Inviato esito

Gara #55

“Bonifica e messa in sicurezza permanente del sito Ex Aspica” - CUP: C87I18000410006:
LOTTO 1 – Rimozione dei rifiuti abbancati nei lotti E, C ed A - CIG: 83816081BB;
LOTTO 2 – Rimozione dei rifiuti abbancati nei lotti B, D, F, G ed H-  CIG: 8381617926.
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Informazioni appalto

23/10/2020
Aperta
Servizi
€ 3.316.261,85
CANNILLO CATALDO

Categorie merceologiche

9051 - Trattamento e smaltimento dei rifiuti

Lotti

Inviato esito
1
83816081BB
C87I18000410006
Solo prezzo
“Bonifica e messa in sicurezza permanente del sito Ex Aspica” - CUP: C87I18000410006:
LOTTO 1 – Rimozione dei rifiuti abbancati nei lotti E, C ed A - CIG: 83816081BB;
LOTTO 2 – Rimozione dei rifiuti abbancati nei lotti B, D, F, G ed H-  CIG: 8381617926.
Il Lotto 1 e il Lotto 2 riguardano entrambi l’intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente dell’area “Ex-Aspica”, sita nella Zona Industriale di Lecce, al Lotto ASI 129 dell’Agglomerato Industriale Lecce-Surbo.
L’intervento denominato Lotto 1 è incentrato sulla rimozione dei rifiuti abbancati nelle aree che nelle planimetrie di progetto sono indicate con nome lotto E, C ed A.
L’intervento denominato Lotto 2 è incentrato sulla rimozione dei rifiuti abbancati nei cumuli indicati nelle planimetrie di progetto col nome lotto B, D, F, G, H.
 
€ 3.258.999,70
€ 0,00
€ 57.262,15
€ 2.299.453,94
1268 26/05/2021
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02285190753 AXA S.R.L.
bis - Media: 27.949 - Scarto Medio: 1.470 - Rapporto: 0.052 - Soglia di anomalia: 33.538\n
Visualizza partecipanti

Scadenze

10/12/2020 12:00
15/12/2020 12:00
16/12/2020 09:30

Avvisi

Allegati

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09/10/2023 12:08
91.37 kB

Chiarimenti

26/10/2020 16:24
Quesito #1
Per chiedere se vi sia previsto un sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla procedura di gara.

 
27/10/2020 12:32
Risposta
No, non è previsto il sopralluogo obbligatorio.
23/10/2020 18:27
Quesito #2




E’  possibile partecipare alla gara con un’adeguata categoria SOA ?


 
27/10/2020 12:37
Risposta
I requisiti di partecipazione sono quelli elencati nel bando di gara.
Non è richiesta alcuna categoria di qualificazione SOA, atteso che il bando attiene a servizi e non a lavori.
23/10/2020 16:07
Quesito #3
Il requisito: Capacità tecnico-professionale comprovata dall’espletamento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura (Rimozione e Trasporto Rifiuti) a favore di Committenti pubblici e/o privati, per un importo non inferiore a quello complessivo dei n.2 lotti posto a base di gara pari a € 3.316.261,85 può essere dimostrato attraverso le attività  rilevabili dagli elaborati progettuali di trasporto a rifiuto all’interno di lavori di realizzazione di opere pubbliche come ad esempio lavori di reti idriche fognanti, opere stradali , etc…?
28/10/2020 11:49
Risposta
In riferimento al quesito posto, si rappresenta che la gara in oggetto è relativa esclusivamente a servizi di rimozione e trasporto di rifiuti di cui ai codici riportati in progetto.

Pertanto la fattispecie di lavori relativi a opere pubbliche e/o private, anche se comprensivi di trasporto a rifiuto del materiale di risulta derivante dalle attività per la realizzazione di dette opere, non può essere ricondotta a servizi analoghi a quelli relativi alla procedura del bando in oggetto.
 
27/10/2020 15:23
Quesito #4


1) Dalla lettura del Bando le attività oggetto di appalto sono essenzialmente riconducibili in: a) rimozione, carico e trasporto ad impianto (in misura maggioritaria) b) monitoraggio delle matrici ambientali. Per l’esecuzione del servizio viene richiesta l’iscrizione alla categoria 1 (raccolta e trasporto dei rifiuti urbani)  4 (raccolta e trasporto dei rifiuti speciali) 5 (raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi) subappaltabile. A tale proposito si evidenzia che la categoria 1 dell’Albo Gestori Ambientali è applicabile solo nel caso in cui la raccolta avvenga direttamente da utenze domestiche o non domestiche produttrici di rifiuto assimilabile all’urbano, giammai nel caso di rifiuti derivanti da impianti di lavorazione rifiuti. Si rileva inoltre che per le attività di cui alle lettere a) e b) non è richiesta l’iscrizione alla cat. 9 dell’ Albo Gestori Rifiuti “Bonifica di Siti” come pare inquadrarsi la gara sinteticamente denominata: “Bonifica e Messa in sicurezza permanente del sito ex Aspica”.
2) La Relazione Generale e conseguentemente i documenti a corredo della procedura riportano codici di rifiuti classificabili urbani o assimilabili agli urbani, di molto allontanandosi dalla reale attività espletata nel sito ex Aspica come descritto nel  Paragrafo “Oggetto e Descrizione dell’Appalto: impianto destinato alle attività di selezione e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi”. D’altra parte la tipologia di rifiuto è visibile anche ad occhio nudo dalle fotografie che ritraggono balle di rifiuti lavorati e scarti di lavorazione, senza contare che non si comprende come siano conferibili con il paragrafo 16 i rifiuti combusti nell’incendio del 2015. Infine, gli scarti da lavorazione non recuperabili derivanti dalla selezione meccanica dei rifiuti conferiti presso l’impianto che sono universalmente riconosciuti con il CER 191212, non compaiono tra quelli  previsti dalla procedura.
Per quanto premesso, in considerazione del fatto che la gara è indetta al minor prezzo, è necessario chiarire la composizione dei rifiuti per consentire di individuare un idoneo impianto di conferimento finale non essendo, in alcun modo, recuperabili nè gli imballaggi sottoposti ad agenti atmosferici per 10 anni, nè gli scarti da lavorazione derivanti da impianti di trattamento rifiuti, nè i rifiuti combusti del lato ovest dell’impianto.
Si ritiene a tale proposito possano avere utilità i rapporti di prova redatti dal chimico e la data di redazione degli stessi.
3) Si chiede di precisare se il requisito di partecipazione indicato alla voce H) “Rating di Legalità” sia richiesto a pena di esclusione e a garanzia di esecuzione di quale parte di servizio. Nel caso di risposta affermativa si chiede di chiarire in ragione di quale criterio di selezione tra quelli specificati nell’Art. 83 del D.Lgs 50/2016 e allegato XVII tale requisito sia ritenuto necessario dalla SA, se sia “attinente e proporzionato all’oggetto dell’appalto” e lo sia in misura analoga a quanto potrebbe essere la certificazione ISO 14001:2015 specifica per il settore Bonifiche Ambientali.

 
06/11/2020 11:10
Risposta
1) Si fa notare che nei elaborati progettuali e nel bando di gara è riportato l’elenco dei codici CER con cui sono classificati i rifiuti da rimuovere e smaltire. L’iscrizione alla categoria 1 dell’Albo Gestori Ambientali è richiesta per il trasporto del rifiuto contraddistinto dal CER 200201, presente nel sito ma non derivante dalle attività condotte nell’impianto quando esso era in esercizio.
Come riportato nel bando, inoltre, “tutte le attività previste riguarderanno servizi di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti e non la caratterizzazione del sito propriamente detta: è solo prevista un’attività preliminare di indagine al termine della rimozione dei rifiuti al fine di determinare eventuali superamenti delle CSC che renderebbero necessaria una successiva caratterizzazione”. Non sono previste, pertanto, attività per l’espletamento delle quali sia necessaria l'iscrizione alla categoria 9 dell'Albo Gestori Rifiuti.

2) La composizione dei rifiuti è quella riportata negli elaborati progettuali. I rapporti di prova redatti dal chimico sono stati utili per escludere i codici specchio, così come previsto dalla normativa vigente.

3) Il Rating di Legalità, così come descritto nel  bando, è requisito richiesto per partecipare alla gara e per eseguire l’appalto, ed inoltre ai sensi dell’art.83 comma 6 del D.Lgs.50/2016 è requisito richiesto per garantire un adeguato standard di qualità.
 
29/10/2020 09:54
Quesito #5
Si richiede estrazione copia dei rapporti di prova richiamati nella relazione di gara:
- Rapporto di prova 4241/0918;
- Rapporto di prova 4242/0918;
- Rapporto di prova  4243/0918.
 
06/11/2020 11:13
Risposta
Si vedano i rapporti di prova negli allegati
29/10/2020 18:19
Quesito #6
1 Siccome i lotti sono obbligatori entrambi per la partecipazione, rileviamo che per il CIG 83816081BB (OSSIA LOTTO 1) è già prevista la copertura finanziaria, mentre per il CIG 8381617926 (OSSIA LOTTO 2) la copertura finanziaria non è, allo stato, stanziata. Nell’ipotesi di aggiudicazione di qualsivoglia azienda, come prevedete la S.A. ristorare nei tempi l’appaltante.

2 Nel Cronoprogramma del I° e II° Lotto rileviamo la dicitura “COMBUSTI”. I rifiuti combusti prevedono, così come da Normativa Vigente, una serie di attività a completamento, come la bonifica dei suoli, TOP SOIL per rilevare la contaminazione ecc…
Chiediamo a codesta Stazione Appaltante come prevede di far fronte a questo impegno spesa?
Inoltre, chiediamo se già in vostro possesso, copie certificati d’analisi dei rifiuti presenti in loco.
 
06/11/2020 14:09
Risposta
1 Per il lotto 2, valga quanto specificatamente esposto e chiarito nel bando di gara in versione integrale; di conseguenza non è previsto alcun ristoro per la ditta aggiudicataria.

2 Le attività oggetto dell’appalto da realizzarsi al termine della rimozione dei rifiuti sono quelle riportate negli elaborati progettuali (Elab.1 – Relazione generale - §7, Elab. 3 – Computo Metrico Estimativo, Elab 6B – CSA lotto 2 - §3,) e riguardano esclusivamente un’attività preliminare di indagine. Non rientra tra le attività oggetto dell’appalto l’eventuale Piano di Caratterizzazione che dovrebbe essere presentato qualora si riscontrassero superamenti delle CSC né tantomeno successici eventuali interventi di bonifica.
 
30/10/2020 15:24
Quesito #7
1° quesito
Con riferimento al requisito di partecipazione di capacità tecnico-professionale:
 
“comprovata dall’espletamento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura  (Rimozione e Trasporto Rifiuti) a favore di Committenti pubblici e/o privati, per un importo non inferiore a quello complessivo dei n.2 lotti posto a base di gara pari a € 3.316.261,85”,
si chiede di chiarire  se per servizi analoghi si deve intendere anche l’attività di smaltimento dei rifiuti, oltre che quella di raccolta e trasporto, stante la notevole incidenza percentuale dello smaltimento sul computo metrico del servizio oggetto dell’appalto.

2° quesito
Con riferimento al requisito di partecipazione del Rating di legalità,
si chiede di chiarie se detto requisito deve essere inteso come requisito di partecipazione alla gara o di esecuzione del servizio. In altri termini, si chiede di chiarire se un’impresa, che ha inviato all’AGCM  la documentazione necessaria  al rilascio del certificato di reting di legalità e che non lo ha ancora ricevuto alla data di scadenza della gara, può comunque partecipare alla gara riservandosi di consegnare il certificato successivamente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, prima della stipula del contratto. 


 
09/11/2020 10:30
Risposta
1) La Capacità tecnico-professionale è comprovata dall’espletamento negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di servizi analoghi a quello relativo alla procedura, dove per analoghi si intendono esclusivamente servizi di rimozione e trasporto rifiuti, e non di smaltimento, come peraltro previsto nel bando in versione integrale.

2) Il Rating di legalità è requisito “per partecipare alla gara e per eseguire l’appalto”, pertanto il certificato di rating deve essere posseduto alla data di scadenza della gara e non può essere consegnato successivamente.
02/11/2020 09:29
Quesito #8

1) In riferimento al punto F) requisiti di capacità tecnico-professionale, ovvero l’aver eseguito servizi analoghi a quello relativo alla procedura (Rimozione e tradsporto rifiuti) a favore di committenti pubblici e/o privati, per un importo non inferiore a quello complessivo dei n. 2 lotti posti a base di gara pari a € 3.316.261,85, tale requisito può essere soddisfatto facendo riferimento a qualsiasi tipo di rifiuto oppure bisogna far riferimento ad una particolare famiglia di C.E.R.?
2) Inoltre chiediamo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese tale requisito basti che sia posseduto solo dalla capogruppo oppure vi è una percentuale minima che bisogna possedere?
3) In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di impresa, la mandante può ricorrere all’istituto dell’avvalimento con la mandataria per soddisfare tale requisito?

 
09/11/2020 10:34
Risposta
1) Il requisito può essere soddisfatto facendo riferimento a qualsiasi tipo di rifiuto.

2) Le percentuali sono quelle relative all’art. 92 del D.P.R. n.207/10 richiamato nel bando di gara in versione integrale.

3) Trattasi di un requisito che può essere oggetto di avvalimento.
02/11/2020 16:51
Quesito #10
E’ POSSIBILE PARTECIPARE SOLTANTO AD UN LOTTO?
 
09/11/2020 10:40
Risposta
No, non è possibile, come specificatamente previsto e prescritto nel bando di gara e per le motivazioni di cui al bando di gara ed alla determinazione a contrarre.
02/11/2020 15:50
Quesito #11
Rispetto al rating di legalità, se un’azienda ha avuto solo nell’ultimo anno (2019) un fatturato globale di € 2193118 deve presentare comunque questo rating?
09/11/2020 11:23
Risposta
Il bando di gara prevede il possesso del requisito del rating di legalità per tutte le imprese che non siano microimprese. La natura di microimprese è quella di cui all’art. 3 comma 1 lett. aa) del Codice degli Appalti. 
05/11/2020 10:43
Quesito #12
Rispetto ai sistemi di localizzazione sui mezzi si richiede se: la certificazione richiesta deve essere rilasciata dall’installatore dei dispositivi sui mezzi oppure se la certificazione è rilasciata dal gestore della piattaforma.

 
12/11/2020 12:01
Risposta
Si rimanda ai requisiti di partecipazione, e precisamente al punto “G”, nel quale è specificato che detti servizi dovranno sempre e comunque essere certificati e/o collaudati da parte del fornitore della piattaforma.
 
05/11/2020 11:11
Quesito #13
La società  interessata a partecipare alla presente gara, chiede la trasmissione della analisi fatte sui rifiuti.

 
12/11/2020 12:04
Risposta
I rapporti di prova delle analisi fatte sui rifiuti sono tra gli allegati 
06/11/2020 13:15
Quesito #15
Riprendendo il quesito sopra riportato, ed il conseguente chiarimento dal quale si evince che: “la gara in oggetto è relativa esclusivamente a servizi di rimozione e trasporto di rifiuti di cui ai codici riportati in progetto”
si chiede conferma che i servizi analoghi richiesti debbano riguardare esclusivamente i predetti rifiuti, limitandosi ai codici CER riportati appunto nel progetto.
Sarebbe più idoneo, trattandosi di servizi analoghi e non identici, consentire di dimostrare la capacità tecnico-professionale, attraverso la dimostrazione del pregresso svolgimento del servizio di rimozione e trasporto dei rifiuti presso impianto autorizzato, di qualsiasi natura/CER, trattandosi pur sempre di rifiuti e visto che a prescindere dal CER, il livello di professionalità e grado richiesto per l’esecuzione del servizio non cambia.
 
12/11/2020 12:10
Risposta
Il requisito può essere soddisfatto facendo riferimento a qualsiasi tipo di rifiuto.

 
06/11/2020 12:38
Quesito #16
In merito all’ affermazione che si trova a pag 2 del Bando di Gara che cita; “IL CONCORRENTE , PENA ESCLUSIONE, HA L’OBBLIGO DI PARTECIPARE AD ENTRAMBI I LOTTI...” si vuole far notare che la presrizione dell’obbligo di partecipazione a tutti i lotti, risulta in contrasto con la ratio della suddivisione in lotti.
Lo scopo principale della suddivisione in lotti è favorire la concorrenza, come stabilisce l’ art 51 d.lgs 50/2016. Vedi anche la Delibera ANAC n. 1338 del 20 Dicembre 2017 Prec 317/17/S.
12/11/2020 13:01
Risposta
La previsione di suddivisioni in lotti discrezionale ex art.51, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016), è stata effettuata unicamente a causa della copertura finanziaria certa e totale per il 1° lotto e subordinata alla concessione del finanziamento e susseguente aggiudicazione per il 2° lotto, costituendo pertanto una decisione di carattere meramente economica, non tecnica, stante al contrario la opportuna, necessitata esecuzione dei due lotti da parte di un unico esecutore, con l’auspicio di un unico cantiere contemporaneo, se totalmente finanziato.

Inoltre non sono rinvenibili elementi di contrasto con il principio della concorrenza nella  circostanza di assegnazione al miglior offerente di entrambi i lotti;

Per cui la scelta, di suddividere in due lotti, con un unico aggiudicatario, è una decisione funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di appalto.
 
12/11/2020 16:39
Quesito #17
In merito al Rating di Legalità, viste le tempistiche non proprio celeri per ottenerlo, è possibile comunque partecipare alla procedura certificando di aver presentato la domanda prima della scadenza della gara?
19/11/2020 09:17
Risposta
Sul rating di legalità vedi avviso di precisazione presente tra gli allegati
17/11/2020 13:30
Quesito #18

Per la partecipazione è necessario avere la categoria OG 12 ed eventualmente che classifica.
Chiediamo se questa è sositutiva degli altri requisiti richiesti di iscrizione albo gestori ambientali
19/11/2020 09:22
Risposta
Come già specificato nel quesito n. 2 i requisiti di partecipazione sono quelli elencati nel bando di gara.
Non è richiesta alcuna categoria di qualificazione SOA.
Non è richiesta pertanto la categoria OG 12 nè è sostitutiva degli altri requisiti: d’altronde il bando attiene a servizi e non a lavori.
09/11/2020 15:09
Quesito #19
Buon pomeriggio,

La scrivente Società , intenzionata a partecipare alla presente gara, richiede le analisi afferenti i rifiuti dei restanti cinque lotti.

 
23/11/2020 13:06
Risposta
I rapporti di prova delle analisi fatte sui rifiuti sono tra gli allegati.
10/11/2020 15:41
Quesito #20
Si richiede copia di tutti i rapporti di prova esistenti.
 
23/11/2020 13:07
Risposta
I rapporti di prova delle analisi fatte sui rifiuti sono tra gli allegati.
10/11/2020 11:41
Quesito #21
  1. Si richiede di ricevere, se disponibili, analisi di caratterizzazione complete dei rifiuti da inviare a smaltimento/recupero.
  2. All'interno della relazione generale si fa riferimento ai Rapporti di prova n.4240/0918, 4241/0918, 4242/0918 e 4243/0918, di cui si è ricevuto solo un estratto. Si richiede di ricevere copia integrale di questi ed eventuali ulteriori rapporti di prova esistenti.
  3. All'interno del computo metrico di gara, alle voci 9/22 E.001.032 per il lotto 1 e 24/23 E001.032 per il lotto 2, si chiede di indicare a cosa fanno riferimento le quantità indicate nella colonna "H/peso".
  4. Qualora a seguito della caratterizzazione preliminare che si andrà ad eseguire sulle diverse tipologie di rifiuti presenti dovessero emergere codici CER differenti rispetto a quelli previsti dalla procedura (relativi CER a specchio o diverso CER), quale sarà la procedura da seguire?
23/11/2020 13:26
Risposta
1 e 2 Si precisa che i rapporti di prova delle analisi fatte sui rifiuti, richiamati nella relazione di gara, sono pubblicati sulla piattaforma.

3 Le quantità riportate nella colonna "H/peso indicano distanze espresse in km.

4 Qualora durante la prestazione del servizio dovesse emergere la presenza di rifiuti da classificare con differenti codici CER si procederà così come previsto e disciplinato dal codice degli appalti.
11/11/2020 15:02
Quesito #22

1) Ci avete riferito che in caso di aggiudicazione dell'appalto, ed in mancanza di copertura finanziaria per il lotto 2, per quest'ultimo all'appaltatore non spetta alcun ristoro.
Non è chiaro però se il lavoro relativamente al lotto 2 deve essere comunque eseguito dall'appaltatore o meno pur in mancanza di copertura finanziaria. Si prega di specificare ulteriormente tale punto

2)  La mancata messa a disposizione del certificato di analisi impedisce la formulazione di un corretto preventivo in merito ai "combusti" genericamente indicati nel cronoprogramma e presenti sul sito. Il preventivo andrà effettuato quindi esclusivamente sui codici CER indicati nel bando di gara. Nel caso in cui emergesse la presenza di rifiuti di natura diversa (la presenza di combusti lo fa ritenere altamente probabile), quale deve essere il comportamento dell'aggiudicatario (smaltimento/sospensione attività ecc.)? In caso di ordine di smaltimento di diverse tipologie di rifiuti (ad es. combusti) a quali prezzi bisogna riferirsi? Tali costi aggiuntivi prevederanno una delibera di spesa aggiuntiva?
 
23/11/2020 13:29
Risposta
1 Si precisa che per il lotto 2, in mancanza di copertura finanziaria, non sarà richiesto nessun tipo di intervento. Si ha l’obbligo, così come chiaramente descritto nel bando, di partecipazione alla gara anche per il 2° lotto, subordinando la conseguente aggiudicazione ed esecuzione alla concessione del finanziamento da parte della Regione Puglia.

2 I codici CER relativi al materiale combusto sono già adeguatamente assegnati. Qualora dovesse emergere la presenza di rifiuti da classificare con differenti codici CER si procederà così come previsto e disciplinato dal codice degli appalti.
 
12/11/2020 14:02
Quesito #23
Con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale di avvenuta esecuzione di servizi analoghi (punto F di pag. 9 del bando) negli utlimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, si chiede se per la comprova debbano essere considerati i servizi svolti negli “ultimi tre anni con bilancio chiuso” – e quindi anni 2017-2018 e 2019 – oppure se debbano essere considerati gli ultimi tre anni “solari” dalla pubblicazione del bando – e quindi da ottobre 2017 a ottobre 2020 .
 
23/11/2020 13:49
Risposta
Come prtevisto al punto F di pag. 9 del bando di gara in versione integrale richiamato: 
- Capacità tecnico-professionale comprovata dall’espletamento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura … attiene ad un calcolo del triennio a ritroso dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Il riferimento ad esercizio finanziari chiusi è invece relativo a requisiti attinenti la capacità economico- finanziaria che è cosa diversa da quella tecnico – professionale.
16/11/2020 16:55
Quesito #24
In merito al requisito di capacità tecnico-professionale, ovvero “l’espletamento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura (Rimozione e Trasporto Rifiuti) a favore di Committenti pubblici e/o privati, per un importo non inferiore a quello complessivo dei n.2 lotti posto a base di gara pari a € 3.316.261,85” si chiede conferma che lo stesso possa essere soddisfatto a mezzo di servizi di intermediazione di trasporto di cui alla categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambienteli.
Allo stesso modo, alla luce della giurisprudenza del giudice amministrativo (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. III, n. 3927/2014), secondo la quale l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti si sussume nell'attività di "intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi" di cui alla categoria 8 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, nonché dei principi generali del favor partecipationis e di massima concorrenza, si chiede conferma che la scrivente Società, intermediaria iscritta nella citata categoria 8/A dell'Albo, possa partecipare quale concorrente singolo alla gara, indicando i trasportatori e gli impianti incaricati dotati di idonee iscrizioni e autorizzazioni.

 
23/11/2020 14:00
Risposta

La capacità tecnico-professionale è comprovata dall’espletamento di servizi di rimozione e trasporto rifiuti, non di intermediazione.
Si ricorda, inoltre, che  è requisito di partecipazione l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le categorie 1 “Raccolta e trasporto di Rifiuti Urbani” classe F o superiori e 4 “Raccolta e trasporto di Rifiuti Speciali non pericolosi” classe F o superiori.
Inoltre è necessario attenersi al punto C) dei requisiti di partecipazione, inerenti l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi” classe F o superiori ovvero in mancanza dichiarazione di subappalto a ditte in possesso di tale categoria e classe.
 
18/11/2020 11:06
Quesito #25
In merito al requisito “Capacità tecnico-professionale comprovata dall’espletamento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura...” può essere dimostrato attraverso le attività di caricamento e trasporto di fanghi di depurazione CER 19.08.05?
23/11/2020 14:01
Risposta
Il requisito è comprovato da servizi analoghi con riferimento a qualsiasi tipologia di rifiuto.

 
11/11/2020 17:23
Quesito #26
Chiediamo la pubblicazione completa dei primi tre rapporti di prova ovvero: 
- Rapporto di prova 4241/0918;
- Rapporto di prova 4242/0918;
- Rapporto di prova  4243/0918.

 
24/11/2020 10:42
Risposta
I rapporti di prova delle analisi fatte sui rifiuti sono tra gli allegati.
19/11/2020 15:10
Quesito #27
Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a formulare le seguenti richieste di chiarimento:
1. con riferimento al paragrafo "MEZZI DI PROVA", si chiede se la "documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale" debba essere inserita nel sistema AVCPASS entro il termine della gara (15/12/2020) oppure, in  secondo momento, solo in caso di aggiudicazione o qualora il partecipante sia "secondo graduato".
2. il fornitore della piattaforma dedicata alla localizzazione dei mezzi deve necessariamente essere certificato sia ISO 27000 che ISO 20000? E' sufficiente il possesso della sola certificazione 27000?
 
27/11/2020 11:13
Risposta
1.  L’operatore economico dovrà inserire a mezzo del sistema AVCPass la documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nella fase di comprova dei requisiti, su richiesta della stazione appaltante.


2. Il fornitore nella piattaforma deve essere certificato sia ISO 27000 che ISO 20000. Non è sufficiente il possesso di una sola delle due certificazioni.

 
24/11/2020 11:08
Quesito #28
1) si chiede un chiarimento su chi sarà qualificato come produttore del rifiuto da rimuovere, se la committente, l’appaltatore o altro soggetto;

2) riguardo il requisito di capacità tecnico-professionale, ovvero “l’espletamento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura (Rimozione e Trasporto Rifiuti) a favore di Committenti pubblici e/o privati, per un importo non inferiore a quello complessivo dei n.2 lotti posto a base di gara pari a € 3.316.261,85,” si chiede conferma che l’importo dei servizi analoghi debba includere anche il costo dello smaltimento del rifiuto, al pari di quello a base di gara;

3) riguardo il requisito di capacità tecnico-professionale, ovvero “l’espletamento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura (Rimozione e Trasporto Rifiuti) a favore di Committenti pubblici e/o privati, per un importo non inferiore a quello complessivo dei n.2 lotti posto a base di gara pari a € 3.316.261,85,” si chiede conferma che possano utilizzati servizi di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti operati in qualità di produttore dei rifiuti.


 
27/11/2020 11:18
Risposta
1. Il produttore dei rifiuti di cui rimozione, trasporto e smaltimento sono oggetto dell’appalto è un soggetto terzo.

2. Riguardo l’espletamento di servizi analoghi a quello relativo alla procedura (Rimozione e Trasporto Rifiuti) a favore di Committenti pubblici e/o privati, l’importo dei servizi analoghi include anche il costo dello smaltimento del rifiuto.

3. L’espletamento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi analoghi a quello relativo alla procedura (Rimozione e Trasporto Rifiuti) comprende anche servizi di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti operati in qualità di produttore dei rifiuti.
 
25/11/2020 09:37
Quesito #29
Considerando che gli rdp forniti dalla stazione Appaltante sono ormai scaduti e quindi non saranno accettati dai siti finali, si chiede se, nel momento in cui si dovrà fare richiesta di omologa del rifiuto, i certificati potranno essere riemessi aggiornati assegnando il CER 19.12.12.


 
27/11/2020 11:19
Risposta
La stazione appaltante non fornirà aggiornamenti dei certificati di analisi.
 
26/11/2020 15:22
Quesito #30
Con la presente siamo a chiederVi maggiori informazioni sulle modalità di dimostrazione del requisito di partecipazione alla lettera G), pertanto vorremmo sapere cosa si intende per “ COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE da cui si evinca la tipologia dei sistemi di localizzazione ….” (pag.11 lettera E).
07/12/2020 12:09
Risposta
Per la dimostrazione del requisito di cui alla leggera G) occorre fornire copia del contratto in essere - o dell’eventuale impegno a contrarre - tra l’operatore economico che partecipa alla gara e il fornitore del servizio, allegando manuali e/o schede tecniche e/o relazioni tecniche e tutto quello che si ritiene possa essere utile per fornire un’illustrazione dei sistemi proposti, conformemente alle previsioni di bando.
 
02/12/2020 10:51
Quesito #31
In merito ai mezzi di prova da Voi richiesti di cui alla lettera D bis a pagine 11 del bando di gara siamo a chiedere se per quanto riguarda il MUD sia da trasmettere solo la ricevuta d’invio data la difficoltà di trasmetterrne il contenuto dato che si tratta di circa 6500 pagine. 
Inoltre per quanto attiene la capacita tecnico professionale richiesta ovverro l’espletamento per servizi analoghi  a quello oggetto della procedura si chiede di conscere il motivo per cui non debba essere considerata anche l’attività di smaltimento rifiuti che è strettamente connessa a quella della rimozione e del trasporto degli stessi.
07/12/2020 12:33
Risposta
1.Occorre trasmettere l’intero MUD, non necessariamente in formato cartaceo; è sufficiente anche il formato digitale.
2.L’attività di smaltimento rifiuti non è necessariamente connessa a quella di rimozione, pertanto, singolarmente, non è indicativa della capacità tecnico professionale del concorrente. Si richiede pertanto espressamente che la capacità tecnica-professionale, sia riconducibile, dal punto di vista strettamente tecnico, esclusivamente al servizio di rimozione e trasporto rifiuti.
 
01/12/2020 12:23
Quesito #32
1. in fase di aggiudicazione è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale?
2. Per la comprova dei requisiti dei servzi analoghi, possono essere presentate fatture quietanziate con allegato il contratto di appalto? Molti servizi sono ancora in corso e non è possibile produrre i CEL.

 
07/12/2020 14:10
Risposta
1.Per l’esclusione automatica delle offerte anomale, in fase di aggiudicazione, si deve far riferimento a quanto previsto a pag.6 e 7 del bando di gara (modalità di gara) e dal D.lgs n.50/2016.
L’esclusione automatica è prevista solo nelle ipotesi di cui all’art. 97 co. 8 del D.lgs.n. 50/16.
2. Si, per la comprova dei requisiti dei servizi analoghi, possono essere presentate a dimostrazione, fattura quietanzate con allegato il contratto di appalto, sempre che si evinca con chiarezza la comprova del requisito richiesto ovvero può essere prodotto un Certificato della stazione appaltante che dia atto di quanto eseguito.
 
04/12/2020 11:19
Quesito #33
Con riferimento al Requisito di Partecipazione richiesto alla lettera G), pag. 9 del Bando di Gara:
Posto che la ISO 27000 è la “Famiglia Generale” relativa agli standard internazionali che definiscono l’erogazione dei servizi infotelematici destinati, tra l’altro, ai sistemi di localizzazione dei mezzi, si chiede di chiarire se il possesso della ISO 27001 risulti rispondente al requisito di possesso richiesto.
 
10/12/2020 18:50
Risposta
Si, il possesso della ISO 27001 risulta rispondente al requisito di possesso richiesto alla lettera G.
 
04/12/2020 16:42
Quesito #34
Nell'ambito della partecipazione alla Gara Telematica per la "Bonifica e messa in sicurezza permanente del sito Ex Aspica" desidero una conferma in relazione al requisito di partecipazione di cui alle lettere G riportato nel Bando.

L'azienda nostro fornitore di sistemi di localizzazione è anche il proprietario ed il gestore della piattaforma di fleet management che utilizziamo e risiede su Google Cloud Platform.

Considerato che Google è in possesso di tutte le certificazioni possibili in accordo con i più severi standard internazionali, e che in Google Cloud Platform risiedono e vengono custoditi, per tutta la durata dei tempi legalmente previsti, tutti i dati dei nostri mezzi e delle loro "missioni", che sono, inoltre, accessibili tramite browser, con le dovute credenziali;

Il quesito è:
necessitiamo di altre certificazioni che potrebbero dare maggiori garanzie sulla rilevazione e trattamento dei dati dei viaggi dei nostri mezzi? 
Considerato che Google Cloud Platform è la migliore garanzia di conformità ai più elevati standard di sicurezza, certificazioni e protezione di dati, potete confermare che i documenti di Google allegati coprano ogni requisito in materia?
10/12/2020 18:53
Risposta
Il requisito richiesto dal bando è “il possesso di sistemi di localizzazione, ovvero impegno all’installazione di sistemi di localizzazione dei mezzi da utilizzarsi nel servizio oggetto d’appalto e di una piattaforma dedicata al fleet management in grado di erogare servizi nativamente in cloud accessibile tramite browser. Detti servizi dovranno sempre e comunque essere certificati e/o collaudati da parte del fornitore della piattaforma (ISO 27000 e ISO 20000)”. Si conferma pertanto che il requisito deve essere posseduto dal fornitore della piattaforma.
 
07/12/2020 12:23
Quesito #36
Considerando che l’oggetto della gara consiste nell’attività di rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti e che la parte tecnica ed economica prevalente riguarda l’attività di gestione e smaltimento (sia per quanto riguarda la professionalità necessaria ad individuare i siti idonei per il conferimento dei rifiuti e la loro gestione, che per quanto riguarda gli oneri di smaltimento che sono generalmente superiori ai costi del solo trasporto), considerado quindi che sia quest’ultima la parte prevalente dell’attività, si chiede che venga consentita la partecipazione anche alle imprese iscritte alla categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con conseguente subaffidamento del servizio di trasporto. 
 
11/12/2020 11:10
Risposta
L’iscrizione in categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali non è requisito di partecipazione.
Per quanto concerne l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali si conferma che sono requisiti di partecipazione l’iscrizione in categoria 1 classe F o superiori e categoria 4 classe F o superiori nonchè l’iscrizione in categoria 5 classe F o superiori ovvero dichiarazione di subappalto della Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Pericolosi a ditte in possesso dell’ Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categorie 5 classe F o superiori.
 
03/12/2020 12:03
Quesito #37
In riferimento alla procedura di gara, si chiede se al fine della dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale di aver espletato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando,  servizi analoghi a quello relativo alla presente procedura (Rimozione e Trasporto Rifiuti) a favore di Committenti pubblici e/o privati, per un importo non inferiore a quello complessivo dei n.2 lotti posto a base di gara pari a € 3.316.261,85, sia possibile comprovarlo con il fatturato relativo ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti svolti per enti pubblici atteso che il servizio di rimozione e trasporto rifiuti è inglobato nel canone contrattualizzato e non può essere scisso.
 
11/12/2020 11:15
Risposta
Tenendo a mente che la capacità tecnico organizzativa va comprovata con certificazioni relative all’espletamento dei servizi, è possibile comprovare il requisito di capacità tecnico-professionale anche con fatture relativo ai servizi di raccolta e trasporto rifiuti svolti per enti pubblici, sempre che si evinca con chiarezza la comprova del requisito richiesto in termini di capacità tecnico-professionale.
 

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