/costi-manodopera-tabelle-ministeriali-consiglio-di-stato-9566-2025-36967
Il costo della manodopera stimato dalla S.A. è pari a € 109.599.937 su 8 anni. Gli scatti retributivi del CCNL Igiene Ambientale già tabellati comprendono incrementi progressivi concentrati nel biennio 2026–2027 che, per un appalto della presente dimensione organica producono incrementi del costo orario complessivo rilevanti rispetto ai valori luglio 2024.
QUESITI
Per quanto esposto, si chiede alla Stazione Appaltante:
• Se, alla luce della pubblicazione delle tabelle aggiornate del 27 gennaio 2026 e degli scatti retributivi già vigenti, intenda procedere all’aggiornamento del costo della manodopera indicato a base di gara e alla conseguente rideterminazione della base d’asta, con proroga dei termini di presentazione delle offerte;
• In caso negativo, sulla base di quale motivazione tecnico-giuridica ritenga che la S.A. possa fondare il giudizio di anomalia sulle tabelle luglio 2024, anziché sulle tabelle vigenti al momento dell’aggiudicazione, in aperto contrasto con la giurisprudenza citata;
• Quale scatto retributivo debba essere assunto come riferimento per la stima dei costi della manodopera nell’arco degli 8 anni contrattuali ai fini della compilazione del PEFA di offerta: in particolare se debbano essere inclusi tutti e cinque gli scatti già tabellati (febbraio 2026, ottobre 2026, gennaio 2027, agosto 2027, dicembre 2027) e in quale misura debbano essere proiettati per gli anni successivi al 2027;
• Se, in difetto di risposta o di rettifica della base d’asta, la S.A. garantisca che in sede di verifica dell’anomalia o di congruenza del PEFA dell’aggiudicatario non verranno contestati i costi della manodopera calcolati in conformità alle tabelle utilizzate dalla SA.
In conclusione
Si sollecita l'aggiornamento del costo della manodopera a base di gara alle tabelle del 27 gennaio 2026, con specifica indicazione dello scatto retributivo applicabile (es. febbraio 2026) e la proiezione negli anni a seguire dei costi del personale maggiorati per ciascuna nuova applicazione di scatti retributivi, conseguentemente si chiede la proroga dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di garantire parità di trattamento e sostenibilità economica delle offerte per l'intera durata. In assenza, si chiede di chiarire inequivocabilmente le modalità di adeguamento del PEFA post-aggiudicazione, ma si rammenta che la mera promessa di adeguamento non esime dalla verifica ex ante della congruità sui costi vigenti
In assenza di riscontro e di rettifica della base d’asta, la presente FAQ costituisce formale riserva di contestazione della legittimità della procedura per violazione degli artt. 41, co. 13–14, e 110, co. 5, lett. d), D.Lgs. 36/2023 e della giurisprudenza consolidata sopra richiamata.
18/03/2026 17:22
Risposta
Valga già quanto riscontrato sul punto in altre richieste di chiarimenti.
17/03/2026 17:19
Quesito #39
Con la presente si rappresenta che, ad oggi, non è ancora pervenuto alcun riscontro in merito alle richieste di chiarimento trasmesse in relazione alle incoerenze riscontrate nelle quantità di alcune attrezzature previste negli atti di gara.
Si evidenzia che la scadenza per la pubblicazione delle FAQ è fissata per domani, 18 marzo 2026, alle ore 12:00, mentre il termine di chiusura della procedura è previsto tra soli 5 giorni.
In considerazione di quanto sopra, si fa presente che le risposte ancora non pervenute incidono direttamente sulla contabilità da presentare in offerta, la quale richiede altresì di essere asseverata con i tempi tecnici necessari.
Pertanto, si chiede di voler disporre una proroga di almeno una settimana dei termini di scadenza della procedura, al fine di consentire la corretta e completa elaborazione del progetto.
Si evidenzia che la scadenza per la pubblicazione delle FAQ è fissata per domani, 18 marzo 2026, alle ore 12:00, mentre il termine di chiusura della procedura è previsto tra soli 5 giorni.
In considerazione di quanto sopra, si fa presente che le risposte ancora non pervenute incidono direttamente sulla contabilità da presentare in offerta, la quale richiede altresì di essere asseverata con i tempi tecnici necessari.
Pertanto, si chiede di voler disporre una proroga di almeno una settimana dei termini di scadenza della procedura, al fine di consentire la corretta e completa elaborazione del progetto.
18/03/2026 17:34
Risposta
Le risposte alle richieste di chiarimento sono state fornite tempestivamente
17/03/2026 17:19
Quesito #40
RICHIESTA DI CHIARIMENTO
Gara per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana — Comune di Lecce
CIG B9CC9BD744 • Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023
OGGETTO DEL QUESITO
Omissione di voci di costo nel Piano Economico-Finanziario dell’Appalto (PEFA): mancata valorizzazione dei sacchi compostabili 120 lt e dei sacchi compostabili 120 lt con TAG RFID. Richiesta di pubblicazione/rettifica del PEFA e di chiarimento sulla base d’asta.
Il Piano Industriale della Stazione Appaltante (par. 3, pag. 179/183) elenca, alla tabella “MATERIALE DI CONSUMO”, le seguenti tipologie di sacchi che il gestore dovrà fornire su base annua:
Tipologia Quantità annua (n°) €/sacco (PEFA) Totale annuo PEFA
Sacchi compostabili 15 lt 9.311.213 € 0,050 € 465.560,65
Sacchi compostabili 120 lt 1.604.223 € — € —
Sacchi compostabili 120 lt
+ TAG RFID (varie tipologie
bancarellisti/mercati) ~19.695 (stima aggregata) € — € —
Sacchi HDPE 120 lt + TAG RFID 65.105 € 0,160 € 10.416,80
Sacchi 70 lt HDPE cestini stradali 806.606 + 55.340 € 0,030 € 25.858,38
TOTALE PEFA (come riportato) € 501.835,83
Come immediatamente rilevabile dalla tabella, le celle corrispondenti al prezzo unitario e al totale annuo dei sacchi compostabili 120 lt (1.604.223 pezzi/anno) e dei sacchi compostabili 120 lt con TAG RFID (circa 19.695 pezzi/anno) sono valorizzate con un trattino (“—”), ovvero prive di qualsiasi importo. Detti materiali sono invece esplicitamente elencati nel Piano Industriale come obblighi di fornitura a carico del gestore.
Il costo dei sacchi compostabili da 120 lt rappresenta una voce di spesa strutturale e ricorrente per l’intero arco contrattuale di 8 anni. La voce risulta dunque mancante nel totale PEFA per una cifra compresa tra € 3,2 e € 5,8 milioni sull’intero contratto, a seconda del prezzo unitario effettivamente applicabile.
Un’omissione di tale entità incide in misura significativa sull’attendibilità della stima dei costi posta a base di gara e sulla verifica di congruità dell’offerta economica.
La corretta stima dei costi nella documentazione di gara non costituisce mera opportunità di valutazione economica, ma un obbligo giuridicamente vincolante, fondato su più disposizioni di rango primario e regolamentare:
3.1 Art. 41, commi 13–15, D.Lgs. 36/2023 — Valore stimato dell’appalto e stima dei costi
Il D.Lgs. 36/2023 impone che il valore stimato dell’appalto comprenda “l’importo massimo stimato, IVA esclusa, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto” (art. 14, co. 4). Una stima che ometta intere categorie di costi operativi preventivabili sin dalla fase di progettazione determina una base d’asta non veritiera, in violazione del principio di effettività della concorrenza (art. 1, co. 1, D.Lgs. 36/2023).
3.2 Art. 108, D.Lgs. 36/2023 — Offerta anomala e verifica di congruità
Ai sensi dell’art. 108 D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta ad escludere le offerte anomale, cioè quelle che ”non garantiscono l’adeguata esecuzione del contratto”. Se il costo dei sacchi compostabili 120 lt non è valorizzato nel PEFA, ne consegue che: (i) gli operatori che non lo considerino nella propria offerta economica presentano offerte intrinsecamente in perdita; (ii) la stazione appaltante non dispone dei parametri corretti per condurre il contraddittorio di anomalia. Ciò pregiudica il corretto svolgimento della procedura.
3.3 Art. 41 lett. b), D.Lgs. 36/2023
Per garantire la compatibilità economica, la progettazione deve necessariamente individuare tutti i costi dell’intervento. Il Piano Industriale costituisce parte integrante della documentazione tecnico-economica posta a base di gara. La sua incompleta valorizzazione è assimilabile a un difetto del progetto posto a base di gara, con conseguenti effetti sulla validità e affidabilità della procedura.
3.4 Principio di trasparenza e par condicio (artt. 1 e 10, D.Lgs. 36/2023)
Il principio di trasparenza impone che tutti i concorrenti dispongano delle medesime informazioni necessarie per formulare un’offerta consapevole. L’omissione di una voce di costo quantificata nel Piano Industriale ma non prezzata nel PEFA crea asimmetrie informative tra i concorrenti, violando la par condicio.
Alla luce di quanto esposto, si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire:
• Per quale ragione le voci “Sacchi compostabili 120 lt” (1.604.223 pezzi/anno) e “Sacchi compostabili 120 lt con TAG RFID” (~19.695 pezzi/anno) non siano state valorizzate nel PEFA, ancorché presenti nel Piano Industriale quali obblighi di fornitura a carico del gestore;
• Se la Stazione Appaltante intenda procedere alla rettifica del PEFA con l’integrazione delle voci mancanti e la conseguente revisione della base d’asta e del “Prospetto economico e stima costo della manodopera”;
• In caso negativo, in base a quale motivazione tecnico-giuridica la stazione appaltante ritiene che i costi di fornitura dei suddetti sacchi non siano a carico del gestore ovvero non debbano essere considerati ai fini della formazione del prezzo;
• Se, in relazione al principio di invarianza della par condicio, la stazione appaltante intenda consentire ai concorrenti di formulare la propria offerta includendo i costi in questione senza incorrere in esclusione per anomalia, ancorché l’offerta risultasse superiore alla base d’asta rettificata.
Si evidenzia che, in assenza di riscontro o di rettifica, la presente FAQ costituisce riserva formale di contestazione della legittimità della procedura e della coerenza del PEFA con il Piano Industriale posto a base di gara.
Gara per l'affidamento del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana — Comune di Lecce
CIG B9CC9BD744 • Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023
OGGETTO DEL QUESITO
Omissione di voci di costo nel Piano Economico-Finanziario dell’Appalto (PEFA): mancata valorizzazione dei sacchi compostabili 120 lt e dei sacchi compostabili 120 lt con TAG RFID. Richiesta di pubblicazione/rettifica del PEFA e di chiarimento sulla base d’asta.
Il Piano Industriale della Stazione Appaltante (par. 3, pag. 179/183) elenca, alla tabella “MATERIALE DI CONSUMO”, le seguenti tipologie di sacchi che il gestore dovrà fornire su base annua:
Tipologia Quantità annua (n°) €/sacco (PEFA) Totale annuo PEFA
Sacchi compostabili 15 lt 9.311.213 € 0,050 € 465.560,65
Sacchi compostabili 120 lt 1.604.223 € — € —
Sacchi compostabili 120 lt
+ TAG RFID (varie tipologie
bancarellisti/mercati) ~19.695 (stima aggregata) € — € —
Sacchi HDPE 120 lt + TAG RFID 65.105 € 0,160 € 10.416,80
Sacchi 70 lt HDPE cestini stradali 806.606 + 55.340 € 0,030 € 25.858,38
TOTALE PEFA (come riportato) € 501.835,83
Come immediatamente rilevabile dalla tabella, le celle corrispondenti al prezzo unitario e al totale annuo dei sacchi compostabili 120 lt (1.604.223 pezzi/anno) e dei sacchi compostabili 120 lt con TAG RFID (circa 19.695 pezzi/anno) sono valorizzate con un trattino (“—”), ovvero prive di qualsiasi importo. Detti materiali sono invece esplicitamente elencati nel Piano Industriale come obblighi di fornitura a carico del gestore.
Il costo dei sacchi compostabili da 120 lt rappresenta una voce di spesa strutturale e ricorrente per l’intero arco contrattuale di 8 anni. La voce risulta dunque mancante nel totale PEFA per una cifra compresa tra € 3,2 e € 5,8 milioni sull’intero contratto, a seconda del prezzo unitario effettivamente applicabile.
Un’omissione di tale entità incide in misura significativa sull’attendibilità della stima dei costi posta a base di gara e sulla verifica di congruità dell’offerta economica.
La corretta stima dei costi nella documentazione di gara non costituisce mera opportunità di valutazione economica, ma un obbligo giuridicamente vincolante, fondato su più disposizioni di rango primario e regolamentare:
3.1 Art. 41, commi 13–15, D.Lgs. 36/2023 — Valore stimato dell’appalto e stima dei costi
Il D.Lgs. 36/2023 impone che il valore stimato dell’appalto comprenda “l’importo massimo stimato, IVA esclusa, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto” (art. 14, co. 4). Una stima che ometta intere categorie di costi operativi preventivabili sin dalla fase di progettazione determina una base d’asta non veritiera, in violazione del principio di effettività della concorrenza (art. 1, co. 1, D.Lgs. 36/2023).
3.2 Art. 108, D.Lgs. 36/2023 — Offerta anomala e verifica di congruità
Ai sensi dell’art. 108 D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta ad escludere le offerte anomale, cioè quelle che ”non garantiscono l’adeguata esecuzione del contratto”. Se il costo dei sacchi compostabili 120 lt non è valorizzato nel PEFA, ne consegue che: (i) gli operatori che non lo considerino nella propria offerta economica presentano offerte intrinsecamente in perdita; (ii) la stazione appaltante non dispone dei parametri corretti per condurre il contraddittorio di anomalia. Ciò pregiudica il corretto svolgimento della procedura.
3.3 Art. 41 lett. b), D.Lgs. 36/2023
Per garantire la compatibilità economica, la progettazione deve necessariamente individuare tutti i costi dell’intervento. Il Piano Industriale costituisce parte integrante della documentazione tecnico-economica posta a base di gara. La sua incompleta valorizzazione è assimilabile a un difetto del progetto posto a base di gara, con conseguenti effetti sulla validità e affidabilità della procedura.
3.4 Principio di trasparenza e par condicio (artt. 1 e 10, D.Lgs. 36/2023)
Il principio di trasparenza impone che tutti i concorrenti dispongano delle medesime informazioni necessarie per formulare un’offerta consapevole. L’omissione di una voce di costo quantificata nel Piano Industriale ma non prezzata nel PEFA crea asimmetrie informative tra i concorrenti, violando la par condicio.
Alla luce di quanto esposto, si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire:
• Per quale ragione le voci “Sacchi compostabili 120 lt” (1.604.223 pezzi/anno) e “Sacchi compostabili 120 lt con TAG RFID” (~19.695 pezzi/anno) non siano state valorizzate nel PEFA, ancorché presenti nel Piano Industriale quali obblighi di fornitura a carico del gestore;
• Se la Stazione Appaltante intenda procedere alla rettifica del PEFA con l’integrazione delle voci mancanti e la conseguente revisione della base d’asta e del “Prospetto economico e stima costo della manodopera”;
• In caso negativo, in base a quale motivazione tecnico-giuridica la stazione appaltante ritiene che i costi di fornitura dei suddetti sacchi non siano a carico del gestore ovvero non debbano essere considerati ai fini della formazione del prezzo;
• Se, in relazione al principio di invarianza della par condicio, la stazione appaltante intenda consentire ai concorrenti di formulare la propria offerta includendo i costi in questione senza incorrere in esclusione per anomalia, ancorché l’offerta risultasse superiore alla base d’asta rettificata.
Si evidenzia che, in assenza di riscontro o di rettifica, la presente FAQ costituisce riserva formale di contestazione della legittimità della procedura e della coerenza del PEFA con il Piano Industriale posto a base di gara.
18/03/2026 17:35
Risposta
*In prima analisi si evidenzia che i costi unitari indicati nel quesito sono quelli dell’elenco prezzi inserito nel Piano Industriale da utilizzare solo per eventuali forniture aggiuntive delle principali attrezzature richieste dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto. Si rimanda a quanto già specificato in merito al quesito n. 36.*
*La quantificazione del materiale di consumo è stata inclusa nel PEFA nella voce B6-Materie prime, sussidiarie e merci.*
*La quantificazione del materiale di consumo è stata inclusa nel PEFA nella voce B6-Materie prime, sussidiarie e merci.*
17/03/2026 17:36
Quesito #41
In riferimento all'art.13 del CSA si chiede di chiarire se per la cauzione definitiva l'aggiudicatario possa fruire del beneficio delle riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., e precisamente della riduzione del 30% in caso di Certificato ISO 9001 + riduzione del 20% in caso di Certificato ISO 14001 (o Emas). E' fondamentale avere questa informazione al fine di garantire una corretta valutazione e formulazione dell'offerta da parte dell'operatore economico.
18/03/2026 08:40
Risposta
Si conferma che trova applicazione l'art. 117 comma 3 ultimo capoverso.
18/03/2026 10:29
Quesito #42
In riferimento alla gara in oggetto siamo con la presente a chiedere:
Nel PEFA prodotto dalla SA per i primi 2 anni è considerato un accantonamento a copertura delle quote di ammortamento relative agli investimenti. Non è considerata in tale importo anche la rispettiva remunerazione del capitale investito. Si chiede se è possibile considerare anche la quota di remunerazione del capitale investito derivante dagli investimenti previsti escludendo la quota di remunerazione del capitale riferita ai ricavi e calcolata sul CCN secondo MTR-2.
Nel documento "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO DI GARA" è indicato che "Il Gestore, in sede di offerta, presenta il Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA di offerta) asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.", si chiede conferma che, come previsto dalla normativa vigente, si intende ovviamente che l'asseverazione possa essere effettuata anche da professionista abilitato ed avente i requisiti di legge previsti. L'eventuale esclusione di questa possibilità risulterebbe particolarmente discriminante.
Distinti Saluti
Nel PEFA prodotto dalla SA per i primi 2 anni è considerato un accantonamento a copertura delle quote di ammortamento relative agli investimenti. Non è considerata in tale importo anche la rispettiva remunerazione del capitale investito. Si chiede se è possibile considerare anche la quota di remunerazione del capitale investito derivante dagli investimenti previsti escludendo la quota di remunerazione del capitale riferita ai ricavi e calcolata sul CCN secondo MTR-2.
Nel documento "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI AFFIDAMENTO DI GARA" è indicato che "Il Gestore, in sede di offerta, presenta il Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA di offerta) asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.", si chiede conferma che, come previsto dalla normativa vigente, si intende ovviamente che l'asseverazione possa essere effettuata anche da professionista abilitato ed avente i requisiti di legge previsti. L'eventuale esclusione di questa possibilità risulterebbe particolarmente discriminante.
Distinti Saluti
19/03/2026 12:48
Risposta
QUESITO 1. Come già precisato nella relazione di accompagnamento al PEFA, per le prime due annualità (Anno 1 e Anno 2) sono stati applicati i principi previsti dalla regolazione ARERA in caso di subentro gestionale (Det. 2/2024, art. 1.3 lett b) facendo ricorso alle migliori stime dei costi del servizio ovvero basandosi sui primi 2 anni di Piano Industriale; in particolare, tali annualità di PEF non presentano alcuna Remunerazione del Capitale investito (R) per assenza di dati contabili di riferimento e rappresentano nella componente tariffaria ACC la quota di ammortamento dei cespiti utilizzati; a tale ultimo proposito, si precisa che gli ammortamenti regolatori così anticipati nei primi 2 PEF non sono conseguentemente contabilizzati negli ultimi 2 anni di vita utile dei relativi cespiti; in sostanza la somma della componente ACC e della componente Amm di tutti i PEF è pari al totale dell’investimento effettuato
QUESITO 2. L'indicazione dei soggetti che possono asseverare il PEFA, siano essi persone fisiche o giuridiche, è contenuta nell'art. 17, punto 4 del bando/disciplinare di gara
QUESITO 2. L'indicazione dei soggetti che possono asseverare il PEFA, siano essi persone fisiche o giuridiche, è contenuta nell'art. 17, punto 4 del bando/disciplinare di gara
18/03/2026 11:16
Quesito #43
OGGETTO: Richiesta di chiarimento ex art. 2.2 del Disciplinare di Gara – Procedura aperta CIG B9CC9BD744 – Meccanismo di revisione del corrispettivo contrattuale per i servizi nel perimetro di regolazione ARERA (par. 9.2 del Disciplinare) – Conformità con l’art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 e giurisprudenza consolidata.
1. Premessa e riferimenti procedurali
Nell’ambito della procedura aperta indetta dal Comune di Lecce per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU e servizi di igiene urbana per anni 8 (CIG B9CC9BD744), si sottopone alla Stazione Appaltante un quesito interpretativo ai sensi dell’art. 2.2 del Disciplinare di Gara, avente ad oggetto il meccanismo di revisione del corrispettivo contrattuale disciplinato al paragrafo 9.2 del medesimo atto.
Il quesito attiene a una questione di rilievo non soltanto per la corretta formulazione dell’offerta economica, ma anche per la valutazione della sostenibilità e dell’equilibrio economico-finanziario del contratto nell’arco degli otto anni di durata previsti.
2. Contenuto del paragrafo 9.2 del Disciplinare e profilo problematico
Il paragrafo 9.2 del Disciplinare, rubricato “Revisione prezzi ed adeguamento del prezzo contrattuale”, articola il meccanismo di aggiornamento economico in due distinti regimi:
a) Per i servizi rientranti nel perimetro di regolazione ARERA: il disciplinare prevede che, per tutta la durata dell’affidamento, venga “garantita la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l’ammontare di costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente” (MTR), con adeguamento in sede di approvazione tariffaria da parte di ARERA/ETC. Tale meccanismo riproduce sostanzialmente l’art. 7.1 dello Schema Tipo di Contratto di Servizio allegato alla Deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF.
b) Per i servizi extra-perimetro ARERA: il disciplinare prevede espressamente l’applicazione della revisione prezzi ex art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, con soglia di attivazione al 5% e copertura dell’eccedenza nella misura dell’80%, secondo gli indici ISTAT ponderati indicati nella clausola stessa.
Il profilo problematico riguarda specificamente il primo regime: l’operatore economico si chiede se il meccanismo della “coerenza MTR”, così come disciplinato al par. 9.2, sia giuridicamente idoneo a sostituire la revisione del corrispettivo ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici anche per la parte principale dell’appalto, ovvero se invece quest’ultima disposizione debba trovare applicazione autonoma e diretta, indipendentemente dalla regolazione tariffaria.
3. Il quadro giurisprudenziale consolidato
La questione ha formato oggetto di una copiosa e recente giurisprudenza che l’operatore economico sottopone all’attenzione della Stazione Appaltante.
3.1 Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6466
La pronuncia — conformata da T.A.R. Lombardia, Sez. I, 10 dicembre 2024, n. 3591 — ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“La disciplina del MTR è volta a determinare i valori massimi della TARI che l’amministrazione può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso. Pertanto nell’ipotesi in cui il corrispettivo divenisse inadeguato, per circostanze eccezionali, va fatto ricorso, nella ricorrenza dei relativi presupposti, al diverso istituto della revisione prezzi, quale disciplinato dal codice dei contratti pubblici (art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023).”
“Non esiste alcun diritto automatico all’adeguamento dei prezzi ancorato al sistema tariffario del MTR. Il prezzo contrattuale pattuito all’esito di gara pubblica resta pienamente valido e non suscettibile di modifiche o integrazioni automatiche, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione della revisione prezzi o l’amministrazione decida di intervenire, ma senza alcun obbligo di adeguarsi alle maggiori soglie previste.”
(Fonte:https://www.giustizia-amministrativa.it/-/105486-1198 e https://assoambiente.org/entry_p/News/news/16832/)
3.2 Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 novembre 2025, n. 9257
In perfetta continuità con la pronuncia precedente, il Consiglio di Stato ha ribadito:
“Il sistema del MTR è volto istituzionalmente all’efficiente contenimento dei costi, non ad una particolare remunerazione del capitale privato. Per il caso in cui il corrispettivo divenisse inadeguato per circostanze straordinarie, l’ordinamento contempla già il rimedio della revisione prezzi per il riequilibrio del rapporto contrattuale, fermo restando che l’essere aggiudicatario di un contratto di servizio non significa non essere soggetti all’ordinario rischio di impresa.”
(Fonte: https://www.studiovalaguzza.it/gestione-dei-rifiuti-e-metodo-mtr-2-il-consiglio-di-stato-riconosce-che-leterointegrazione-non-puo-essere-indiscriminata/)
3.3 T.A.R. Lombardia, Sez. I, 30 ottobre 2025, n. 3496
La pronuncia ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7.1 dello Schema Tipo di Contratto ARERA (deliberazione n. 385/2023/R/RIF), esattamente la disposizione recepita dal par. 9.2 del presente disciplinare:
“L’art. 7.1, prevedendo l’atipico meccanismo di adeguamento del corrispettivo contrattuale della ‘coerenza con i costi riconosciuti dal metodo tariffario’, si pone in netto contrasto con la norma di rango primario di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, che ha introdotto l’obbligo di previsione di clausole di revisione dei prezzi, sicché esso non rispetta la normativa vigente e pertanto è illegittimo.”
(Fonte: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/contratto-di-servizio-tipo-arera-per-la-gestione-dei-rifiuti-il-t-a-r-dichiara-illegittimi-diversi-articoli/04/11/2025/)
La giurisprudenza sopra richiamata non si limita ad affermare la diversità funzionale tra MTR e corrispettivo contrattuale, ma elabora un ragionamento di teoria delle fonti che merita di essere evidenziato in modo autonomo, in quanto costituisce il fondamento giuridico più robusto del presente quesito.
Il D.Lgs. n. 36/2023 è stato adottato in attuazione della legge delega n. 78/2022 (art. 1, comma 4, lett. ll) che prevedeva espressamente l’“obbligo di inserimento nei documenti di gara di clausole di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva”. Esso è dunque fonte primaria dell’ordinamento, al pari di una legge ordinaria. Le delibere ARERA — inclusa la n. 385/2023/R/RIF recante lo Schema Tipo di Contratto di Servizio — sono invece atti amministrativi generali di un’Autorità indipendente, collocati in posizione gerarchicamente subordinata alla legge. Il T.A.R. Lombardia n. 3496/2025 ha fatto applicazione diretta di questo principio, dichiarando illegittimo l’art. 7.1 dello Schema Tipo proprio perché “si pone in netto contrasto con la norma di rango primario di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023”.
b) Inderogabilità dell’art. 60: norma cogente e non dispositiva
L’art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 non pone una disciplina meramente dispositiva — derogabile per accordo tra le parti o per atto regolamentare — bensì una norma imperativa e cogente: il comma 1 prescrive che “i documenti di gara iniziali contengano una clausola di revisione dei prezzi”, con formula imperativa che non lascia margini discrezionali alla stazione appaltante. La Corte dei Conti, Sez. Centrale di Controllo, con deliberazione n. 12/2024, ha confermato che l’omissione della clausola revisionale negli atti di gara costituisce vizio di legittimità degli stessi, rilevabile anche in sede di controllo preventivo di legittimità sui contratti pubblici (v. https://www.corteconti.it/Download?id=be3c5fe5-3b34-4a7e-84d0-61aed6e9d2c9).
In considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale sopra illustrato, il contratto eventualmente stipulato in assenza della clausola ex art. 60 per la parte ARERA sarebbe viziato da illegittimità originaria e soggetto a eterointegrazione giudiziale ex art. 1339 c.c., con conseguente contenzioso in fase esecutiva. L’omissione espone la Stazione Appaltante a sicure contestazioni in sede giurisdizionale, sia in via di impugnazione degli atti di gara sia in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, con rischio di annullamento della procedura.
Richiesta di autotutela: oggetto e tempi
Sulla scorta di quanto esposto, il sottoscritto operatore economico chiede l’adozione urgente dei seguenti provvedimenti di autotutela:
Rettifica degli atti di gara mediante avviso di rettifica pubblicato sulla PAD ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. n. 36/2023, a modificare il par. 9.2 del Disciplinare e l’art. 7 dello Schema di Contratto, inserendo una clausola di revisione dei prezzi ex art. 60 del Codice anche per i servizi rientranti nel perimetro di regolazione ARERA, con indicazione: (i) della soglia di attivazione (5% del valore del contratto); (ii) della misura dell’adeguamento (80% del valore eccedente); (iii) degli indici ISTAT di riferimento e delle relative ponderazioni; (iv) delle modalità di attivazione automatica ai sensi dell’Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023, come introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024.
In caso di mancato riscontro entro il termine di presentazione delle offerte del 23 marzo 2026, il sottoscritto si riserva:
• di segnalare il vizio all’ANAC ai sensi dell’art. 211, comma 1-bis, del previgente codice e delle omologhe disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, per l’esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento;
• di segnalare la condotta alla Corte dei Conti ai fini dell’eventuale responsabilità erariale conseguente alla prosecuzione di una procedura in condizioni di illegittimità accertata.
Conclusioni
La presente diffida è trasmessa nei termini previsti dalla lex specialis (art. 2.2 del Disciplinare) per la proposizione di quesiti e osservazioni, con piena consapevolezza che il vizio segnalato non è sanabile attraverso il soccorso istruttorio né con interpretazione conforme, richiedendo invece una modifica formale degli atti di gara. La Stazione Appaltante ha a disposizione gli strumenti normativi e i tempi tecnici per intervenire prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Ciò nell’interesse della regolarità della procedura, della certezza del diritto per tutti i partecipanti e della tutela delle ragioni dell’erario comunale, che impone l’affidamento del servizio su basi di corretta allocazione del rischio contrattuale.
Note: Il presente quesito è formulato nel rispetto dei termini di cui all’art. 2.2 del Disciplinare (almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato al 23 marzo 2026). Le fonti giurisprudenziali e i link citati sono stati verificati alla data di redazione del presente documento
1. Premessa e riferimenti procedurali
Nell’ambito della procedura aperta indetta dal Comune di Lecce per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU e servizi di igiene urbana per anni 8 (CIG B9CC9BD744), si sottopone alla Stazione Appaltante un quesito interpretativo ai sensi dell’art. 2.2 del Disciplinare di Gara, avente ad oggetto il meccanismo di revisione del corrispettivo contrattuale disciplinato al paragrafo 9.2 del medesimo atto.
Il quesito attiene a una questione di rilievo non soltanto per la corretta formulazione dell’offerta economica, ma anche per la valutazione della sostenibilità e dell’equilibrio economico-finanziario del contratto nell’arco degli otto anni di durata previsti.
2. Contenuto del paragrafo 9.2 del Disciplinare e profilo problematico
Il paragrafo 9.2 del Disciplinare, rubricato “Revisione prezzi ed adeguamento del prezzo contrattuale”, articola il meccanismo di aggiornamento economico in due distinti regimi:
a) Per i servizi rientranti nel perimetro di regolazione ARERA: il disciplinare prevede che, per tutta la durata dell’affidamento, venga “garantita la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l’ammontare di costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente” (MTR), con adeguamento in sede di approvazione tariffaria da parte di ARERA/ETC. Tale meccanismo riproduce sostanzialmente l’art. 7.1 dello Schema Tipo di Contratto di Servizio allegato alla Deliberazione ARERA n. 385/2023/R/RIF.
b) Per i servizi extra-perimetro ARERA: il disciplinare prevede espressamente l’applicazione della revisione prezzi ex art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, con soglia di attivazione al 5% e copertura dell’eccedenza nella misura dell’80%, secondo gli indici ISTAT ponderati indicati nella clausola stessa.
Il profilo problematico riguarda specificamente il primo regime: l’operatore economico si chiede se il meccanismo della “coerenza MTR”, così come disciplinato al par. 9.2, sia giuridicamente idoneo a sostituire la revisione del corrispettivo ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici anche per la parte principale dell’appalto, ovvero se invece quest’ultima disposizione debba trovare applicazione autonoma e diretta, indipendentemente dalla regolazione tariffaria.
3. Il quadro giurisprudenziale consolidato
La questione ha formato oggetto di una copiosa e recente giurisprudenza che l’operatore economico sottopone all’attenzione della Stazione Appaltante.
3.1 Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 luglio 2025, n. 6466
La pronuncia — conformata da T.A.R. Lombardia, Sez. I, 10 dicembre 2024, n. 3591 — ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“La disciplina del MTR è volta a determinare i valori massimi della TARI che l’amministrazione può porre a carico dei cittadini che fruiscono del servizio, non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso. Pertanto nell’ipotesi in cui il corrispettivo divenisse inadeguato, per circostanze eccezionali, va fatto ricorso, nella ricorrenza dei relativi presupposti, al diverso istituto della revisione prezzi, quale disciplinato dal codice dei contratti pubblici (art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023).”
“Non esiste alcun diritto automatico all’adeguamento dei prezzi ancorato al sistema tariffario del MTR. Il prezzo contrattuale pattuito all’esito di gara pubblica resta pienamente valido e non suscettibile di modifiche o integrazioni automatiche, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione della revisione prezzi o l’amministrazione decida di intervenire, ma senza alcun obbligo di adeguarsi alle maggiori soglie previste.”
(Fonte:https://www.giustizia-amministrativa.it/-/105486-1198 e https://assoambiente.org/entry_p/News/news/16832/)
3.2 Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 novembre 2025, n. 9257
In perfetta continuità con la pronuncia precedente, il Consiglio di Stato ha ribadito:
“Il sistema del MTR è volto istituzionalmente all’efficiente contenimento dei costi, non ad una particolare remunerazione del capitale privato. Per il caso in cui il corrispettivo divenisse inadeguato per circostanze straordinarie, l’ordinamento contempla già il rimedio della revisione prezzi per il riequilibrio del rapporto contrattuale, fermo restando che l’essere aggiudicatario di un contratto di servizio non significa non essere soggetti all’ordinario rischio di impresa.”
(Fonte: https://www.studiovalaguzza.it/gestione-dei-rifiuti-e-metodo-mtr-2-il-consiglio-di-stato-riconosce-che-leterointegrazione-non-puo-essere-indiscriminata/)
3.3 T.A.R. Lombardia, Sez. I, 30 ottobre 2025, n. 3496
La pronuncia ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 7.1 dello Schema Tipo di Contratto ARERA (deliberazione n. 385/2023/R/RIF), esattamente la disposizione recepita dal par. 9.2 del presente disciplinare:
“L’art. 7.1, prevedendo l’atipico meccanismo di adeguamento del corrispettivo contrattuale della ‘coerenza con i costi riconosciuti dal metodo tariffario’, si pone in netto contrasto con la norma di rango primario di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, che ha introdotto l’obbligo di previsione di clausole di revisione dei prezzi, sicché esso non rispetta la normativa vigente e pertanto è illegittimo.”
(Fonte: https://www.segretaricomunalivighenzi.it/contratto-di-servizio-tipo-arera-per-la-gestione-dei-rifiuti-il-t-a-r-dichiara-illegittimi-diversi-articoli/04/11/2025/)
La giurisprudenza sopra richiamata non si limita ad affermare la diversità funzionale tra MTR e corrispettivo contrattuale, ma elabora un ragionamento di teoria delle fonti che merita di essere evidenziato in modo autonomo, in quanto costituisce il fondamento giuridico più robusto del presente quesito.
Il D.Lgs. n. 36/2023 è stato adottato in attuazione della legge delega n. 78/2022 (art. 1, comma 4, lett. ll) che prevedeva espressamente l’“obbligo di inserimento nei documenti di gara di clausole di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva”. Esso è dunque fonte primaria dell’ordinamento, al pari di una legge ordinaria. Le delibere ARERA — inclusa la n. 385/2023/R/RIF recante lo Schema Tipo di Contratto di Servizio — sono invece atti amministrativi generali di un’Autorità indipendente, collocati in posizione gerarchicamente subordinata alla legge. Il T.A.R. Lombardia n. 3496/2025 ha fatto applicazione diretta di questo principio, dichiarando illegittimo l’art. 7.1 dello Schema Tipo proprio perché “si pone in netto contrasto con la norma di rango primario di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023”.
b) Inderogabilità dell’art. 60: norma cogente e non dispositiva
L’art. 60 D.Lgs. n. 36/2023 non pone una disciplina meramente dispositiva — derogabile per accordo tra le parti o per atto regolamentare — bensì una norma imperativa e cogente: il comma 1 prescrive che “i documenti di gara iniziali contengano una clausola di revisione dei prezzi”, con formula imperativa che non lascia margini discrezionali alla stazione appaltante. La Corte dei Conti, Sez. Centrale di Controllo, con deliberazione n. 12/2024, ha confermato che l’omissione della clausola revisionale negli atti di gara costituisce vizio di legittimità degli stessi, rilevabile anche in sede di controllo preventivo di legittimità sui contratti pubblici (v. https://www.corteconti.it/Download?id=be3c5fe5-3b34-4a7e-84d0-61aed6e9d2c9).
In considerazione del quadro normativo e giurisprudenziale sopra illustrato, il contratto eventualmente stipulato in assenza della clausola ex art. 60 per la parte ARERA sarebbe viziato da illegittimità originaria e soggetto a eterointegrazione giudiziale ex art. 1339 c.c., con conseguente contenzioso in fase esecutiva. L’omissione espone la Stazione Appaltante a sicure contestazioni in sede giurisdizionale, sia in via di impugnazione degli atti di gara sia in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, con rischio di annullamento della procedura.
Richiesta di autotutela: oggetto e tempi
Sulla scorta di quanto esposto, il sottoscritto operatore economico chiede l’adozione urgente dei seguenti provvedimenti di autotutela:
Rettifica degli atti di gara mediante avviso di rettifica pubblicato sulla PAD ai sensi dell’art. 27 D.Lgs. n. 36/2023, a modificare il par. 9.2 del Disciplinare e l’art. 7 dello Schema di Contratto, inserendo una clausola di revisione dei prezzi ex art. 60 del Codice anche per i servizi rientranti nel perimetro di regolazione ARERA, con indicazione: (i) della soglia di attivazione (5% del valore del contratto); (ii) della misura dell’adeguamento (80% del valore eccedente); (iii) degli indici ISTAT di riferimento e delle relative ponderazioni; (iv) delle modalità di attivazione automatica ai sensi dell’Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023, come introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024.
In caso di mancato riscontro entro il termine di presentazione delle offerte del 23 marzo 2026, il sottoscritto si riserva:
• di segnalare il vizio all’ANAC ai sensi dell’art. 211, comma 1-bis, del previgente codice e delle omologhe disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, per l’esercizio dei poteri di vigilanza e di intervento;
• di segnalare la condotta alla Corte dei Conti ai fini dell’eventuale responsabilità erariale conseguente alla prosecuzione di una procedura in condizioni di illegittimità accertata.
Conclusioni
La presente diffida è trasmessa nei termini previsti dalla lex specialis (art. 2.2 del Disciplinare) per la proposizione di quesiti e osservazioni, con piena consapevolezza che il vizio segnalato non è sanabile attraverso il soccorso istruttorio né con interpretazione conforme, richiedendo invece una modifica formale degli atti di gara. La Stazione Appaltante ha a disposizione gli strumenti normativi e i tempi tecnici per intervenire prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Ciò nell’interesse della regolarità della procedura, della certezza del diritto per tutti i partecipanti e della tutela delle ragioni dell’erario comunale, che impone l’affidamento del servizio su basi di corretta allocazione del rischio contrattuale.
Note: Il presente quesito è formulato nel rispetto dei termini di cui all’art. 2.2 del Disciplinare (almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato al 23 marzo 2026). Le fonti giurisprudenziali e i link citati sono stati verificati alla data di redazione del presente documento
18/03/2026 12:08
Risposta
Si conferma quanto già previsto nel bando/disciplinare di gara e negli atti progettuali tutti
18/03/2026 11:48
Quesito #44
Buongiorno,
con riferimento all’art. 17, punto 1, del Disciplinare di gara, si richiede cortesemente di voler confermare che, tra la documentazione di gara pubblicata, non risulta presente alcun modello di offerta economica.
con riferimento all’art. 17, punto 1, del Disciplinare di gara, si richiede cortesemente di voler confermare che, tra la documentazione di gara pubblicata, non risulta presente alcun modello di offerta economica.
18/03/2026 12:01
Risposta
Si conferma che non è presente alcun modello di offerta economica.