Inviato esito

Gara #51

Affidamento in gestione del “Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale”.
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Informazioni appalto

24/06/2020
Aperta
Servizi
€ 4.752.000,00
NUCCIO MASSIMILIANO

Categorie merceologiche

555231 - Servizi di mensa scolastica

Lotti

Inviato esito
1
8322809741
Qualità prezzo
Affidamento in gestione del “Servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale”.
L’appalto ha per oggetto la preparazione, il trasporto e la somministrazione, secondo il sistema della multi porzione, dei pasti per la scuola dell’infanzia comunale e statale, per la scuola primaria, per la durata di anni tre, da effettuarsi cinque giorni a settimana e/o con più turni al giorno, a favore di circa n.1.600 alunni (di cui n.40 monoporzione per la scuola primaria e infanzia IV Circolo via R. Alamagia – Frigole) e circa n.100 unità di personale docente e non docente al giorno, secondo le tabelle dietetiche fornite dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Dipartimento di Prevenzione – della ASL di Lecce nei plessi scolastici elencati nel capitolato d’appalto (dei quali è possibile l’aumento o il decremento nel corso dell’appalto – a titolo indicativo si precisa che nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 la media giornaliera di pasti forniti è stata di circa 1.450).
La ditta appaltatrice curerà a proprie spese l’organizzazione del servizio dettagliato nel capitolato d’appalto, con propri mezzi organizzativi e finanziari relativi ai locali, impianti, automezzi, utenze e personale.
In sede di presentazione dell’offerta l’operatore economico concorrente dovrà indicare i locali da destinare a centro di cottura specificando l’ubicazione degli stessi ed il titolo giuridico di disponibilità (proprietà, locazione,…).
Prima dell’effettivo inizio del servizio, l’operatore economico aggiudicatario dovrà presentare ogni documentazione relativa all’immobile sede del centro di cottura, ivi compreso ogni occorrenda autorizzazione e certificazione di legge.
Il centro di cottura, con canoni ed utenze a carico dell’operatore economico aggiudicatario, dovrà prevedere la produzione e la preparazione di pasti veicolati a legame freddo-caldo ed avere una capacità produttiva non inferiore a n.1.600 pasti giornalieri.
 
€ 4.682.880,00
€ 0,00
€ 69.120,00
€ 4.002.739,20
287 10/02/2021
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
08590821008 LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

1671
28/07/2020
Cognome Nome Ruolo
BONOCUORE ARCH. FERNANDO PRESIDENTE
ASSALVE DR.SSA DEBORA Componente della Commissione
VERGALLO DR.SSA BEATRICE Componente della Commissione

Scadenze

22/07/2020 12:00
27/07/2020 12:00
28/07/2020 09:30

Allegati

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09/10/2023 11:57
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09/10/2023 11:57
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09/10/2023 11:57
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09/10/2023 11:58
1.31 MB

Chiarimenti

10/07/2020 09:08
Quesito #1
La presente per avere indicazioni per poter eseguire i sopralluoghi delle scuole oggetto di gara.
Restando in attesa di indicazioni in tempo utile, porgiamo cordiali saluti.
10/07/2020 11:16
Risposta
E’ possibile contattare il R.U.P. - dott. Massimiliano NUCCIO – Settore Welfare Casa e Pubblica Istruzione –  e.mail: massimiliano.nuccio@comune.lecce.it .- tel.0832.682604. 
13/07/2020 18:44
Quesito #2
Si richiedono i seguenti chiarimenti:
CHIARIMENTO 1: Si chiede di fornire le planimetrie in formato pdf e/o dwg dei locali interessati dal servizio oggetto di appalto (mense, refettori, locali lavaggio, locali porzionamento e servizi igienici).
CHIARIMENTO 2: Si chiede di specificare per ogni singolo plesso oggetto di gara le seguenti informazioni: numero dei pasti presunti giornalieri, numero turni di distribuzione specificando il numero dei pasti e l’orario di inizio di ogni singolo turno.
CHIARIMENTO 3: Specificare se per ogni plesso scolastico indicato all’art.1 del Capitolato D’Appalto la consumazione del pranzo avviene nei refettori dedicati o nelle classi.
CHIARIMENTO 4: Con riferimento al paragrafo 9.1 a pag.17 del Bando di Gara relativamente al Piano dei trasporti, è corretto interpretare che lo stesso dovrà essere presentato in allegato e quindi non concorrerà alle 35 pagine della Relazione Tecnica, viste peraltro le molteplici informazioni richieste?
CHIARIMENTO 5: Con riferimento al criterio di valutazione n.6. “Proposte migliorative per utilizzo acqua dell’Acquedotto Pugliese in sostituzione boccioni acqua oligominerale” cosa si intende quando viene richiesta la descrizione dei costi supportati per l’utilizzo dell’acqua dell’Acquedotto Pugliese, considerando che i costi da sostenere sono variabili in ragione della compagnia erogatrice con la quale si sceglie di sottoscrivere il contratto?
 
20/07/2020 13:55
Risposta
CHIARIMENTO 1: Le planimetrie sono pubblicate negli “Allegati”;
CHIARIMENTO 2: Quanto alla presente richiesta, attesa la difficoltà a pubblicare in questa sezione tabelle, si inserisce tra gli Allegati “risposta a chiarimento 2”;
CHIARIMENTO N.3: Il progetto approvato prevede che il pasto, “multiporzione”  viene consumato in ogni plesso nei refettori dedicati, tranne nella scuola Sigismondo Castromediano sede Frigole dove i pasti “monoporzione” vengono consumati all’interno delle aule.
CHIARIMENTO N.4: Il Piano non concorrerà alle 35 pagine della Relazione Tecnica;
CHIARIMENTO N.5: Si chiede di conoscere“ la percentuale di incidenza del costo dell’acqua sul totale costo pasto”, cioè a quanto ammonta  il costo dell’acqua, in percentuale, sul totale costo pasto.

 
13/07/2020 18:50
Quesito #3
Con la presente si intende porre all’attenzione di cod.sta Amministrazione la presenza di elementi della disciplina di gara distonici rispetto ai principi generali vigenti in materia di efficacia delle leggi nel tempo.
In particolare, l’art. 5 Capitolato, relativo ai “PRODOTTI BIOLOGICI, TIPICI (DOP E IGP)”, fa espresso riferimento al “DECRETO 10 MARZO 2020 Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari. Requisiti degli alimenti”, ovvero, al D.M. n. 65 del 2020 con cui sono stati approvati i nuovi CAM.
Tuttavia, a ben vedere, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del citato testo di legge, lo stesso d.m. entrerà in vigore dopo 120 giorni dalla relativa pubblicazione nella GURI (avvenuta il 4.4.2020). Inoltre, sempre secondo l’art. 3 citato, l’entrata in vigore del D.M. e solo questa determinerà l’abrogazione del precedente D.M. n. 220 del 2011.
Alla data di pubblicazione della lex specialis in questione, pertanto, la normativa in vigore e ratione temporis applicabile è quella di cui al D.M. n. 220/2011 e non già la successiva di cui al D.M. del 2020.
Tanto è indubbio, non solo alla luce della stessa lettera dell’art. 3 di cui sopra, ma anche e soprattutto in applicazione del principio generale di irretroattività della legge di cui all’art. 11 delle preleggi.
A ben vedere, tra l’altro, la questione non ha una portata meramente teorica.
Basti pensare, infatti, che per quanto concerne l’offerta di prodotti a km 0 se si ritenessero applicabili i nuovi CAM di cui al D.M. n. 65/2020, sarebbe necessario (ai sensi di quanto previsto al punto C, lett. b) punto 1 dell’allegato al D.M. 2020) “Presentare una dichiarazione dell’impegno assunto che riporti l’elenco dei produttori…con le seguenti informazioni:…A tale dichiarazione devono essere allegati i contratti preliminari con i produttori…”
Tra l’altro, anche laddove si dovessero ritenere applicabili i nuovi CAM – cosa da escludere in radice per le ragioni suddette – in ogni caso, non sembra che la lex specialis sia coerente nella scelta della disciplina applicabile.
Il bando di gara, infatti, nella tabella del punteggio attribuibile alla offerta tecnica quantitativa, prevede (pag. 9) l’attribuzione di 4 punti all’offerta “che presenterà il numero maggiore di prodotti locali a km 0…” .
Ai punti 13.1 e ss. (pag. 17), lo stesso bando prevede in merito all’utilizzo dei prodotti locali a km 0, l’onere in capo all’offerente di “Indicare il NUMERO TOTALE DI PRODOTTI LOCALI A KM 0”, nonché, di “Allegare Relazione illustrativa non superiore a 5 facciate in formato A4, dei prodotti locali a km 0 che si intenderà offrire”.
Non è, dunque, dato comprendere il motivo per cui la legge di gara ha, da un lato, scelto (erroneamente) di applicare la più recente disciplina in tema di CAM, nonostante la stessa non sia ancora in vigore, dall’altro, invece, non fa applicazione pedissequa di quest’ultima normativa in punto di prodotti locali a km 0, prevedendo solo un onere di allegazione dell’elenco prodotti e non anche dei produttori come previsto nel citato punto 1 dell’allegato al D.M. n. 65/2020.
Per tali ragioni, si ritiene doverosa la modifica della legge di gara in parte qua e il contestuale differimento del termine per la presentazione delle offerte nel rispetto dei principi di favor partecipationis e par condicio competitorum.
 
20/07/2020 14:01
Risposta
L'art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Criteri di sostenibilita' energetica ed ambientale»  stabilisce che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal «Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione» attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Per quanto è noto che il decreto 10/03/2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” entri in vigore il 03/08/2020, laddove la pubblicazione del bando è stata antecedente a tale data, è altrettanto noto che la procedura di gara di che trattasi attiene ad un servizio di mensa scolastica già da avviarsi dall’inizio del nuovo anno scolastico  2020/2021.
In ragione della bontà dei criteri ambientali di cui al DM 10.03.2020, la stazione appaltante, nell’interesse pubblico degli utenti, ha ritenuto nella lex specialis di gara di fare propri sin d’ora i criteri di che trattasi.
Pertanto si confermano le previsioni di cui al bando di gara.
.
 
14/07/2020 16:14
Quesito #4
Con riferimento all’applicazione della c.d. Clausola Sociale, espressamente prevista dal Bando di Gara, siamo a chiedere i seguenti chiarimenti.
Premesso che: -      l’art. 16 “clausola sociale e garanzie occupazionali” del Capitolato d’appalto, riprendendo quanto già indicato nel Bando, dispone che “ai sensi dell’art.50 del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di un servizio ad alta intensità di manodopera, questa Amministrazione intende promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. In particolare, la Ditta aggiudicataria dovrà osservare la salvaguardia prevista dall’articolo 346 e seguenti del CCNL turismo e pubblici esercizi, riguardante il mantenimento del posto di lavoro al personale addetto nella gestione uscente il cui elenco sarà fornito prima della sottoscrizione del contratto alle condizioni previste dal contratto stesso e sue successive modifiche ed integrazioni. Si rappresenta che il numero delle unità è pari a 56.”;
- il richiamo all’art. 346 e seguenti del CCNL turismo e pubblici esercizi” appare desueto, in quanto riferito ad una stesura del CCNL di categoria risalente all’anno 2010:
Per il settore della ristorazione collettiva il CCNL stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ed oggi vigente, è quello stipulato in data 8 febbraio 2010 per i dipendenti da aziende dei settori “Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Turismo” – peraltro preso a riferimento dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n° 44/2016, come emanato per l’applicazione dell’art. 23 c.16 D.Lgs. 50/2016 – la cui clausola sociale è regolamentata dagli artt. 222 e seguenti;
- la disciplina delle clausole sociali nell’ambito degli appalti pubblici è stata regolamentata dall’ ANAC con le linee guida n.13 (delibera n°114 del 13/02/2019), giusto parere preventivo emesso dal Consiglio di Stato all’esito di adunanza della Commissione Speciale del 26/10/2018: la previsione dell’art. 16 del Capitolato d’appalto risulta in contrasto con il richiamato parere del Consiglio di Stato, nella misura in cui pretende dalla Ditta aggiudicataria di assumere impegni relativi al mantenimento del posto di lavoro al personale addetto nella gestione uscente, prevedendo però che il relativo elenco sarà fornito solo prima della sottoscrizione del contratto (e quindi solo a gara esperita ed aggiudicata). Si evidenzia come il Consiglio di Stato, con il richiamato parere della Commissione Speciale, ha rammentato – in tema di clausole sociali nell’ambito applicativo del D. Lgs. 50/2016 – che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro, ad avviso della Commissione, richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”;
-      In questo senso l’A.N.A.C., nel recepire tale chiara indicazione del Consiglio di Stato, onde evitare fenomeni distorsivi della concorrenza ha previsto – all’art. 3 delle Linee Guida n°13 – che “Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante indica gli elementi rilevanti per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall’attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. È fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dell’offerta nel rispetto della clausola sociale. Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli all’operatore uscente, prestando particolare attenzione all’anonimato delle richieste pervenute, e a renderli noti a tutti i potenziali concorrenti. Le stazioni appaltanti valutano inoltre la possibilità di inserire, negli schemi contrattuali, specifiche clausole che obbligano gli appaltatori a fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell’esecuzione contrattuale;
-      Le Linee Guida n°13 dell’ANACA altresì dispongono, con l’art. 4 “rapporto con i contratti collettivi”, che le stazioni appaltanti indicano nella documentazione di gara il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento, tenuto conto del richiamo espresso, disposto dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di quanto stabilito dall’articolo 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. L’operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante.
La scrivente società, onde poter concorrere alla gara in oggetto con un’offerta che risulti sostenibile nel rispetto (e non in violazione) degli obblighi di assorbimento del personale già stabilmente occupato nel medesimo appalto, chiede di conoscere preventivamente:
1.    l’elenco (senza indicazione dei nominativi) per qualifica, livelli retributivi, data di assunzione, scatti di anzianità, monte ore, sede di lavoro, eventuale assunzione ai sensi della L.68/99 o eventuale fruizione di agevolazioni contributive in corso di legge, tipo contratto (indeterminato/determinato/apprendistato etc..) e CCNL già applicato, delle 56 unità che risultano già adibite al servizio in oggetto alle dipendenze dell’appaltatore uscente;
2.    se, stante quanto previsto (in base alla natura dell’attività di ristorazione collettiva che è oggetto dell’appalto) dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n°44/2019, il C.C.N.L. a cui riferirsi per la corretta applicazione degli artt. 16 e 22 del Capitolato d’Appalto (nonché ai sensi dell’art. 23 c.16 D.Lgs. 50/2016) è quello per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo stipulato il giorno 8 febbraio 2018 tra FIPE, con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA; ANGEM; LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; AGCI – SERVIZI e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS.

 
21/07/2020 12:35
Risposta
L’elenco del personale adibito al servizio mensa trova pubblicazione negli “ALLEGATI” della presente procedura.
16/07/2020 13:02
Quesito #5
Si chiede di fornire il seguente chiarimento:
Come enunciato all’articolo 5 del Capitolato d’Appalto, la presente procedura di gara è improntata ai ‘nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi)’ come da Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 10 marzo 2020. Ebbene, tale decreto, alla voce “salumi e formaggi” parla di una fornitura minima del 30% in peso di prodotti provenienti da agricoltura biologica o, se non disponibile, a marchio di qualità DOP o IGP o “di montagna” in conformità al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento (UE) n. 665/2014. Il punto 8.2 relativo all’Offerta Tecnica Quantitativa, invece, si limita a far riferimento all’origine biologica, stravolgendo dunque la ratio del Decreto del 10 marzo 2020. E’ dunque giusta la nostra interpretazione per cui l’omissione dell’alternativa (in caso di indisponibilità di prodotto biologico) si debba considerare un mero refuso e che dunque l’offerta consta tanto di prodotti biologici quanto di quelli DOP, IGP o “di montagna”?
 
21/07/2020 12:37
Risposta
I prodotti “salumi e formaggi” utilizzati se non costituiscono offerta migliorativa, come previsto dal decreto 10/03/2020, devono provenire da agricoltura biologica o, se non disponibile, a marchio di qualità DOP o IGP o “di montagna”.
Differentemente il punteggio aggiuntivo verrà attribuito  solo ove l’offerta migliorativa attenga a prodotti biologici.
 
16/07/2020 15:31
Quesito #6
"In merito al punto 12 del bando di gara (veicolazione dei pasti) si chiede di chiarire la tipologia dei mezzi di trasporto richiesti e quale  tipologia risulterà premiata alla luce delle discordanze riportate all’interno del criterio; ovvero  in prima analisi si conferisce la  possibilità di adottare veicoli euro 5, euro 6, o elettrici o vetture ibride e successivamente si definiscono i punti solo per mezzi di trasporto superiori ad euro 6.
  
"In merito al Centro di cottura pasti da utilizzare per il servizio di refezione scolastica in favore delle scuole del Comune di Lecce, a pag. 2 art. 4 del Capitolato speciale di appalto è richiesta una dichiarazione da parte del Legale Rappresentante, ai sensi del D.lgs 445/2000, in merito al titolo di possesso ed all'ubicazione dello stesso. Inoltre, sempre nel medesimo articolo è richiesta una dichiarazione in merito alla capacità produttiva del centro di cottura per un numero di pasti pari a 1600 giornalieri. Si chiede se il calcolo della capacità produttiva deve essere fatto secondo quanto riportato nel DGR  1435 del 28/08/2018".
 
 
21/07/2020 12:41
Risposta
Il punto 12 del bando di gara prevede” Veicolazione pasti Utilizzo di mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale (veicoli euro 6, o elettrici o vetture ibride)” Per mero errore nel lato destro della tabella è fatto riferimento a mezzi di trasporto superiori ad Euro 6 in luogo di MEZZI DI TRAPORTO UGUALI O SUPERIORI A EURO 6. Il punteggio verrà, pertanto, attribuito in caso di offerta di Utilizzo di mezzi di trasporto Euro 6, elettrici o vetture ibride.

In merito al Centro di cottura pasti da utilizzare per il servizio di refezione scolastica in favore delle scuole del Comune di Lecce, il calcolo della capacità produttiva del Centro di cottura deve essere fatto secondo quanto riportato nel DGR  1435 del 28/08/2018.
 
20/07/2020 17:01
Quesito #7
Si richiedono i seguenti ulteriori chiarimenti:
1. si richiede a codesta Stazione Appaltante di fornire l’elenco attrezzature e arredi di sua proprietà presenti specificatamente alle sedi oggetto di gara;
Inoltre si chiede di specificare se le attuali attrezzature utilizzate per la distribuzione (carrelli bagnomaria, carrelli di servizio, ecc…), a fine appalto, rimangono di proprietà dell’attuale gestore o vengono acquisite dalla Stazione Appaltante.
2. si chiede di fornire quanto non formalmente allegato ma dichiarato negli atti di gara relativamente all’allegato 1 riguardante le  specifiche generali per le derrate alimentari e Tabelle Merceologiche.

 
21/07/2020 12:51
Risposta
1) Tutte le suppellettili presenti all’interno delle sale refettorio sono di proprietà della stazione appaltante; si tratta di:
  • Banchi monoposto
  • Banchi rettangolari
  • Banchi esagonali
  • Sedie
  • Armadietti
  • Carrelli per lo sporzionamento.
L’art. 4 del capitolato d’appalto prevede al punto  n) “L’obbligo al termine del contratto dell’appaltatore è di consegnare le attrezzature fornite in sede di offerta e di ogni altro bene di proprietà del comune avuto in uso.”

2) allegato note ASL: “Note esplicative per la corretta applicazione delle tabelle dietetiche ed il giusto utilizzo delle Tabelle Merceologiche. Anno scolastico 2019/2020” e le Tabelle ricette a.s. 2019-2020
 sono pubblicate negli “ALLEGATI” della presente procedura.

Comune di Lecce

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