Inviato esito

Gara #124

Affidamento del  “Servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari – di cui alla Legge n. 890/1982 e ss. mm. ii.  - e comunicazioni connesse, di violazioni del Codice della Strada - di cui all’art. 201 del D. Lgs. n. 285/1992, di violazioni dei Regolamenti e Ordinanze Comunali e delle leggi e dei regolamenti di competenza della Polizia Locale”- AREA 1 – REGIONE PUGLIA
Accedi o registrati per interagire con la piattaforma
Accedi Registrati

Informazioni appalto

06/06/2022
Aperta
Servizi
€ 3.281.148,00
D'ARMENTO ROBERTA

Categorie merceologiche

6411 - Servizi postali

Lotti

Inviato esito
1
92337782A9
Qualità prezzo
Affidamento del  “Servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari – di cui alla Legge n. 890/1982 e ss. mm. ii.  - e comunicazioni connesse, di violazioni del Codice della Strada - di cui all’art. 201 del D. Lgs. n. 285/1992, di violazioni dei Regolamenti e Ordinanze Comunali e delle leggi e dei regolamenti di competenza della Polizia Locale”- AREA 1 – REGIONE PUGLIA
Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di notifica a mezzo del servizio postale di atti giudiziari e comunicazioni connesse, di violazioni amministrative comprese le violazioni del Codice della Strada, di ordinanze – ingiunzione, ecc. di competenza della Polizia Locale: il servizio postale oggetto dell’affidamento copre le attività di raccolta, trasporto, smistamento, distribuzione e recapito della corrispondenza degli atti aventi come destinatari soggetti residenti nella Regione Puglia.
 
€ 3.281.148,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.948.406,78
Determinazione n.3026 18/11/2022
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
97103880585 POSTE ITALIANE SPA
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

Determinazione n.1592
01/07/2022
Cognome Nome Ruolo
BONOCUORE DR. FERNANDO Presidente della Commissione
GOFFREDO DR. FRANCECO Componente valutatore
DORIA DR.SSA RITA Componente valutatore

Scadenze

24/06/2022 12:00
29/06/2022 12:00
30/06/2022 09:30

Allegati

bando-di-gara-notifiche-violazioni-vigili-area-1.16545119831e638.pdf.p7m
SHA-256: 391c9edfdc2a9f6524fc8f0f7718277f49b22c610bb976204d53a07cac4d2754
09/10/2023 14:16
1.98 MB
allegato-a-istanza-di-ammissione-alla-gara-servizio-notifiche-area-1.1654511984c9d81.doc
SHA-256: 68093f4a72e2d085d987de29ecbfc0dcf8bfd3d2adc10df12687d5fcec742e0e
09/10/2023 14:16
74.00 kB
allegato-a.165451198408b04.bis-notifica-sanzioni-vigili-area-1.doc
SHA-256: ed8310ed393b092aa25742765de4a6adcb685727a6dcbf76a6d2843c35c6a954
09/10/2023 14:16
46.00 kB
modello-dgue-32.165451198490c2e.pdf
SHA-256: a0d3c2265e4d9bcf9b4c8ef3fbc9892f272c66b555d8a347d721a752d212f097
09/10/2023 14:16
1.22 MB
capitolato-notifiche-area-1.165451198412eec.pdf
SHA-256: b3349427b96c26602f8a10119dc45a796c3db808a2133668f4b179a83bd66512
09/10/2023 14:16
1.41 MB
relazione-generale-notifiche-area-1.1654511984d7c04.pdf
SHA-256: 4bdcbbe0cfb0d5b5245e4ee0ecb6e41f5df495076a7b4e76ab2e58a783c82927
09/10/2023 14:16
1.08 MB
det-01147-20-05-2022.1654512123420b8.pdf
SHA-256: 6280de5167dae91b5e0dcdbcd3deafe6f0e0563fbb09b05f941b0967757f7191
09/10/2023 14:16
243.47 kB
allegato-contabile-digitale.1654512124da56b.pdf
SHA-256: 7e0e9a9bfb6bc9cf63753fe394935c4e8ed163883977e96f863142c2bde8d8d8
09/10/2023 14:16
102.90 kB
avviso-precisazione-modalita-offerta-tabellare-10.165529079411f0e.6.2022.pdf.p7m
SHA-256: 724395eb39d4b54a8e9990fe39bdb8e5ea9b448613025f4c8664c722a4afdff5
09/10/2023 14:16
790.61 kB
pmgrid-ordinato-regione-puglia.16557218087fe56.csv
SHA-256: 89989f60915114af016fc035db21ed9c5b4e2df7f156d7792d456d034ec45692
09/10/2023 14:16
7.86 kB
avviso-precisazione-criterio-offerta-20.165589242457471.6.2022.pdf.p7m
SHA-256: 4d8fa98e469afc4ac25fc78806bb14884f19bd0c2e6af79efc295327da102096
09/10/2023 14:16
62.94 kB
avviso-precisazione-revisione-prezzi-17.16558924244978f.6.2022.pdf.p7m
SHA-256: 95dbf1453603fcb69681811213b12038c6fb16fc26d5feb8ba5373ac778c615e
09/10/2023 14:16
52.83 kB
curriculum-fernando-bonocuore.16571010856c45c.pdf
SHA-256: ac614ce8f9c2da974dea5c1818830ada3c9fd957da1140f889131cadbaea982f
09/10/2023 14:16
867.32 kB
curriculum-vitae-francecso-goffredo.16571010868644a.pdf
SHA-256: c113e8207e29ff1aabd91f195d0019d47da683ca75e15ac77ae36d71d29218fd
09/10/2023 14:16
85.71 kB
curriculum-doria-luigia1.16571010861d7b7.pdf
SHA-256: 105f6de3790979a3d59a082bf1a96a0c226cdf94504043f116e648378f3b092e
09/10/2023 14:16
159.31 kB
det-01592-01-07-2022.1657101087a46c7.pdf
SHA-256: cc900fbabcb93787aa3833303bde88c8e15286d3f4a673831080f5f7d7a619ef
09/10/2023 14:16
177.53 kB
58820 - Graduatoria provvisoria1667386701.pdf
SHA-256: 43529b3fbd02d4d3294ba54d7fb2cb47f0c2536624c0484cb1a67b9f8e33aa80
09/10/2023 14:16
121.04 kB
det-03026-18-11-2022.16692817656c13b.pdf
SHA-256: f9046baeb38e41f0fe1cb65efab037fb6a999d7a90b44a702cc762d1247d004c
09/10/2023 14:16
216.12 kB
1669280760335-allegato-contabile-digitale.1669281765f84e1.pdf
SHA-256: bd5cb1c220692752248331bad9c32d1840f6f0424c7ebbdd2de85dc108588845
09/10/2023 14:16
100.69 kB
1669280835294-attestazione-di-pubblicazione.166928176598ef2.pdf
SHA-256: 6e3e8574ef8a645ff2f6abcb1c6aea9409701c21e693671b7155772620694abf
09/10/2023 14:16
90.40 kB
verbale-n.1679914076b9774.1-seduta-pubblica-30.06.2022.pdf
SHA-256: e7fe1c272a890e133a212f8ff8203b9db12f34a8e83a3688a9c07e0637e71103
09/10/2023 14:16
883.44 kB
verbale-n.1679914076a8124.2-seduta-pubblica-11.07.2022.pdf
SHA-256: 0f5023fcd465d985f71d4f8cdbc9701325effb29c6f25c225eae5ccbb75f778a
09/10/2023 14:16
1.08 MB
verbale-n.1679914076b9fb9.3-seduta-riservata-del-15.07.2022.pdf
SHA-256: afc42b289c6f5dd80d548762a198bc4f98fa5590524ddb4e303bcd992e34acfe
09/10/2023 14:16
3.54 MB
verbale-n.16799140765bb6d.4-seduta-pubblica-02.11.2022.pdf
SHA-256: 85754ccf6b81df622dfc7332444a4306a3d987225c3c1726fa63ee7bcad00eeb
09/10/2023 14:16
1.86 MB
58820 - Avviso di appalto aggiudicato.1680018781.pdf
SHA-256: ee2e56d24aad2ca84153160e10c9c2f1fa50aa6943745191a5d5aafb5b952315
09/10/2023 14:16
132.36 kB
contratto-notificazione-poste-area-1.1688115450ed33c.pdf
SHA-256: 6c65aa55bc2e858f54d61280043ca3a2d8a35e96f02cffc3ecc351a208fa59bc
09/10/2023 14:16
113.41 kB

Chiarimenti

13/06/2022 16:49
Quesito #3
Si chiede conferma se i plichi degli atti da notificare sono confezionati dagli uffici comunali e pertanto è prevista l’attività di raccolta, smistamento, affrancatura e notifica, oppure se si tratta di invii multipli provenienti da flussi di stampa, suddivisi in lotti periodici ed eventualmente specificare l'arco temporale di invio dei lotti.
 
14/06/2022 18:38
Risposta

La S.A. ha in essere un appalto di servizi con un consolidatore, il quale provvede alla stampa ed imbustamento della maggior parte dei verbali. La S.A. trasmette quotidianamente i flussi di stampa al consolidatore. Ci sono anche un centinaio di verbali circa al mese che vengono prodotti, stampati ed imbustati direttamente dalla S.A. presso la quale dovranno essere ritirati per la notifica.

15/06/2022 13:00
Quesito #4
Si chiede di conoscere la stima dei volumi  ripartiti per CAP di destinazione all’interno della stessa Regione Puglia.
20/06/2022 12:42
Risposta
In riscontro vedasi file, contenente il dato storico dell’ultimo triennio, pubblicato tra gli allegati.
17/06/2022 11:17
Quesito #5
 
  1. Con riferimento a quanto previsto all’art. 15.1 del Capitolato, si chiede di confermare che le spedizioni saranno oggetto di condivisione e preventiva programmazione con il Recapitista, nel rispetto dei quantitativi definiti nella Carta dei Servizi Universali, al fine di prevenire la generazione di picchi produttivi sui centri di Recapito.
  2. Con riferimento a quanto indicato all’art. 19 del Capitolato, relativamente alla penale prevista per eventuali ritardi nella presa in carico, si fa presente che l’applicazione per atto e per giorno genererebbe una penale sproporzionata rispetto al valore dell’oggetto e del servizio offerto. A tal proposito, si chiede conferma che la stessa è frutto di un refuso e che è da intendersi come pari a 10€ per ogni giorno di ritardo nella presa in carico della totalità degli invii affidati nella giornata.
  3. Con riferimento a quanto indicato all’art. 19 del Capitolato, relativamente alla penale prevista per non rispetto dell'impegno ad accettare immediatamente nei giorni ed orari previsti dal Capitolato ( e concordati con il recapitista ad inizio commessa), si fa presente che la sua applicazione per ogni atto e per ogni giorno genererebbe una penale sproporzionata rispetto al valore dell’oggetto e del servizio offerto. A tal proposito, si chiede conferma che la stessa è frutto di un refuso e che è da intendersi come pari a 20€ per ogni giorno di ritardo nell’accettazione.
  4. Con riferimento a quanto indicato all’art. 19 del Capitolato, relativamente alla penale prevista per la ritardata accettazione degli atti giudiziari, si fa presente che la sua applicazione per ogni atto e per ogni giorno genererebbe una penale sproporzionata rispetto al valore dell’oggetto e del servizio offerto. A tal proposito, si chiede conferma che la stessa è frutto di un refuso e che è da intendersi come pari a 20€ per ogni giorno di ritardo nell’accettazione.
  5. In coerenza con quanto riportato nell’art. 19 punto III del Capitolato, si chiede conferma che la penale prevista nell’art. 19 per ritardi nella notifica è frutto di un refuso in quanto già prevista dalla Delibera 600/18/CONS.
  6. Si chiede di confermare che, considerato che all’aggiudicatario non  è noto l’importo specifico oggetto di sanzione, nell’ipotesi in cui il ritardo abbia determinato la prescrizione / decadenza della sanzione, ai fini dell’imputazione della penale al fornitore in conformità alle vigenti disposizioni e in particolare all’art.1225 Cod. Civ., verrà applicato il valore medio dell’importo delle sanzioni (80€).
  7. Si chiede conferma che il fornitore sarà posto nelle condizioni di poter esporre le proprie controdeduzioni entro 10 giorni lavorativi.
  8. Con riferimento all’art. 19 punto X del Capitolato, si evidenzia che la clausola appare illegittima  in quanto lo sciopero costituisce un diritto costituzionale, regolato in dettaglio anche per i servizi postali (in quanto servizi pubblici). Trattandosi di servizio postale “labour intensive”,  la consegna può essere garantita solo attraverso il ricorso agli addetti ed i loro diritti non sono comprimibili. Si chiede pertanto la rettifica della clausola.
  9. Con riferimento a quanto previsto nell’art. 21 punto XI del Capitolato Tecnico, ovvero la possibilità di effettuare verifiche, si chiede conferma che l’eventuale campione di riferimento verrà concordato con il recapitista al fine di garantirne l'affidabilità statistica.


 
20/06/2022 13:04
Risposta
  1. Relativamente al punto 1, si riporta il contenuto del co. IX dell’art. 15.1 del capitolato,: “I ritiri avverranno dal lunedì-venerdì, nei giorni lavorativi e nell’arco temporale intercorrente tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e previa richiesta da parte della S.A. 1 giorno (24 h) prima.” La richiesta avverrà 24 h. prima nei giorni sopra indicati senza bisogno di concordare con il recapitista atteso che i volumi di notifiche di plichi cartacei autoprodotti dalla S.A. sono veramente irrisori (50/100 atti alla volta per ca. 2 volte al mese).
     

  2. Riguardo ai punti 2, 3 e 4 della richiesta si elabora un’unica risposta: “Non si tratta di un refuso ma si intende applicare la penale così come è descritta nel capitolato per ciascun giorno di ritardo e per ciascun atto.”

  3. Riguardo ai punti 2, 3 e 4 della richiesta si elabora un’unica risposta: “Non si tratta di un refuso ma si intende applicare la penale così come è descritta nel capitolato per ciascun giorno di ritardo e per ciascun atto.”

  4. Riguardo ai punti 2, 3 e 4 della richiesta si elabora un’unica risposta: “Non si tratta di un refuso ma si intende applicare la penale così come è descritta nel capitolato per ciascun giorno di ritardo e per ciascun atto.”

  5. Riguardo al punto 5 si tratta di un refuso, si intendeva dire che laddove il capitolato non disciplini la specifica inadempienza e, di conseguenza, non preveda né penale né violazione, si applica la delibera 600/18/CONS.
     

  6. Relativamente al punto 6, si comunica che di volta in volta verranno documentati al Recapitista gli importi di ciascun verbale relativamente al quale il ritardo abbia determinato la prescrizione / decadenza per metterlo a conoscenza del valore della penale.
     

  7. Riguardo al punto 7, si conferma che il fornitore sarà posto nelle condizioni di poter esporre le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi, come previsto all’art.19 co.4 del Capitolato Tecnico.
     

  8. Con riferimento al punto 8, dato atto che l’art. 19 punto X del Capitolato prevede che il fornitore “promuova tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio”, lo stesso dovrà documentare alla S.A. di aver fatto tutto il possibile per supplire alla mancanza di personale al fine di evitare disservizi e inadempimenti/ritardi.
     

  9. In relazione al punto 9, si conferma quanto richiesto riguardo alla possibilità di effettuare verifiche, prevista nell’art. 21 punto XI del Capitolato Tecnico: “L’eventuale campione di riferimento verrà concordato con il recapitista al fine di garantirne l'affidabilità statistica”.

13/06/2022 11:21
Quesito #6

  • alla luce della recente disciplina introdotta dall’art. 29 del D.L. n. 4/2022, si chiede di confermare che, trattandosi di un contratto ad esecuzione continuativa, sia prevista la clausola di revisione dei prezzi secondo l’indice ISTAT/FOI ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera a), primo periodo del Codice Appalti che impone l’obbligo in capo alla SA di inserire nei documenti di gara e nell’articolato contrattuale apposite clausole di revisione dei prezzi;
  • con riferimento alla dichiarazione sostitutiva allegato A-bis, si chiede di confermare che la stessa dichiarazione possa essere resa dal procuratore, che firmerà la restante documentazione di gara, anche per tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016 apponendo la dicitura “per quanto a propria conoscenza”. Tutte le dichiarazioni riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 - ferma restando la responsabilità penale e il potere di verifica da parte della stazione appaltante sulle dichiarazioni rese - possono essere rese dal Legale Rappresentante o da un Procuratore ad negotia, regolarmente munito dei poteri per la sottoscrizione degli atti di partecipazione alla gara;
  • in riferimento alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, si chiede conferma che l’inserimento della documentazione richiesta sul sistema AVCPASS debba essere fatto dopo l’aggiudicazione della gara e non in fase di invio dell’offerta.


 
20/06/2022 13:51
Risposta
- Relativamente alla revisione dei prezzi la stazione appaltante si atterrà a quanto previsto dalla legge. Al riguardo seguirà Avviso di dettaglio.
- Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva allegato A-bis quanto prospettato è corretto.
- Con riferimento alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, l’implementazione sul sistema AVCPASS verrà richiesta specificatamente e successivamente  dalla stazione appaltante ai fini della comprova dei requisiti speciali, come dichiarati dall’operatore economico in fase di gara.
15/06/2022 12:15
Quesito #7

  1. con riferimento al criterio di valutazione n.1 di cui a pag. 6 del Bando (NOTIFICA MEDIANTE RACCOMANDATA AR - Tempi per il primo tentativo di consegna), si chiede specificare se la riduzione si intende offerta sul 100% degli atti postalizzati, o su una quota di essi. Nel secondo caso di chiede di indicare la % di atti da considerare per l’attribuzione del punteggio.
  2. Con riferimento al criterio di valutazione n.2 di cui a pag. 7 del Bando (NUMERO PUNTI GIACENZA E/O MODALITA’ ALTERNATIVE DI RECAPITO PER COMUNI con popolazione maggiore a 50mila abitanti ed inferiore o uguale a 200 mila abitanti), si chiede di verificare il punteggio massimo attribuibile. Le possibilità di ulteriori passaggi sono infatti alternative e possono determinare l’attribuzione di 3, 2, 1 o 0,5 punti a seconda della tipologia di servizio offerto. Il punteggio massimo per il criterio sarebbe quindi di 6,5 punti e non 9 come indicato nella documentazione.


 
20/06/2022 13:57
Risposta
  1. Con riferimento al punto 1 (criterio di valutazione n.1 di cui a pag. 6 del Bando -NOTIFICA MEDIANTE RACCOMANDATA AR - Tempi per il primo tentativo di consegna), si specifica che la riduzione si richiede sul 100% degli atti postalizzati.

  2. Con riferimento al punto 2, vi è stato refuso; seguirà al riguardo specifico Avviso.

21/06/2022 16:54
Quesito #8
Con riferimento agli invii autoprodotti, in considerazione delle lavorazioni propedeutiche e delle attività di controllo per l’invio al recapito degli atti, si chiede se possa essere ritenuto congruo che l’accettazione avvenga il giorno successivo alla presa in carico degli invii. 
 
22/06/2022 13:38
Risposta

Come previsto dall’art. 15.2 rubricato “Attività in capo al Recapitista per i plichi di atti autoprodotti cartacei dalla  Stazione Appaltante”, al co.  VI. La presa in carico degli atti autoprodotti cartacei corrisponde al giorno del ritiro materiale dei plichi cartacei.”  Pertanto, si ritiene congruo il termine indicato nel CT. ed invero, il Fornitore, nella sua organizzazione aziendale, potrà ritirare i plichi nell’orario ante meridiem e provvedere alla conseguente lavorazione che, in considerazione del numero esiguo di plichi (ca.50/100), potrà essere svolta nello stesso giorno.

22/06/2022 11:14
Quesito #9
Con riferimento a quanto previsto all’art. 15.1 punto IV e punto VI del Capitolato, in tema di accettazione degli invii, si chiede se sia congruo considerare gli invii accettati oltre le ore 14 come invii accettati “oltre ora limite” e per i quali è necessario aggiungere un giorno agli SLA, in modo da permettere la schedulazione delle lavorazioni sulla filiera produttiva


 
22/06/2022 13:39
Risposta

Con riferimento a quanto previsto all’art. 15.1 punto IV e punto VI del Capitolato, in tema di accettazione degli invii, si ritiene che sia congruo considerare gli invii accettati oltre le ore 14 come invii accettati “oltre ora limite” e per i quali è necessario aggiungere un giorno agli SLA, in modo da permettere la schedulazione delle lavorazioni sulla filiera produttiva.

21/06/2022 13:23
Quesito #10
1. Sul Capitolato di gara, Art. 8. Copertura territoriale e numero addetti, si legge:
I. Come indicato nella Delibera AGCM 77/18CONS recante “Approvazione del Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)” il Fornitore deve assicurare la copertura dei servizi di recapito della Corrispondenza Raccomandata diretta al territorio nazionale nell’AREA 1 Ambito territoriale Regione Puglia di competenza assicurando il 100 % della copertura geografica diretta per tutti i CAP dell’Area 1, coincidente con la Regione Puglia, senza il ricorso al FSU (Fornitore del Servizio Universale), con l’indicazione dei CAP serviti in applicazione dell’art. 105, c. 3, lett. c bis), D. Lgs. 50/16, da dichiarare in fase di partecipazione all’Appalto (“le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”).
II. Stante la necessità per l’ente di avere assicurata l’unicità di gestione dell’intero processo di lavorazione in capo ad un solo soggetto che dovrà essere responsabile del servizio, dall’inizio alla fine del ciclo di fornitura del medesimo è fatto divieto al Recapitista di procedere ad una “ripostalizzazione”
Ponendo l'attenzione sull'area di recapito interessata, riteniamo opportuno far presente che i servizi postali relativi alle notificazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada, (per i quali si è proceduto alla liberalizzazione con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza n.124/2017), presuppongono un complesso iter, previsto dal Ministero dello Sviluppo Economico, per ottenere la piena operatività dell'operatore privato, diverso da Poste Italiane S.p.a.
Al conseguimento della Licenza speciale, affinché l'Operatore possa operare, deve seguire un percorso di formazione specifica e conforme alle linee guida emanate dal Ministero della Giustizia con superamento di prove di esame finale, rivolto a tutti gli addetti, che presuppone un considerevole impiego di tempo e risorse.
Nel corso dell’ultimo anno e mezzo inoltre, a causa della pandemia dovuta al Covid 19, il Ministero della Giustizia ha operato ripetute sospensioni delle sessioni formative e di esame, rallentando ulteriormente l’iter previsto.
Gli operatori postali, diversi dal Fornitore Universale, abilitati per il servizio di notificazione, (come da schermata  pubblicata su https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS288280&previsiousPage=mg_1_12_1
hanno raggiunto la conformità necessaria ad operare soltanto nel corso del 2020-21.
Ben si comprende come in questo contesto solo Poste Italiane S.p.a sia in grado di garantire la percentuale di copertura pari al 100% dei CAP del territorio della Regione Puglia richiesta dalla lex specialis.
La scrivente omissis e gli altri Operatori alternativi al FSU, che hanno ricevuto l’attestazione di conformità dal 2020 inoltrato al 2021, stanno infatti oggi portando avanti il processo di formazione degli addetti a livello nazionale, ampliando gradualmente la propria copertura.
Anche l’opzione di costituire eventuale raggruppamento tra più operatori abilitati al fine di ottenere la copertura richiesta, non rappresenta soluzione adeguata poiché la costituzione di RTI nel settore postale, risulta, nella realtà dei fatti, sempre difficoltosa in quanto gli operatori del settore tendono tutti, come è comprensibile, ad effettuare le copertura diretta dei CAP a maggiore densità abitativa e a prestare minor attenzione ai CAP scarsamente popolati, siti in zone periferiche e difficilmente raggiungibili, instaurando tra di loro una reale competizione.
Inoltre una partnership tra diversi operatori presuppone necessariamente l’integrazione tra i sistemi informatici, con conseguente condivisione di knowhow specifico, che ad oggi difficile da realizzare, considerate le molteplici problematiche che tale prospettiva presenta.
A nostro avviso la richiesta del limite pari al 100% dei CAP del territorio della Regione Puglia risulta pertanto scollegata dall’effettiva realtà in cui attualmente si trovano gli operatori privati, e fortemente limitativa del confronto concorrenziale, permettendo de facto la partecipazione esclusivamente a Poste Italiane, e impedendo alla Stazione Appaltante di operare un effettivo confronto concorrenziale, dal quale trarre i maggior vantaggi.
2.  Sul Capitolato Art. 8. Copertura territoriale e numero addetti, si legge: 
III. In riferimento alla tabella Allegato n. 1 ed eventuali ss.mm.ii. alla delibera n. 77/18/CONS dell’AGCOM, il Fornitore dovrà assicurare un numero di addetti non inferiore al seguente:
n. 70 operatori per l’AREA 1 –– Ambito territoriale Regione Puglia
In merito agli obblighi in materia di limiti di organico preme sottolineare che proprio al fine di agevolare l’ingresso nel mercato liberalizzato, l’AGCOM consente un adeguamento graduale dell’operatore licenziatario, entro un arco temporale determinato.
Attraverso la possibilità di incremento gradualmente AGCOM vuole individuare tale parametro alla luce di prospettive più prudenti che portino, con carattere di gradualità, ad un dimensionamento minimo e sufficiente dell’organico, consentendo, inoltre, all’operatore di integrare successivamente le proprie risorse in ragione delle commesse acquisite o, comunque, dei volumi effettivamente trattati, secondo un criterio di flessibilità “limitata”.
L’ Allegato 1 alla Delibera 77/018 indica pertanto che i valori riportati nella tabella, prevedono i seguenti livelli di raggiungimento:
Entro il primo anno di attività dovrà essere raggiunto il 40% del limite indicato ed entro il secondo anno il 70%.
Precisiamo inoltre che periodicamente gli Operatori licenziatari sono chiamati a fornire al MISE aggiornamenti in merito all’organico per il mantenimento del titolo abilitativo.
Alla luce delle considerazioni contenute nella presente chiediamo a Codesta Stazione Appaltante di aderire ai principi di favor partecipationis, operando la modifica degli atti di gara nei contenuti relativi ai requisiti di copertura e dell’organico.
 
24/06/2022 10:45
Risposta

Riguardo alla criticità relativa alla copertura territoriale ed al numero di addetti si riporta di seguito quanto chiarito dalla relazione AIR, al paragrafo 8.10, allegata alle nuove Linee guida n°16 - Linee guida ANAC-AGCOM per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali (Approvate con Delibera ANAC n. 185 del 13/4/2022 e delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13/4/2022):

il Ministero ha ritenuto di poter concordare in merito alla possibilità di consentire la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese verticali, nel cui ambito vengano adottati accorgimenti organizzativi e procedurali tali da garantire che le “responsabilità siano ricondotte, sotto ogni profilo, ad un unico soggetto in grado di esercitare effettivi poteri di indirizzo e di controllo sull’intera rete postale di operatori aggregati” pur individuando (o facendole individuare dai concorrenti nell’ambito dell’offerta tecnica) “più precise e specifiche indicazioni contenutistiche vincolanti” sulle effettive modalità di attuazione di tale principio. Ha ritenuto, altresì, che del Raggruppamento potranno far parte anche imprese sfornite di licenza, purché il Raggruppamento aggiudicatario riesca ad assicurare l’espletamento del servizio di notifica in tutti i Comuni inclusi nel lotto.

All’esito degli approfondimenti condotti, è stato confermato che l’unitarietà del processo di notificazione può essere assicurata, introducendo apposite garanzie, anche da una pluralità di soggetti aggregati in forma stabile e continuativa e con vincolo di esclusività, a condizione che la gestione dell’intera fornitura del servizio e la conseguente responsabilità siano ricondotte, sotto ogni profilo, ad un unico soggetto in grado di esercitare effettivi poteri di indirizzo e di controllo sull’intera rete postale di operatori aggregati. Al fine di garantire l’effettiva apertura del mercato, sono state accolte le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia nel su richiamato parere. In particolare, è stato previsto che, nelle more di modifiche al regolamento ex delibera AGCOM n. 77/18/CONS, il principio dell’unitarietà può essere assicurato, altresì, da raggruppamenti temporanei di imprese orizzontali che siano titolari di licenza individuale speciale, a condizione che nell’atto di costituzione del raggruppamento o in appositi patti parasociali sia espressamente attribuito all’impresa mandataria un potere di indirizzo e di controllo nei confronti delle imprese mandanti relativamente alle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, con previsione delle relative responsabilità. In particolare, dovrà essere specificato che, oltre alla responsabilità solidale di tutte le imprese associate per inadempimento delle prestazioni eseguite, opera, a carico della mandataria, anche la responsabilità per omesso esercizio dei poteri direttivi e di controllo.

Non è stato ritenuto opportuno disciplinare rigidamente le forme contrattuali che possono intercorrere tra i vari operatori economici, per i seguenti motivi:

- rispetto del principio di autonomia negoziale che informa l’ordinamento civilistico (art. 1322 c.c.);

- carenza di informazioni sulle modalità organizzative adottate in concreto dagli operatori economici e conseguente rischio di involontaria esclusione di modelli contrattuali astrattamente idonei allo scopo.

Nello schema di Linee guida è stato confermato, altresì, che il titolare di licenza speciale può essere anche un operatore, c.d. capogruppo, che svolge il servizio di notificazione attraverso un’organizzazione unitaria composta dall’aggregazione di più operatori postali titolari di licenza individuale. In tal caso, il titolare di licenza speciale è, sotto tutti i profili, l’unico responsabile della fornitura del servizio in base alla licenza, vale a dire, responsabile del rispetto delle norme, legislative e regolamentari, e delle delibere dell’AGCOM applicabili al servizio oggetto di licenza, anche per le operazioni, attività e fasi del servizio, svolte dagli operatori aggregati nell’organizzazione unitaria.

Il livello di servizio richiesto, nel rispetto di quanto innanzi, rientra nella discrezionalità della S.A. ed è funzionale all’efficienza ed efficacia del servizio di notifiche, anche in considerazione dell’esigenze dell’utenza destinataria della notifica.

 

 

21/06/2022 14:20
Quesito #11
In merito al servizio di giacenza e modalità alternative (riferimento Capitolato Art. 11. Servizio di Giacenza e modalità alternative) chiediamo conferma che vengono considerate alternative tra loro complementari, ossia che l’Operatore possa coprire tramite passaggi multipli e/o recapito su appuntamento le zone prive di punto di giacenza/deposito.
D’altronde tale interpretazione è confermata nella Delibera AGCM 77/18CONS, p.to 2. Il parere dell’Agcm p.to 18., dove si legge a chiare lettere: Altrettanto può dirsi per le osservazioni in materia di giacenza e di ritiro degli invii. Nel regolamento si avrà cura di precisare che le modalità ulteriori prospettate nel documento di consultazione sono pienamente alternative rispetto alla modalità ordinaria attraverso la quale l’invio è messo a disposizione dell’interessato, che dovrà provvedere al successivo ritiro, con il deposito del medesimo presso gli uffici dell’operatore.
Le modalità alternative ai punti di giacenza, come i passaggi multipli e recapito su appuntamento rappresentano infatti per l’utente finale modalità altrettanto agevoli e garanti.
Se tale interpretazione risulta corretta, a nostro avviso i punteggi attribuiti nella tabella di valutazione dell’offerta tecnica, non risultano congrui nel riconoscere pari valore alle 2 alternative. Il che si rileva fondamentale per un equilibrato confronto concorrenziale.
Con la presente la scrivente omissis. auspica che la Stazione Appaltante operi scelte in conformità al principio di apertura al mercato e massima partecipazione, più volte richiamati da ANAC e AGCOM, procedendo alla modifica della lex specialis per quanto attiene all’attribuzione del punteggio tecnico.
 
24/06/2022 10:49
Risposta

Come da allegato 5 alla delibera AgCOM n. 77/18/CONS, le modalità di disponibilità punti di giacenza ovvero di passaggi multipli/recapito per appuntamento sono alternative come da norma vigente, tuttavia si è ritenuto di premiare nella valutazione dell’offerta tecnica chi offra un servizio ulteriore rispetto agli standard richiesti. Dato atto, inoltre, che la delibera AgCOM n. 77/18/CONS non prevede un numero preciso di passaggi da equiparare al recapito su appuntamento, si è ritenuto nella valutazione di graduare il punteggio in base al numero di passaggi offerti.

24/06/2022 11:41
Quesito #12
Si richiede una proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte.
Tale richiesta, che richiama il disposto di cui all’art. 79 del D.Lgs. 50/2016 a norma del quale “le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte”, trova giustificazione anche nel fatto che gli operatori devono analizzare in modo approfondito i chiarimenti pubblicati dalla S.A.  
 
28/06/2022 12:48
Risposta
Nostro malgrado, la richiesta di proroga del termine di scadenza di presentazione delle offerte non può essere accolta vista l’urgenza di aggiudicare l’appalto e tenendo anche conto, comunque, del rispetto dei termini  di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 

Comune di Lecce

Via F. Rubichi, 16 Lecce (LE)
Tel. 0832/682229 - 2230
Email: urp@comune.lecce.it - PEC: ufficio.gare@pec.comune.lecce.it
HELP DESK
assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 400 31 280
Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00