Gara #7
Affidamento del “Servizio di gestione degli atti relativi alle violazioni alle norme del Codice della Strada, accertate a carico dei veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede in Italia e dei veicoli e/o trasgressori e/o obbligati in solido aventi residenza o sede all’estero, ai Regolamenti Comunali e delle altre norme di competenza della Polizia Locale, nonché, la fornitura di prodotti tipografici connessi alle attività di Polizia Locale”Informazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Deserto
Scadenze
Allegati
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Chiarimenti
Si chiede, pertanto, di voler rettificare la prescrizione del capitolato di gara.
- - Si chiede conferma che gli atti da notificare tramite il servizio postale in seguito al perfezionamento delle informazioni relative ai dati anagrafici (rinotifiche) saranno retribuiti con un compenso che a base d’asta ha il valore di € 6,00 (eurosei/00)
- - Con riferimento agli atti da ri-notificare tramite messi notificatori del comune di residenza in seguito al perfezionamento delle informazioni relative ai dati anagrafici (rinotifiche), si chiede conferma che i messi non dovranno essere messi a disposizione dal fornitore ma saranno quelli dei comuni di residenza e che il fornitore anticiperà le spese di notifica.
- - Si chiede di conoscere il valore posto a base d’asta per le spese di recapito delle emissioni solleciti pre-ingiunzione (c.d. lettere pre-ruolo) da inviare agli utenti.
- 1° quesito: Relativamente agli atti perfezionati a mezzo c.d. “rinotifica” si riporta, qui di seguito, quanto specificato nel Capitolato Tecnico con l’art. 3.1.1. rubricato Compensi a base di gara: “Per quanto concerne le spese postali …, il prezzo unitario a base di gara è determinato in € 6,00 …, per ciascun verbale di contestazione notificato e/o rinotificato.”. Pertanto, nella ipotesi di “rinotifica” sarà riconosciuto un compenso che, a base di gara, è pari ad € 6,00, oltre IVA come per legge.
- 2° quesito: Si conferma che i messi notificatori saranno quelli del Comune che ha provveduto a rinotificare l’atto contravvenzionale, altrimenti, non si giustificherebbe il pagamento delle stesse in favore dei Comuni interessati; pertanto, l'aggiudicatario anticiperà le spese di notifica in questione che poi gli saranno “ … rimborsate dal C.P.L. , inserendole in apposita e specifica fattura, …, per il rimborso delle spese stesse (IVA esente).” vedi art. 4.6 del Capitolato Tecnico. Inoltre, anche l’art. 10.1 del Capitolato Tecnico precisa che “ … saranno rimborsate alla ditta aggiudicataria le spese pagate ai Comuni interessati, previa fatturazione dettagliata …”.
- 3° quesito: L’articolo 1.2 rubricato Servizio di Gestione del Procedimento Sanzionatorio riporta tutte le attività rientranti nel processo sanzionatorio in questione e, tra le altre, anche la emissione delle c.d. lettere pre-ruolo. Il successivo articolo 4.11 rubricato Servizio Propedeutico e di gestione della riscossione coattiva specifica che “ … prima della emissione / elaborazione dei ruoli per la gestione della riscossione coattiva il Fornitore, d’accordo con il C.P.L., dovrà approntare ed imbustare tutte le emissioni solleciti pre-ingiunzione (c.d. lettere pre-ruolo), da inviare agli utenti.”. La predetta comunicazione è un atto di cortesia che sarà inviato agli utenti interessati con lettera ordinaria, non a mezzo raccomandata A/R. Tale servizio, pertanto, rientra nelle attività oggetto dell’appalto e sarà retribuito nell’ambito delle somme previste a base di gara per la gestione del servizio.
Alla luce della complessità del capitolato d'appalto, infatti, il tempo a disposizione appare non sufficiente per sviluppare una nuova soluzione competitiva, vantaggiosa e tale da integrare le singole forniture di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nella compagine di partecipazione.
La concessione di tale proroga, quindi, consentirebbe di mettere a punto una soluzione ottimizzata e con essa la relativa documentazione amministrativa a corredo.
Nella speranza di vedere accolta la nostra richiesta, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
notifica degli atti in tutta Italia e all’estero, si chiede, al fine di una valutazione economica
esaustiva, di specificare quanto segue:
Il numero di verbali inviati a notifica nel Comune di Lecce e, possibilmente, quelli inviati
nel restante territorio della Provincia di Lecce e, in ultima analisi, nel restante territorio della
Regione Puglia, ottenendo per differenza su 82.000 annui, quelli fuori regione.
- l'assoggettamento ad IVA delle spese di notifica dell'atto contravvenzionale;
- l'annullamento, di conseguenza, della procedura di gara.
"Si precisa che le spese postali, il cui prezzo unitario a base di gara soggetto a ribasso è determinato in € 6,00, saranno assoggettate ad IVA (aliquota ordinaria) secondo la normativa attualmente in vigore".
Riguardo la richiesta di annullamento in autotutela della procedura di gara in questione si precisa che non si ravvisano i presupposti per l'annullamento della stessa.
la novella normativa ha, tra l’altro, modificato il comma 2 sostituendo il terzo periodo che ora recita "il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture."; si chiede di confermare che la quota subappaltabile dell'importo complessivo del contratto è pari al del cinquanta per cento.
di confermare che l’affidamento dell’attività di postalizzazione a soggetto esterno abilitato non è subappalto.
Si precisa, inoltre, così come ben dettagliato nella lex specialis di gara che, non essendoci prestazioni secondarie, la prestazione è unica e, pertato, può trovare applicazione l'istituto del subappalto di cui all'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.-
Il software attualmente in uso è "PIEMME".
2. Si chiede, inoltre, di conoscere i volumi annui degli Atti Giudiziari di cui al punto 4.6.1 del Capitolato di gara e il numero di ritiri settimanali e/o annui presso l’ufficio sanzioni del Comando di P.L. che dovranno essere effettuati dal Fornitore per la raccolta e la successiva postalizzazione dei medesimi Atti Giudiziari.
1. Le comunicazioni da inviare (c.d. lettere pre-ruolo), relative al decorso 2018, sono circa 20.000. Il dato numerico in questione non è una stima dei volumi previsti annui, per l’appalto da aggiudicare, bensì, un dato storico riveniente dalla gestione degli atti contravvenzionali (violazioni C.d.S.) riguardanti il 2018.
2. Gli atti inviati di cui al punto 4.6.1 del capitolato tecnico, relativamente al decorso 2018, sono stati circa 5.000. Anche in questo caso, il dato numerico in questione, non è una stima dei volumi previsti annui, per l’appalto da aggiudicare, bensì, un dato storico riveniente dalla gestione degli atti contravvenzionali (C.d.S.), nonché, degli atti emessi per violazioni ai Regolamenti comunali e delle altre norme di competenza della Polizia Locale riguardanti il 2018. Per quanto riguarda i ritiri dei predetti atti, si ipotizzano almeno tre ritiri al mese e, comunque, a secondo del volume di atti trattati.
Nel bando di gara, pag. 3, si delinea un appalto caratterizzato da una sola prestazione, interamente principale.
Le attività oggetto della prestazione suddetta, tuttavia, per quanto strettamente interconnesse, sono scindibili.
Si chiede, quindi, di confermare che -in caso di partecipazione in costituendo R.T.I.- all'interno del raggruppamento, le imprese potranno organizzare l'esecuzione del contratto come meglio ritengono opportuno, svolgendo ognuna, una parte dell’unica attività principale delineata (es. IMPRESA 1 svolge servizio di notificazione degli Atti Giudiziari sul territorio nazionale e rendicontazione degli esiti; IMPRESA 2 svolge servizio di stampa e imbustamento; IMPRESA 3 svolge servizi di notifica multe all’estero e fornitura del software gestionale, etc.)
Ciò posto, si chiede conferma che i requisiti di capacità economico-finanziarie e tecnico-professionale vengano posseduti da ciascun componente del RTI, limitatamente alla parte di servizio svolta all'interno del raggruppamento.
Quanto al requisito di capacità economica e finanziaria:
N.B. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il requisito relativo al Fatturato specifico minimo annuo, deve essere posseduto per almeno il 40% riferito a ciascuno degli ultimi TRE esercizi finanziari dalla MANDATARIA e la restante percentuale dalla mandante o cumulativamente dalle mandanti.
Quanto al requisito di capacità tecnica e professionale:
N.B. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il Requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto per intero dalla MANDATARIA.
La Commissione Giudicatrice esaminerà i contenuti dell’offerta strutturata secondo i seguenti criteri
di valutazione:
A. OFFERTA TECNICA QUALITATIVA 80/100
B. OFFERTA ECONOMICA 20/100
Nel Capitolato di gara, a pag. 69, può leggersi quanto segue:
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene valutata secondo i seguenti elementi:
1. Offerta Tecnica: punti 70/100
2. Offerta Economica: punti 30/100
Per quanto sopra esposto si chiede cortesemente di chiarire quali saranno i criteri di valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica.
I criteri di valutazione, i subcriteri, i punteggi, così come le regole di gara sono tutti quelli del bando di gara.
Qualsivoglia contrasto tra le previsioni del bando e quelle di Capitolato va risolto attraverso la prevalenza delle norme di bando su quelle di Capitolato, come espressamente previsto all'art. 4 della voce "Altre Informazioni" di pag.23 del bando di gara.
Per vero nel caso di che trattasi occorre tenere in conto che sulla piattaforma è stata pubblicata, per mero errore, una versione antecedente del Capitolato in luogo di quella approvata. Segue dunque la pubblicazione negli Allegati del Capitolato approvato.
Il capitolato di gara contiene alcune prescrizioni che appaiono contraddittorie, in tema di notifica degli Atti Giudiziari.
Il servizio di notifica degli Atti Giudiziari, infatti, appare inequivocabilmente all’interno del perimetro di gara, come specificato anche da quanto previsto dagli importi a base d’asta ( “Per quanto concerne le spese postali (servizio di notificazione contravvenzioni), a mezzo vettore Poste Italiane, ovvero, a seguito della liberalizzazione del servizio postale, altra ditta incaricata, anch’esse soggette a ribasso, il prezzo unitario a base di gara è determinato in € 6,00 (eurosei/00) IVA esente – art.10, comma 16, DPR 633/72 –, per ciascun verbale di contestazione notificato e/o rinotificato.” Pag. 9 del Capitolato),
Tuttavia, alcune previsioni del Capitolato appaiono presupporre una sorta di ripostalizzazione. Ad esempio,
Pag. 32 del Capitolato: Tutti i rapporti economici con il servizio postale (Poste Italiane o altra ditta incaricata), devono essere a carico del Fornitore del servizio; il Fornitore provvede altresì ad anticipare tutte le spese di spedizione per la notifica degli atti oggetto del presente capitolato, esonerando, sin d’ora, questo Comando da qualsivoglia responsabilità in ordine ai mancati pagamenti nei confronti del vettore postale.
Pag. 34 del Capitolato: il Fornitore dovrà adoperarsi per garantire alla Amministrazione contraente un servizio postale efficiente e a costi quanto più possibile contenuti. Il Fornitore dovrà pertanto individuare operatori in possesso dei requisiti di legge e delle eventuali licenze previste dalle autorità competenti, per svolgere il servizio di notificazione e di comunicazione degli atti giudiziari relativi ai Verbali.
Si chiede, pertanto, di confermare che il servizio di notifica degli Atti Giudiziari è all’interno del perimetro di gara e di voler rettificare le suddette prescrizioni contrastanti contenute nella lex specialis di gara.
- Il capitolato speciale d’appalto, all’art. 3, prevede che l’aggiudicatario deve “compiere il servizio di stampa, imbustamento e consegna dei Verbali a Poste Italiane o, a seguito di liberalizzazione del servizio postale, ad altra ditta incaricata,…”;
- La suddetta previsione, dunque, parte dal presupposto che l’effettiva liberalizzazione dei servizi postali avvenga nel corso dell’esecuzione dell’appalto;
- Effettivamente, pur essendo state formalmente rilasciate licenze speciali per il servizio di notificazione degli atti giudiziari, queste non sono esercitabili in quanto condizionate dalla preventiva esecuzione dei prescritti corsi di formazione da tenersi a cura dell’UNEP;
- Tale circostanza, dunque, certifica la permanenza di un monopolio di fatto in capo a Poste Italiane che sarà, necessariamente, l’unico soggetto in grado di svolgere il già menzionato servizio nella prima parte del periodo di vigenza del contratto;
- La suddetta circostanza determina, altresì, che soltanto Poste Italiane potrà partecipare in RTI con altro operatore alla procedura di gara in oggetto;
- Che le attuali tariffe attualmente praticate da Poste Italiane sono ben superiori all’importo posto a base d’asta per l’attività di notificazione; Tutto ciò premesso, si sottopongono alla stazione appaltante i seguenti quesiti:
N.1 Se, avendo pubblica evidenza la circostanza che la liberalizzazione dei servizi postali di notifica degli atti giudiziari non è operativa per l’assenza della condizione di efficacia dei corsi propedeutici per i notificatori da programmarsi e svolgersi a cura dell’UNEP, ritenga legittima la conseguente riserva di esclusiva partecipazione a POSTE ITALIANE, eventualmente in RTI con altro operatore economico;
N.2 Se, alla luce della certificata impossibilità di partecipazione da parte di operatori postali diversi da POSTE ITALIANE, non ritenga che la formulazione del bando violi i principi di procompetitività, favor partecipationis e par condicio tra gli operatori economici presenti sul mercato;
N.3 Se non ritenga che il bando stesso, prevedendo una necessaria fase di notifica da parte di Poste Italiane, palesi ex se la sussistenza di un monopolio che si riverbera in modo inficiante la possibilità di libera ed effettiva partecipazione alla gara da parte di operatori economici che non si costituiscano in RTI con Poste Italiane;
N.4 Se la necessaria fase di notifica tramite Poste italiane, come prevista dal Bando nelle more della effettiva liberalizzazione, non sia palesemente in contrasto con la previsione di un prezzo a base d’asta diverso e di gran lunga inferiore rispetto alle tariffe attualmente praticate da Poste Italiane per la notifica degli atti giudiziari;
N.5 Se la previsione di un corrispettivo a base d’asta per le attività di notifica pari ad € 6,00 – di gran lunga inferiore alle tariffe praticate da Poste Italiane - e che si assumono obbligatorie nel periodo di necessaria transizione previsto dal bando – non alteri l’equilibrio del contratto oggetto di appalto;
N.6 Se il grave squilibrio contrattuale derivante dalla base d’asta dei servizi postali a fronte delle tariffe praticate da Poste Italiane, in uno con la previsione di cui al paragrafo 4.2.1 del capitolato che prevede la messa a disposizione di 4 unità di personale, non mini gravemente la sostenibilità economica dei servizi per gli operatori partecipanti con conseguente assenza di idonee garanzie qualitative per la stazione appaltante;
N. 7 Se la previsione di esecuzione del servizio di notificazione in regime di liberalizzazione non faccia venire meno le previsioni di cui all’art. 10, comma 16, del DPR 633/1972 con conseguente assoggettamento ad IVA;
N. 8 Se un operatore economico possa partecipare in RTI con un operatore postale in possesso di licenza speciale per la notifica degli atti giudiziari benché impossibilitato ad esercitarla in quanto l’UNEP non ha ancora tenuto i necessari corsi che ne condizionano legalmente l’efficacia;
N.9 Se, in caso di partecipazione in RTI con operatore postale autorizzato, ma ancora operativamente impossibilitato alla notifica degli atti giudiziari a causa del mancato svolgimento dei corsi propedeutici da parte dell’UNEP, la notifica degli atti debba essere svolta – medio tempore – mediante Poste Italiane e quale sia l’importo delle spese postali che verranno rimborsate all’aggiudicatario.
L’obbligo di frequenza ai corsi di formazione di cui alle Linee Guida emanate dal Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale della giustizia civile – con la successiva abilitazione a seguito del superamento del previsto esame finale è un requisito di esecuzione e non di partecipazione. Pertanto, trattasi di requisito da possedersi ai fini dell'esecuzione dell'appalto. La stazione appaltante, in ragione della economia del procedimento amministrativo richiederà il possesso del requisito in confronto dell'aggiudicatario proposto, prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione.
N.3
Relativamente al quesito n.3 il bando di gara prevede chiaramente a pag.4 che:
“Per quanto concerne le spese postali (servizio di notificazione contravvenzioni), a mezzo vettore Poste Italiane, ovvero, a seguito della liberalizzazione del servizio postale, altra ditta incaricata ….”. Di conseguenza, si ritiene che non vi è ipotesi di “….. sussistenza di un monopolio …..”
N.4
Relativamente al quesito N.4 il bando di gara prevede la necessaria fase di notifica dell’atto contravvenzionale, ma non in via esclusiva “…. tramite Poste Italiane …..”, come già specificato nel precedente quesito n.3.
Pertanto, il riferimento al palese contrasto con un prezzo a base d’asta di gran lunga inferiore alle tariffe postali attualmente praticate da Poste Italiane, non trova fondamento.
N.5
Il corrispettivo posto a base di gara per le attività di notifica pari ad € 6,00 si ritiene congruo in quanto non strettamente corrispondente alle tariffe postali richiamate che riguardano, invece, il servizio postale universale.
N.6
Le n.4 unità di personale richieste di cui al capitolato tecnico dovranno svolgere attività che riguardano la gestione e la lavorazione dell’atto contravvenzionale e non anche la notifica; pertanto, le stesse rientrano nell’ipotesi dei servizi remunerati con l’importo di € 5,00 al netto di IVA a base di gara per ciascun verbale gestito.
N.7
E’ già stato chiarito che l’importo posto a base di gara per la notifica degli atti contravvenzionali pari a € 6.00 cadauno verbale sarà assoggettato ad IVA come per legge non rientrando, appunto, nella ipotesi del servizio postale universale di cui all’art.10 co.16 del D.P.R. 633/72.