Procedura | Aperta |
Criterio | Qualità prezzo |
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Oggetto | Servizi Affidamento del “Servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari – di cui alla Legge n. 890/1982 e ss. mm. ii. - e comunicazioni connesse, di violazioni del Codice della Strada - di cui all’art. 201 del D. Lgs. n. 285/1992, di violazioni dei Regolamenti e Ordinanze Comunali e delle leggi e dei regolamenti di competenza della Polizia Locale”- AREA 1 – REGIONE PUGLIA | ||||||||||||||||||||||||||||
CIG | 92337782A9 |
CUP | |||||||||||||||||||||||||||
Totale appalto | € 3.281.148,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Data pubblicazione | 06/06/2022 | Termine richieste chiarimenti | Venerdi - 24 Giugno 2022 - 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Scadenza presentazione offerte | Mercoledi - 29 Giugno 2022 - 12:00 | Apertura delle offerte | Giovedi - 30 Giugno 2022 - 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||
Categorie merceologiche |
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Descrizione | Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di notifica a mezzo del servizio postale di atti giudiziari e comunicazioni connesse, di violazioni amministrative comprese le violazioni del Codice della Strada, di ordinanze – ingiunzione, ecc. di competenza della Polizia Locale: il servizio postale oggetto dell’affidamento copre le attività di raccolta, trasporto, smistamento, distribuzione e recapito della corrispondenza degli atti aventi come destinatari soggetti residenti nella Regione Puglia. | ||||||||||||||||||||||||||||
Struttura proponente | Comune di Lecce - Settore 11 - Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità - Viabilità | ||||||||||||||||||||||||||||
Responsabile del servizio | dr. Donato Zacheo | Responsabile del procedimento | D'ARMENTO ROBERTA | ||||||||||||||||||||||||||
Allegati |
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Importo liquidato | 0,00 |
La S.A. ha in essere un appalto di servizi con un consolidatore, il quale provvede alla stampa ed imbustamento della maggior parte dei verbali. La S.A. trasmette quotidianamente i flussi di stampa al consolidatore. Ci sono anche un centinaio di verbali circa al mese che vengono prodotti, stampati ed imbustati direttamente dalla S.A. presso la quale dovranno essere ritirati per la notifica.
Relativamente al punto 1, si riporta il contenuto del co. IX dell’art. 15.1 del capitolato,: “I ritiri avverranno dal lunedì-venerdì, nei giorni lavorativi e nell’arco temporale intercorrente tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e previa richiesta da parte della S.A. 1 giorno (24 h) prima.” La richiesta avverrà 24 h. prima nei giorni sopra indicati senza bisogno di concordare con il recapitista atteso che i volumi di notifiche di plichi cartacei autoprodotti dalla S.A. sono veramente irrisori (50/100 atti alla volta per ca. 2 volte al mese).
Riguardo ai punti 2, 3 e 4 della richiesta si elabora un’unica risposta: “Non si tratta di un refuso ma si intende applicare la penale così come è descritta nel capitolato per ciascun giorno di ritardo e per ciascun atto.”
Riguardo ai punti 2, 3 e 4 della richiesta si elabora un’unica risposta: “Non si tratta di un refuso ma si intende applicare la penale così come è descritta nel capitolato per ciascun giorno di ritardo e per ciascun atto.”
Riguardo ai punti 2, 3 e 4 della richiesta si elabora un’unica risposta: “Non si tratta di un refuso ma si intende applicare la penale così come è descritta nel capitolato per ciascun giorno di ritardo e per ciascun atto.”
Riguardo al punto 5 si tratta di un refuso, si intendeva dire che laddove il capitolato non disciplini la specifica inadempienza e, di conseguenza, non preveda né penale né violazione, si applica la delibera 600/18/CONS.
Relativamente al punto 6, si comunica che di volta in volta verranno documentati al Recapitista gli importi di ciascun verbale relativamente al quale il ritardo abbia determinato la prescrizione / decadenza per metterlo a conoscenza del valore della penale.
Riguardo al punto 7, si conferma che il fornitore sarà posto nelle condizioni di poter esporre le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi, come previsto all’art.19 co.4 del Capitolato Tecnico.
Con riferimento al punto 8, dato atto che l’art. 19 punto X del Capitolato prevede che il fornitore “promuova tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio”, lo stesso dovrà documentare alla S.A. di aver fatto tutto il possibile per supplire alla mancanza di personale al fine di evitare disservizi e inadempimenti/ritardi.
In relazione al punto 9, si conferma quanto richiesto riguardo alla possibilità di effettuare verifiche, prevista nell’art. 21 punto XI del Capitolato Tecnico: “L’eventuale campione di riferimento verrà concordato con il recapitista al fine di garantirne l'affidabilità statistica”.
Con riferimento al punto 1 (criterio di valutazione n.1 di cui a pag. 6 del Bando -NOTIFICA MEDIANTE RACCOMANDATA AR - Tempi per il primo tentativo di consegna), si specifica che la riduzione si richiede sul 100% degli atti postalizzati.
Con riferimento al punto 2, vi è stato refuso; seguirà al riguardo specifico Avviso.
Come previsto dall’art. 15.2 rubricato “Attività in capo al Recapitista per i plichi di atti autoprodotti cartacei dalla Stazione Appaltante”, al co. VI. “La presa in carico degli atti autoprodotti cartacei corrisponde al giorno del ritiro materiale dei plichi cartacei.” Pertanto, si ritiene congruo il termine indicato nel CT. ed invero, il Fornitore, nella sua organizzazione aziendale, potrà ritirare i plichi nell’orario ante meridiem e provvedere alla conseguente lavorazione che, in considerazione del numero esiguo di plichi (ca.50/100), potrà essere svolta nello stesso giorno.
Con riferimento a quanto previsto all’art. 15.1 punto IV e punto VI del Capitolato, in tema di accettazione degli invii, si ritiene che sia congruo considerare gli invii accettati oltre le ore 14 come invii accettati “oltre ora limite” e per i quali è necessario aggiungere un giorno agli SLA, in modo da permettere la schedulazione delle lavorazioni sulla filiera produttiva.
Riguardo alla criticità relativa alla copertura territoriale ed al numero di addetti si riporta di seguito quanto chiarito dalla relazione AIR, al paragrafo 8.10, allegata alle nuove Linee guida n°16 - Linee guida ANAC-AGCOM per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali (Approvate con Delibera ANAC n. 185 del 13/4/2022 e delibera AGCOM n. 116/22/CONS del 13/4/2022):
“il Ministero ha ritenuto di poter concordare in merito alla possibilità di consentire la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese verticali, nel cui ambito vengano adottati accorgimenti organizzativi e procedurali tali da garantire che le “responsabilità siano ricondotte, sotto ogni profilo, ad un unico soggetto in grado di esercitare effettivi poteri di indirizzo e di controllo sull’intera rete postale di operatori aggregati” pur individuando (o facendole individuare dai concorrenti nell’ambito dell’offerta tecnica) “più precise e specifiche indicazioni contenutistiche vincolanti” sulle effettive modalità di attuazione di tale principio. Ha ritenuto, altresì, che del Raggruppamento potranno far parte anche imprese sfornite di licenza, purché il Raggruppamento aggiudicatario riesca ad assicurare l’espletamento del servizio di notifica in tutti i Comuni inclusi nel lotto.
All’esito degli approfondimenti condotti, è stato confermato che l’unitarietà del processo di notificazione può essere assicurata, introducendo apposite garanzie, anche da una pluralità di soggetti aggregati in forma stabile e continuativa e con vincolo di esclusività, a condizione che la gestione dell’intera fornitura del servizio e la conseguente responsabilità siano ricondotte, sotto ogni profilo, ad un unico soggetto in grado di esercitare effettivi poteri di indirizzo e di controllo sull’intera rete postale di operatori aggregati. Al fine di garantire l’effettiva apertura del mercato, sono state accolte le indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia nel su richiamato parere. In particolare, è stato previsto che, nelle more di modifiche al regolamento ex delibera AGCOM n. 77/18/CONS, il principio dell’unitarietà può essere assicurato, altresì, da raggruppamenti temporanei di imprese orizzontali che siano titolari di licenza individuale speciale, a condizione che nell’atto di costituzione del raggruppamento o in appositi patti parasociali sia espressamente attribuito all’impresa mandataria un potere di indirizzo e di controllo nei confronti delle imprese mandanti relativamente alle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, con previsione delle relative responsabilità. In particolare, dovrà essere specificato che, oltre alla responsabilità solidale di tutte le imprese associate per inadempimento delle prestazioni eseguite, opera, a carico della mandataria, anche la responsabilità per omesso esercizio dei poteri direttivi e di controllo.
Non è stato ritenuto opportuno disciplinare rigidamente le forme contrattuali che possono intercorrere tra i vari operatori economici, per i seguenti motivi:
- rispetto del principio di autonomia negoziale che informa l’ordinamento civilistico (art. 1322 c.c.);
- carenza di informazioni sulle modalità organizzative adottate in concreto dagli operatori economici e conseguente rischio di involontaria esclusione di modelli contrattuali astrattamente idonei allo scopo.
Nello schema di Linee guida è stato confermato, altresì, che il titolare di licenza speciale può essere anche un operatore, c.d. capogruppo, che svolge il servizio di notificazione attraverso un’organizzazione unitaria composta dall’aggregazione di più operatori postali titolari di licenza individuale. In tal caso, il titolare di licenza speciale è, sotto tutti i profili, l’unico responsabile della fornitura del servizio in base alla licenza, vale a dire, responsabile del rispetto delle norme, legislative e regolamentari, e delle delibere dell’AGCOM applicabili al servizio oggetto di licenza, anche per le operazioni, attività e fasi del servizio, svolte dagli operatori aggregati nell’organizzazione unitaria.
Il livello di servizio richiesto, nel rispetto di quanto innanzi, rientra nella discrezionalità della S.A. ed è funzionale all’efficienza ed efficacia del servizio di notifiche, anche in considerazione dell’esigenze dell’utenza destinataria della notifica.
Come da allegato 5 alla delibera AgCOM n. 77/18/CONS, le modalità di disponibilità punti di giacenza ovvero di passaggi multipli/recapito per appuntamento sono alternative come da norma vigente, tuttavia si è ritenuto di premiare nella valutazione dell’offerta tecnica chi offra un servizio ulteriore rispetto agli standard richiesti. Dato atto, inoltre, che la delibera AgCOM n. 77/18/CONS non prevede un numero preciso di passaggi da equiparare al recapito su appuntamento, si è ritenuto nella valutazione di graduare il punteggio in base al numero di passaggi offerti.